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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19612/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 2 marzo 2021 ha rigettato l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 12 luglio 2017, con cui il medesimo è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di furto di un motociclo.

2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi.

3. Con il primo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e della contraddittorietà, in ordine alla valutazione delle testimonianze dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rammenta che il teste Miele è colui che, al momento del fatto, vide una persona armeggiare intorno al motociclo, per poi impadronirsene, mentre [OSCURATO:PERSONA] è la compagna del ricorrente, escussa, nel corso del procedimento di revisione, al fine di ricostruire i movimenti di [OSCURATO:PERSONA] il giorno del furto.

La Corte, con riferimento alle dichiarazioni rese dal primo nel corso del giudizio di revisione afferma che egli - sovrintendente di polizia- il giorno in cui avvenne il furto, si trovava libero dal servizio e che poté notare la presenza di Venuto sui luoghi, avendo potuto guardarlo in viso, perché gli era passato ad un paio di metri.

In realtà, il teste Miele non ha affatto sostenuto che Venuto gli fosse passato vicino, altrimenti avrebbe fornito una versione contraddittoria con quella data avanti al Tribunale di Messina all'udienza del 12 luglio 2017, ove non dichiarò affatto di avere visto Venuto a pochi metri di distanza, avendo invece riferito di avere visto una persona dallo specchietto retrovisore, credendo di avere riconosciuto Venuto, ma di non averlo fermato.

Né corrisponde a quanto narrato dal teste la ricostruzione della Corte, secondo cui Miele si sarebbe messo in mezzo alla strada ed avrebbe potuto, anche in quel frangente, riconoscere Venuto.

Da quanto risulta dalla deposizione raccolta dal Tribunale di Messina, invece, il teste ha dichiarato di essere sceso dall'auto e di essersi messo in mezzo alla strada, ma il ladro non si indirizzò nella sua direzione, bensì in quella opposta, sicché il teste non poté certamente vederlo in faccia.

Osserva che la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], non creduta dalla Corte, non presenta alcuna anomalia, diversamente da quanto sostenuto dal giudice della revisione, avendo ella asseverato quando dichiarato nel corso delle indagini difensive e cioè di ricordarsi bene che, il giorno del furto, ella si trovava con Venuto al villaggio di [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna importanza rivestono, invece, i particolari sottolineati dalla Corte in ordine alla mancata conoscenza di aspetti processuali della vicenda, ciò essendo assolutamente naturale.

Non essendovi alcun altro testimone, ed avendo Miele solo creduto di avere riconosciuto Venuto, che era altrove, la Corte avrebbe dovuto accogliere la domanda di revisione.4.

Con il secondo motivo fa valere l'inosservanza degli artt. 162 e 552 cod. proc. pen..

Deduce che il decreto di citazione in giudizio per la celebrazione del processo innanzi al Tribunale di Messina, del 7 marzo 2016, non è mai stato notificato al ricorrente.

Rileva che il rilievo del giudice della revisione, secondo cui non può ritenersi valida la nomina con elezione di domicilio depositata dall'allora indagato datata 17 febbraio 2016, perché mancante di attestazione del deposito o della ricezione da parte del Funzionario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina e della relativa firma, contrasta con il documento depositato, che porta il timbro di deposito.

Con la nomina del difensore, Venuto ha eletto domicilio presso la propria abitazione, mentre nel decreto di citazione in giudizio egli risulta domiciliato presso lo studio dell'avv.to Broccio.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va esaminata, per prima, la seconda doglianza introdotta.

Benché la Corte affronti l'argomento della corretta instaurazione del contraddittorio, rilevando che la nomina del nuovo difensore, in data 16 aprile 2016, accompagnata dall'elezione di domicilio, prodotta dall'interessato, ma assente nell'incarto processuale, manca dell'attestazione di deposito del funzionario della Procura della Repubblica, vi è che l'istanza proposta è un'istanza di revisione, ai sensi degli artt. 629 e 630, lett. c) cod. proc. pen. e non un'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen..

Ciò, rende superflua ogni trattazione sul punto.

Il procedimento di revisione della condanna, infatti, diversamente da quello di rescissione del giudicato, presuppone che il provvedimento di cui si chiede la revoca sia stato pronunciato nel pieno contraddittorio fra le parti, e consente di formulare la relativa istanza 'in ogni tempo', anche a pena eseguita o estinta.

Mentre, il rimedio di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. permette all'imputato assente di ottenere la revoca della condanna solo quando provi che l'assenza è dovuta ad incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo e nel ristretto termine di trenta giorni, dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

La scelta effettuata dal condannato, di percorrere la via della revisione, implica l'assoluta irrilevanza delle allegazioni in ordine alla mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], peraltro prive di qualsivoglia principio di prova sul momento dell'intervenuta conoscenza del processo a suo carico.

D'altro canto, la circostanza sottolineata dalla Corte territoriale, secondo cui l'atto di nomina, confermata dalla copia allegata al ricorso in esame, dalla quale si evince l'apposizione di un timbro della Procura della Repubblica recante la data del 17 febbraio 2016, ma non la firma del funzionario è stata constata da questa Corte.

3. Il secondo motivo è, dunque, inammissibile.

4. E' parimenti inammissibile il primo motivo.

5. Va ricordato, preliminarmente, che lo scopo dell'impugnazione straordinaria prevista dagli artt. 630 e segg. cod. proc. pen. è quello di addivenire al proscioglimento o all'assoluzione del condannato a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen., consentendo di rimuovere, nei tassativi casi indicati dalla legge, gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rese palesi dall'esistenza di 'nuove prove' dimostrative dell'innocenza del condannato, od inducenti il ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.

Dunque, l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel definito processo.

6. Con la critica mossa, infatti, ci si lamenta, in buona sostanza, della superficialità con la quale il giudice della revisione ha valutato la forza destrutturante della pluralità delle 'nuove prove', a mezzo di un giudizio parcellizzato, incapace di cogliere la persuasività demolitoria del quadro offerto, che imponeva, invece, l'acquisizione degli elementi introdotti, in quanto idonei a dar corpo ad un assetto dimostrativo diverso da quello risultante dalla sentenza di condanna.

7. Fatta questa premessa, va osservato che l'obbligo motivazionale del giudice della revisione consiste sostanzialmente nel precisare, con adeguate argomentazioni, per quali ragioni le nuove prove dedotte, alla luce di quelle già considerate dalla sentenza di condanna, sono inidonee ad azzerare il quadro probatorio su cui si fonda la declaratoria di penale responsabilità.

8. Il criterio che il giudice della revisione deve seguire nell'affrontare, una volta instaurato il contraddittorio - essendo, come chiarito dalle Sezioni Unite (supra) applicabile l'art. 591 cod. proc. pen.- è quello del confronto fra il tessuto logico-giuridico della decisione, e quello risultante dal nuovo quadro probatorio offerto, attraverso la rivisitazione della vicenda processuale, che implica, in premessa, la comparazione delle prove su cui si fonda la condanna e quelle 'nuove', che, tuttavia, non solo debbono essere dotate di affidabilità, persuasività e congruenza tali da minare radicalmente la ricostruzione della sentenza impugnata, in via straordinaria, ma devono consentire di aggredirne la tenuta logica, in modo tale da elidere l'efficacia dimostrativa della trama motivazionale.

Siffatta operazione, nondimeno, non implica unicamente il raffronto fra le prove già esaminate, in sede di condanna, con quelle 'nuove' introdotte con l'istanza, richiedendo, invece, che queste ultime, siano valutate unitariamente alle prime, in una prospettiva globale, al fine di verificarne la capacità, da sole o insieme a quelle già considerate, a ribaltare il risultato finale, nel senso del proscioglimento.

Si è, infatti, ritenuto che "il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione può essere più precisamente espresso in termini di riconsiderazione, valorizzandosi la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del novum, superando un concetto di comparazione che rischia di evocare un confronto statico tra diversi fronti probatori" ((Sez. 5, Sentenza n. 7217 del 11/12/2018, in motivazione).

9. L'obbligo motivazionale del giudice della revisione, dunque, impone al giudice di dare conto della resistenza o della soccombenza dell'originario materiale, a mezzo di nuovo giudizio valutativo che comprende la tenuta d'insieme del nuovo quadro probatorio, rispetto a quello originario.

10. Ora, è proprio sulla base di questi principi che la Corte territoriale ha proceduto nel caso di specie, attraverso la comparazione dinamica dei 'nova' introdotti con il compendio posto a base della sentenza di condanna, esaminandone la capacità di compromissione dell'accertamento ivi contenuto, attraverso l'esame degli elementi introdotti con l'istanza di revisione, consistiti nella nuova prova testimoniale della teste [OSCURATO:PERSONA].

11. In particolare, il giudice della revisione ha ritenuto non credibile dell'alibi di [OSCURATO:PERSONA], offerto dalla dichiarazione testimoniale, sulla base della di valutazione di una serie di circostanze rivolte a valutarne l'attendibilità, dalle quali ha ricavato la non genuinità e spontaneità del narrato, avendo [OSCURATO:PERSONA] ancorato il ricordo ad eventi ritenuti privi della capacità di fissarlo, quali l'avere seguito in quella giornata, prima di recarsi con il compagno al [OSCURATO:PERSONA], un corso di inglese online, che durò per l'intero mese, a fronte dell'incapacità di ricordare quando Venuto venne a sapere della definitività della condanna oggetto di revisione, non rammentando quando il medesimo fosse entrato in carcere.

La Corte, peraltro, pone a diretto confronto con le dichiarazioni della teste, quanto riferito dal sovraintendente Mieli, testimone oculare del fatto, che riconobbe in Venuto l'autore del furto.

Le osservazioni formulate sul punto dal ricorrente che fa valere, in sostanza, un travisamento della prova, non possono neppure essere valutate, non avendo la difesa allegato al ricorso la verbalizzazione dell'escussione del testimone oculare.

12. Deve, dunque, osservarsi che la decisione gravata compie la prova di resistenza richiesta dal giudizio di revisione, attraverso un analitico confronto fra il quadro probatorio già esaminato dalla sentenza di condanna e quello risultante dai nova introdotti dall'istanza di revisione, nella prospettiva globale richiesta supra indicata, giungendo alla conclusioni che il compendio offerto non appare efficace ai fini al ribaltamento del verdetto di colpevolezza.

13. Spetta, peraltro, a questa Corte la sola verifica della tenuta logica della motivazione, essendo sempre escluso che il sindacato di legittimità si estenda alla valutazione diretta della prova, che resta compito del giudice di merito, anche in sede di revisione.

Sicché, essendo la sentenza impugnata scevra da ogni omissione rispetto agli elementi di prova introdotti con l'istanza e sostenuta da un solido tessuto argomentativo, il ricorso non può che essere rigettato.

14. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 2 marzo 2021 ha rigettato l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 12 luglio 2017, con cui il medesimo è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di furto di un motociclo. 2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi. 3. Con il primo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e della contraddittorietà, in ordine alla valutazione delle testimonianze dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rammenta che il teste Miele è colui che, al momento del fatto, vide una persona armeggiare intorno al motociclo, per poi impadronirsene, mentre [OSCURATO:PERSONA] è la compagna del ricorrente, escussa, nel corso del procedimento di revisione, al fine di ricostruire i movimenti di [OSCURATO:PERSONA] il giorno del furto. La Corte, con riferimento alle dichiarazioni rese dal primo nel corso del giudizio di revisione afferma che egli - sovrintendente di polizia- il giorno in cui avvenne il furto, si trovava libero dal servizio e che poté notare la presenza di Venuto sui luoghi, avendo potuto guardarlo in viso, perché gli era passato ad un paio di metri. In realtà, il teste Miele non ha affatto sostenuto che Venuto gli fosse passato vicino, altrimenti avrebbe fornito una versione contraddittoria con quella data avanti al Tribunale di Messina all'udienza del 12 luglio 2017, ove non dichiarò affatto di avere visto Venuto a pochi metri di distanza, avendo invece riferito di avere visto una persona dallo specchietto retrovisore, credendo di avere riconosciuto Venuto, ma di non averlo fermato. Né corrisponde a quanto narrato dal teste la ricostruzione della Corte, secondo cui Miele si sarebbe messo in mezzo alla strada ed avrebbe potuto, anche in quel frangente, riconoscere Venuto. Da quanto risulta dalla deposizione raccolta dal Tribunale di Messina, invece, il teste ha dichiarato di essere sceso dall'auto e di essersi messo in mezzo alla strada, ma il ladro non si indirizzò nella sua direzione, bensì in quella opposta, sicché il teste non poté certamente vederlo in faccia. Osserva che la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], non creduta dalla Corte, non presenta alcuna anomalia, diversamente da quanto sostenuto dal giudice della revisione, avendo ella asseverato quando dichiarato nel corso delle indagini difensive e cioè di ricordarsi bene che, il giorno del furto, ella si trovava con Venuto al villaggio di [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna importanza rivestono, invece, i particolari sottolineati dalla Corte in ordine alla mancata conoscenza di aspetti processuali della vicenda, ciò essendo assolutamente naturale. Non essendovi alcun altro testimone, ed avendo Miele solo creduto di avere riconosciuto Venuto, che era altrove, la Corte avrebbe dovuto accogliere la domanda di revisione.4. Con il secondo motivo fa valere l'inosservanza degli artt. 162 e 552 cod. proc. pen.. Deduce che il decreto di citazione in giudizio per la celebrazione del processo innanzi al Tribunale di Messina, del 7 marzo 2016, non è mai stato notificato al ricorrente. Rileva che il rilievo del giudice della revisione, secondo cui non può ritenersi valida la nomina con elezione di domicilio depositata dall'allora indagato datata 17 febbraio 2016, perché mancante di attestazione del deposito o della ricezione da parte del Funzionario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina e della relativa firma, contrasta con il documento depositato, che porta il timbro di deposito. Con la nomina del difensore, Venuto ha eletto domicilio presso la propria abitazione, mentre nel decreto di citazione in giudizio egli risulta domiciliato presso lo studio dell'avv.to Broccio. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va esaminata, per prima, la seconda doglianza introdotta. Benché la Corte affronti l'argomento della corretta instaurazione del contraddittorio, rilevando che la nomina del nuovo difensore, in data 16 aprile 2016, accompagnata dall'elezione di domicilio, prodotta dall'interessato, ma assente nell'incarto processuale, manca dell'attestazione di deposito del funzionario della Procura della Repubblica, vi è che l'istanza proposta è un'istanza di revisione, ai sensi degli artt. 629 e 630, lett. c) cod. proc. pen. e non un'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen.. Ciò, rende superflua ogni trattazione sul punto. Il procedimento di revisione della condanna, infatti, diversamente da quello di rescissione del giudicato, presuppone che il provvedimento di cui si chiede la revoca sia stato pronunciato nel pieno contraddittorio fra le parti, e consente di formulare la relativa istanza 'in ogni tempo', anche a pena eseguita o estinta. Mentre, il rimedio di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. permette all'imputato assente di ottenere la revoca della condanna solo quando provi che l'assenza è dovuta ad incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo e nel ristretto termine di trenta giorni, dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. La scelta effettuata dal condannato, di percorrere la via della revisione, implica l'assoluta irrilevanza delle allegazioni in ordine alla mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], peraltro prive di qualsivoglia principio di prova sul momento dell'intervenuta conoscenza del processo a suo carico. D'altro canto, la circostanza sottolineata dalla Corte territoriale, secondo cui l'atto di nomina, confermata dalla copia allegata al ricorso in esame, dalla quale si evince l'apposizione di un timbro della Procura della Repubblica recante la data del 17 febbraio 2016, ma non la firma del funzionario è stata constata da questa Corte. 3. Il secondo motivo è, dunque, inammissibile. 4. E' parimenti inammissibile il primo motivo. 5. Va ricordato, preliminarmente, che lo scopo dell'impugnazione straordinaria prevista dagli artt. 630 e segg. cod. proc. pen. è quello di addivenire al proscioglimento o all'assoluzione del condannato a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen., consentendo di rimuovere, nei tassativi casi indicati dalla legge, gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rese palesi dall'esistenza di 'nuove prove' dimostrative dell'innocenza del condannato, od inducenti il ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Dunque, l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel definito processo. 6. Con la critica mossa, infatti, ci si lamenta, in buona sostanza, della superficialità con la quale il giudice della revisione ha valutato la forza destrutturante della pluralità delle 'nuove prove', a mezzo di un giudizio parcellizzato, incapace di cogliere la persuasività demolitoria del quadro offerto, che imponeva, invece, l'acquisizione degli elementi introdotti, in quanto idonei a dar corpo ad un assetto dimostrativo diverso da quello risultante dalla sentenza di condanna. 7. Fatta questa premessa, va osservato che l'obbligo motivazionale del giudice della revisione consiste sostanzialmente nel precisare, con adeguate argomentazioni, per quali ragioni le nuove prove dedotte, alla luce di quelle già considerate dalla sentenza di condanna, sono inidonee ad azzerare il quadro probatorio su cui si fonda la declaratoria di penale responsabilità. 8. Il criterio che il giudice della revisione deve seguire nell'affrontare, una volta instaurato il contraddittorio - essendo, come chiarito dalle Sezioni Unite (supra) applicabile l'art. 591 cod. proc. pen.- è quello del confronto fra il tessuto logico-giuridico della decisione, e quello risultante dal nuovo quadro probatorio offerto, attraverso la rivisitazione della vicenda processuale, che implica, in premessa, la comparazione delle prove su cui si fonda la condanna e quelle 'nuove', che, tuttavia, non solo debbono essere dotate di affidabilità, persuasività e congruenza tali da minare radicalmente la ricostruzione della sentenza impugnata, in via straordinaria, ma devono consentire di aggredirne la tenuta logica, in modo tale da elidere l'efficacia dimostrativa della trama motivazionale. Siffatta operazione, nondimeno, non implica unicamente il raffronto fra le prove già esaminate, in sede di condanna, con quelle 'nuove' introdotte con l'istanza, richiedendo, invece, che queste ultime, siano valutate unitariamente alle prime, in una prospettiva globale, al fine di verificarne la capacità, da sole o insieme a quelle già considerate, a ribaltare il risultato finale, nel senso del proscioglimento. Si è, infatti, ritenuto che "il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione può essere più precisamente espresso in termini di riconsiderazione, valorizzandosi la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del novum, superando un concetto di comparazione che rischia di evocare un confronto statico tra diversi fronti probatori" ((Sez. 5, Sentenza n. 7217 del 11/12/2018, in motivazione). 9. L'obbligo motivazionale del giudice della revisione, dunque, impone al giudice di dare conto della resistenza o della soccombenza dell'originario materiale, a mezzo di nuovo giudizio valutativo che comprende la tenuta d'insieme del nuovo quadro probatorio, rispetto a quello originario. 10. Ora, è proprio sulla base di questi principi che la Corte territoriale ha proceduto nel caso di specie, attraverso la comparazione dinamica dei 'nova' introdotti con il compendio posto a base della sentenza di condanna, esaminandone la capacità di compromissione dell'accertamento ivi contenuto, attraverso l'esame degli elementi introdotti con l'istanza di revisione, consistiti nella nuova prova testimoniale della teste [OSCURATO:PERSONA]. 11. In particolare, il giudice della revisione ha ritenuto non credibile dell'alibi di [OSCURATO:PERSONA], offerto dalla dichiarazione testimoniale, sulla base della di valutazione di una serie di circostanze rivolte a valutarne l'attendibilità, dalle quali ha ricavato la non genuinità e spontaneità del narrato, avendo [OSCURATO:PERSONA] ancorato il ricordo ad eventi ritenuti privi della capacità di fissarlo, quali l'avere seguito in quella giornata, prima di recarsi con il compagno al [OSCURATO:PERSONA], un corso di inglese online, che durò per l'intero mese, a fronte dell'incapacità di ricordare quando Venuto venne a sapere della definitività della condanna oggetto di revisione, non rammentando quando il medesimo fosse entrato in carcere. La Corte, peraltro, pone a diretto confronto con le dichiarazioni della teste, quanto riferito dal sovraintendente Mieli, testimone oculare del fatto, che riconobbe in Venuto l'autore del furto. Le osservazioni formulate sul punto dal ricorrente che fa valere, in sostanza, un travisamento della prova, non possono neppure essere valutate, non avendo la difesa allegato al ricorso la verbalizzazione dell'escussione del testimone oculare. 12. Deve, dunque, osservarsi che la decisione gravata compie la prova di resistenza richiesta dal giudizio di revisione, attraverso un analitico confronto fra il quadro probatorio già esaminato dalla sentenza di condanna e quello risultante dai nova introdotti dall'istanza di revisione, nella prospettiva globale richiesta supra indicata, giungendo alla conclusioni che il compendio offerto non appare efficace ai fini al ribaltamento del verdetto di colpevolezza. 13. Spetta, peraltro, a questa Corte la sola verifica della tenuta logica della motivazione, essendo sempre escluso che il sindacato di legittimità si estenda alla valutazione diretta della prova, che resta compito del giudice di merito, anche in sede di revisione. Sicché, essendo la sentenza impugnata scevra da ogni omissione rispetto agli elementi di prova introdotti con l'istanza e sostenuta da un solido tessuto argomentativo, il ricorso non può che essere rigettato. 14. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle
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