CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza in data 17/06/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bolzano in data 11/11/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 350 di multa per il reato di cui agli artt. 48, 493 ter cod. pen. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione: -per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità (primo e secondo motivo); -per chiedere, in via subordinata, la rideterminazione della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale (terzo e quarto motivo). Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi proposti, trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti, reiterano pedissequamente doglianze già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Inoltre, con l'evocazione di censure in fatto, il ricorrente sollecita una rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità. Il terzo e il quarto motivo difettano di genericità. Gli stessi incorrono, infatti, in un primo ed assorbente motivo di inammissibilità, nella parte in cui si formulano delle richieste di riduzione della pena e concessione del beneficio della sospensione condizionale e delle circostanze attenuanti generiche, non consentite in questa sede. Il petitum formulato è, infatti, del tutto estraneo all'ambito decisionale proprio del giudizio di legittimità, avendo i ricorrenti chiesto alla Corte di cassazione di adottare provvedimenti propri della giurisdizione di merito. Né può ritenersi sufficiente, ai fini della qualificazione dell'atto quale "ricorso per cassazione", in assenza di titolarità dei singoli motivi e la mancata indicazione delle singole doglianze con riferimento ai casi (nemmeno graficamente indicati) di cui all'art. 606 cod. proc. pen., dovendo le conclusioni formulate dalla difesa porsi in linea con le specificità dei casi di ricorso ivi enumerati e le peculiarità del giudizio demandato a questa Corte, nonché con le tipologie di decisioni che essa può emettere, puntualmente indicate agli artt. 615 e ss. cod. proc. pen. (e fra le quali certo non si annovera l'assoluzione dell'imputato o la riduzione della pena). La necessaria specificità e chiarezza del ricorso per cassazione e l'osservanza di uno schema di redazione dell'atto che sia funzionale ad una corretta introduzione del giudizio di legittimità è, del resto, un'esigenza che ha trovato un chiaro riferimento nel contenuto del protocollo di intesa stabilito tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale forense in data 17 dicembre 2015 sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale. E', infatti, espressamente previsto che il ricorso contenga l'indicazione "delle richieste relative ai motivi esposti". E' proprio tale precisazione che rende l'atto chiaro e completo e consente di attribuire specificità ai motivi esposti nel ricorso, in quanto funzionali al topo di intervento che si intende ottenere dalla Suprema Corte. Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole conclusione di rendere priva di significato la previsione contenuta nella lettera c) 4 dell'art. 581 cod. proc. pen. che, nel dettare, a pena di inammissibilità, i requisiti formali dell'impugnazione, stabilisce che questa enunci in modo specifico "le richieste, anche istruttorie", quale elemento di necessario raccordo tra i capi e punti della decisione impugnata e l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Trattasi di un ulteriore elemento testuale da cui si ricava la necessità che vi sia piena continenza tra il motivo di censura, l'argomentazione sviluppata a suo sostegno e le conclusioni formulate (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in