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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15513/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 6 ottobre 2023, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti.

Rilevato che ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto, lamentando il vizio di motivazione in ordine ai punti evidenziati nei motivi di appello.

Considerato che l'unica censura formulata dai ricorrenti è manifestamente infondata, perché contesta asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Considerato che il motivo è, altresì, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche per via della gravità e dell'abitualità delle condotte poste in essere dagli imputati, elementi che giustificano la conferma della sentenza di primo grado anche sul piano del trattamento sanzionatorio.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 6 ottobre 2023, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti. Rilevato che ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto, lamentando il vizio di motivazione in ordine ai punti evidenziati nei motivi di appello. Considerato che l'unica censura formulata dai ricorrenti è manifestamente infondata, perché contesta asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Considerato che il motivo è, altresì, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche per via della gravità e dell'abitualità delle condotte poste in essere dagli imputati, elementi che giustificano la conferma della sentenza di primo grado anche sul piano del trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile
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