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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 37594/2022

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7295/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5326/2019 depositata il 03/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 5326/2019 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 3 settembre 2019.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. [OSCURATO:SOCIETA], operante tra l’altro nel settore dello stoccaggio e nella commercializzazione di gpl, avviava, con [OSCURATO:PERSONA], le trattative per la locazione di un terreno di quest’ultimo su cui realizzare una stazione di servizio da affidare in gestione, con altro contratto di associazione in partecipazione, al locatore.

Nel 2001 veniva stipulato un patto di opzione con cui [OSCURATO:PERSONA] fissava le condizioni tanto per la locazione del terreno per dodici anni quanto per la gestione della stazione di servizio.

Il contratto di locazione veniva stipulato il 22 agosto 2003 e registrato il 2 settembre, il contratto di associazione in partecipazione veniva stipulato da [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società del gruppo cui era stato affittato il ramo d’azienda.

Con atto di citazione del gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’odierna ricorrente, ritenendola inadempiente rispetto a varie obbligazioni sia relative al patto di opzione sia al contratto di locazione ed a quello di associazione in partecipazione e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14912/2013, accoglieva parzialmente la domanda attorea.

La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e, con appello incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso li rigettava entrambi.

Con ordinanza interlocutoria n. 30237/2021, il Collegio accoglieva la richiesta di rinvio a nuovo ruolo, formulata da [OSCURATO:SOCIETA], con la memoria depositata in vista della Camera di Consiglio dell’8 luglio 2021, al fine di perfezionare le trattative in corso tra le parti relative ad una soluzione transattiva della controversia.

Non essendo pervenuta in seguito alcuna comunicazione in merito all’esito delle suddette trattative la causa è stata rimessa a ruolo e, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il R elatore designato ha redato proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che: 1) in data 27 ottobre 2022 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza della società [OSCURATO:SOCIETA], stante l’avvenuta composizione transattiva della controversia con [OSCURATO:PERSONA].

La Corte dichiara perciò estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Nulla deve essere liquidato per le spese.

Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7295/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5326/2019 depositata il 03/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 5326/2019 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 3 settembre 2019. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. [OSCURATO:SOCIETA], operante tra l’altro nel settore dello stoccaggio e nella commercializzazione di gpl, avviava, con [OSCURATO:PERSONA], le trattative per la locazione di un terreno di quest’ultimo su cui realizzare una stazione di servizio da affidare in gestione, con altro contratto di associazione in partecipazione, al locatore. Nel 2001 veniva stipulato un patto di opzione con cui [OSCURATO:PERSONA] fissava le condizioni tanto per la locazione del terreno per dodici anni quanto per la gestione della stazione di servizio. Il contratto di locazione veniva stipulato il 22 agosto 2003 e registrato il 2 settembre, il contratto di associazione in partecipazione veniva stipulato da [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società del gruppo cui era stato affittato il ramo d’azienda. Con atto di citazione del gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’odierna ricorrente, ritenendola inadempiente rispetto a varie obbligazioni sia relative al patto di opzione sia al contratto di locazione ed a quello di associazione in partecipazione e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14912/2013, accoglieva parzialmente la domanda attorea. La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e, con appello incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso li rigettava entrambi. Con ordinanza interlocutoria n. 30237/2021, il Collegio accoglieva la richiesta di rinvio a nuovo ruolo, formulata da [OSCURATO:SOCIETA], con la memoria depositata in vista della Camera di Consiglio dell’8 luglio 2021, al fine di perfezionare le trattative in corso tra le parti relative ad una soluzione transattiva della controversia. Non essendo pervenuta in seguito alcuna comunicazione in merito all’esito delle suddette trattative la causa è stata rimessa a ruolo e, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il R elatore designato ha redato proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: 1) in data 27 ottobre 2022 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza della società [OSCURATO:SOCIETA], stante l’avvenuta composizione transattiva della controversia con [OSCURATO:PERSONA]. La Corte dichiara perciò estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla deve essere liquidato per le spese. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,
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