CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 dicembre 2021
Cassazione n. 30321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7265/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'ANGOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 40839/2021 depositata il 20/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza n. 40839/2021della Corte di Cassazione, del 20 dicembre 2021. 2.[OSCURATO:PERSONA]Angolo, via Milano 1, via [OSCURATO:PERSONA] 2, [OSCURATO:PERSONA], ha notificato controricorso. 3.Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380- bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni. Il ricorrente e il controricorrentehanno presentato memorie. 4.Questa Corte, con l’ordinanza n. 40839/2021, rigettò il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1986/2018, pubblicata l’8 settembre 2018, così motivando: “4. Ritiene il collegio che il secondo motivo è privo di fondamento e deve, perciò, essere respinto, pur con i chiarimenti di seguito evidenziati. (…) Innanzitutto, va posto in risalto che la censura, per questa parte, si basa su un parziale travisamento della ricostruzione in fatto operato dalla Corte di appello nell'impugnata sentenza e, quindi, con la stessa si invoca una tutela giuridica che non trova piena corrispondenza nelle accertate risultanze fattuali. Infatti, con la sentenza di appello è stato dato atto – in conformità con altri citati precedenti della stessa Corte riguardanti analoghi giudizi civili intercorsi tre le medesime parti - che, con la presupposta delibera dell'11 settembre 2000, il ricorrente non fu affatto autorizzato a distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento con riferimento all'unità immobiliare di sua proprietà, ma fu deciso di procedere alla sostituzione della caldaia con altra, e che solo con la delibera successiva del 12 ottobre 2000 l'assemblea respinse la richiesta del Vella di distaccarsi dall'impianto centralizzato. La Corte territoriale ha, poi, posto in luce nel prendere atto del rifiuto del Vella di far collegare il suo impianto interno al nuovo impianto centralizzato e, in ogni caso, difettando la prova (incombente sul Vella) che dal suo distacco non sarebbero derivate le suddette conseguenze, aveva legittimamente accollato - ancorché richiamando l'art. 10 del regolamento condominiale - al ricorrente l'obbligo di compartecipazione alle spese di gestione dell'impianto di riscaldamento centralizzato (fermo restando pacificamente a suo carico l'obbligo di partecipare a quelle di conservazione) previsto nella delibera oggetto di impugnazione. Va, peraltro, rilevato che la sentenza di appello (conforme a diritto nel dispositivo) deve essere corretta nella parte motiva con riferimento al passaggio in cui ha ritenuto che, essendo pacifico fra le parti che mai l'impianto del condomino Vella era stato collegato al nuovo impianto centralizzato di riscaldamento, nessuna verifica del possibile aggravio di spesa o di squilibrio termico avrebbe potuto essere effettuata, nel mentre, come si è diversamente detto, solo in presenza dell'insussistenza di tali aspetti per l'eventualità dell'allaccio all'impianto termico condominiale da parte del Vella, la sua rinuncia ad allacciarsi avrebbe potuto essere ritenuta legittima. 5. Occorre, a questo punto, mettere in risalto che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis. 1. c.p.c. dalla difesa del ricorrente, si richiama la recente sentenza n. 18131/2020 di questa Sezione intervenuta tra le stesse parti (che il Vella prospetta come influente sulla decisione del presente ricorso), secondo la quale, qualora in seguito ad un intervento di sostituzione della caldaia dell'impianto termico centralizzato, il mancato allaccio di un singolo condomino non si intenda quale volontà unilaterale dello stesso di rinuncia o distacco, ma appaia quale conseguenza dell'impossibilità tecnica di fruizione del nuovo impianto condominiale a vantaggio di una unità immobiliare, restando altresì impedito un eventuale futuro riallaccio, deve ritenersi che tale condomino non sia più titolare di alcun diritto di comproprietà sull'impianto, e non debba perciò nemmeno più partecipare ad alcuna spesa ad esso relativa, essendo nullala delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali cui non sia comune l'impianto centralizzato, né siano serviti da esso. Ma, a tal proposito, il collegio intende chiarire che - oltre a riferirsi la vicenda definita con la riportata sentenza ad altre annualità contabili - l'aspetto della eventuale impossibilità tecnica dell'appartamento del Vella di allacciarsi all'impianto centralizzato era stata in quel caso dedotta con i proposti motivi (e sul punto, al fine dell'accertamento di tale eventualità, l'impugnata sentenza era stata cassata con rinvio), nel mentre, nella fattispecie oggetto del presente ricorso, tale profilo non risulta prospettato ed, anzi, la sua impostazione sembra presupporre che questa impossibilità non sussisteva, poiché l'iniziale azione del Vella di impugnativa delle anzidette delibere assembleari riguardava la denuncia dell'illegittimità delle stesse sull'assunto che egli avesse il diritto (esercitabile in via unilaterale, a prescindere da un'autorizzazione dell'assemblea condominiale) di non allacciarsi all'impianto di riscaldamento centralizzato, senza, tuttavia, a suo avviso, dover riscontrare la possibile produzione degli effetti (negativi per il [OSCURATO:PERSONA]) riconducibili agli squilibri termici e agli aggravi di spesa per gli altri condomini, il cui onere probatorio, invece, per quanto precedentemente posto in risalto, incombeva su di lui (…)”. Il ricorso per revocazione deduce: 1) che per effetto della sentenza n. 18131/2020 di questa Corte il Vella nulla dovrebbe per le annualità dal 2001 al 2007, mentre, “sulla base degli stessi presupposti di fatto”, egli sarebbe tenuto a pagare quanto stabilito nei consuntivi 2008/2009 e 2009/2010 e nei preventivi 2009/2010 e 2010/2011, che poi contabilizzano i saldi delle gestioni precedenti; 2) l’errore di fatto dell’ordinanza revocanda nella parte in cui ha affermato che difettasse la prova (incombente sul Vella) che dal suo mancato allaccio nonsarebbero derivate conseguenze pregiudizievoli per l’impianto condominiale di riscaldamento, con correlata legittimità dell’accollo al condominio delle spese di gestione, atteso che “già in data 21 gennaio 2010… il consulente tecnico del Tribunale aveva accertato l’inesistenza di anomalie e/o malfunzionamenti in capo all’impianto termico condominiale …, come da relazione di CTU prodotta sub 14 …”. I due motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U, 28/05/2013, n. 13181). Il ricorso per revocazione mira, piuttosto: 1) ad evidenziare che l’ordinanza n. 40839/2021 è contraria alla precedente sentenza inter partesresa da questa Corte 31 agosto 2020, n. 18131 (la quale dava per accertato che “a seguito della sostituzione della caldaia avvenuta nel 2001, la proprietà Vella non era proprio più collegata con il rinnovato impianto centrale condominiale: in sostanza, si legge nella sentenza impugnata: ‘l'impianto di riscaldamento VELLA non fu mai collegato ‘prima’ [a caldaia sostituita] e distaccato ‘dopo’ (sempre a caldaia sostituita) dall'impianto di riscaldamento centrale"), per esservi tra i due giudizi una ontologica e strutturale concordanza degli estremi, nel senso che la precedente sentenza aveva ad oggetto un fatto costituente un possibile antecedente logico dell’ordinanza revocanda; 2) ad evidenziare che l’ordinanza n. 40839/2021 non avrebbe esaminato una risultanza probatoria (l’accertamento peritale del 21 gennaio 2010 circa l’inesistenza di anomalie e/o malfunzionamenti dell’impianto termico condominiale). Il primo motivo di revocazione, oltre a riecheggiare il vizio di cui all’art. 395 n. 5 c.p.c. (il quale non è ammissibile nei confronti delle sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione), non considera che l’ordinanza revocanda ha affermato che “l'aspetto della eventualeimpossibilità tecnica dell'appartamento del Vella di allacciarsi all'impianto centralizzato era stata in quel caso dedotta con i proposti motivi (…), nel mentre, nella fattispecie oggetto del presente ricorso, tale profilo nonrisulta prospettato ed, anzi, la sua impostazione sembra presupporre che questa impossibilità non sussisteva, poiché l'iniziale azione del Vella di impugnativa delle anzidette delibere assembleari riguardava la denuncia dell'illegittimità delle stessesull'assunto che egli avesse il diritto … di non allacciarsi all'impianto diriscaldamento centralizzato (…)”. Il secondo motivo del ricorso per revocazione mira, a sua volta, a reintrodurre il "thema decidendum" originario del precedente giudizio di legittimità, e la doglianza formulata denuncia non un errore di fatto meramente percettivo, quanto una erronea valutazione di una prova, contenuta nella CTU, ovvero un errore che cade su un punto controverso della causa, e dunque un error in iudicando (tra le tante, Cass. Sez. 5, 22/10/2019, n. 26890). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di ve rsamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr