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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25627/2026

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n [OSCURATO:PERSONA] 51/b eall’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), in persona del Sindaco legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Garofoli dell’Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata presso gli Ufficidell’[OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 eall’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrenti -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3242/01/20 depositata il 28/10/2020, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 settembre 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio venivarigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Roma n. 11516/8/2018 avente adoggetto l’avviso di intimazione di pagamento con cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, richiedeva il complessivo importopari a euro 233.771,56 per omessi pagamenti riferiti a cartelle dipagamento per tributi di differente natura rimasti insoluti.

Veniva evocatoin giudizio anche il Comune di Roma, oggi [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/20262.

Il giudice di prime cure confermava gli atti impugnati accertando laregolare notificazione tramite posta delle sottese cartelle e della successivaintimazione di pagamento.

La decisione era avallata dal giudice d’appello, ilquale accertava anche l’assenza della denunciata carenza motivazionaledelle cartelle ai fini dell’art. 7 della L. n 212/2000.

Rigettava inoltre leulteriori doglianze sulla nullità dell’intimazione di pagamento, per asseritamancata indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi,trattandosi di dati inseriti dall'Agente per la riscossione nel dettaglioaddebiti riportati nelle cartelle di pagamento presupposte all'intimazioneimpugnata e ritualmente notificate, mentre le somme richieste a titolo diinteressi moratori avevano preciso fondamento normativo.

In difetto ditempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, i ruoli ivi indicatierano divenuti inoppugnabili, con conseguente reiezione anche dellaprospettata prescrizione, e priva di pregio appariva l’eccezione diprescrizione riferita all’intervallo temporale successivo alla notificazionedelle cartelle.3.

Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a quattro motivi, che illustra con memoria, cuireplicano l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione con un unicocontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In primo luogo, va osservato che l’Agenzia e l’agente della riscossionenel controricorso invocano l’applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. n.119 del 23/10/2018 (convertito dalla Legge 17/12/2018, n. 136), relativoall’annullamento dei debiti fino a mille euro affidati in riscossione agli agentidella riscossione dal 2000 al 2010, partite di ruolo inferiori a mille euro.Chiedono la declaratoria dell’estinzione parziale del giudizio con riferimentoalle cartelle di pagamento, sottese all’avviso di intimazione di pagamento,nn. 09720010645335832000 - 09720020261510053000 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/202609720030359776361000 - 09720040107106765000.

Nella memoriaillustrativa, il contribuente si associa alla richiesta di applicazione dellanorma e chiede l’annullamento delle suddette cartelle.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 23/10/2018(convertito dalla Legge n. 136 del 2018) prevede che: «...I debiti di importoresiduo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro,comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le qualiè già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamenteannullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 perconsentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici econtabili.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi acarico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritturepatrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessatil'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in viatelematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 deldecreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno2015, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 142 del 22 giugno 2015....».Inoltre, a pag.8 del ricorso si legge che: «Le partite di ruolo contenute nellecartelle di pagamento nn. 09720010645335832000 -09720020261510053000 - 09720030359776361000 -09720040107106765000, inferiori a mille euro, rientravano nella predettacasistica di legge, cosicché i corrispondenti crediti, ad oggi in discussione,risultano interamente discaricati».Dal momento che è già intervenuto il relativo sgravio, va dichiarata lacessazione della materia del contendere parziale in corrispondenza.3.

In secondo luogo, nel medesimo controricorso si rammenta anchel'entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 41 (cd.

DecretoNumero registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026Sostegni) - Annullamento dei debiti fino a cinquemila euro affidati inriscossione agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010 in capo a personefisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un redditoimponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a euro 30.000 e a soggettidiversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta incorso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile ai fini delle impostesui redditi fino a euro 30.000 - Partite di ruolo inferiori a cinquemila eurocontenute nelle cartelle di pagamento nn. 09720010645335933000 -09720020134144230000 - 09720020134144331000.

Anche conriferimento all’applicazione della suddetta norma, nella sua memoriaillustrativa il contribuente si associa.4.

Al proposito, il Collegio osserva che l'art. 4 del medesimo DecretoSostegni, ai commi da 4 a 6 dispone: «4.

Sono automaticamente annullatii debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presentedecreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardataiscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agentidella riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, [...] dellepersone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, unreddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e deisoggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodod'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile aifini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.5.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsientro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamentodei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico edella conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enticreditori. [...].

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529,della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Restano definitivamente acquisite lesomme versate anteriormente alla data dell'annullamento.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/20266.

Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 èsospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entratain vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale,interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singolicarichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione».Orbene, nella penultima pagina del controricorso l’Amministrazione affermache «Le partite di ruolo contenute nelle cartelle di pagamento nn.09720010645335933000 - 09720020134144230000 -09720020134144331000, inferiori a cinquemila euro, rientrano,potenzialmente, nella predetta casistica di legge, cosicché i corrispondenticrediti, ad oggi in discussione, risultano interamente sospesi.

Si rappresentagià, pertanto, l'eventualità che, al ricorrere di tutti i presupposti oggettivi esoggettivi per l'"annullamento dei debiti d'importo residuo fino ai 5000 eurorelativi ai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio2000 al 31 dicembre 2010", nei termini e modi che risulteranno affermatiin seno alla Legge di conversione del D.L. n. 41 del 2021 e declinati dal D.M.ivi previsto, il credito venga effettivamente annullato con cessazione dellamateria del contendere in relazione alla posizione annullata ed estinzione inparte del giudizio stesso a spese compensate».Non si rinviene in controricorso la menzione esplicita dello sgravio, benchél’atto difensivo, firmato in data 7.6.2021 dopo la conversione del DL, nelpassaggio sopra riportato contenga una sorta di attestazione della astrattadefinibilità delle tre cartelle («rientrano, potenzialmente, nella predettacasistica di legge»).In relazione al requisito, previsto dalla legge in capo al contribuente peraccedere alla definizione agevolata, di non aver goduto di un redditoimponibile ai fini delle imposte sui redditi superiore ai 30.000 nel periodorilevante, il Collegio osserva che l’allegazione in tal senso del ricorrente enon è stata contestata dall’Amministrazione costituita.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026In relazione all’ulteriore requisito della soglia di valore, in almeno una delletre suddette cartelle (-933000) si fa riferimento a singoli carichi tra i qualiuno supera i 5000 euro.

Perciò, con riferimento alle tre cartelle -933000, -423000 e -331000, va dichiarata la cessazione della materia del contenderecon riferimento ai singoli carichi in esse riportati inferiori ai 5.000, inclusesanzioni e accessori.7.

Deve quindi procedersi oltre con riferimento alla residua parte dell’attoimpugnato e delle sottese cartelle di pagamento.7.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’erroneità della sentenza per violazione efalsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 600 del 73 e 140 cod. proc. civ.«per avere la CTR disatteso agli esiti della sentenza della Cortecostituzionale n 258 del 2012 riguardante il procedimento notificatorio dellecartelle esattoriali di pagamento in caso di irreperibilità cd. relativa (nel casoconcreto relativamente alle cartelle n 09720020134144331 irreperibilitàassoluta e alla cartella 09720020134144230)» (p.6 ricorso).7.2.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.139 cod. proc. civ. e impugna la parte della sentenza in cui viene affermato:«L’iter logico-argomentativo del primo giudice è ineccepibile e immune dacensure attesa la rituale notificazione delle cartelle presupposte allaintimazione di pagamento come evincibile dalla documentazione versata in139 c.p.c. (notifica con [OSCURATO:PERSONA]), sia l'art. 7 della legge n.890/1982 (notifica a mezzo del servizio postale da parte di soggettiabilitati), bensì deve farsi riferimento al D.M. 9 aprile 2001 contenente lecondizioni generali del servizio postale e segnatamente agli artt. 32 e 39del suddetto decreto (cfr. Cass. n. 12083/2016 e 26955/2018)».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/20267.3.

Il terzo motivo lamenta anche, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n.602/1973, poiché «se un contribuente non ha ricevuto gli avvisi diaccertamento di una cartella esattoriale perché momentaneamenteirreperibile e, di conseguenza, non ci sono le ricevute di ritorno, la notificaè nulla» (p.9 ricorso).8.

I suddetti motivi, largamente sovrapponibili e intrecciati tra loro, devonotrattarsi congiuntamente e sono affetti da concorrenti profili diinammissibilità e di infondatezza.8.1.

I mezzi di impugnazione, incentrati essenzialmente sulla notifica incaso di irreperibilità relativa del destinatario, non sono supportati dallaspecifica riproduzione delle relate di notifica di ciascuna delle cartellerichiamate nel corpo dei motivi.Il principio di autosufficienza ha conosciuto una significativa evoluzionenella giurisprudenza della Corte, anche alla luce degli insegnamenti dellaCorte EDU, che ha portato alla ridefinizione del principio secondospecificazione e quindi, ultima evoluzione, di localizzazione della deduzionenegli atti del giudizio, ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità.Molto rilevante in materia è la giurisprudenza di Strasburgo (Corte EDU 28ottobre 2021, Succi e altri c.

Italia, Nos. 55064/11, 37781/13, 26049/14)la quale ha riconosciuto la legittimità di filtri o meccanismi articolati surequisiti di accesso anche rigorosi, purché applicati in modo noneccessivamente formalistico, al punto di precludere il diritto di accesso algiudice ex art.6 § 1 CEDU, essendo richiesto allo Stato responsabile digarantire che le procedure per le impugnazioni siano chiare, prevedibili eproporzionate.In applicazione di questo insegnamento la Corte a Sezioni Unite ha precisatola portata del principio di autosufficienza e specificità, escludendo che possaessere applicato in modo da incidere sulla sostanza stessa del diritto inNumero registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026contesa, e statuendo che non può tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenutodegli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalatala loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass.

SS.UU., Ordinanzan. 8950 del 18/03/2022).La deduzione del ricorrente non è conforme alla ridefinizione del principiosopra brevemente riassunta, in quanto non basta indicare tra gli allegati incalce al ricorso genericamente la presenza della «copia del fascicolo 1 e 2grado», non potendo essere la Corte, in presenza di una generica doglianzadi violazione di legge con riferimento ad un ampio numero di notificazioniin contestazione, onerata della ricerca tra tutti gli atti di causa dellapresenza delle singole relate di notifica delle numerose cartelle sotteseall’intimazione necessarie da riconciliare alle singole contestazioni per ladecisione complessiva del singolo motivo, il quale non contiene l’indicazioneprecisa della loro presenza e della collocazione del documento dove reperireciascuna notifica.8.2.

In ogni caso, anche in diritto la prospettazione del ricorrente non ècondivisibile laddove afferma che «In caso di irreperibilità cd. relativa" deldestinatario, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinatodisposto dall'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art.60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n.600 del 1973, sicché è necessario, ai finidel perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gliadempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettivaricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso lacasa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione».Infatti, va riaffermata anche nella presente fattispecie la giurisprudenzadella Corte secondo la quale, in tema di notifica diretta degli atti impositivi,eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazionedell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporaneaassenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieciNumero registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito pressol'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel casoin cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovandoapplicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela dellepreminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario chenon prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro CorteCost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art.26, comma 1, d.P.R. 602 del1973.9.

Con il quarto motivo il ricorrente censura, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., e con riferimento alla prescrizione dei crediti tributarisuccessivamente alla notifica delle cartelle, la violazione e falsa applicazionedegli art. 2953 e 2948 cod. civ.

Secondo il ricorrente, «le cartelle notificate,anche per crediti di natura tributaria, si prescrivono nel termine breve di 5anni posto che, alla stessa cartella, essendo atto amministrativo emessodall'Agente di riscossione, non può essere attribuito valore di "giudicato"(...) Pertanto, occorre verificare se tra la data di notifica della cartella e ladata di un qualsiasi atto successivo dell'agente di riscossione siano decorsipiù di cinque anni per far valere quindi giudizialmente la prescrizione delcredito. (…) il termine decennale di prescrizione (art. 2946 cod. civ.), per iTributi diretti ed indiretti, deriva solamente dall'effetto di “conversione"dell'art. 2953 cod. civ… (…) Quindi, se la prescrizione decennale deriva solodall'applicazione dell'art. 2953 cod. civ… (articolo, si ripete, escluso dallaCassazione SS.

UU. n. 23397/2016), è evidente che per le imposte diretteed indirette il termine non è decennale, ma diverso: 5 anni ex art. 2948cod. civ.».10.

Il motivo è infondato e l’interpretazione proposta a suo sostegno èerrata in diritto.10.1.

In primo luogo, va considerato che la fattispecie si colloca a livello diriscossione e, quindi, non può più essere rimesso in discussione il meritodelle pretese fiscali contenute nelle cartelle, ritualmente notificate,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026afferiscono e, pertanto, il tema della prescrizione dei crediti portati dallecartelle è ormai precluso.10.2.

In secondo luogo, quanto al tema della prescrizione successiva allanotifica delle cartelle e fermo restando che non sono neppure individuatecon precisione le singole decorrenze dei termini dalla notifica di ciascunacartella, comunque per costante interpretazione giurisprudenziale laprescrizione delle imposte erariali è decennale (tra le tante, v.

Cass.n.33213 del 2023 e giurisprudenza ivi citata).11.

Il ricorso dev’essere conclusivamente rigettato e le spese di liteseguono la prevalente soccombenza e sono poste a carico di partericorrente, tenuto conto che l’Agenzia e l’agente della riscossione sonocostituiti con un unico controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] si è costituitacon autonomo controricorso.

P.Q.MLa Corte:dichiara la cessazione della materia del contendere per la parte dell’avvisodi intimazione impugnato afferente alle partite di ruolo contenute nellecartelle di pagamento nn. 09720010645335832000 -09720020261510053000 - 09720030359776361000 -09720040107106765000;dichiara la cessazione della materia del contendere per la parte dell’avvisodi intimazione impugnato afferente alle partite di ruolo contenute nellecartelle di pagamento nn. 09720010645335933000 -09720020134144230000 - 09720020134144331000 con riferimento aicarichi in esse riportati inferiori ai 5.000, incluse sanzioni e accessori;rigetta il ricorso nel resto;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate infavore dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione incomplessivi euro 5.900, oltre spese prenotate a debito, e in favore di RomaCapitale in euro 5.900 oltre euro 200,00 per spese borsuali, IVA e Cpa.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n [OSCURATO:PERSONA] 51/b eall’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), in persona del Sindaco legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Garofoli dell’Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata presso gli Ufficidell’[OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 eall’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrenti -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3242/01/20 depositata il 28/10/2020, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 settembre 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio venivarigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Roma n. 11516/8/2018 avente adoggetto l’avviso di intimazione di pagamento con cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, richiedeva il complessivo importopari a euro 233.771,56 per omessi pagamenti riferiti a cartelle dipagamento per tributi di differente natura rimasti insoluti. Veniva evocatoin giudizio anche il Comune di Roma, oggi [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/20262. Il giudice di prime cure confermava gli atti impugnati accertando laregolare notificazione tramite posta delle sottese cartelle e della successivaintimazione di pagamento. La decisione era avallata dal giudice d’appello, ilquale accertava anche l’assenza della denunciata carenza motivazionaledelle cartelle ai fini dell’art. 7 della L. n 212/2000. Rigettava inoltre leulteriori doglianze sulla nullità dell’intimazione di pagamento, per asseritamancata indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi,trattandosi di dati inseriti dall'Agente per la riscossione nel dettaglioaddebiti riportati nelle cartelle di pagamento presupposte all'intimazioneimpugnata e ritualmente notificate, mentre le somme richieste a titolo diinteressi moratori avevano preciso fondamento normativo. In difetto ditempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, i ruoli ivi indicatierano divenuti inoppugnabili, con conseguente reiezione anche dellaprospettata prescrizione, e priva di pregio appariva l’eccezione diprescrizione riferita all’intervallo temporale successivo alla notificazionedelle cartelle.3. Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a quattro motivi, che illustra con memoria, cuireplicano l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione con un unicocontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In primo luogo, va osservato che l’Agenzia e l’agente della riscossionenel controricorso invocano l’applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. n.119 del 23/10/2018 (convertito dalla Legge 17/12/2018, n. 136), relativoall’annullamento dei debiti fino a mille euro affidati in riscossione agli agentidella riscossione dal 2000 al 2010, partite di ruolo inferiori a mille euro.Chiedono la declaratoria dell’estinzione parziale del giudizio con riferimentoalle cartelle di pagamento, sottese all’avviso di intimazione di pagamento,nn. 09720010645335832000 - 09720020261510053000 -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/202609720030359776361000 - 09720040107106765000. Nella memoriaillustrativa, il contribuente si associa alla richiesta di applicazione dellanorma e chiede l’annullamento delle suddette cartelle.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 23/10/2018(convertito dalla Legge n. 136 del 2018) prevede che: «...I debiti di importoresiduo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro,comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le qualiè già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamenteannullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 perconsentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici econtabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi acarico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritturepatrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessatil'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in viatelematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 deldecreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno2015, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 142 del 22 giugno 2015....».Inoltre, a pag.8 del ricorso si legge che: «Le partite di ruolo contenute nellecartelle di pagamento nn. 09720010645335832000 -09720020261510053000 - 09720030359776361000 -09720040107106765000, inferiori a mille euro, rientravano nella predettacasistica di legge, cosicché i corrispondenti crediti, ad oggi in discussione,risultano interamente discaricati».Dal momento che è già intervenuto il relativo sgravio, va dichiarata lacessazione della materia del contendere parziale in corrispondenza.3. In secondo luogo, nel medesimo controricorso si rammenta anchel'entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 41 (cd. DecretoNumero registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026Sostegni) - Annullamento dei debiti fino a cinquemila euro affidati inriscossione agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010 in capo a personefisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un redditoimponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a euro 30.000 e a soggettidiversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta incorso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile ai fini delle impostesui redditi fino a euro 30.000 - Partite di ruolo inferiori a cinquemila eurocontenute nelle cartelle di pagamento nn. 09720010645335933000 -09720020134144230000 - 09720020134144331000. Anche conriferimento all’applicazione della suddetta norma, nella sua memoriaillustrativa il contribuente si associa.4. Al proposito, il Collegio osserva che l'art. 4 del medesimo DecretoSostegni, ai commi da 4 a 6 dispone: «4. Sono automaticamente annullatii debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presentedecreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardataiscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agentidella riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, [...] dellepersone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, unreddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e deisoggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodod'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile aifini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsientro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamentodei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico edella conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enticreditori. [...]. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529,della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite lesomme versate anteriormente alla data dell'annullamento.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/20266. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 èsospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entratain vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale,interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singolicarichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione».Orbene, nella penultima pagina del controricorso l’Amministrazione affermache «Le partite di ruolo contenute nelle cartelle di pagamento nn.09720010645335933000 - 09720020134144230000 -09720020134144331000, inferiori a cinquemila euro, rientrano,potenzialmente, nella predetta casistica di legge, cosicché i corrispondenticrediti, ad oggi in discussione, risultano interamente sospesi. Si rappresentagià, pertanto, l'eventualità che, al ricorrere di tutti i presupposti oggettivi esoggettivi per l'"annullamento dei debiti d'importo residuo fino ai 5000 eurorelativi ai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio2000 al 31 dicembre 2010", nei termini e modi che risulteranno affermatiin seno alla Legge di conversione del D.L. n. 41 del 2021 e declinati dal D.M.ivi previsto, il credito venga effettivamente annullato con cessazione dellamateria del contendere in relazione alla posizione annullata ed estinzione inparte del giudizio stesso a spese compensate».Non si rinviene in controricorso la menzione esplicita dello sgravio, benchél’atto difensivo, firmato in data 7.6.2021 dopo la conversione del DL, nelpassaggio sopra riportato contenga una sorta di attestazione della astrattadefinibilità delle tre cartelle («rientrano, potenzialmente, nella predettacasistica di legge»).In relazione al requisito, previsto dalla legge in capo al contribuente peraccedere alla definizione agevolata, di non aver goduto di un redditoimponibile ai fini delle imposte sui redditi superiore ai 30.000 nel periodorilevante, il Collegio osserva che l’allegazione in tal senso del ricorrente enon è stata contestata dall’Amministrazione costituita.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026In relazione all’ulteriore requisito della soglia di valore, in almeno una delletre suddette cartelle (-933000) si fa riferimento a singoli carichi tra i qualiuno supera i 5000 euro. Perciò, con riferimento alle tre cartelle -933000, -423000 e -331000, va dichiarata la cessazione della materia del contenderecon riferimento ai singoli carichi in esse riportati inferiori ai 5.000, inclusesanzioni e accessori.7. Deve quindi procedersi oltre con riferimento alla residua parte dell’attoimpugnato e delle sottese cartelle di pagamento.7.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’erroneità della sentenza per violazione efalsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 600 del 73 e 140 cod. proc. civ.«per avere la CTR disatteso agli esiti della sentenza della Cortecostituzionale n 258 del 2012 riguardante il procedimento notificatorio dellecartelle esattoriali di pagamento in caso di irreperibilità cd. relativa (nel casoconcreto relativamente alle cartelle n 09720020134144331 irreperibilitàassoluta e alla cartella 09720020134144230)» (p.6 ricorso).7.2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.139 cod. proc. civ. e impugna la parte della sentenza in cui viene affermato:«L’iter logico-argomentativo del primo giudice è ineccepibile e immune dacensure attesa la rituale notificazione delle cartelle presupposte allaintimazione di pagamento come evincibile dalla documentazione versata in139 c.p.c. (notifica con [OSCURATO:PERSONA]), sia l'art. 7 della legge n.890/1982 (notifica a mezzo del servizio postale da parte di soggettiabilitati), bensì deve farsi riferimento al D.M. 9 aprile 2001 contenente lecondizioni generali del servizio postale e segnatamente agli artt. 32 e 39del suddetto decreto (cfr. Cass. n. 12083/2016 e 26955/2018)».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/20267.3. Il terzo motivo lamenta anche, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n.602/1973, poiché «se un contribuente non ha ricevuto gli avvisi diaccertamento di una cartella esattoriale perché momentaneamenteirreperibile e, di conseguenza, non ci sono le ricevute di ritorno, la notificaè nulla» (p.9 ricorso).8. I suddetti motivi, largamente sovrapponibili e intrecciati tra loro, devonotrattarsi congiuntamente e sono affetti da concorrenti profili diinammissibilità e di infondatezza.8.1. I mezzi di impugnazione, incentrati essenzialmente sulla notifica incaso di irreperibilità relativa del destinatario, non sono supportati dallaspecifica riproduzione delle relate di notifica di ciascuna delle cartellerichiamate nel corpo dei motivi.Il principio di autosufficienza ha conosciuto una significativa evoluzionenella giurisprudenza della Corte, anche alla luce degli insegnamenti dellaCorte EDU, che ha portato alla ridefinizione del principio secondospecificazione e quindi, ultima evoluzione, di localizzazione della deduzionenegli atti del giudizio, ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità.Molto rilevante in materia è la giurisprudenza di Strasburgo (Corte EDU 28ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, Nos. 55064/11, 37781/13, 26049/14)la quale ha riconosciuto la legittimità di filtri o meccanismi articolati surequisiti di accesso anche rigorosi, purché applicati in modo noneccessivamente formalistico, al punto di precludere il diritto di accesso algiudice ex art.6 § 1 CEDU, essendo richiesto allo Stato responsabile digarantire che le procedure per le impugnazioni siano chiare, prevedibili eproporzionate.In applicazione di questo insegnamento la Corte a Sezioni Unite ha precisatola portata del principio di autosufficienza e specificità, escludendo che possaessere applicato in modo da incidere sulla sostanza stessa del diritto inNumero registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026contesa, e statuendo che non può tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenutodegli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalatala loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. SS.UU., Ordinanzan. 8950 del 18/03/2022).La deduzione del ricorrente non è conforme alla ridefinizione del principiosopra brevemente riassunta, in quanto non basta indicare tra gli allegati incalce al ricorso genericamente la presenza della «copia del fascicolo 1 e 2grado», non potendo essere la Corte, in presenza di una generica doglianzadi violazione di legge con riferimento ad un ampio numero di notificazioniin contestazione, onerata della ricerca tra tutti gli atti di causa dellapresenza delle singole relate di notifica delle numerose cartelle sotteseall’intimazione necessarie da riconciliare alle singole contestazioni per ladecisione complessiva del singolo motivo, il quale non contiene l’indicazioneprecisa della loro presenza e della collocazione del documento dove reperireciascuna notifica.8.2. In ogni caso, anche in diritto la prospettazione del ricorrente non ècondivisibile laddove afferma che «In caso di irreperibilità cd. relativa" deldestinatario, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinatodisposto dall'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art.60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n.600 del 1973, sicché è necessario, ai finidel perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gliadempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettivaricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso lacasa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione».Infatti, va riaffermata anche nella presente fattispecie la giurisprudenzadella Corte secondo la quale, in tema di notifica diretta degli atti impositivi,eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazionedell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporaneaassenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieciNumero registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito pressol'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel casoin cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovandoapplicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela dellepreminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario chenon prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro CorteCost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art.26, comma 1, d.P.R. 602 del1973.9. Con il quarto motivo il ricorrente censura, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., e con riferimento alla prescrizione dei crediti tributarisuccessivamente alla notifica delle cartelle, la violazione e falsa applicazionedegli art. 2953 e 2948 cod. civ. Secondo il ricorrente, «le cartelle notificate,anche per crediti di natura tributaria, si prescrivono nel termine breve di 5anni posto che, alla stessa cartella, essendo atto amministrativo emessodall'Agente di riscossione, non può essere attribuito valore di "giudicato"(...) Pertanto, occorre verificare se tra la data di notifica della cartella e ladata di un qualsiasi atto successivo dell'agente di riscossione siano decorsipiù di cinque anni per far valere quindi giudizialmente la prescrizione delcredito. (…) il termine decennale di prescrizione (art. 2946 cod. civ.), per iTributi diretti ed indiretti, deriva solamente dall'effetto di “conversione"dell'art. 2953 cod. civ… (…) Quindi, se la prescrizione decennale deriva solodall'applicazione dell'art. 2953 cod. civ… (articolo, si ripete, escluso dallaCassazione SS. UU. n. 23397/2016), è evidente che per le imposte diretteed indirette il termine non è decennale, ma diverso: 5 anni ex art. 2948cod. civ.».10. Il motivo è infondato e l’interpretazione proposta a suo sostegno èerrata in diritto.10.1. In primo luogo, va considerato che la fattispecie si colloca a livello diriscossione e, quindi, non può più essere rimesso in discussione il meritodelle pretese fiscali contenute nelle cartelle, ritualmente notificate,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026afferiscono e, pertanto, il tema della prescrizione dei crediti portati dallecartelle è ormai precluso.10.2. In secondo luogo, quanto al tema della prescrizione successiva allanotifica delle cartelle e fermo restando che non sono neppure individuatecon precisione le singole decorrenze dei termini dalla notifica di ciascunacartella, comunque per costante interpretazione giurisprudenziale laprescrizione delle imposte erariali è decennale (tra le tante, v. Cass.n.33213 del 2023 e giurisprudenza ivi citata).11. Il ricorso dev’essere conclusivamente rigettato e le spese di liteseguono la prevalente soccombenza e sono poste a carico di partericorrente, tenuto conto che l’Agenzia e l’agente della riscossione sonocostituiti con un unico controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] si è costituitacon autonomo controricorso. P.Q.MLa Corte:dichiara la cessazione della materia del contendere per la parte dell’avvisodi intimazione impugnato afferente alle partite di ruolo contenute nellecartelle di pagamento nn. 09720010645335832000 -09720020261510053000 - 09720030359776361000 -09720040107106765000;dichiara la cessazione della materia del contendere per la parte dell’avvisodi intimazione impugnato afferente alle partite di ruolo contenute nellecartelle di pagamento nn. 09720010645335933000 -09720020134144230000 - 09720020134144331000 con riferimento aicarichi in esse riportati inferiori ai 5.000, incluse sanzioni e accessori;rigetta il ricorso nel resto;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12460/2021Numero sezionale 5624/2026Numero di raccolta generale 25627/2026Data pubblicazione 21/09/2026condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate infavore dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione incomplessivi euro 5.900, oltre spese prenotate a debito, e in favore di RomaCapitale in euro 5.900 oltre euro 200,00 per spese borsuali, IVA e Cpa.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25627/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris