CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 dicembre 1976
Cassazione n. 02964/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1976 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, dato che questa Corte ha già chiarito - anche dopo la novella della norma incriminatrice (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b-ter), decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) - che la fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. è «configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato (Sez. 5, n. 4420 del 04/12/2007 - dep. 2008, Durastanti, Rv. 238343)», laddove il delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. è «integrato [...] in relazione ad attestazioni preordinate a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo appunto novellato, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010 - dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707; conf. Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 - dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014 - dep. 2015, Cantini, Rv. 262667; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324)» (Sez. 5, n. 4054 del 11/01/2019, Tarascio, Rv. 275489 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01, e Sez. 5, n. 10691 del 07/12/2021 - dep. 2022, Angelini, n.m.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]