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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 31814/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; paitq il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo --1"1", edLe•-t-c, -1 - rVc \ +.4 CVU.A z„L c-e. vt• t t' ("" ' C [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, giudicando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Monza, in accoglimento del concordato proposto, ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riqualificati i fatti di cui ai capi A), B) e D) ai sensi degli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in regime di equivalenza rispetto aggravanti contestate, ha rideterminato la pena, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in anni 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa.

In considerazione della operata riqualificazione dei fatti di cui ai capi A), B) e D), in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in anni 3 di reclusione ed euro 400 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], del quale ultimo aveva previamente rigettato la proposta di concordato.

Ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Monza.

2. Avverso la sentenza di appello ricorrono tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori:

2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti distinti ma di identico contenuto, deducono, con un unico motivo, inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 599 cod. proc. pen., nonché motivazione mancante.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen., con conseguente, ingiustificata, irrogazione di una pena illegale perché eccedente i limiti edittali.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 624 cod. pen., lamentando l'illegalità della pena.

Con il secondo motivo, chiede annullarsi per vizio di motivazione, l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Con il terzo motivo, infine, eccepisce violazione dell'art. 599-bis cod. proc pen., 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., con conseguente nullità di ordine generale e assoluto, per omessa prosecuzione del dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di concordato.

3. Sono pervenuti: in data 17/11/22, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; in data 06/12/22, note difensive dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; in data 03/02/23, motivi aggiunti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che la sentenza impugnata sia annullata per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che siano dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Sono fondati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

2. Le censure proposte dai primi sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti.

3. Con riguardo ai secondi, dopo la derubricazione delle condotte contestate ai capi A) e B) dell'imputazione (uniche imputazioni di cui rispondono gli odierni ricorrenti), operata dalla Corte territoriale, risulta evidente come la cornice edittale cui fare riferimento all'esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze aggravanti con le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 c.p. fosse esclusivamente quella prevista dall'art. 624 cod. pen.

Invero, a mente dell'art. 69, comma 3, cod. pen., in caso di equivalenza tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti "si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze".

Di conseguenza, nell'applicazione della pena, la Corte di Milano avrebbe dovuto muoversi entro la forbice edittale prevista dall'art. 624 cod. pen., che indica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 154 ad euro

516. La pena base di anni 4 di reclusione, da cui ha preso le mosse la Corte di appello per determinare la pena da infliggere ai prevenuti, risulta, pertanto, superiore al massimo edittale previsto per il furto semplice, ovvero non circostanziato.

Si tratta tibiZMetjgzon, come assumono i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ahmetovic, di pena illegale.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, ric.

Savini, così come già in precedenza con la sentenza n. 7578 del 17/12/2020 (dep. 2021, Acquistapace) hanno ricordato che quella di pena illegale è la categoria utilizzata dalla giurisprudenza con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa, ricorrendo l'illegalità della pena solo quando essa ecceda i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato.

Osservando come, in concreto, possa non essere agevole la individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, hanno affermato che è solo la violazione di esse - che sono la manifestazione ed il frutto del potere legale di determinazione della pena - ad integrare la pena illegale.

Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena illegittima.

È, pertanto, illegittima la pena commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto (Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322-01; Sez. 3, n. 35485 del 23/04/2021, P., Rv. 281945-01; Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748 — 01). riii3=i-tAmbasycems .... la riduzione per il rito prescelto — U1032:111atemexmadttesSa9.=atiii si colloca al di fuori dell'ambito della pe1a illegale.

3.1. Quanto, in particolare, al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], appare fondato il terzo motivo ( con valore assorbente rispetto ad ogni altra doglianza.

La Corte di appello, invero, rigettata la richiesta di concordato ex art. 599-bis, avrebbe dovuto proseguire il giudizio, secondo la scansione processuale prevista dal comma 3 della medesima disposizione e non emettere direttamente, come invece ha fatto, il dispositivo.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano, per l'ulteriore corso.

Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano, altra sezione, per l'ulteriore corso.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; paitq il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo --1"1", edLe•-t-c, -1 - rVc \ +.4 CVU.A z„L c-e. vt• t t' ("" ' C [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, giudicando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Monza, in accoglimento del concordato proposto, ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riqualificati i fatti di cui ai capi A), B) e D) ai sensi degli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in regime di equivalenza rispetto aggravanti contestate, ha rideterminato la pena, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in anni 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa. In considerazione della operata riqualificazione dei fatti di cui ai capi A), B) e D), in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in anni 3 di reclusione ed euro 400 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], del quale ultimo aveva previamente rigettato la proposta di concordato. Ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Monza. 2. Avverso la sentenza di appello ricorrono tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori: 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti distinti ma di identico contenuto, deducono, con un unico motivo, inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 599 cod. proc. pen., nonché motivazione mancante. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen., con conseguente, ingiustificata, irrogazione di una pena illegale perché eccedente i limiti edittali. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 624 cod. pen., lamentando l'illegalità della pena. Con il secondo motivo, chiede annullarsi per vizio di motivazione, l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Con il terzo motivo, infine, eccepisce violazione dell'art. 599-bis cod. proc pen., 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., con conseguente nullità di ordine generale e assoluto, per omessa prosecuzione del dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di concordato. 3. Sono pervenuti: in data 17/11/22, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; in data 06/12/22, note difensive dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; in data 03/02/23, motivi aggiunti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che la sentenza impugnata sia annullata per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che siano dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Sono fondati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le censure proposte dai primi sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti. 3. Con riguardo ai secondi, dopo la derubricazione delle condotte contestate ai capi A) e B) dell'imputazione (uniche imputazioni di cui rispondono gli odierni ricorrenti), operata dalla Corte territoriale, risulta evidente come la cornice edittale cui fare riferimento all'esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze aggravanti con le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 c.p. fosse esclusivamente quella prevista dall'art. 624 cod. pen. Invero, a mente dell'art. 69, comma 3, cod. pen., in caso di equivalenza tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti "si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze". Di conseguenza, nell'applicazione della pena, la Corte di Milano avrebbe dovuto muoversi entro la forbice edittale prevista dall'art. 624 cod. pen., che indica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 154 ad euro 516. La pena base di anni 4 di reclusione, da cui ha preso le mosse la Corte di appello per determinare la pena da infliggere ai prevenuti, risulta, pertanto, superiore al massimo edittale previsto per il furto semplice, ovvero non circostanziato. Si tratta tibiZMetjgzon, come assumono i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ahmetovic, di pena illegale. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, ric. Savini, così come già in precedenza con la sentenza n. 7578 del 17/12/2020 (dep. 2021, Acquistapace) hanno ricordato che quella di pena illegale è la categoria utilizzata dalla giurisprudenza con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa, ricorrendo l'illegalità della pena solo quando essa ecceda i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. Osservando come, in concreto, possa non essere agevole la individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, hanno affermato che è solo la violazione di esse - che sono la manifestazione ed il frutto del potere legale di determinazione della pena - ad integrare la pena illegale. Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena illegittima. È, pertanto, illegittima la pena commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto (Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322-01; Sez. 3, n. 35485 del 23/04/2021, P., Rv. 281945-01; Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748 — 01). riii3=i-tAmbasycems .... la riduzione per il rito prescelto — U1032:111atemexmadttesSa9.=atiii si colloca al di fuori dell'ambito della pe1a illegale. 3.1. Quanto, in particolare, al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], appare fondato il terzo motivo ( con valore assorbente rispetto ad ogni altra doglianza. La Corte di appello, invero, rigettata la richiesta di concordato ex art. 599-bis, avrebbe dovuto proseguire il giudizio, secondo la scansione processuale prevista dal comma 3 della medesima disposizione e non emettere direttamente, come invece ha fatto, il dispositivo. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano, per l'ulteriore corso. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano, altra sezione, per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 31814/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris