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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 42544/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riguardo alla percepibilità dell'offesa in capo a più persone, ritenuta all'esito di un percorso logico immune da manifeste incongruenze coerentemente ai tratti costitutivi della ipotesi di reato contrastata dalla impugnazione ( che sul punto è limitata al solo capo di imputazione inerente il 341 bis cp), sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, puntualmente motivata facendo leva sul disvalore oggettivo della condotta e sulla intensità del dolo, ritenuti non compatibili con la previsione normativa rivendicata dalla difesa con giudizio di merito che alla luce della motivazione adottata, non è censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riguardo alla percepibilità dell'offesa in capo a più persone, ritenuta all'esito di un percorso logico immune da manifeste incongruenze coerentemente ai tratti costitutivi della ipotesi di reato contrastata dalla impugnazione ( che sul punto è limitata al solo capo di imputazione inerente il 341 bis cp), sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, puntualmente motivata facendo leva sul disvalore oggettivo della condotta e sulla intensità del dolo, ritenuti non compatibili con la previsione normativa rivendicata dalla difesa con giudizio di merito che alla luce della motivazione adottata, non è censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023
Sentenza Cassazione n. 42544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris