CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24148/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miciliati inMASSAFRA (TA), [OSCURATO:PERSONA] n.56 presso e nello studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lirappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. di cui è procuratrice da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5637, presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ANDRIA --controricorrente-e nei confronti diINTESA [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5637, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.GENNARO D’ANDRIA-contoricorrente-Numero registro generale 22097/2025Numero sezionale 506/2026Numero di raccolta generale 24148/2026Data pubblicazione 28/07/2026avverso la SENTENZA n. 3364-2025 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLIdepositata il 25/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge .Così deciso in Roma, il 27/07/2026