CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29467/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i; [OSCURATO:PERSONA] In riferimento al primo tema il Tribunale ribadisce che la tutela delle finalità di cui all’art. 41-bis ord.pen. rende necessario l’utilizzo del vetro divisorio in occasione dei colloqui con il coniuge, in rapporto all’assicurazione del divieto di passare oggetti. In riferimento al secondo tema si ribadisce che la riconsegna serale del bollilatte risponde a finalità organizzative dell’istituto e non lede alcun diritto soggettivo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al punto del colloquio con vetro divisorio. Secondo il ricorrente la modalità di realizzazione del colloquio con il proprio coniuge ben poteva essere quella ordinaria, posto che lo strumento del vetro divisorio non è l’unico strumento che impedisce il passaggio di oggetti. La deroga è in ogni caso prevista dalla circolare DAP del 2017. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla consegna serale del bollilatte. Si rappresenta che l’attività di ‘portavitto’, svolta da [OSCURATO:PERSONA] e prospettata nell’atto di reclamo, impone un risveglio ed una colazione anticipata, sicché la mancata disponibilità nelle prime ore mattutine del bollilatte diviene vessatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono. Quanto al tema del vetro divisorio la doglianza è generica e non consentita, posto che nella decisione del Tribunale si fa riferimento a specifiche connotazioni di pericolosità del coniuge dell’[OSCURATO:PERSONA], aspetto che non è confutato in modo adeguato nel ricorso. In ogni caso si tratta, quanto al vetro divisorio, di modalità che – anche secondo i precedenti arresti di questa Corte – può essere derogata solo in casi particolari, in ragione della necessità di bilanciare la tutela dei rapporti familiari con la tutela della sicurezza interna ed esterna all’Istituto (v. Sez. 1, n. 46719 del 3/11/2021, Rv. 282319). La doglianza, pertanto, si dirige verso la motivazione, in modo non consentito, trattandosi di materia in cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 2. Quanto alla restituzione del bollilatte il tema specifico va ritenuto non inerente in via diretta ad un diritto soggettivo. Va ribadito, sul tema, che la tutela accordata dal Magistrato di Sorveglianza in sede di reclamo giurisdizionale 'ordinario' (art. 35-bis, comma 3) da un lato dipende dalla esistenza di un comportamento dell'amministrazione che sia qualificabile come lesivo di un «diritto soggettivo» e non di altri generici interessi, dall'altro richiede che il pregiudizio lamentato sia concreto ed attuale (trattandosi di tutela inibitoria/preventiva tesa alla rimozione del limite posto alla fruizione piena del diritto), posto che solo in tal caso si giustifica l'ordine di fare rivolto alla amministrazione e dotato di coercibilità. La riforma legislativa del 2014, sul terreno della tutela preventiva/inibitoria, non ha – dunque – introdotto una classificazione specifica delle posizioni giuridiche soggettive del soggetto recluso che possano identificarsi in termini di « diritto soggettivo », ossia di quelle aspirazioni alla fruizione e godimento di beni della vita che restano «insensibili» alla restrizione di libertà, in quanto ricollegate funzionalmente a quel «residuo di libertà» che (v. Corte Cost. n. 122 del 2017) non può e non deve essere rimesso alla mera discrezionalità amministrativa espressa dagli organi preposti alla esecuzione della pena, né ha cancellato – d’altra parte – l’accesso alla tutela «non giurisdizionale» realizzabile mediante la proposizione del reclamo «generico» rivolto al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. Da ciò deriva, da un lato che la identificazione della esistenza – o meno – di una condizione definibile in termini di «diritto soggettivo» suscettibile di essere leso da comportamenti (attivi o omissivi) dell'[OSCURATO:PERSONA] resta affidata alla concretizzazione giurisprudenziale, secondo le linee interpretative pregresse ( tra le molte, Sez. 7 n. 23379 del 12/12/2012, Rv. 255490; Sez. 7 n. 23377 del 12/12/2012, Rv. 255489) che collocano in tale ambito esclusivamente gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti nella carta fondamentale o in trattati sovranazionali recepiti dallo Stato, dall'altro che lì dove sia 'manifesta' l'assenza di tale carattere della pretesa, la domanda – al di là di come prospettata dalla parte – non è idonea ad attivare il nuovo procedimento di tutela giurisdizionale descritto dall'art. 35-bis ord. pen., posto che tale formalizzazione del procedimento presuppone che - alla base - si controverta di un limite posto all'esercizio di un «diritto». D’altra parte, è evidente che la ‘inerenza’ all’esercizio di un diritto (ad es. diritto alla salute, diritto al mantenimento delle relazioni affettive con i membri del nucleo familiare, diritto alla tutela della dignità personale etc..) è nozione di una certa ampiezza, che può caratterizzare molteplici ambiti della vita penitenziaria, sicché le manifestazioni di ‘esercizio del diritto’ possono essere le più varie e possono qualificarsi (sì da essere attratte doverosamente nell’orbita giurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen.) come specifiche modalità di fruizione di un diritto sottostante. In tale ambito, dunque, va ribadito che non è decisiva – al fine di escludere la ‘inerenza’ ad un diritto soggettivo della situazione dedotta in giudizio – la esistenza di concorrenti poteri ‘conformativi’ attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] (in funzione di esigenze di sicurezza o comunque di regolamentazione del trattamento penitenziario), posto che la ‘frammentazione’ delle facoltà correlate all’esercizio di un diritto è di regola sottoposta, in ambito penitenziario, ad una concorrente disciplina dettata da strumenti regolativi di carattere amministrativo o a valutazioni relative al singolo caso portato alla attenzione della [OSCURATO:PERSONA]. Compito della Magistratura di Sorveglianza, in simili casi, è quello di realizzare le seguenti verifiche, imposte dal descritto sistema di tutela: a) inerenza o meno della specifica pretesa del soggetto recluso ad un diritto soggettivo, pur se retrostante; b) ragionevolezza o meno del limite alla fruizione del preteso diritto derivante da atti regolativi della [OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, nel senso che la ‘conformazione amministrativa’ può legittimamente escludere specifiche modalità di fruizione di un astratto diritto soggettivo definibili come ‘non essenziali’, sì da non svuotarne il contenuto fondamentale (si veda sul tema Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283974; Sez. 1, n. 15153 del 23/11/2022, dep.2023, Rv. 284433; Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024, Rv. 286328). A ciò va aggiunto che in caso di sottoposizione del soggetto recluso al sistema penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen. la giurisprudenza, specie della Corte Costituzionale, ha elaborato la figura del diritto alla «ragionevolezza della distinzione trattamentale», nel senso che le diversificazioni di trattamento tra regime differenziato e regime ordinario, per essere conformi al sistema legislativo e costituzionale, devono trovare giustificazione nelle esigenze di contenimento della pericolosità soggettiva espressamente previste dalla disposizione regolatrice di cui all’art. 41-bis ord. pen.(si vedano, tra le molte, Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Rv. 281794; Sez. 1, n. 10349 del 04/12/2020, dep.2021, Rv. 280652). Come è stato ritenuto in più arresti del giudice delle leggi le limitazioni alle facoltà ordinarie derivanti dal regime differenziato non devono risolversi in un surplus di afflittività ingiustificato, in un regime «incongruo e inutile alla luce degli obiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr. Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario con valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018). 3. Tutto ciò premesso, va ritenuto che la riconsegna serale del bollilatte non può ritenersi condotta vessatoria, posto che riguarda una modalità organizzativa del servizio interno che non appare lesiva delle ordinarie facoltà spettanti al detenuto, né le circostanze di fatto indicate dal ricorrente appaiono tali da realizzare una trasformazione giuridica della pretesa, che resta definibile come modalità non essenziale di svolgimento della vita carceraria. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichi