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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02004/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DDBZO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DDBZO) per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la carenza di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato, non è consentito poiché non risulta essere stato prospettato con l'atto di appello, con il quale invece è stata proposta solo la questione del diniego della sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DDBZO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DDBZO) per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la carenza di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato, non è consentito poiché non risulta essere stato prospettato con l'atto di appello, con il quale invece è stata proposta solo la questione del diniego della sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 02004/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris