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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2018

Cassazione n. 20059/2023

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 21307/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 174, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - E contro S.I.C.E.

S.R.L.

VENDITA -Intimata - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2780/2018 depositata il 26/04/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 7 giugno 2023.

Udita la [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si apprende dalla narrativa della sentenza di appello che [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la S.I.C.E.

S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] ed ha chiesto che le venisse trasferita, ai sensi dell’art. 2932, cod. civ., previo pagamento del residuo prezzo, la proprietà di un appartamento con cantina e posto auto situato in Roma, in forza di un preliminare stipulato, insieme con il sig.

Botti, con lastessa società, in data 21/02/2001.

2. I convenuti, costituendosi, hanno chiesto il rigetto della domanda per effetto della risoluzione consensuale del preliminare di compravendita.

3. Il Tribunale di Roma, istruita la causa con una c.t.u. grafologica sulla sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia all’acquisto del bene apparentemente riferibile all’attrice, ha respinto la domanda.

4. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, precisato che il collegio aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dall’appellante per l’accertamento dell’apocrifia delle sottoscrizioni sulle note di credito attestanti la restituzione, dalla società venditrice ai promissari acquirenti, delle somme dai medesimi versate come acconto, in accoglimento del gravame della sig.ra Giampapa, ha accolto la domanda ex art. 2932, cod. civ., e, perciò, le ha trasferito l’immobile subordinando il passaggio di proprietà al pagamento in favore di S.I.C.E.

S.r.l. del saldo prezzo (euro 110.340,99), dopo avere dato atto che la trascrizione dell’originaria domanda era avvenuta in data 18/03/2006, anteriormente alla trascrizione (in data 19/04/2006) della compravendita dello stesso immobile tra la società venditrice ed il sig.

Botti.

5. La Corte distrettuale ha ritenuto fondato il motivo di appello in punto di nullità della risoluzione consensuale del preliminare per mancanza della forma scritta ad substantiam, una volta esclusa l’utilizzabilità della scrittura di rinuncia dell’8/06/2005 per il giudicato interno formatosi sull’accertata falsità della sottoscrizione della sig.ra Giampapa ed esclusa, altresì, la rilevanza ai fini della risoluzione del preliminare della sottoscrizione per ricevuta da parte di quest’ultima delle note di credito attestanti la restituzione delle somme ricevute in acconto dalla promittente venditrice ai promissari acquirenti.

5.1. Per il giudice d’appello, in forza della stessa rinuncia dell’8/06/2005, accettata dalla promittente venditrice, si era perfezionata la risoluzione consensuale del preliminare tra la società e il sig.

Botti, senza che, tuttavia, la sig.ra Giampapa, quale creditrice solidale nei confronti della venditrice, potesse subire gli effetti della rinuncia riferibile (come detto) esclusivamente all’altro acquirente.

Nel determinare il saldo prezzo dovuto dall’appellante, la Corte territoriale ha infine rilevato che la società venditrice non aveva dimostrato di avere effettivamente restituito all’altra parte contrattuale la quota di sua spettanza degli acconti complessivamente versati dai promissari acquirenti.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; S.I.C.E.

S.r.l. (già S.I.C.E.

S.p.a.) è rimasta intimata.

7. Con istanza datata 09/05/2023 il ricorrente ha chiesto la discussione orale della causa in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso [«1.

Difetto di ultrapetizione rappresentato dall’aver disposto il trasferimento dell’immobile in capo alla sola [OSCURATO:PERSONA] – Violazione art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c. n. 3)»], si denuncia il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata che ha disposto il trasferimento di un immobile in via esclusiva alla sig.ra Giampapa, ai sensi dell’art. 2932, cod. civ., benché la parte fin dall’originaria citazione, senza mai mutare le proprie conclusioni, avesse chiesto il trasferimento del detto immobile a se stessa e al ricorrente.

2. Con il secondo motivo [«2.

Erronea omessa valutazione della sottoscrizione delle note di credito emesse dalla Sice in favore della Giampapa (art. 360 c.p.c. n. 5)»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che non spiega a quale titolo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscritto le note di credito nn. 43/05 e 44/05, emesse dalla S.I.C.E.

S.r.l. al fine di caducare il credito (ammontante a euro 72.040,02) vantato in virtù del preliminare di compravendita dell’immobile in questione.

La critica si fonda sulla premessa che la controparte avesse sottoscritto le note di credito attestando, in maniera espressa e inequivocabile, la volontà di recedere dall’acquisto, con la locuzione (cfr. pag. 10 del ricorso per cassazione) «per rescissione contratto preliminare di compravendita del 21.2.2001».

3. Nel terzo motivo [«3.

Erronea qualificazione giuridica, quale creditrice solidale, della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex n. 3 art. 360 c.p.c.)»], il ricorrente premette che il preliminare di compravendita era stato concluso dalla parte plurisoggettiva Botti-Giampapa, in vista delle nozze, e che il recesso/risoluzione da parte di uno dei promissari acquirenti (segnatamente, da parte del sig.

Botti) aveva fatto venire meno l’impegno a contrarre in via definitiva della parte plurisoggettiva (promissaria acquirente), con conseguente impossibilità del trasferimento dell’immobile exart. 2932, cod. civ., a favore della sola sig.ra Giampapa.

Ascrive, quindi, alla Corte di appello di avere attribuito un inesistente vincolo solidale ai due apparenti promissari acquirenti senza considerare che la solidarietà dal lato attivo, al contrario di quella dal lato passivo, non si presume.

4. Nel quarto motivo [«4.

Erroneo accertamento del quantum per l’eventuale perfezionamento dell’acquisto da parte della sig.ra Giampapa (art. 360 n. 5)»], il ricorrente premette che la sentenza impugnata, muovendo dalla presunzione che la società promittente venditrice non abbia restituito gli acconti corrisposti dalla parte promissaria acquirente, nel riconoscere il diritto della sola sig.ra Giampapa all’acquisto dell’immobile, dispone che la stessa versi il residuo prezzo, nella misura di euro 110.340,99.

Addebita alla Corte d’appello di non avere offerto indicazioni sui criteri di calcolo di tale importo (che, tra l’altro, non coincide con quello indicato nel preliminare).

5. In via prioritaria, in relazione al primo motivo di ricorso, va disattesa l’eccezione della controricorrente secondo cui il ricorrente non avrebbe interesse a fare valere tale doglianza essendo receduto dal preliminare di compravendita.

In realtà, a giudizio di questa Corte, sussiste l’interesse del sig.

Botti che, come suaccennato (cfr. punto

4. dei “Fatti di causa”), dopo la trascrizione della domanda di controparte aveva acquistato per se stesso il medesimo immobile con contratto i cui effetti sono stati cadutati dalla sentenza qui impugnata a causa della preventiva trascrizione della domanda ex art. 2932, cod. civ., proposta dalla sig.ra Giampapa.

5.1. Ciò stabilito, il primo motivo non è fondato.

5.2. Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta cornice giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 21/03/2019, n. 8048; conf., ex multis, Cass. 07/05/2019, n. 12014; Cass. 11/04/2018, n. 9002; Cass. 24/09/2015, n. 18868).

5.3. In questa fattispecie concreta il giudice di merito non ha infranto il divieto di ultrapetizione in quanto ha attribuito alla parte il bene immobile da essa richiesto, subordinatamente al pagamento del prezzo del bene, come previsto dall’art. 2932, secondo comma, cod. civ.

5.4. Da una diversa angolazione giuridica, è utile ricordare il principio di diritto (cfr. Cass. 05/01/2022, n. 254) secondo cui quando una parte negoziale, nel senso di centro di imputazione delle posizioni attive o passive nascenti dal contratto, ha carattere soggettivamente complesso, essa resta insensibile alle mutazioni attinenti ai soggetti che la costituiscono, e tale insensibilità si riflette anche su quelle posizioni.

Sicché, in caso di preliminare di compravendita, ove più soggetti si siano obbligati, con un’unica promessa, ad acquistare pro indiviso un immobile, l’accordo abdicativo/risolutorio intercorso tra uno dei promissari compratori e il promittente venditore non impedisce agli altri promissari compratori di chiedere l’emissione della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso exart. 2932, cod. civ., e di rendersi acquirenti dell’intero immobile (beninteso) verso il pagamento dell’intero prezzo pattuito (arg. ex Cass. n. 254/2022, cit., che, in motivazione, richiama Cass. 16/07/1997, n. 6480).

5.5. La Corte distrettuale, attenendosi a tale principio di diritto, ha rilevato (con accertamento di fatto non attinto da specifica censura) che il contratto era divenuto inefficace nei confronti di uno soltanto dei promissari acquirenti (in virtù di accordo tra S.I.C.E.

S.p.a. e il sig.

Botti), e, accogliendone la domanda, ha emesso la sentenza costitutiva di cui all’art. 2932, cod. civ., a favore esclusivamente dell’altra promissaria acquirente (sig.ra Giampapa), la quale, dal canto suo, ha allegato e provato di non avere (a differenza del coobbligato) rinunciato al preliminare.

6. Il secondo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto perché pongono la medesima questione di diritto, sono inammissibili.

6.1. Fin da Cass. Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame circa un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (su questi argomenti, conf.: Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il “nuovo” motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del “vecchio” vizio di motivazione).

6.2. Nel caso in esame il secondo e il quarto motivo non sono sussumibili entro il paradigma legale del n. 5, dell’articolo 360, perché si appuntano su asseriti vizi di motivazione della sentenza di appello con riferimento, quanto al secondo motivo, alle note di credito assuntivamente sottoscritte dalla controparte, e, quanto al quarto motivo, alla determinazione del prezzo residuo che la parte deve pagare per il trasferimento dell’immobile.

7. Il terzo motivo è inammissibile.

7.1. La censura non indica la norma di diritto che si assume violata; pertanto, non soddisfa i requisiti formali dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «4) i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano».

È orientamento radicato di questa Corte, enunciato anche dalle Sezioni unite (Cass. Sez.

U., 28/10/2020, n. 23745) che «[i]n temadi ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa».

8. In conclusione, il ricorso è rigettato.

9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 7.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 21307/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 174, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - E contro S.I.C.E. S.R.L. VENDITA -Intimata - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2780/2018 depositata il 26/04/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 7 giugno 2023. Udita la [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si apprende dalla narrativa della sentenza di appello che [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la S.I.C.E. S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] ed ha chiesto che le venisse trasferita, ai sensi dell’art. 2932, cod. civ., previo pagamento del residuo prezzo, la proprietà di un appartamento con cantina e posto auto situato in Roma, in forza di un preliminare stipulato, insieme con il sig. Botti, con lastessa società, in data 21/02/2001. 2. I convenuti, costituendosi, hanno chiesto il rigetto della domanda per effetto della risoluzione consensuale del preliminare di compravendita. 3. Il Tribunale di Roma, istruita la causa con una c.t.u. grafologica sulla sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia all’acquisto del bene apparentemente riferibile all’attrice, ha respinto la domanda. 4. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, precisato che il collegio aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dall’appellante per l’accertamento dell’apocrifia delle sottoscrizioni sulle note di credito attestanti la restituzione, dalla società venditrice ai promissari acquirenti, delle somme dai medesimi versate come acconto, in accoglimento del gravame della sig.ra Giampapa, ha accolto la domanda ex art. 2932, cod. civ., e, perciò, le ha trasferito l’immobile subordinando il passaggio di proprietà al pagamento in favore di S.I.C.E. S.r.l. del saldo prezzo (euro 110.340,99), dopo avere dato atto che la trascrizione dell’originaria domanda era avvenuta in data 18/03/2006, anteriormente alla trascrizione (in data 19/04/2006) della compravendita dello stesso immobile tra la società venditrice ed il sig. Botti. 5. La Corte distrettuale ha ritenuto fondato il motivo di appello in punto di nullità della risoluzione consensuale del preliminare per mancanza della forma scritta ad substantiam, una volta esclusa l’utilizzabilità della scrittura di rinuncia dell’8/06/2005 per il giudicato interno formatosi sull’accertata falsità della sottoscrizione della sig.ra Giampapa ed esclusa, altresì, la rilevanza ai fini della risoluzione del preliminare della sottoscrizione per ricevuta da parte di quest’ultima delle note di credito attestanti la restituzione delle somme ricevute in acconto dalla promittente venditrice ai promissari acquirenti. 5.1. Per il giudice d’appello, in forza della stessa rinuncia dell’8/06/2005, accettata dalla promittente venditrice, si era perfezionata la risoluzione consensuale del preliminare tra la società e il sig. Botti, senza che, tuttavia, la sig.ra Giampapa, quale creditrice solidale nei confronti della venditrice, potesse subire gli effetti della rinuncia riferibile (come detto) esclusivamente all’altro acquirente. Nel determinare il saldo prezzo dovuto dall’appellante, la Corte territoriale ha infine rilevato che la società venditrice non aveva dimostrato di avere effettivamente restituito all’altra parte contrattuale la quota di sua spettanza degli acconti complessivamente versati dai promissari acquirenti. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; S.I.C.E. S.r.l. (già S.I.C.E. S.p.a.) è rimasta intimata. 7. Con istanza datata 09/05/2023 il ricorrente ha chiesto la discussione orale della causa in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [«1. Difetto di ultrapetizione rappresentato dall’aver disposto il trasferimento dell’immobile in capo alla sola [OSCURATO:PERSONA] – Violazione art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c. n. 3)»], si denuncia il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata che ha disposto il trasferimento di un immobile in via esclusiva alla sig.ra Giampapa, ai sensi dell’art. 2932, cod. civ., benché la parte fin dall’originaria citazione, senza mai mutare le proprie conclusioni, avesse chiesto il trasferimento del detto immobile a se stessa e al ricorrente. 2. Con il secondo motivo [«2. Erronea omessa valutazione della sottoscrizione delle note di credito emesse dalla Sice in favore della Giampapa (art. 360 c.p.c. n. 5)»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che non spiega a quale titolo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscritto le note di credito nn. 43/05 e 44/05, emesse dalla S.I.C.E. S.r.l. al fine di caducare il credito (ammontante a euro 72.040,02) vantato in virtù del preliminare di compravendita dell’immobile in questione. La critica si fonda sulla premessa che la controparte avesse sottoscritto le note di credito attestando, in maniera espressa e inequivocabile, la volontà di recedere dall’acquisto, con la locuzione (cfr. pag. 10 del ricorso per cassazione) «per rescissione contratto preliminare di compravendita del 21.2.2001». 3. Nel terzo motivo [«3. Erronea qualificazione giuridica, quale creditrice solidale, della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex n. 3 art. 360 c.p.c.)»], il ricorrente premette che il preliminare di compravendita era stato concluso dalla parte plurisoggettiva Botti-Giampapa, in vista delle nozze, e che il recesso/risoluzione da parte di uno dei promissari acquirenti (segnatamente, da parte del sig. Botti) aveva fatto venire meno l’impegno a contrarre in via definitiva della parte plurisoggettiva (promissaria acquirente), con conseguente impossibilità del trasferimento dell’immobile exart. 2932, cod. civ., a favore della sola sig.ra Giampapa. Ascrive, quindi, alla Corte di appello di avere attribuito un inesistente vincolo solidale ai due apparenti promissari acquirenti senza considerare che la solidarietà dal lato attivo, al contrario di quella dal lato passivo, non si presume. 4. Nel quarto motivo [«4. Erroneo accertamento del quantum per l’eventuale perfezionamento dell’acquisto da parte della sig.ra Giampapa (art. 360 n. 5)»], il ricorrente premette che la sentenza impugnata, muovendo dalla presunzione che la società promittente venditrice non abbia restituito gli acconti corrisposti dalla parte promissaria acquirente, nel riconoscere il diritto della sola sig.ra Giampapa all’acquisto dell’immobile, dispone che la stessa versi il residuo prezzo, nella misura di euro 110.340,99. Addebita alla Corte d’appello di non avere offerto indicazioni sui criteri di calcolo di tale importo (che, tra l’altro, non coincide con quello indicato nel preliminare). 5. In via prioritaria, in relazione al primo motivo di ricorso, va disattesa l’eccezione della controricorrente secondo cui il ricorrente non avrebbe interesse a fare valere tale doglianza essendo receduto dal preliminare di compravendita. In realtà, a giudizio di questa Corte, sussiste l’interesse del sig. Botti che, come suaccennato (cfr. punto 4. dei “Fatti di causa”), dopo la trascrizione della domanda di controparte aveva acquistato per se stesso il medesimo immobile con contratto i cui effetti sono stati cadutati dalla sentenza qui impugnata a causa della preventiva trascrizione della domanda ex art. 2932, cod. civ., proposta dalla sig.ra Giampapa. 5.1. Ciò stabilito, il primo motivo non è fondato. 5.2. Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta cornice giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 21/03/2019, n. 8048; conf., ex multis, Cass. 07/05/2019, n. 12014; Cass. 11/04/2018, n. 9002; Cass. 24/09/2015, n. 18868). 5.3. In questa fattispecie concreta il giudice di merito non ha infranto il divieto di ultrapetizione in quanto ha attribuito alla parte il bene immobile da essa richiesto, subordinatamente al pagamento del prezzo del bene, come previsto dall’art. 2932, secondo comma, cod. civ. 5.4. Da una diversa angolazione giuridica, è utile ricordare il principio di diritto (cfr. Cass. 05/01/2022, n. 254) secondo cui quando una parte negoziale, nel senso di centro di imputazione delle posizioni attive o passive nascenti dal contratto, ha carattere soggettivamente complesso, essa resta insensibile alle mutazioni attinenti ai soggetti che la costituiscono, e tale insensibilità si riflette anche su quelle posizioni. Sicché, in caso di preliminare di compravendita, ove più soggetti si siano obbligati, con un’unica promessa, ad acquistare pro indiviso un immobile, l’accordo abdicativo/risolutorio intercorso tra uno dei promissari compratori e il promittente venditore non impedisce agli altri promissari compratori di chiedere l’emissione della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso exart. 2932, cod. civ., e di rendersi acquirenti dell’intero immobile (beninteso) verso il pagamento dell’intero prezzo pattuito (arg. ex Cass. n. 254/2022, cit., che, in motivazione, richiama Cass. 16/07/1997, n. 6480). 5.5. La Corte distrettuale, attenendosi a tale principio di diritto, ha rilevato (con accertamento di fatto non attinto da specifica censura) che il contratto era divenuto inefficace nei confronti di uno soltanto dei promissari acquirenti (in virtù di accordo tra S.I.C.E. S.p.a. e il sig. Botti), e, accogliendone la domanda, ha emesso la sentenza costitutiva di cui all’art. 2932, cod. civ., a favore esclusivamente dell’altra promissaria acquirente (sig.ra Giampapa), la quale, dal canto suo, ha allegato e provato di non avere (a differenza del coobbligato) rinunciato al preliminare. 6. Il secondo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto perché pongono la medesima questione di diritto, sono inammissibili. 6.1. Fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame circa un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (su questi argomenti, conf.: Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il “nuovo” motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del “vecchio” vizio di motivazione). 6.2. Nel caso in esame il secondo e il quarto motivo non sono sussumibili entro il paradigma legale del n. 5, dell’articolo 360, perché si appuntano su asseriti vizi di motivazione della sentenza di appello con riferimento, quanto al secondo motivo, alle note di credito assuntivamente sottoscritte dalla controparte, e, quanto al quarto motivo, alla determinazione del prezzo residuo che la parte deve pagare per il trasferimento dell’immobile. 7. Il terzo motivo è inammissibile. 7.1. La censura non indica la norma di diritto che si assume violata; pertanto, non soddisfa i requisiti formali dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «4) i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». È orientamento radicato di questa Corte, enunciato anche dalle Sezioni unite (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745) che «[i]n temadi ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa». 8. In conclusione, il ricorso è rigettato. 9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 7.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers
Sentenza Cassazione n. 20059/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris