Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2014
ECLI:EU:C:2014:609
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
30 aprile 2014 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 TFUE, 35 TFUE, 37 TFUE, 56 TFUE e 60 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Normativa nazionale che riserva ai notai l’attività di redazione ed autenticazione degli atti di compravendita immobiliare – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑600/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice
di pace di Matera (Italia), con ordinanza del 22 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2013, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da J.L. da [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G. Arestis e A. Arabadjiev (relatore), giudici,
avvocato generale: P. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per [OSCURATO:PERSONA], da T. Costa, avvocato,
– per [OSCURATO:PERSONA], da G. Gallotta, R. Longo e V. Provenza, avvocati,
– per la Repubblica italiana, da G. Palmieri e S. Varone, in qualità di agenti,
– per il Regno del Belgio, da C. Pochet e M. Jacobs, in qualità di agenti,
– per la Repubblica ceca, da. M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti,
– per la Repubblica federale di Germania, da T. Henze, in qualità di agente,
– per la Repubblica di Estonia, da K. Kraavi-Käerdi, in qualità di agente,
– per il Regno di Spagna, da M. A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente,
– per la Repubblica francese, da G. de Bergues e D. Colas nonché da F. Gloaguen, in qualità di agenti,
– per la Repubblica di Lituania, da J. Nasutavičienė, K. Dieninis e D. Kriaučiūnas, in qualità di agenti,
– per la Repubblica d’Austria, da C. Pesendorfer, in qualità di agente,
– per la Repubblica di Polonia, da B. Majczyna, in qualità di agente,
– per la Romania, da R.H. Radu, A. Buzoianu e A.-G. Vacaru, in qualità di agenti,
– per la Commissione europea, da E. Montaguti e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo
53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 34 TFUE, 35 TFUE, 37 TFUE, 56 TFUE e 60 TFUE
nonché della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno (GU L 376, pag. 36).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
e il sig. [OSCURATO:PERSONA] in merito ad un’azione per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale intesa a conseguire da quest’ultimo
il risarcimento del danno derivante dal rifiuto delle autorità nazionali di procedere alla trascrizione nei registri immobiliari
del contratto di compravendita di un bene immobile, appartenente al sig. [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di autentificazione di tale
contratto da parte di un notaio.
Contesto normativo
3
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2006/123, quest’ultima non si applica ai «servizi forniti
da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione».
4
Conformemente all’articolo 1350 del codice civile italiano, i contratti di compravendita di beni immobili devono farsi per
atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità.
5
L’articolo 2643 del codice civile italiano prevede che i contratti di compravendita di beni immobili siano trascritti nei
registri immobiliari. Ai sensi dell’articolo 2657 di tale codice, possono essere oggetto di trascrizione solo le sentenze,
gli atti pubblici, le scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente e gli atti redatti in un
paese estero che sono stati legalizzati.
6
Dalla decisione di rinvio risulta che, conformemente agli articoli 51 e seguenti della legge notarile del 16 febbraio 1913,
n. 89/1913 (in prosieguo: la «legge n. 89/1913»), ogni atto di compravendita immobiliare deve essere redatto e autenticato
da un notaio.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7
[OSCURATO:PERSONA] concludeva con il sig. [OSCURATO:PERSONA] un contratto di compravendita di un fabbricato rurale da ristrutturare, appartenente
al sig. [OSCURATO:PERSONA]. A termini di tale contratto, le parti contraenti dovevano procedere alla sua trascrizione nei registri immobiliari
entro l’11 luglio 2012.
8
In tale data le parti si presentavano dinanzi ai registri immobiliari di Matera (Italia). Veniva tuttavia opposto un diniego
alla loro domanda di trascrizione, in base al rilievo che detto contratto non era stato redatto nella forma dell’atto pubblico.
9
[OSCURATO:PERSONA] agiva per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dinanzi al giudice del rinvio contro il sig. [OSCURATO:PERSONA],
deducendo il difetto di trascrizione in detti registri del menzionato contratto di compravendita.
10
Considerando che la normativa italiana instaura una «vera e propria situazione di monopolio» a favore dei notai, per quanto
riguarda la redazione e l’autenticazione degli atti di compravendita immobiliare, il giudice del rinvio dubita quanto alla
conformità di tale normativa con il diritto dell’Unione.
11
Alla luce di quanto sopra, il Giudice di pace di Matera ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le questioni pregiudiziali seguenti:
«1) se la legge (…) n. 89/1913 preveda, agli artt. 51 e seguenti, anche in combinato disposto con gli articoli 1350 e 2657 [del
codice civile italiano], una vera e propria situazione di monopolio in relazione alla fornitura di servizi, in capo alla figura
del notaio, per ciò che riguarda la redazione e la autenticazione degli atti di compravendita immobiliare in Italia, e ciò
in palese contrasto con le norme ed i principi dei Trattati dell’Unione europea (art. 49 [CE divenuto articolo 56 TFUE]) che
prevedono la libera circolazione dei servizi all’interno degli Stati membri dell’Unione ed in particolare con la direttiva
[2006/123] recepita in Italia mediante il decreto legislativo 26.03.2010 n. 59 [G.U. n. 94 del 23 aprile 2010];
2) se la Corte di giustizia dell’Unione europea ravvisi altresì un altro contrasto della legge (…) n. 89/1913, anche in combinato
disposto con gli articoli 1350 e 2657 [del codice civile italiano], con le norme del Trattato che prevedono il divieto dei
monopoli nella fornitura dei servizi (articolo 53 [CE, divenuto articolo 60 TFUE] e articolo 37 [TFUE]);
3) se la Corte di giustizia dell’Unione europea ravvisi altresì un ulteriore contrasto della legge (…) n. 89/1913, anche in combinato
disposto con gli articoli 1350 e 2657 [del codice civile italiano], con le norme dell’Unione europea che vietano le c.d. misure
di effetto equivalente di cui agli articoli 28 [CE] e 29 [CE], poi inserite agli articoli 34 [TFUE] e 35 [TFUE] a seguito
della riforma apportata dal Trattato di Lisbona, norme vietate dal Trattato poiché tendono a penalizzare i cittadini di alcuni
Stati membri rispetto ai cittadini di altri Stati membri nell’accesso ai servizi forniti agli stessi (…)».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
12
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda o un atto introduttivo
è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata,
senza proseguire il procedimento.
13
Tale norma deve essere applicata nel caso di specie.
14
Nella specie, il giudice del rinvio, chiamato a decidere in merito a un’azione per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
proposta contro un privato, chiede alla Corte di verificare la compatibilità, alla luce del diritto dell’Unione, di una normativa
nazionale che non consente la trascrizione nei registri immobiliari di contratti di compravendita di beni immobili che non
siano stati redatti, segnatamente, nella forma di atto pubblico.
15
Secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte
e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione
necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v., in particolare, sentenze Meilicke, EU:C:1992:332,
punto 22, e [OSCURATO:PERSONA], C‑445/06, EU:C:2009:178, punto 65).
16
Orbene, il giudice del rinvio non chiarisce in alcun modo sotto quale profilo l’incompatibilità dedotta della normativa nazionale
in questione con il diritto dell’Unione potrebbe produrre una qualsivoglia influenza sulla responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale di un privato.
17
In tale contesto, la questione della conformità di detta normativa nazionale con il diritto dell’Unione risulta inconferente
ai fini della soluzione della controversia principale.
18
Conseguentemente, occorre dichiarare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
19
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Giudice di pace di Matera (Italia) con ordinanza del 22 aprile 2013 è
manifestamente irricevibile.
Firme
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Lingua processuale: l’italiano.