CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12252/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 22; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. d ella Liguria n. 1559/01/2017depositata il 15/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Negli anni dal 2005 al 2008 [OSCURATO:PERSONA] tramite [OSCURATO:PERSONA], agente in regime di rappresentanza indiretta, effettuò importazioni di transpallet manuali dichiarandone l’origine preferenziale thailandese. A seguito di indagini poste in essere dall’OLAF emerse che l’unico esportatore thailandese di detti transpallet verso la UE non era in grado di comprovare l’origine preferenziale thailandese dei prodotti in argomento destinati al mercato comunitario. Venne così contestata alla società [OSCURATO:PERSONA] l’origine preferenziale della merce. Vennero quindi emessi nei confronti dell’importatore [OSCURATO:PERSONA] e del CAD, obbligato solidale, avvisi di rettifica, con recupero di dazi e atti di contestazione delle sanzioni avverso i quali venne proposta impugnazioneda parte della società controricorrente fondat a sull’avvenuto annullamento dei prodromici avvisi di accertamento ad opera della sentenzan. 477 del 2015 della medesima CTR. Il ricorso venne accolto e la sentenza impugnata dall’Agenzia per violazione dell’art. 2909 c.c., difetto di motivazione e violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 118 disp.att.c.p.c.; l’appello venne respinto. La CTR affermò che l’annullamento degli avvisi di rettifica prodromici agli atti di contestazione delle sanzioni faceva venir meno, indipendentemente dal passaggio in giudicato della statuizione di annullamento di tali avvisi, la pretesa delle sanzioni, con conseguente annullamento degli atti impugnati ed assorbimento di tutte le altre questioni proposte nel giudizio. Propone ricorso L’Agenzia delle dogane con un motivo, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo CAD ITALIA SRLin liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c. La CTR avrebbe errato nel ritenere che essendo stato annullato dalla sentenza n. 477 del 2015 l’avviso di rettifica prodromico all’atto di irrogazione delle sanzioni, quest’ultima deve considerarsi annullabile per carenza del presupposto impositivo, poiché non si era al cospetto di una sentenza passata in giudicato di qui la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. L’Agenzia evidenzia inoltre che, esistendo tra l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione delle sanzioni un vincolo di consequenzialità–pregiudizialità, la CTR non avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito ma sospendere il giudizio applicando l’art. 295 c.p.c. 2. La società con il ricorso incidentale impugna con un motivo la sentenza denunciando la violazione degli artt. 76, 201, 202 c.d.c. per illegittima prospettazione della responsabilità solidale dello spedizioniere doganale, richiama i motivi ritenuti assorbiti dalla sentenza impugnata e li ripropone in questa sede subordinatamente all’eventuale accoglimento del ricorso principale e rigetto di quello incidentale. 3.La censura formulata dal ricorrente principale non è fondata. Nella specie trova infatti applicazione il principio sancito da S.U. n. 21763 del 2021 secondo cui in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. Come chiarito dalle citate Sezioni Unite se la sospensione deve essere inquadrata nell'ottica di garantire il più possibile il raggiungimento di questo obiettivo di efficienza, diventa consequenziale ritenere che essa non debba qualificarsi in termini di "obbligatorietà necessaria", perché - in effetti - solo l'esame del caso concreto consente di distinguere le ipotesi in cui l'esito della causa pregiudiziale sia talmente incerto da rendere opportuno l'arresto del giudizio pregiudicato, per evitare di adottare pronunce che possano dare adito ad azioni di ripetizione, da quelle in cui sia ragionevole attendersi un risultato al quale ci si possa conformare anche prima che esso sia formalizzato. Il giudice di seconde cure ha ritenuto nella specie, con valutazione non sindacabile in questa sede, non sussistenti i presupposti per la sospensione del giudizio. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Le spese sono compensate in ragione dell’applicazione del principio di cui a Cass., Sez. U. n. 21763 del 2021, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale; spese compensate. Cos