CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 08640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 23006-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N.23006/2020 Cron. Rep. Ud.01/03/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 199/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/03/2020 R.G.N. 414/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Con sentenza del 23 marzo 2020, la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Caltagirone e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Catania, avente ad oggetto la declaratoria del diritto dell’istante, dipendente del Comune con profilo professionale “specialista in vigilanza, vicecomandante”, categoria D, posizione economica D2, alla riassegnazione, previo accertamento dell’illegittimità del suo trasferimento all’area tecnica/protezione civile, alle predette originarie mansioni e la condanna del Comune al risarcimento del danno alla professionalità, all’immagine e alla vita di relazione nonché del danno da perdita di chance. -La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la dequalificazione professionale, per aver attribuito rilevanza alle note del Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] lette nel senso che le stesse esprimevano non solo la difficoltà di individuare nella propria area mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza da assegnare al Lamantia, ma altresì che le caratteristiche prettamente tecniche degli incarichi interessanti la Protezione Civile incidevano in modo tale che le normali attribuzioni di figura professionale destinataria nell’[OSCURATO:PERSONA] tecnici della medesima posizione del Lamantia, non si attagliavano alle caratteristiche professionali del medesimo, spingendosi fino alla richiesta di assegnazione del Lamantia ad altro ufficio, per derivarne, al pari del primo giudice, non la riassegnazione delle mansioni ma il solo risarcimento del danno; -Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune con un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Lamantia. -Entrambe le parti hanno poi presentato memoria. - La causa, inizialmente assegnata alla sezione sesta, stante l’insussistenza dei presupposti per la decisione in quella sede, è stata rimessa per la trattazione alla quarta sezione. -Il Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] -Con l’unico motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazionee falsa applicazione dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione del predetto art. 52, da intendersi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che la norma, nel prevedere che il pubblico dipendente ha diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione del personale prevista dai contratti collettivi, fa riferimento ad un concetto di equivalenza “formale”, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice; -Il motivo si rivela infondato, atteso che, fermo restando l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte intesa a fondare la valutazione dello ius variandi nell’ambito dell’impiego pubblico sul concetto di equivalenza formale, in base al quale è legittima l’assegnazione del dipendente a mansioni comunque riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale, nella specie l’esercizio in concreto dello ius variandirisulta essere causa di un danno professionale, avendo determinato, in ragione dell’incompatibilità tra le caratteristiche professionali del prestatore e quelle proprie dell’[OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile, la sostanziale totale inattività del dipendente per un arco temporale non breve, danno configurabile, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, come derivante da illecito e come tale risarcibile. -Per la precisione, questa Corte (Cass. n. 11499/22) ha già avuto modo di statuire che in materia di pubblico impiego privatizzato, ove si sia concretizzato, con la destinazione del dipendente ad altremansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenzaformale delle mansioni ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, configurandosi non già un demansionamento, ma la diversa e più grave figura della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego. -Il ricorso va, dunque, rigettato. -Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm