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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 42762/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di misure cautelari reali, ha confermato il sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 21 marzo 2024 nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri indagati per i reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio ed altro.

Il sequestro ha avuto ad oggetto un telefono cellulare e la relativa copia forense.

2. Ricorre per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terza interessata, deducendo: 1) violazione di legge in quanto il sequestro del cellulare in uso alla ricorrente doveva essere convalidato, non essendo stato dimostrato, al momento della ablazione, che esso fosse nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente.

La difesa si duole, altresì, del fatto che era stata fatta oggetto di sequestro la copia integrale del suo contenuto, senza verificare ed individualizzare gli elementi pertinenti ai reati e senza indicare alcuna delimitazione temporale della misura in relazione alla necessaria selezione dei dati sensibili per le indagini (fgg. 3 e 4 del ricorso).

Ne conseguirebbe la mancanza di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità della misura, comunque inefficace per superamento dei termini perentori di cui agli artt. 324, comma 7 e 309, comma 10, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

L'ordinanza impugnata, a più riprese ed attraverso una motivazione non rivedibile in questa sede perché non apparente - ha sottolineato che il telefono cellulare posto in sequestro e del quale si discute in questa sede, era nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente, circostanza sufficiente a giustificare il mantenimento della misura cautelare anche in ragione delle modalità di commissione delle condotte illecite siccome ricavabili dal provvedimento impugnato.

Non ha rilievo, ai fini della determinazione dell'interesse a ricorrere, la circostanza che di tanto si abbia avuto contezza in un momento successivo alla esecuzione della misura, dal momento che l'interesse deve essere concreto ma anche attuale, requisito, quest'ultimo, assente nel caso in esame alla luce del contenuto dell'ordinanza, tenuto conto che la riconducibilità del cellulare all'indagato [OSCURATO:PERSONA] esclude in radice che si possa dar luogo alla restituzione in favore della ricorrente.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.09.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga un.4 [OSCURATO:PERSONA]-A SEZION!':=, PENALE IL 2 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di misure cautelari reali, ha confermato il sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 21 marzo 2024 nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri indagati per i reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio ed altro. Il sequestro ha avuto ad oggetto un telefono cellulare e la relativa copia forense. 2. Ricorre per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terza interessata, deducendo: 1) violazione di legge in quanto il sequestro del cellulare in uso alla ricorrente doveva essere convalidato, non essendo stato dimostrato, al momento della ablazione, che esso fosse nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente. La difesa si duole, altresì, del fatto che era stata fatta oggetto di sequestro la copia integrale del suo contenuto, senza verificare ed individualizzare gli elementi pertinenti ai reati e senza indicare alcuna delimitazione temporale della misura in relazione alla necessaria selezione dei dati sensibili per le indagini (fgg. 3 e 4 del ricorso). Ne conseguirebbe la mancanza di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità della misura, comunque inefficace per superamento dei termini perentori di cui agli artt. 324, comma 7 e 309, comma 10, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. L'ordinanza impugnata, a più riprese ed attraverso una motivazione non rivedibile in questa sede perché non apparente - ha sottolineato che il telefono cellulare posto in sequestro e del quale si discute in questa sede, era nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente, circostanza sufficiente a giustificare il mantenimento della misura cautelare anche in ragione delle modalità di commissione delle condotte illecite siccome ricavabili dal provvedimento impugnato. Non ha rilievo, ai fini della determinazione dell'interesse a ricorrere, la circostanza che di tanto si abbia avuto contezza in un momento successivo alla esecuzione della misura, dal momento che l'interesse deve essere concreto ma anche attuale, requisito, quest'ultimo, assente nel caso in esame alla luce del contenuto dell'ordinanza, tenuto conto che la riconducibilità del cellulare all'indagato [OSCURATO:PERSONA] esclude in radice che si possa dar luogo alla restituzione in favore della ricorrente.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.09.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga un.4 [OSCURATO:PERSONA]-A SEZION!':=, PENALE IL 2 1