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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 10026/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, la revoca dell'indulto applicato a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 28 ottobre 2008 della Corte di appello di Catania.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], opponendosi alla richiesta di revoca dell'indulto, aveva chiesto che: fosse computata la carcerazione subita in Olanda dal 7 settembre al 21 dicembre 2017, nel procedimento poi definito con la sentenza pronunciata in data 8 gennaio 2020 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; fosse dichiarata la non esecutività della sentenza pronunciata in data 1 ottobre 2014 dal Tribunale di Palmi in quanto il mandato di arresto europeo, in forza del quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato consegnato all'autorità giudiziaria italiana da quella olandese, non aveva riguardato l'esecuzione della condanna del Tribunale di Palmi, il cui procedimento, peraltro, non era mai venuto a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], che era rimasto irreperibile dal 14 luglio 2011 al 7 settembre 2017; fosse disposta la rescissione del giudicato di cui alla sentenza 1 ottobre 2014 del Tribunale di Palmi ovvero la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso ad essa.

2. Con ordinanza depositata in data 11 maggio 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, revocato l'applicazione dell'indulto ed ha respinto le richieste della difesa di [OSCURATO:PERSONA].

La revoca dell'indulto è fondata sulla sopravvenuta condanna pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 gennaio 2020, che aveva inflitto la pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., con permanenza sino al 18 ottobre 2007.

Con riguardo all'esecutività della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 10 ottobre 2014, la Corte ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era stato rimesso in libertà in data 24 gennaio 2020, risultando scontata la pena inflitta dalla sentenza che aveva definito il procedimento in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato consegnato all'autorità giudiziaria italiana.

Inoltre, nel procedimento avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stato irreperibile, ma la difesa non aveva eccepito la nullità dell'omessa sospensione del procedimento e quindi la sentenza era stata legittimamente pronunciata nei confronti di imputato assente.Con riguardo alla richiesta di rescissione del giudicato, la parte avrebbe dovuto, poi, provare che la mancata conoscenza del processo non era stata determinata da sua colpa, prova che era mancata.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza avanti al giudice dell'esecuzione non aveva indicato che al procedimento instaurato a seguito della richiesta del pubblico ministero di revoca dell'indulto era stato unito il procedimento relativo all'incidente di esecuzione proposto dal difensore.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 1 legge n. 241/2006, in quanto la revoca dell'indulto era stata fondata sulla sopravvenuta condanna per reato associativo, rispetto al quale, però, l'ordinanza non ha accertato la cessazione della permanenza.

Con il terzo motivo viene denunciata, ancora in relazione alla revoca dell'indulto, omessa motivazione in ordine alla sussistenza della causa di revoca già al momento dell'applicazione dell'indulto, né se era conoscibile dal giudice della sentenza che ha determinato la revoca del beneficio.

Con il quarto motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla ritenuta esecutività della sentenza in data 1° ottobre 2014 del Tribunale di Palmi, rispetto alla quale era stata tempestivamente presentata richiesta di rescissione del giudicato ovvero di restituzione nel termine per impugnare.

Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 172 cod. pen., in quanto era decorso il termine di prescrizione della pena inflitta con sentenza in data 12 dicembre 2006 della Corte di appello di Catania.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, nei limiti che vengono precisati.

1. Il primo motivo denuncia la nullità del giudizio avanti il giudice dell'esecuzione per omesso avviso dell'udienza alla parte, omissione che deriverebbe dalla mancata indicazione, nell'avviso di fissazione dell'udienza, che il procedimento avrebbe riguardato, non solo la richiesta del pubblico ministero, bensì anche le richieste introdotte dalla difesa del condannato.Il motivo è manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti, consentito dovendosi verificare i presupposti processuali della doglianza proposta dal ricorrente, risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza avanti al giudice dell'esecuzione è stato ritualmente notificato alla parte e al suo difensore e che il procedimento, articolatosi in diverse udienze, ha visto la presenza del difensore di fiducia del condannato.

Quanto al contenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza, esso reca espresso riferimento alla richiesta del pubblico ministero di revoca dell'indulto.

La decisione del giudice dell'esecuzione, poi, è stata assunta sulle richieste delle parti e, in particolare, anche in relazione a quella del difensore del [OSCURATO:PERSONA] di accoglimento della richiesta dal medesimo presentata, ed acquisita in atti.

La decisione è stata quindi assunta in relazione a richieste ritualmente entrate nel contraddittorio delle parti.

La difesa, in particolare, era il soggetto interessato all'esame della richiesta dalla stessa presentata, e rispetto alla quale ha, nelle conclusioni, insistito.

La circostanza, dunque, che l'avviso di fissazione dell'udienza non avesse indicato che il procedimento avrebbe riguardato anche le richieste della difesa non determina la invalidità del giudizio — nel quale il contraddittorio si era esteso anche all'istanza della difesa - né della decisione che su quella richiesta ha provveduto.

2. Con riguardo la decisione di revoca dell'indulto, il ricorso propone, con i motivi secondo e terzo, censure relative all'ammissibilità della revoca in presenza di giudicato di applicazione e di non-revoca (motivo terzo) e alla sussistenza di causa di revoca, nel difetto di prova della permanenza oltre il 31 luglio 2006 del reato per il quale era stata inflitta superiore al biennio (motivo secondo).

2.1. Quanto alla sussistenza di preclusione derivante da giudicato, si deve rilevare che la revoca è stata disposta in ragione della sopravvenuta condanna (sentenza 8 gennaio 2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile in data 21 gennaio 2021) per delitto associativo, con permanenza sino al 18 ottobre 2007, per il quale era stata inflitta la pena di anni due e mesi otto di reclusione.

2.1.1. Tale causa di revoca è insorta successivamente all'applicazione dell'indulto, disposta con ordinanza in data 28 ottobre 2008.Il terzo motivo sostiene che all'epoca era già operante una causa di revoca, costituita dalla condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2007 che aveva inflitto la pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

Il motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza ha precisato che costituisce preclusione alla revoca dell'indulto il giudicato formatosi sull'ordinanza di applicazione dello stesso qualora il giudice dell'applicazione del beneficio avesse conosciuto la causa ostativa alla concessione del beneficio: "il giudice dell'esecuzione, in materia di indulto, può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al suo riconoscimento, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo" (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Rv. 271453).

Dunque, nel caso in esame vengono in rilievo cause ostative non conosciute dal giudice dell'esecuzione che aveva applicato l'indulto.

La causa di revoca ritenuta sussistente dall'ordinanza impugnata è costituita da sentenza di condanna divenuta irrevocabile in tempi assai successivi all'ordinanza applicativa dell'indulto.

L'ulteriore (ipotizzata) causa di revoca, indicata dalla difesa peraltro senza specificare le pene inflitte per ciascun reato unito nel vincolo della continuazione dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], comunque non era conosciuta né conoscibile dal giudice dell'esecuzione che aveva applicato l'indulto, trattandosi di condanna divenuta irrevocabile, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di cassazione, proprio in data 28 ottobre 2008, la stessa data nella quale il giudice dell'esecuzione aveva applicato l'indulto.

2.1.2. Il motivo ha dedotto, inoltre, che la sentenza 8 gennaio 2020, nell'infliggere la condanna così detta revocante non aveva revocato l'indulto, assumendo, così, una decisione di non revoca dell'indulto che aveva acquisito forza di giudicato, preclusiva rispetto al successivo intervento del giudice dell'esecuzione.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il legislatore, nel prevedere la possibilità di revoca, dopo la formazione del giudicato sulla concessione, di benefici concessi da parte del giudice della cognizione (come nel caso della sospensione condizionale della pena) e/o del giudice dell'esecuzione (come nel caso dell'indulto), ha delineato una concorrente competenza vuoi del giudice dell'esecuzione vuoi del giudice della cognizione del processo che determina l'insorgere della causa di revoca.Con particolare riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena, si è affermato che il giudice della cognizione, nel processo che pronuncia la condanna che determina la revoca di diritto del beneficio, può, ma non deve, disporre la revoca, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., della sospensione condizionale già concessa (in altro procedimento).

Da ciò consegue che alla revoca di diritto provvederà il giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, JANDOUBI, Rv. 279053).

Il medesimo principio va affermato con riguardo alla revoca, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006, dell'indulto.

Il giudice della cognizione, che pronuncia la condanna revocante, può, ma non deve, disporre la revoca dell'indulto già concesso, revoca cui, eventualmente, sarà tenuto il giudice dell'esecuzione.

E' la situazione verificatasi nel caso in esame, che ha visto l'intervento del giudice dell'esecuzione per disporre la revoca dell'indulto determinata dalla sopravvenuta condanna, rientrante nei presupposti stabiliti dal menzionato art. 1, comma 3, legge n. 241/2006.

2.2. Quanto alla sussistenza dei presupposti per la revoca dell'indulto, il motivo secondo denuncia difetto di motivazione in ordine all'accertamento della cessazione della permanenza del reato associativo - in relazione al quale era stata inflitta la condanna ad anni due e mesi otto di reclusione - risultando che il [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato nell'aprile 2006, evento significativo del venir meno del vincolo associativo, e risultando, altresì, che la data del 18 ottobre 2017 - "... indicata in sentenza come quella in cui è cessata la permanenza del reato associativo" - era "relativa alla commissione del reato di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", per il quale era stata inflitta la pena di anni uno di reclusione.

Il motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, con contenuto di merito.

Innanzitutto, si deve rilevare che la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] concerne, come risulta dalla documentazione che la difesa allegata al ricorso, fatti commessi in data 17 agosto 2007, e dunque non sussiste il travisamento di dati denunciato dal ricorrente.

Quanto alla cessazione della permanenza del reato associativo - giudicato dalla sentenza 8 gennaio 2020 - l'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione si fonda su dato desumibile dalla sentenza: "per [OSCURATO:PERSONA] la contestazione è infatti chiusa al 18.10.2007".

Il motivo, sul punto, prospetta una lettura alternativa del fatto, sostenendo che l'avvenuta detenzione, iniziata nell'aprile 2006, avrebbe interrotto il vincolo associativo e quindi determinato la cessazione della permanenza in quella data.

La difesa si muove nell'ambito di un giudizio di merito, senza proporre alcuna critica specifica alla struttura della motivazione, e, d'altra parte, senza tener conto che il giudice dell'esecuzione è tenuto a considerare l'accertamento compiuto dal giudice del merito, e non a sovrapporre a quello uno proprio.

3. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 172 cod. pen. con riguardo alla pena inflitta dalla sentenza in data 12 dicembre 2006 della Corte di appello di Catania, pena che risulterebbe prescritta.

Il motivo è inammissibile perché non consentito.

Premesso che il motivo, rectius, pare riferirsi alla pena inflitta dalla sentenza 15 febbraio 2008 della Corte di appello di Catania, pronunciata in riforma della sentenza 12 dicembre 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, si deve rilevare che la questione della prescrizione della pena inflitta da detta sentenza non era stata sottoposta al giudice dell'esecuzione, e quindi non può costituire oggetto di ricorso per cassazione.

4. Il quarto motivo censura il diniego della rescissione del giudicato e della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza 10 ottobre 2014 del Tribunale di Palmi, conosciuta "solo all'atto della notifica dell'ordine di esecuzione".

Il motivo è fondato.

A fronte della specifica richiesta formulata dalla parte con l'atto depositato il 19 marzo 2021 - laddove con riguardo alla sentenza 10 ottobre 2014 del Tribunale di Palmi venivano formulate una pluralità di richieste, fra le quali anche quella di rescissione del giudicato ovvero di restituzione nel termine per impugnare - l'ordinanza impugnata ha ritenuto di doverle respingere entrambe.

Sul punto, l'ordinanza ha rilevato che nel giudizio di merito doveva essere applicata la novella introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 e quindi, da una parte, doveva essere disposta la sospensione del procedimento essendo l'imputato irreperibile e, dall'altra, non essendosi a ciò provveduto nel silenzio della difesa, la sentenza era stata pronunciata nei confronti di imputato assente.

Con riguardo alla richiesta di rescissione del giudicato, doveva essere respinta per aver la difesa non assolto l'onere di provare che la mancata conoscenza del processo era incolpevole.

Si deve premettere che, a seguito della menzionata novella si è verificata una successione di norme processuali, per cui è, innanzi tutto, necessario stabilire se al procedimento esitato con la sentenza di condanna era applicabile la nuova normativa ovvero la precedente e quindi, come rimedio post judicatum, la rescissione del giudicato ovvero la restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della riforma.

Entrambi gli istituti, funzionali a riaprire il procedimento, hanno ad oggetto la verifica se l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento.

In particolare, mentre l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. - nel testo vigente sino alla riforma del 2014 - prevedeva il diritto dell'imputato contumace alla restituzione nel termine "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione ...", il successivo art. 625-ter cod. proc. pen. (ora, art. 629-bis cod. proc. pen.) assicura la rescissione del giudicato in favore dell'imputato assente che "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo".

La decisione impugnata si fonda su due affermazioni: a) al procedimento doveva essere applicata la riforma introdotta con legge n. 67/2014;' b) la parte ha solo allegato, ma non provato che la incolpevole mancata conoscenza del processo.

Entrambi i giudizi risultano, in sostanza, privi di motivazione.

Quanto al regime processuale applicabile al giudizio di merito, l'ordinanza ritiene, alla stregua della norma transitoria introdotta con legge n. 118/2014, che dovesse essere applicata la nuova normativa, ma non precisa se alla data di entrata in vigore della legge n. 67/2014 (17 maggio 2014) il procedimento fosse, o meno in corso.

Quanto al merito della richiesta di rescissione del giudicato, l'ordinanza ritiene insufficiente la mera allegazione da parte della difesa del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto conoscenza del processo, ma nell'esposizione delle richieste delle parti dà atto che la difesa aveva dedotto che sin dal 14 luglio 2011 [OSCURATO:PERSONA] si era reso irreperibile e nella parte motiva espressamente riconosce che, nel processo de quo, [OSCURATO:PERSONA] era stato irreperibile.

Dunque, dalla stessa motivazione dell'ordinanza risulta che la deduzione della difesa, secondo la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto conoscenza del processo perché irreperibile, ha trovato conferma nel fatto che il procedimento si era svolto nei confronti di imputato dichiarato irreperibile.

Si deve poi rilevare che la giurisprudenza ha chiarito che "l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza" (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, RAMADZE, Rv. 280137).

5. Va, dunque, annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla domanda di non esecutività della sentenza del Tribunale di Palmi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a riesaminare la richiesta della parte evitando le carenze motivazionali censurate al superiore punto

4. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla domanda di non esecu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, la revoca dell'indulto applicato a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 28 ottobre 2008 della Corte di appello di Catania. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], opponendosi alla richiesta di revoca dell'indulto, aveva chiesto che: fosse computata la carcerazione subita in Olanda dal 7 settembre al 21 dicembre 2017, nel procedimento poi definito con la sentenza pronunciata in data 8 gennaio 2020 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; fosse dichiarata la non esecutività della sentenza pronunciata in data 1 ottobre 2014 dal Tribunale di Palmi in quanto il mandato di arresto europeo, in forza del quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato consegnato all'autorità giudiziaria italiana da quella olandese, non aveva riguardato l'esecuzione della condanna del Tribunale di Palmi, il cui procedimento, peraltro, non era mai venuto a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], che era rimasto irreperibile dal 14 luglio 2011 al 7 settembre 2017; fosse disposta la rescissione del giudicato di cui alla sentenza 1 ottobre 2014 del Tribunale di Palmi ovvero la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso ad essa. 2. Con ordinanza depositata in data 11 maggio 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, revocato l'applicazione dell'indulto ed ha respinto le richieste della difesa di [OSCURATO:PERSONA]. La revoca dell'indulto è fondata sulla sopravvenuta condanna pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 gennaio 2020, che aveva inflitto la pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., con permanenza sino al 18 ottobre 2007. Con riguardo all'esecutività della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 10 ottobre 2014, la Corte ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era stato rimesso in libertà in data 24 gennaio 2020, risultando scontata la pena inflitta dalla sentenza che aveva definito il procedimento in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato consegnato all'autorità giudiziaria italiana. Inoltre, nel procedimento avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stato irreperibile, ma la difesa non aveva eccepito la nullità dell'omessa sospensione del procedimento e quindi la sentenza era stata legittimamente pronunciata nei confronti di imputato assente.Con riguardo alla richiesta di rescissione del giudicato, la parte avrebbe dovuto, poi, provare che la mancata conoscenza del processo non era stata determinata da sua colpa, prova che era mancata. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza avanti al giudice dell'esecuzione non aveva indicato che al procedimento instaurato a seguito della richiesta del pubblico ministero di revoca dell'indulto era stato unito il procedimento relativo all'incidente di esecuzione proposto dal difensore. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 1 legge n. 241/2006, in quanto la revoca dell'indulto era stata fondata sulla sopravvenuta condanna per reato associativo, rispetto al quale, però, l'ordinanza non ha accertato la cessazione della permanenza. Con il terzo motivo viene denunciata, ancora in relazione alla revoca dell'indulto, omessa motivazione in ordine alla sussistenza della causa di revoca già al momento dell'applicazione dell'indulto, né se era conoscibile dal giudice della sentenza che ha determinato la revoca del beneficio. Con il quarto motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla ritenuta esecutività della sentenza in data 1° ottobre 2014 del Tribunale di Palmi, rispetto alla quale era stata tempestivamente presentata richiesta di rescissione del giudicato ovvero di restituzione nel termine per impugnare. Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 172 cod. pen., in quanto era decorso il termine di prescrizione della pena inflitta con sentenza in data 12 dicembre 2006 della Corte di appello di Catania. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, nei limiti che vengono precisati. 1. Il primo motivo denuncia la nullità del giudizio avanti il giudice dell'esecuzione per omesso avviso dell'udienza alla parte, omissione che deriverebbe dalla mancata indicazione, nell'avviso di fissazione dell'udienza, che il procedimento avrebbe riguardato, non solo la richiesta del pubblico ministero, bensì anche le richieste introdotte dalla difesa del condannato.Il motivo è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti, consentito dovendosi verificare i presupposti processuali della doglianza proposta dal ricorrente, risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza avanti al giudice dell'esecuzione è stato ritualmente notificato alla parte e al suo difensore e che il procedimento, articolatosi in diverse udienze, ha visto la presenza del difensore di fiducia del condannato. Quanto al contenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza, esso reca espresso riferimento alla richiesta del pubblico ministero di revoca dell'indulto. La decisione del giudice dell'esecuzione, poi, è stata assunta sulle richieste delle parti e, in particolare, anche in relazione a quella del difensore del [OSCURATO:PERSONA] di accoglimento della richiesta dal medesimo presentata, ed acquisita in atti. La decisione è stata quindi assunta in relazione a richieste ritualmente entrate nel contraddittorio delle parti. La difesa, in particolare, era il soggetto interessato all'esame della richiesta dalla stessa presentata, e rispetto alla quale ha, nelle conclusioni, insistito. La circostanza, dunque, che l'avviso di fissazione dell'udienza non avesse indicato che il procedimento avrebbe riguardato anche le richieste della difesa non determina la invalidità del giudizio — nel quale il contraddittorio si era esteso anche all'istanza della difesa - né della decisione che su quella richiesta ha provveduto. 2. Con riguardo la decisione di revoca dell'indulto, il ricorso propone, con i motivi secondo e terzo, censure relative all'ammissibilità della revoca in presenza di giudicato di applicazione e di non-revoca (motivo terzo) e alla sussistenza di causa di revoca, nel difetto di prova della permanenza oltre il 31 luglio 2006 del reato per il quale era stata inflitta superiore al biennio (motivo secondo). 2.1. Quanto alla sussistenza di preclusione derivante da giudicato, si deve rilevare che la revoca è stata disposta in ragione della sopravvenuta condanna (sentenza 8 gennaio 2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile in data 21 gennaio 2021) per delitto associativo, con permanenza sino al 18 ottobre 2007, per il quale era stata inflitta la pena di anni due e mesi otto di reclusione. 2.1.1. Tale causa di revoca è insorta successivamente all'applicazione dell'indulto, disposta con ordinanza in data 28 ottobre 2008.Il terzo motivo sostiene che all'epoca era già operante una causa di revoca, costituita dalla condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2007 che aveva inflitto la pena di anni tre e mesi sei di reclusione. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza ha precisato che costituisce preclusione alla revoca dell'indulto il giudicato formatosi sull'ordinanza di applicazione dello stesso qualora il giudice dell'applicazione del beneficio avesse conosciuto la causa ostativa alla concessione del beneficio: "il giudice dell'esecuzione, in materia di indulto, può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al suo riconoscimento, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo" (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Rv. 271453). Dunque, nel caso in esame vengono in rilievo cause ostative non conosciute dal giudice dell'esecuzione che aveva applicato l'indulto. La causa di revoca ritenuta sussistente dall'ordinanza impugnata è costituita da sentenza di condanna divenuta irrevocabile in tempi assai successivi all'ordinanza applicativa dell'indulto. L'ulteriore (ipotizzata) causa di revoca, indicata dalla difesa peraltro senza specificare le pene inflitte per ciascun reato unito nel vincolo della continuazione dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], comunque non era conosciuta né conoscibile dal giudice dell'esecuzione che aveva applicato l'indulto, trattandosi di condanna divenuta irrevocabile, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di cassazione, proprio in data 28 ottobre 2008, la stessa data nella quale il giudice dell'esecuzione aveva applicato l'indulto. 2.1.2. Il motivo ha dedotto, inoltre, che la sentenza 8 gennaio 2020, nell'infliggere la condanna così detta revocante non aveva revocato l'indulto, assumendo, così, una decisione di non revoca dell'indulto che aveva acquisito forza di giudicato, preclusiva rispetto al successivo intervento del giudice dell'esecuzione. Il motivo è manifestamente infondato. Il legislatore, nel prevedere la possibilità di revoca, dopo la formazione del giudicato sulla concessione, di benefici concessi da parte del giudice della cognizione (come nel caso della sospensione condizionale della pena) e/o del giudice dell'esecuzione (come nel caso dell'indulto), ha delineato una concorrente competenza vuoi del giudice dell'esecuzione vuoi del giudice della cognizione del processo che determina l'insorgere della causa di revoca.Con particolare riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena, si è affermato che il giudice della cognizione, nel processo che pronuncia la condanna che determina la revoca di diritto del beneficio, può, ma non deve, disporre la revoca, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., della sospensione condizionale già concessa (in altro procedimento). Da ciò consegue che alla revoca di diritto provvederà il giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, JANDOUBI, Rv. 279053). Il medesimo principio va affermato con riguardo alla revoca, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006, dell'indulto. Il giudice della cognizione, che pronuncia la condanna revocante, può, ma non deve, disporre la revoca dell'indulto già concesso, revoca cui, eventualmente, sarà tenuto il giudice dell'esecuzione. E' la situazione verificatasi nel caso in esame, che ha visto l'intervento del giudice dell'esecuzione per disporre la revoca dell'indulto determinata dalla sopravvenuta condanna, rientrante nei presupposti stabiliti dal menzionato art. 1, comma 3, legge n. 241/2006. 2.2. Quanto alla sussistenza dei presupposti per la revoca dell'indulto, il motivo secondo denuncia difetto di motivazione in ordine all'accertamento della cessazione della permanenza del reato associativo - in relazione al quale era stata inflitta la condanna ad anni due e mesi otto di reclusione - risultando che il [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato nell'aprile 2006, evento significativo del venir meno del vincolo associativo, e risultando, altresì, che la data del 18 ottobre 2017 - "... indicata in sentenza come quella in cui è cessata la permanenza del reato associativo" - era "relativa alla commissione del reato di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", per il quale era stata inflitta la pena di anni uno di reclusione. Il motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, con contenuto di merito. Innanzitutto, si deve rilevare che la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] concerne, come risulta dalla documentazione che la difesa allegata al ricorso, fatti commessi in data 17 agosto 2007, e dunque non sussiste il travisamento di dati denunciato dal ricorrente. Quanto alla cessazione della permanenza del reato associativo - giudicato dalla sentenza 8 gennaio 2020 - l'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione si fonda su dato desumibile dalla sentenza: "per [OSCURATO:PERSONA] la contestazione è infatti chiusa al 18.10.2007". Il motivo, sul punto, prospetta una lettura alternativa del fatto, sostenendo che l'avvenuta detenzione, iniziata nell'aprile 2006, avrebbe interrotto il vincolo associativo e quindi determinato la cessazione della permanenza in quella data. La difesa si muove nell'ambito di un giudizio di merito, senza proporre alcuna critica specifica alla struttura della motivazione, e, d'altra parte, senza tener conto che il giudice dell'esecuzione è tenuto a considerare l'accertamento compiuto dal giudice del merito, e non a sovrapporre a quello uno proprio. 3. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 172 cod. pen. con riguardo alla pena inflitta dalla sentenza in data 12 dicembre 2006 della Corte di appello di Catania, pena che risulterebbe prescritta. Il motivo è inammissibile perché non consentito. Premesso che il motivo, rectius, pare riferirsi alla pena inflitta dalla sentenza 15 febbraio 2008 della Corte di appello di Catania, pronunciata in riforma della sentenza 12 dicembre 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, si deve rilevare che la questione della prescrizione della pena inflitta da detta sentenza non era stata sottoposta al giudice dell'esecuzione, e quindi non può costituire oggetto di ricorso per cassazione. 4. Il quarto motivo censura il diniego della rescissione del giudicato e della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza 10 ottobre 2014 del Tribunale di Palmi, conosciuta "solo all'atto della notifica dell'ordine di esecuzione". Il motivo è fondato. A fronte della specifica richiesta formulata dalla parte con l'atto depositato il 19 marzo 2021 - laddove con riguardo alla sentenza 10 ottobre 2014 del Tribunale di Palmi venivano formulate una pluralità di richieste, fra le quali anche quella di rescissione del giudicato ovvero di restituzione nel termine per impugnare - l'ordinanza impugnata ha ritenuto di doverle respingere entrambe. Sul punto, l'ordinanza ha rilevato che nel giudizio di merito doveva essere applicata la novella introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 e quindi, da una parte, doveva essere disposta la sospensione del procedimento essendo l'imputato irreperibile e, dall'altra, non essendosi a ciò provveduto nel silenzio della difesa, la sentenza era stata pronunciata nei confronti di imputato assente. Con riguardo alla richiesta di rescissione del giudicato, doveva essere respinta per aver la difesa non assolto l'onere di provare che la mancata conoscenza del processo era incolpevole. Si deve premettere che, a seguito della menzionata novella si è verificata una successione di norme processuali, per cui è, innanzi tutto, necessario stabilire se al procedimento esitato con la sentenza di condanna era applicabile la nuova normativa ovvero la precedente e quindi, come rimedio post judicatum, la rescissione del giudicato ovvero la restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della riforma. Entrambi gli istituti, funzionali a riaprire il procedimento, hanno ad oggetto la verifica se l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento. In particolare, mentre l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. - nel testo vigente sino alla riforma del 2014 - prevedeva il diritto dell'imputato contumace alla restituzione nel termine "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione ...", il successivo art. 625-ter cod. proc. pen. (ora, art. 629-bis cod. proc. pen.) assicura la rescissione del giudicato in favore dell'imputato assente che "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". La decisione impugnata si fonda su due affermazioni: a) al procedimento doveva essere applicata la riforma introdotta con legge n. 67/2014;' b) la parte ha solo allegato, ma non provato che la incolpevole mancata conoscenza del processo. Entrambi i giudizi risultano, in sostanza, privi di motivazione. Quanto al regime processuale applicabile al giudizio di merito, l'ordinanza ritiene, alla stregua della norma transitoria introdotta con legge n. 118/2014, che dovesse essere applicata la nuova normativa, ma non precisa se alla data di entrata in vigore della legge n. 67/2014 (17 maggio 2014) il procedimento fosse, o meno in corso. Quanto al merito della richiesta di rescissione del giudicato, l'ordinanza ritiene insufficiente la mera allegazione da parte della difesa del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto conoscenza del processo, ma nell'esposizione delle richieste delle parti dà atto che la difesa aveva dedotto che sin dal 14 luglio 2011 [OSCURATO:PERSONA] si era reso irreperibile e nella parte motiva espressamente riconosce che, nel processo de quo, [OSCURATO:PERSONA] era stato irreperibile. Dunque, dalla stessa motivazione dell'ordinanza risulta che la deduzione della difesa, secondo la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto conoscenza del processo perché irreperibile, ha trovato conferma nel fatto che il procedimento si era svolto nei confronti di imputato dichiarato irreperibile. Si deve poi rilevare che la giurisprudenza ha chiarito che "l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza" (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, RAMADZE, Rv. 280137). 5. Va, dunque, annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla domanda di non esecutività della sentenza del Tribunale di Palmi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a riesaminare la richiesta della parte evitando le carenze motivazionali censurate al superiore punto 4. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla domanda di non esecu
Sentenza Cassazione n. 10026/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris