CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 gennaio 1972
Cassazione n. 30866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Modena il 28 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 450 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983; fatto commesso in Modena tra il 1° dicembre 2014 e il 30 giugno 2015. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa ha contestato, sotto il duplico profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza della ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali hanno valorizzato in maniera pertinente gli accertamenti compiuti dall'Inps di Modena (riferiti in dibattimento dal teste [OSCURATO:PERSONA]), da cui è emerso che la [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ha omesso il versamento delle ritenute previdenziali ai lavoratori riferibili alla sua impresa (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Evidenziato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del contrasto tra motivazione e dispositivo rispetto alla concessione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, è manifestamente infondato, dovendosi osservare al riguardo che i benefici di legge, concessi dal primo giudice nel dispositivo, generalmente da ritenere prevalente sulla motivazione (cfr. in termini Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Rv. 288560 - 02), non sono stati revocati dalla Corte di appello, per cui allo stato gli stessi devono ritenersi tuttora applicati. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, non ravvisandosi i presupposti anche per la condanna al versamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende, in ragione del tenore della doglianza articolata con il secondo motivo di ricorso P.Q.M2. • • 12 AGO 2026 DIREI-FOR!: A NIN2N![OSCURATO:PERSONA] o L'"), .ti, 4 r