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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 34788/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte di appello con la quale è stata confermata la sua condannaper il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000;che, con un primo motivo di doglianza, si lamentano i vizi della motivazione,mentre con una seconda censura si denuncia il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulpunto.Considerato che il ricorso è inammissibile, giacché si compone di censureastratte, basate sul richiamo di precedenti giurisprudenziali, tanto pacifici quantoirrilevanti nel caso di specie, ed è del tutto privo di qualsivoglia riferimento criticoalla motivazione della sentenza impugnata;che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità dirilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen.,l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data posteriore alla pronunciadi appello, o anche in data anteriore, qualora la prescrizione non sia statarilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016).Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte di appello con la quale è stata confermata la sua condannaper il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000;che, con un primo motivo di doglianza, si lamentano i vizi della motivazione,mentre con una seconda censura si denuncia il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulpunto.Considerato che il ricorso è inammissibile, giacché si compone di censureastratte, basate sul richiamo di precedenti giurisprudenziali, tanto pacifici quantoirrilevanti nel caso di specie, ed è del tutto privo di qualsivoglia riferimento criticoalla motivazione della sentenza impugnata;che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità dirilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen.,l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data posteriore alla pronunciadi appello, o anche in data anteriore, qualora la prescrizione non sia statarilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016).Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34788/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris