CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiGiovanni Galimberti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2041/2023depositata il 17/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/20261.- [OSCURATO:PERSONA] di tutela dell’Aceto balsamico di Modena -premesso diaver rinvenuto in un esercizio commerciale, nel corso di attivitàistituzionali di vigilanza, un «condimento balsamico», una «crema dibalsamico» ed una «crema di balsamico bianco» prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] le cui le cui etichette contenevano il riferimentoal termine «Balsamico», raffigurato con la «B» iniziale maiuscola; chel’etichetta del «condimento balsamico» conteneva anche il numero «5» edil termine «acetaia»; che tutti i prodotti erano stati esposti negli scaffalidel rivenditore unitamente a bottiglie di «Aceto balsamico di Modena» Igp;che sul proprio sito web e sulla sua pagina Facebook l’[OSCURATO:PERSONA] convenutapubblicizzava i prodotti Dop «Aceto balsamico tradizionale di Modena» eIgp «Aceto balsamico di Modena» unitamente ai prodotti non Igp, facendoriferimento promiscuo (e, dunque, decettivo) a termini più generici, quali«Aceto balsamico» e «Balsamico», attribuiti come sinonimi anche aiprodotti non coperti dalla Dop o dalla Igp – tutto ciò premesso, convenivadavanti al Tribunale delle imprese di Bologna l’[OSCURATO:PERSONA] agricola LeonardiGiovanni predetta chiedendo di accertare che la commercializzazione ditali prodotti non era conforme al disciplinare della IGP «[OSCURATO:PERSONA] diModena», e in particolare: a) l’illegittima evocazione nell’etichettatura deiprodotti della medesima del nome «Aceto balsamico di Modena» registratocome Igp o l’uso della predetta Igp senza autorizzazione del Consorzio; b)l’uso di indicazioni false o ingannevoli per i consumatori; c) il compimentodi atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., con le con le conseguentitutele inibitorie e risarcitorie.La convenuta, contestando le domande attoree, proponevariconvenzionale chiedendo al Tribunale di accertare che la condotta delConsorzio, consistente nel richiedere e nel far eseguire attivitàsanzionatorie a carico di essa convenuta costituiva concorrenza sleale exart. 2598 c.c.Numero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/20262. Il Tribunale respingeva tutte le domande e compensavaintegralmente le spese di lite, ritenendo che il Consorzio non avesseofferto sufficienti elementi di giudizio onde affermare la decettività per iconsumatori dei termini usati dalla convenuta. La legittimità della condottadell’[OSCURATO:PERSONA] agricola escludeva anche che potesse ravvisarsi concorrenzasleale.3. La Corte di Appello di Bologna ha respinto il gravame proposto dalConsorzio con tredici motivi, osservando in particolare che:a) secondo l’interpretazione che la sentenza della CGUE 4 dicembre2019 n° 432/2018 ha dato del Reg. n° 583/09, la protezione delladenominazione composta «Aceto balsamico di Modena» Igp non siestendeva ai singoli termini non geografici, ossia ad «Aceto» ed a«Balsamico»;b) posto che l’art.13, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1151/2012,protegge i nomi registrati (le denominazioni d’origine e le indicazionigeografiche protette) contro una evocazione che debba essere riferita allacaratteristica essenziale oggetto di protezione, tenuto contodell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia nella predetta sentenza45-20/12/2009, [OSCURATO:PERSONA]432/18, per accertare se vi sia detto effettoevocativo occorre fare riferimento al consumatore medio comunitario (enon solo a quello dello Stato in cui si fabbrica il prodotto), normalmenteinformato, ragionevolmente attento e avveduto, prendendo, altresì, inconsiderazione le similarità fonetiche e visive tra le denominazioni, nonchégli eventuali elementi che possono indicare se una similarità tra i prodottinon sia frutto di circostanze fortuite: nel senso che non è il singolo lemmao la singola immagine che ha rilievo, ma – come riteneva pure il Consorzio- l’insieme dell’etichettatura e della presentazione del prodotto e lacombinazione di vari elementi verbali o figurativi, tale da far pensare ilconsumatore in modo diretto ed univoco alla denominazione protetta;Numero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026c) non potendo, dunque, escludersi a priori che l’utilizzo di terminigenerici diversi da quelli geografici sia totalmente libero, ben potendo taleuso (di per sé legittimo), unito ad altri elementi scritti o raffigurati,determinare nel consumatore europeo medio un rimando mnemonico alprodotto protetto, si trattava di compiere un giudizio di mero fatto dacondurre in base alle stesse direttrici tracciate dalla giurisprudenza UE,dunque verificando se vi fossero altri e ulteriori indici di richiamo alla Igp;e a maggiore ragione andava verificato se era stato usato in modoevocativo il termine «Modena» che - contrariamente ai termini nongeografici «aceto», «acetaia» e «balsamico»– secondo la CGUE 4dicembre 2019 non poteva essere usato liberamente sul mercato europeo;e) ciò posto che il Consorzio lamentava: 1) riguardo al primo prodotto(«Condimento balsamico»), l’uso del termine «balsamico», del numero«5» e della parola «acetaia» oltre all’uso, nell’opuscolo interno allaconfezione, di fotografie del Duomo di Modena e dell’Accademia militaredella stessa città; 2) riguardo al secondo prodotto, l’uso del termine«balsamico», nonché la descrizione sul verso della bottiglia «Balsamico diModena Igp 25%», nonché il fatto che il prodotto al momento dell’acquistosi trovava esposto nello stesso ripiano destinato alle bottiglie di Acetobalsamico di [OSCURATO:PERSONA]; 3) quanto al terzo prodotto, «Crema dibalsamico», l’uso del termine «balsamico», e del disegno di un rosone diduomo simile a quello di Modena, nonché l’esposizione del medesimo suglistessi scaffali dell’Aceto balsamico Igp;f) posto che l’effetto evocativo non va accertato prendendo in esamesingolarmente i singoli lemmi, appartenenti peraltro nel caso di specie allinguaggio comune, ma esaminando nel complesso l’espressione utilizzataper la descrizione del prodotto, detto effetto evocativo non potevaravvisarsi in quanto: 1) sull’etichetta del primo prodotto il termine«balsamico» era utilizzato unitamente all’altro lemma «condimento» il cheescludeva nel complesso un effetto evocativo specifico dell’acetoNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026balsamico Igp; a medesima conclusione doveva giungersi per l’uso deltermine «acetaia» ancora una volta utilizzato insieme ad altri lemmi, cheescludono l’evocazione del luogo di produzione esclusivo dell’AcetoBalsamico Igp; quanto all’opuscolo informativo riposto all’interno dellaconfezione del primo prodotto le foto del Duomo e dell’Accademia nonerano ex se coperte dalla protezione Igp e la menzione della città diModena nelle didascalie delle due immagini era fatta non per indicare ilprodotto commercializzato dalla Leonardi, ma solo in funzione descrittivadel luogo in cui si trovano la Cattedrale e la Scuola militare, oltre chel’azienda produttrice; 2) quanto agli altri due, né il secondo prodotto - la«crema di balsamico» - né il terzo - denominato «Crema di balsamicobianco» - esponevano alcuna menzione geografica, fatta salva, per ilsecondo, quella (del tutto legittima anche senza autorizzazione delConsorzio, ex art. 1, lettera c], n° 2, del dlgs n° 297/2004) necessaria perspecificare che il prodotto contiene il 25% dell’Aceto balsamico di ModenaIgp; inoltre la collocazione dell’uno e dell’altro prodotto sugli scaffali deirivenditori, come pure la menzione di termini geografici nei cartellinisegnaprezzi, potevano essere condotte attribuibili alla convenuta, nonessendovi alcuna prova in atti (e, prima ancora, nessuna allegazione) diuna compartecipazione della [OSCURATO:PERSONA] agricola convenuta a tali condotte; ilche rendeva infondati i motivi d’appello da uno ad otto;g) quanto all’efficacia evocativa delle immagini e delle espressioniutilizzate nel sito web dell’[OSCURATO:PERSONA] convenuta, si trattava di doglianzainfondata, giacché il Consorzio lamentava un effetto evocativo generatodalle modalità di consultazione delle pagine web (caratterizzato dapprimadalla visualizzazione delle pagine contenenti la pubblicizzazione deiprodotti Dop ed Igp e, successivamente, delle pagine dei prodotti nontutelati) non sufficientemente dimostrate, posto che i documenti offerticostituivano riproduzioni di singole pagine contenenti informazioni suiprodotti Igp e Dop (come pure sui condimenti non protetti) in sé corrette;Numero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026perciò andava condivisa la conclusione del Tribunale secondo la quale «icondimenti balsamici diversi dall’IGP appaiono sul sito web in questioneben distinti da quelli che riportano l’indicazione protetta»; inoltre dettidocumenti - che non presentavano in sé elementi decettivi o evocativi -non permettevano di comprendere se, attraverso link o altri strumenti,realizzassero sulle pagine dedicate ai condimenti non Igp o Dop,un’evocazione dei prodotti più pregiati; ed a medesima conclusionedoveva giungersi per la pagina Facebook dell’[OSCURATO:PERSONA] che non contenevaalcun riferimento evocativo;h) quanto al fatto asseritamente trascurato dal Tribunale che rivenditoriesteri e siti di vendite online consideravano sinonimi i termini«Condimento balsamico» e «Aceto balsamico» confondendo l’Igp conprodotti commercializzati dalla Leonardi, posto che il criterio di verificadell’interferenza con la denominazione di origine protetta andava fatta –come già detto – sulla base della considerazione del consumatore medio,normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, non avevarilievo l’atteggiamento assunto da rivenditori e da gestori di siti web divendita online;i) il richiamo alla denominazione protetta contenuta nella Crema dibalsamico contiene sulla bottiglia la descrizione «Aceto balsamico diModena Igp 25%» era legittimo posto che era stata fatta per indicare gliingredienti, laddove l’art. 1, primo comma, lettera c) del dlgs n° 297/2004prevede due distinte ipotesi di uso lecito della denominazione protetta: laprima, quando gli utilizzatori del prodotto composto sono autorizzati dalConsorzio (previa iscrizione in un registro tenuto dal Consorzio stesso); laseconda, «quando il riferimento alla denominazione protetta è riportatosoltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o incui è elaborato o trasformato»l) la violazione del [OSCURATO:PERSONA] n° 1169/2011, era infondato poichél’uso del termine «balsamico», era accompagnato da altri elementi letteraliNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026che, congiunti o giustapposti, escludevano una evocazione della Igp, edaltrettanto infondata era la pretesa di ravvisare nell’uso del predettotermine una pratica sleale di informazione (art. 7, primo comma, letteraa] del Reg. citato), poiché tale norma impone al produttore di non trarrein errore il consumatore sulle caratteristiche dell'alimento e, in particolare,sulla natura, sull'identità, sulle proprietà, sulla composizione, sullaquantità, sulla durata di conservazione, sul paese d'origine o sul luogo diprovenienza, sul metodo di fabbricazione o di produzione; laddove eraevidente che il complesso dei termini indicati nelle etichette e nelleconfezioni dei prodotti della Leonardi non aveva alcunché di ingannevole odi erroneo né, quindi, un effetto decettivo sulle predette caratteristichedell’alimento; e che quanto a metodo di fabbricazione o di produzione,nulla di fuorviante era presente su etichette e confezioni, mentre ilcomplesso delle espressioni utilizzate portava a ritenere che ilconsumatore finale fosse messo perfettamente in grado di comprendere ladiversità del metodo di produzione del condimento e delle creme, rispettoa quello dell’aceto balsamico Igp;m) quanto alla decotta la concorrenza sleale il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e Consorzio non si poneva in termini di concorrenza edera, pertanto, escluso che l’appellante potesse dolersi di atti concorrenzialidella convenuta; perciò le prove richieste apparivano ininfluenti,trattandosi di mezzi diretti ad acquisire informazioni in ordine alle quantitàdi prodotti commercializzati dalla Leonardi in violazione della normativaIgp, irrilevanti in ragione della mancanza di un rapporto di concorrenza traConsorzio e [OSCURATO:PERSONA] convenuta.4.- Avverso detta sentenza il Consorzio di tutela dell’Aceto balsamico diModena ha proposto ricorso affidandolo a cinque motivi di cassazione. Haresistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambele parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/20261.- Il primo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionedell’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012 e della costanteinterpretazione che di esso ha fornito la giurisprudenza della Corte diGiustizia dell’Unione Europea secondo la quale l’utilizzo, nell’etichettaturadi un prodotto comparabile non conforme al disciplinare, di segni figurativiche evocano l’area geografica alla quale è collegata una DOP o una IGPpuò costituire illecita evocazione anche se tali segni figurativi non sono exse coperti dalla protezione di cui gode la DOP o la IGP medesime. Secondoil ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nell’escludere lasussistenza dell’illecito evocativo perché avrebbe erroneamente ritenutonecessario presupposto che le immagini contestate (del Duomo edell’[OSCURATO:PERSONA] di Modena), utilizzate nell’etichettatura di unprodotto comparabile non conforme al disciplinare di una IGP, debbanoessere «ex se coperte dalla protezione Igp».1.1- L’esame del motivo merita di essere preceduto dallapuntualizzazione dei criteri interpretativi ed applicativi della normainvocata più volte richiamati da questa Corte.1.1.1 -Come già ricordato (v. Cass. n. 10350/2024, e Cass. n.4323/2025) il Reg. (UE) n. 1151/2012, che sostituisce i previgenti Reg.(CE) nn. 509/2006 e 510/2006, delinea un quadro normativo a livellodell’Unione Europea che protegge le denominazioni di origine (DOP) e leindicazioni geografiche (IGP), prevedendone l’inserimento in un appositoregistro e tutelando i nomi ivi iscritti allo scopo di garantirne un usocorretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore iconsumatori, nonché fenomeni di usurpazione, imitazione ed evocazionedei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi: ciò nell’interesse diaiutare sia i produttori a comunicare ai consumatori le caratteristichequalitative dei prodotti da loro immessi sul mercato connesse allatradizione e/o all’origine geografica, sia i consumatori a identificareNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026correttamente sul mercato i prodotti agricoli o alimentari aventi talicaratteristiche.Con riferimento ai requisiti per il riconoscimento della tutela dellaindicazione geografica l’art. 5 Reg. (UE) n. 1151/2012 richiede che questaconsista in un nome «che identifica un prodotto: a) originario di undeterminato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sonoessenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altrecaratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle suefasi nella zona geografica delimitata». Per la IGP dunque (a differenzadella DOP), è sufficiente anche che una sola qualità sia influenzata dalterritorio, ovvero che l’ambiente geografico influenzi soltanto lareputazione del prodotto e occorre che anche una sola delle fasi diproduzione avvenga sul territorio.Il regime di protezione e di registrazione prevede controlli rigidiall’ingresso, dovendo essere allegato alla domanda un disciplinare nelquale sono contenuti gli elementi caratterizzanti il c.d. milieu (ambiente,termine di derivazione francese) ovvero gli standard della produzione. Le«indicazioni geografiche» svolgono quindi nel sistema europeo unafunzione di certificazione di standard qualitativi del prodotto, raggiuntadi tre elementi: il nesso eziologico tra prodotto e territorio, un sistema dicertificazione e controllo ad opera di un organo pubblico e il rispetto di unrigoroso disciplinare di produzione.1.1.2- Quanto, poi, alla protezione, mentre l’art. 13, para. 1, lett. a),vieta l’impiego diretto o indiretto di una denominazione registrata per iprodotti che non sono oggetto di registrazione, in una forma che siaidentica o fortemente simile dal punto di vista fonetico e/o visivo, isuccessivi artt. 13, par. 1, lett. da b) a d), vietano altri comportamenticontro i quali le denominazioni registrate sono tutelate e che non utilizzinoné direttamente né indirettamente le denominazioni stesse, ovveroNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026usurpazioni, imitazioni o «evocazioni» della denominazione registrata(lett. b), indicazioni false o ingannevoli in merito all’origine, alla natura oalle qualità del prodotto usate sulla confezione o sull’imballaggio delprodotto alimentare (lett. c) e altre pratiche che possono indurre in erroreil consumatore sulla vera origine del prodotto (lett. d) (cfr. Corte Giust. UE17 dicembre 2020, causa C-490/19, Syndicat interprofessionnel dedéfense du fromage Morbier; nonché, sia pure con riferimento ad analogadisposizione prevista dall’art. 16, lett. b), Reg. (CE) n. 110/08, per laprotezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, CorteGiust. UE 7 giugno 2018, causa C-44/17, [OSCURATO:PERSONA])Infine ai sensi dell’art. 13 ultimo comma paragrafo 1, «Se unadenominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protettacontiene il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nomegenerico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b)».Più in particolare, con riguardo all’ambito di operatività della fattispeciedi cui alla lett. b) dell’art. 13 – invocata in questo caso dal ricorrente – siosserva che:- la nozione di «evocazione» ivi presente si riferisce all'ipotesi in cui iltermine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di unadenominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza delnome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine diriferimento, la merce che fruisce dalla denominazione (cfr., oltre allamenzionata, Corte Giust. UE 17 dicembre 2020, causa C-490/19, Syndicatinterprofessionnel de défense du fromage Morbier, Corte Giust. UE 2maggio 2019, causa C-614/17, [OSCURATO:PERSONA] de laDenominación de [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust. UE 4marzo 1999, causa C-89/97, Consorzio per la tutela del formaggioGorgonzola);-che può esservi evocazione di una denominazione protetta anche inassenza di qualunque rischio di confusione tra prodotti, poiché ciò cheNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026importa è che non si crei nella mente del pubblico un’associazione di ideequanto all’origine del prodotto e che un operatore non sfruttiindebitamente la rinomanza di una IGP (cfr., oltre alla richiamata CorteGiust. UE 4 marzo 1999, causa C-89/97, Consorzio per la tutela delformaggio Gorgonzola, Corte Giust. 14 settembre 2017, causa C-56/16 P,EUIPO/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, e Corte Giust. UE 21gennaio 2016, causa C-75/15, Viiniverla, rese entrambe in tema diprotezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; Trib. UE 2febbraio 2017, causa T-510/07, Mengozzi / EUIPO - Consorzio per latutela dell'olio extravergine di oliva toscano (TOSCORO); tra lagiurisprudenza domestica, Cass. n. 4323/2025; Cass. 17 aprile 2024, n.10350; Cass. n. 27194/2019);- che, nel valutare l’esistenza di una tale evocazione si deve fareriferimento alla percezione di un consumatore europeo medio,normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., oltrea Corte Giust. UE 7 giugno 2018, causa C- 44/17, Scotch WhiskyAssociation, Corte Giust. 9 settembre 2021, causa C-783/19, ComitéInterprofessionnel du Vin de Champagne, resa con riferimento ad analogadisposizione in tema di indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo;nonché, a livello nazionale, la menzionata Cass. n. 10350 del 2024);- che le questioni relative alla protezione da accordare ai diversielementi di una denominazione registrata rientrano nell’ambito di unavalutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in base a un’analisidettagliata del contesto fattuale dinanzi ad esso ricostruito dagliinteressati (così, Corte Giust. UE 4 dicembre 2019, causa C-432/19,[OSCURATO:PERSONA] di Modena; Corte Giust. 26 febbraio2008, causa C-132/05, Commissione/Germania; UE Corte Giust. UE 9giugno 1998, cause C-129/97 e C-130/97, Chiciak e Fol; Cass. n.4323/2025; Cass. 17 aprile 2024, n. 10350; Cass. n. 27194/2019).Numero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/20261.2- Nel caso in esame, non è controverso che il nome di cui laricorrente chiede la tutela – «[OSCURATO:PERSONA] di Modena (IGP » –costituisca una indicazione geografica protetta ai sensi del richiamatoRegolamento e, d’altra parte, tale circostanza si evince anche dall’art. 1Reg. (CE) n. 583/2009, il cui considerando 8 dà atto che tale indicazione«gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri eche, quindi, tale denominazione composta, in quanto tale, soddisfa allacondizione inerente ad una reputazione specifica del prodottocorrispondente a quest’ultima». Ed in proposito, la Corte di Giustiziadell’Unione Europea ha precisato che l’art. 1 del regolamento (CE) n.583/2009 va interpretato nel senso che la protezione della denominazione«Aceto balsamico di Modena» non può estendersi ai singoli termini nongeografici della stessa (cfr. Corte Giust. UE 4 dicembre 2019, causa C-432/18, [OSCURATO:PERSONA] di Modena) poiché alconsiderando 10 del regolamento n. 583/2009 (di protezione della IGP), situtelava solo «la denominazione nel suo complesso – o composta -,ovvero «[OSCURATO:PERSONA] di Modena», non alcuni suoi elementi, ossia itermini «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico» o le rispettivetraduzioni», mentre i singoli termini «non geografici» delladenominazione composta, vale a dire «aceto» e «balsamico», «ancheutilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essereadoperati sul territorio dell’Unione nel rispetto dei principi e delle normeapplicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione» (par.31). Ha osservatoinoltre la Corte di Giustizia (par.34) che, poiché risulta indubbio che iltermine «aceto» sia un termine comune (v. sentenza del 9 dicembre1981, Commissione/Italia, 193/80, EU:C:1981:298, punti 25 e 26) e che iltermine balsamico sia la traduzione, in lingua italiana, dell’aggettivo«balsamique», che non ha alcuna connotazione geografica e che, perquanto riguarda l’aceto, è comunemente usato per designare un aceto chesi caratterizza per un gusto agrodolce, detti termini non possonoNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026beneficiare della protezione assicurata dal regolamento n. 1151/2012all’IGP «[OSCURATO:PERSONA] di Modena».1.2- Ciò precisato il primo motivo è infondato poiché la ratio decidendinon è affatto quella censurata.sentenza gravata attiene non a tutti e tre i prodotti oggetto del giudizio –come genericamente deduce il ricorrente – bensì ad uno solo di essi,ovvero il «condimento balsamico», la Corte d’appello non ha affattoaffermato, nello specifico, che le immagini del Duomo di Modena edell’[OSCURATO:PERSONA] di Modena non potevano costituire evocazione«semplicemente perché tali immagini «non sono ex se coperte dallaprotezione Igp»; bensì, dopo aver correttamente ricordato: a) chel’art.13, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1151/2012, protegge inomi registrati (le denominazioni d’origine e le indicazioni geograficheprotette) contro una evocazione che debba essere riferita allacaratteristica essenziale oggetto di protezione, tenuto contodell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia; b) che per accertare sevi sia detto effetto evocativo occorre fare riferimento al consumatoremedio comunitario (e non solo a quello dello Stato in cui si fabbrica ilprodotto), normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto,prendendo, altresì, in considerazione le similarità fonetiche e visive tra ledenominazioni, nonché gli eventuali elementi che possono indicare se unasimilarità tra i prodotti, giacché «non è il singolo lemma o la singolaimmagine che ha rilievo, ma (…) l’insieme dell’etichettatura e dellapresentazione del prodotto e la combinazione di vari elementi verbali ofigurativi, tale da far pensare il consumatore in modo diretto ed univocoalla denominazione protetta; c) che perciò «non può escludersi a prioriche l’utilizzo di termini generici diversi da quelli geografici sia totalmentelibero, ben potendo tale uso (di per sé legittimo), unito ad altri elementiscritti o raffigurati, determinare nel consumatore europeo medio unNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026rimando mnemonico al prodotto protetto»; d) che quindi si trattava dicompiere un giudizio di mero fatto (…) onde verificare se v’era stato unuso evocativo illecito della IGP protetta, ha concluso che riguardo al primoprodotto («Condimento balsamico»), detto effetto evocativo non potevaravvisarsi in quanto nell’opuscolo informativo riposto all’interno dellaconfezione «le foto del Duomo e dell’Accademia non sono ex se copertedalla protezione Igp e la menzione della città di Modena nelle didascaliedelle due immagini era fatta non per indicare il prodotto commercializzatodalla Leonardi, ma solo in funzione descrittiva del luogo in cui si trovano laCattedrale e la Scuola militare, oltre che l’azienda produttrice».Risulta, cioè, evidente che la Corte, avendo ben presente la portatadella tutela garantita dall’art. 13 par.1 lett. b) del Regolamento1151/2012, nel ritenere che il prodotto commercializzato dall’appellata sipresentasse privo di elementi evocativi dell’IGP dell’[OSCURATO:PERSONA] diModena nella denominazione e alla luce dell’esame complessivo dellecaratteristiche esterne dello stesso, non ha incentrato il ragionamento sulfatto che le immagini del Duomo e dell’Accademia non siano – come ovvioche sia - coperte da protezione Igp, bensì ha accertato «in fatto» alla lucedegli elementi complessivamente utilizzati, l’insussistenza di un effettoevocativo perché alle predette immagini del Duomo e dell’Accademia(liberamente utilizzabili) - la parola «Modena», attinente, invece, allacomponente geografica della denominazione protetta, si trovava nelledidascalie delle medesime, in chiara funzione «descrittiva» del luogo incui si trovavano l’uno e l’altra (oltre che l’azienda produttrice) e non delprodotto.2.- Il secondo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione dell’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012 e dellacostante interpretazione che di esso ha fornito la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia dell’Unione Europea secondo la quale l’uso della partegeografica di una DOP o IGP nell’etichettatura di un prodotto comparabileNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026non conforme al disciplinare costituisce sempre evocazione del prodottotutelato. La sentenza impugnata avrebbe errato nella parte in cui haritenuto lecita la «menzione della città di Modena» nell’etichettatura deiProdotti Contestati in quanto indicata «in funzione descrittiva del luogo incui si trovano la Cattedrale e la [OSCURATO:PERSONA], oltre che l’aziendaproduttrice» (cfr. sentenza impugnata, pag. 15 - allegato sub B). Postoche l’[OSCURATO:PERSONA] di Modena IGP ed i condimenti di controparte sonocomparabili perché suscettibili di essere usati dal pubblico nelle medesime«occasioni di consumo» essendo entrambi alimenti utilizzabilialternativamente per accompagnare ed insaporire le stesse pietanze, laCorte territoriale avrebbe violato l’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n.1151/2012 per non aver compreso che la tutela accordata ad una DOP oIGP comporta che un prodotto comparabile con quello protetto ma nonconforme al disciplinare di quest’ultimo non può mai ed in nessun casousare la componente geografica di un nome registrato, poiché il cuore diuna indicazione geografica è, come dice il nome stesso, la sua partegeografica, che rappresenta la base su cui si assesta la protezione; per cuila tutela si può ampliare ai casi di uso nella denominazione controversa disue singole parti (in modo tale da determinare una assonanza fonetica e/ovisiva e/o concettuale con l’indicazione tutelata, quali i casiGorgonzola/Cambozola; [OSCURATO:PERSONA]/Parmesan;Calvados/Verlados) ma non può mai scendere al di sotto della sogliaminima rappresentata dalla riproduzione testuale ed integrale della partegeografica della denominazione protetta, che è quella che esprime con lamassima immediatezza concettuale l’imprescindibile legame del prodottotutelato con la zona di produzione, legame che costituisce la ratio dellaprotezione accordata dall’art. 13 Reg. (UE) 1151/2012.Perciò l’uso del nome «Modena» nell’etichettatura di un prodottocomparabile e non conforme al disciplinare del prodotto tutelato é perNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026definizione evocativo della IGP «[OSCURATO:PERSONA] di Modena» mentre lasentenza impugnata avrebbe negato tale principio.2.1- Il motivo è inammissibile.prodotti oggetto del giudizio – come genericamente deduce il ricorrente –bensì ad uno solo, ovvero sempre il «condimento balsamico» della societàcontroricorrente, si osserva che la Corte d’appello ha, anzitutto, presospecificamente in considerazione la parola «Modena» osservando che«essa – contrariamente ai termini non geografici “aceto”, “acetaia” e“balsamico” – non è stata ritenuta da CGUE 4 dicembre 2019 di libero usosul mercato europeo e beneficia, pertanto, degli effetti interpretativi deldiritto unionale da parte della sentenza citata. Ne deriva che, in relazionea tale nome proprio, va - a maggior ragione - verificato se esso sia statousato, unitamente ad altri, in modo evocativo».Ciò detto ha compiuto un accertamento in fatto che nulla ha a chevedere né con la denominazione del prodotto – come nei precedentievocati in modo inconferente dal ricorrente – né con l’etichetta delmedesimo, perché riguarda l’uso della parola «Modena» contenuto in unadidascalia sotto alcune fotografie stampate sull’opuscolo informativocollocato all’interno della confezione, ed ha escluso l’effetto evocativoillecito contestato nell’ambito di detta specifica cornice fattuale.Ed, infatti, in sintesi: a) ha ricordato che l’appellante con il quintomotivo lamentava, violazione dell’art. 13, (…) poiché il Tribunale avrebberitenuto che il termine «Modena» non avrebbe avuto alcun effettoevocativo della Igp benché fosse stato inserito in una cartina d’Italia eriprodotto in modo figurativo mediante simboli (disegno assomigliante alrosone del Duomo di Modena) ed istituzioni di quella città (accademiamilitare); b) che sebbene l’etichetta del prodotto portava il termine«balsamico», quest’ultimo era utilizzato unitamente all’altro lemma«condimento», il che portava ad escludere nel complesso un effettoNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026evocativo specifico dell’aceto balsamico Igp (come confermava il doc. n°60 dell’appellante, ([OSCURATO:PERSONA] intitolato: “Il termine Balsamico ela percezione dell’origine territoriale dell’ABM nel consumatore italiano»);c) quanto all’opuscolo informativo riposto all’interno della confezione delprodotto le foto del Duomo e dell’Accademia non erano evocative e lamenzione della città di Modena nelle didascalie delle due immagini erachiaramente fatta non per indicare il prodotto commercializzato dallaLeonardi, ma solo in funzione descrittiva del luogo in cui si trovano laCattedrale e la Scuola militare, oltre che l’azienda produttrice.Pertanto il ricorrente invoca un vizio di violazione di legge con unragionamento del tutto estraneo ed inconferente rispetto alla ratiodecidendi che non riguarda l’etichettatura di un prodotto comparabile enon nega alcun principio circa l’efficacia evocativa dell’uso in propositodella IGP «[OSCURATO:PERSONA] di Modena».3.- Il terzo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazionedell’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012 e della costanteinterpretazione che di esso ha fornito la giurisprudenza della Corte diGiustizia dell’Unione Europea, per avere la Corte di merito valutatol’effetto evocativo derivante dall’uso di un nome geografico collegato aduna DOP/IGP (Modena), nell’etichettatura di un prodotto comparabile nonconforme al disciplinare, «nella prospettiva del soggetto che hapredisposto l’etichettatura (vale a dire, il produttore) anziché in quella delconsumatore medio europeo»: reputa, cioè il ricorrente, che la Corte dimerito per giustificare la presenza di «Modena» nell’etichetta dei ProdottiContestati avrebbe ragionato in virtù «dell’intenzione» della resistente divoler precisare che il Duomo e l’[OSCURATO:PERSONA], di cui alle immaginiriprodotte nell’etichetta medesima, si trovano a Modena; mentre avrebbedovuto - secondo l’interpretazione costante della Corte di Giustizia,funzionale a garantire una protezione uniforme su tutto il territorio dell’UE- valutare quale sia la risposta cognitiva generata dal prodotto controversoNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026nel suo complesso (inclusi, quindi, gli elementi denominativi e/o figurativi)ponendosi nella prospettiva del consumatore medio europeo e non nellaprospettiva delle intenzioni del soggetto che ha prodotto il bene inquestione.3.1- Il motivo è infondato.La Corte di merito non ha affatto valorizzato l’intenzione del produttoreper escludere l’effetto evocativo dell’uso della parola «Modena» conriguardo – peraltro - al solo primo prodotto (il condimento balsamico),bensì ha valutato oggettivamente se l’insieme degli elementi contestatipoteva generare un effetto evocativo illecito nel «consumatore mediocomunitario (e non solo a quello dello Stato in cui si fabbrica il prodotto),normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto» (pag. 13sent.); e nell’escludere, poi, che detto effetto potesse ravvisarsi nellaspecie, ha citato a riscontro della propria valutazione il «RapportoNomisma intitolato: “Il termine Balsamico e la percezione dell’origineterritoriale dell’ABM nel consumatore italiano» ed ha ritenuto che lamenzione nelle didascalie delle foto nell’opuscolo informativo interno delprodotto rivelasse «oggettivamente» una finalità descrittiva dei luoghirappresentati nelle foto e non del prodotto, e quindi – nell’insieme deglilatri elementi non fosse idoneo a provocare la reazione cognitiva inquestione nel consumatore normalmente informato.4.- Il quarto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.violazione dell’art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012 e dellacostante interpretazione che di esso ha fornito la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia dell’Unione Europea per aver la Corte di merito ritenutolecito l’uso del nome geografico di cui si compone una DOP/IGP (Modena),nell’etichettatura di un prodotto comparabile non conforme al disciplinare,sul rilievo che il produttore di quest’ultimo è stabilito nell’area geografica acui è collegata la DOP/IGP.Numero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/20264.1- La censura – che riguarda ancora una volta il medesimo passomotivazionale («Quanto all’opuscolo informativo riposto all’interno dellaconfezione del primo prodotto (doc. attoreo n° 12), osserva la Corte che lefoto del Duomo e dell’Accademia …non sono ex se coperte dalla protezioneigp e che la menzione della città di Modena nelle didascalie delle dueimmagini è fatta non per indicare il prodotto commercializzato dallaLeonardi, ma solo in funzione descrittiva del luogo in cui si trovano laCattedrale e la Scuola militare, oltre che l’azienda produttrice») èinammissibile. Anzitutto perché la ricorrente introduce la censura in via deltutto ipotetica affermando: «per il caso in cui si ritenesse che tale incisoesprima un’autonoma ratio decidendi lo si censura per violazione dell’art.13, par.1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012») ovvero senza assumere chel’inciso censurato sia «decisivo» nell’economia della decisione; inoltreinvoca un presupposto in fatto della pretesa violazione che nellafattispecie non sussiste, ovvero che il toponimo (Modena) sia utilizzatonella specie per identificare il prodotto, come già si è osservato nelrespingere il motivo che precede.5.- Il quinto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullitàdella sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché non sarebbero percepibili leragioni alla stregua delle quali è stata esclusa la violazione del Reg. (UE)n. 1169/2011 come dedotta nel dodicesimo motivo d’appello, vale a dire,sulla base di quali elementi il Giudice a quo abbia ritenuto che l’uso di«Balsamico» nell’etichetta dei prodotti contestati non possa indurre inerrore il pubblico per quanto riguarda le caratteristiche di tali condimenti,ovvero «la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, ladurata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, ilmetodo di fabbricazione o di produzione» secondo quanto prevede l’art. 7,par. 1, lett. a) del Reg. predetto, non avendo il giudice di meritosupportato le sue affermazioni con argomentazioni che consentano diNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026percepirne il fondamento giuridico e, in particolare, illustrino il percorsologico che ha portato la Corte a ritenere infondata la tesi del Consorzio.5.1 – Il motivo è del tutto infondato.La Corte di merito nel respingere per infondatezza il dodicesimo motivoha «ribadito» «che vi sono altri elementi letterali che, congiunti ogiustapposti, che escludono una evocazione della Igp» ed osservato cheesso era «infondato anche nella parte in cui ravvisa nell’uso del predettotermine una pratica sleale di informazione (art. 7, primo comma, letteraa] del Reg. citato)» poiché era manifestamente da escludersi che l’utilizzodel termine «Balsamico» nelle denominazioni «Condimento corte campiMacri Balsamico» e «Condimento balsamico bianco» un effetto decettivoconcernente la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità,la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza delprodotto, e che per ciò che, invece, concerne il metodo di fabbricazione odi produzione nulla è detto di forviante sulle etichette e sulle confezioni,mentre il complesso delle espressioni utilizzate porta, ancora una volta, aritenere che il consumatore finale fosse messo perfettamente in grado dicomprendere la diversità del metodo di produzione del condimento e dellecreme, rispetto a quello dell’[OSCURATO:PERSONA]. Quanto «al profiloconcernente la concorrenza sleale, ripreso alle pagine 72 74 dell’appello(nelle quali il Consorzio ripropone le domande rimaste assorbite in primogrado). Sul punto, basti osservare che il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] agricolaLeonardi e Consorzio non si pone in termini di concorrenza ed è, pertanto,escluso che l’appellante possa dolersi di atti concorrenziali dellaconvenuta».Pertanto, la Corte ha reso perfettamente chiaro il ragionamentodecisorio sul punto, laddove è consolidato il principio (affermato dalleSezioni Unite nella nota sentenza n 8052/2014 e confermato dainnumerevoli pronunce) per cui «il vizio logico della motivazione, lalacuna o l'aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderneNumero registro generale 25623/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 8377/2026Data pubblicazione 03/04/2026apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallostesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devonocomunque essere attinenti ad una quaestio facti (dato che in ordine allaquaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione)» eche «in coerenza con la natura di tale controllo, da svolgeretendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto iprofili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà odella mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimentoimpugnato, sì da comportarne la nullità» Onde il motivo è inammissibilenella misura in cui – pur denunciando un vizio «intrinseco» alragionamento decisorio, in realtà deduce illogicità e contraddittorietà delmedesimo rispetto alle risultanze istruttorie, com’è nella specie.6.- Il ricorso in conclusione va respinto. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo dieuro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 27.3.2026Il PresidenteEnrico Scoditti