CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 41791/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avverso il decreto in data 22 ottobre 2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell' art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto all'esecuzione della pena dell'ergastolo. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta violazione di legge osservando che il Tribunale ha omesso di fornire risposte motivazionali in ordine alle doglianze dedotte tramite il reclamo in tema di sopravvenienze aventi una qualche significatività ai fini della proroga, così fondando la decisione sulla mera constatazione di fatti risalenti e mancando del tutto di dare contezza circa la sussistenza dell'attuale capacità di mantenere rapporti con la criminalità richiesta per mantenere le restrizioni di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Tale pericolo non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e l'attualità della stessa possano ragionevolmente ritenersi probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 3. Ai fini della verifica appena descritta, la motivazione del provvedimento impugnato evidenzia, quale iniziale elemento posto alla base dell'intero percorso seguito, i gravissimi fatti (strage, omicidi, sequestro di persona, incendio e tantissime estorsioni) di cui si è reso responsabile Dominante, quale capo storico di un'associazione mafiosa denominata Stidda operante nel territorio di Vittoria e dei comini limitrofi. Condotte, queste, certamente rivelatrici di una persistente capacità criminale tendenzialmente in grado di continuare manifestarsi per tanto ,‘I tempo nello stesso contesto criminale fortemente radicato nel territorio di riferimento. Il Tribunale dà, inoltre, atto di come le indagini via via svolte sulla costante presenza mafiosa nel medesimo territorio, non abbiano mai onsentito di porre in discussione il ruolo di Dominante quale capo storico del sodalizio, Lo stesso, del resto, anche durante la carcerazione ha dato concretamente segnali di potere continuare a mantenere contatti criminali con l'esterno, secondo la lettura di alcuni contenuti dei colloqui (volutamente criptici) intrattenuti con la moglie nel 2018. Anche gli altri comportamenti mantenuti nel tempo da Dominante durante lo stato di detenzione (resosi responsabile di fatti di danneggiamento, incendio, ingiuria e oltraggio) sono stati ragionevolmente interpretati come incompatibili con l'assunzione invece di un nuovo percorso rispettoso delle regole, a fronte della radicate manifestazioni criminali e delle condizioni esterne che vengono in concreto ad alimentare, stante il ruolo mafioso riconosciuto, la capacità di mantenere i contatti con le associazioni criminali. La motivazione adottata, dunque, lungi dal risultare meramente apparente, rappresenta la corretta verifica dei presupposti richiesti ai fini della proroga. 4. A fronte di ciò, le doglianze mosse, menzionando semplicemente principi affermati in- materia e gli stessi rilievi mossi in sede di reclamo, oltre a non considerare le risposte intervenute e la significatività dei comportamenti di aperto rifiuto delle regole in carcere, finiscono per invocare mere rivalutazioni quanto al significato dei colloqui intercettati e delle recenti indagini sul territorio, nonché alle prerogative associabili nel tempo alla posizione che può rivestire Dominante in un contesto mafioso territoriale di riferimento tuttora operativo. Pertanto, i rilievi mossi risultano tutti inammissibili, non possedendo alcuna attitudine a dimostrare le violazioni di legge che al contempo denunciano. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021. Il Consigliere este