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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 27323/2024

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, comma secondo n. 1 c.p.c., sollevato con ordinanza n. 131/2024 dal [OSCURATO:PERSONA] L’ABRUZZO, adottata nel giudizio n. 73/2020, in relazione alla sentenza del TRIBUNALE DI L’AQUILA n. 198/2014, tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in L’Aquila, via G. Polidoro n. 1. e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. nonché [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] GIURISDIZIONEUdita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.6.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudiceordinario. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi Tribunale di L’Aquila il Comune di Giulianova, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per far dichiarare la nullità, l'annullabilità ex art. 1427 c.c., o larisoluzione ex artt. 1489, 1453 , 1497, 1490 c.c. del contratto di compravendita stipulato con [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto il lo t to edificabile e il sovrastante fabbricato “e x scuola A c quaviva ” , ed ottenere la restituzione del prezzoe il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale , stimato in € 5.632.340,02.

Ha spiegato l’attrice che il bene ricadeva nel vigente PRG e faceva parte dello sch e ma d’ambito D 3.25 , per la cui tr a sformazione l’interessato avrebbe dovuto presentare un progetto urbanistico di dettaglio da adottare nelle forme de l lo str u mento urbanistico attuativo e che la disciplina locale consentiva l’utilizzo di una superficie a scopi edificatori con un massimo d el 100% a destinazione residenziale, con esclusione del pian terreno , e d un massimo al 100% con destinazione commerciale per tutti gli a l tri piani.

Intervenuta detta variante general e con cui l’ immobile era stato ricollocato nell’ambito 3.25, a seguito di verifiche avviate dall’acquirente con un proprio tecnico di fiducia dopo la stipula del contratto, intervenuta all'esito del pubblico incanto indett o da lla [OSCURATO:PERSONA], era emerso che la [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggi dell'Abruzzo aveva espresso parere negativo all’approvazione del piano di recupero presentato dall'attrice– il cui iter di approvazione era stato precedentemente sospeso a seguito di talune osservazioni d el Turchetti, proprietario di altro lotto , confinante con quello dell’attrice - sul rilievo che la delibera del Consiglio comunale di Giulianova n. 107 del 30.7.2007 non av eva tenuto conto né della dichiarazione di interesse culturaledell’edificio (bene di notevole interesse pubblico ) , adottata nel 2008 , né del relativo vincolo paesaggistico del 1969, per cui i parametri di edificabilità riportati nel certificato di destinazione urbanistica del 9.3.2010 erano insussistenti e il bene risultava privo delle qualità promesse.Il danno era, quindi, effetto dell’incolpevole affidamento dell’acquirente sul la veridicità del certificato di destinazione urbanistica, dalle previsioni del PRG e della succ e ssiv a delibera in variante adottatanel 2007 riguardo agli indici di edificabilità dell’area e all’insussistenza di divieti di edificazione , nonché d e ll’illegittim a adozioneda parte del Comune della variante al PRG senza la previa richiesta del parere della Sovrintendenza dei beni culturali e senza tener conto dei vincoli monumentale e paesaggistico.

In contraddittorio con i convenuti, il Tribunale ha accolto la sola domande di risoluzione della compravendita e di restituzione del prezzo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; ha respinto n el merito le azioni di responsabilità contrattuale verso il Comune di Giulianovae il Ministero dei b e ni culturali ed ambientali , declinando la propria giurisdizion e sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale.

A tal fine haaffermato che il Comune, non avendo acquisito il parere della Soprintendenza ed avendo adottato una variante illegittima, assimilabile ai piani particolareggiati ex art. 16 della legge urbanistica n. 1150/1942, aveva leso posizion i di interesse legittimo del privato e diritti patrimoniali consequenziali , ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 d.lgs.104/2010. [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza n. 131/2024 , ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che l’impresa acquirente ave va in realtà contestato al Comune di Giulianova di aver rilasciato un certificato di destinazione urbanistica, relativo all’area compravenduta e al sovrastante fabbricato, attestando erron e amente indici edilizio - urbanistici previsti dalle NTA del PRG per l’ambito territoriale, omettendo l’indicazione del vincolo monumentale impresso sullo stabile e del vincolo paesaggistico concernente l’ambito territoriale.

Secondo la domanda, un tale vulnus informativo aveva impedito all’acquirente di rilevare le ridotte potenzialità edificatorie del lotto e l’aveva indotto all’acquisto per un prezzo cons iderevol mente superiore, avendo la Soprintendenza espresso , infine, parere negativo sul Piano di Recupero.

Proprio le informazioni contenute nel certificato, rivelatesi erronee o incomplete, erano all’origine del danno lamentato che, sotto il profilo dell’illecito extracontrattuale, era derivato dall ’ inco l pevole affidamento della società nelle attestazioni rilasciate dall’amministrazione, certificato che , peraltro, essendo atto meramente ricognitivo, non era autonomamente impugnabile, non potendo configurarsi un danno conseguenza del non corretto esercizio di potestà amministrativa ai sensi degli artt. 7 e 30 del c.p.a.,per cui che la domanda d i risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. era devoluta alla giurisdizione ordinaria.

Il Comune di Giulianova, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il regolamento d’ufficio è stato tempestivamente soll e vato dal g.a. entro il termine della prima udienza fissata per la trattazionenel merito aisensi dell’art. 59, comma terzo, L . 69/2009 e 11 c.p.a. .

La soluzione del conflitto deve investire tutte le domande di risarcimento a titolo aquiliano proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] su cui il Tar si è ritenuto carente di giurisdizione, a prescindere dalle motivazioni della pronuncia che sollevato il conflitto, dovendo perciò rilevarsi che il danno, secondo la società attrice, era riconducibile all’illegittimità della delibera di variante al PRG n. 107/2007e di ogni atto consequenziale per violazione dell’art. 10, comma quarto, LR.18/1983 e dell’art. 10, commi terzo, e 16 LU 1150/1942, e al la lesione dell’affidamento nella legittim ità della variante e nella veridicità del certificato di destinazione urbanistica contenente l’indicazione dei parametri urbanistici e edilizi previsti d a lla normativa locale (cfr. ricorso dinanzi al g.a. pag. 7 - 8 e citazione introduttiva dinanzi al Tribunale pagg. 26 e ss.).

Tutte le suddette domande ricadono nella giurisdizione ordinaria.

Per orientamento assolutamente pacifico di questa Corte la giurisdizione si stabilisce sulla base della domanda, venendo in rilievo non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte, Cass.

SU 9771/2020; Cass.SU 23600/2020).

Riguardo al danno consequenziale all’illegittimità della delibera n. 107/2007, adottata dal Comune senza acquisizione dei pareri obbligatori, deve considerarsi che detta variante non ha negato, ma ha riconosciuto ai proprietari dell’area ex Scuola A c qu a viva la possibilità di usufruire dei parametri urbanistici poi recepiti nel piano attuativo, sicché non si pone direttamente all’origine del danno da lesione di un interesse pretensivo, essendo il pregiudizio riconducibile non al provvedimento illegittimo, m a al fatto storico della emissione di un atto amministrativo (di per sé stesso non dannoso) che, successivamente, è risultato viziato , negando all’interessato gli effetti utili attesi (cfr. in fattispecie analoga, Cass.

S.U. 1567/2023 che ha dichiarato la giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità della delibera, poi annullata, con cui l'amministrazione comunale aveva approvato il Piano di Governo del Territorio includendo i terreni di proprietà della parte, aventi destinazione agricola, nell'ambito di trasformazione denominato TR1) L’illegittimità della variante non è – quindi - elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria della quale il giudice è chiamato a conoscere "principaliter", ma rileva nell’eziologia del pregiudizio quale elemento di una fattispecie di illecito che questa Corte ha già ritenuto, in casi analoghi, di natura contrattuale o da "contatto sociale qualificato", fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. ( ossia, nella fattispecie, danno da diniego di approvazione del piano attuativo determinato dall’illegittimità della variante cui detto piano si era conformato: cfr.Cass.

SU 8236 /2020, n. 8236,Cass., SU 13595 /2022, 1391 /2022, 14324 /2021 ).

L’ipotesi dedotta presuppone una pluralità di fatti concorrenti : la variante favorevole illegittim a , l'incolpevole affidamento del beneficiario nella sua legittimità e il successivo diniego del parere obbligatorio per l’approvazione del piano attuativo degli interventi programmati (Cass.

SU 8236/2020).

Esso, cioè, discende non dalla violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo, ma delle regole di correttezza e buona fede, cui deve uniformar si il comportamento dell'amministrazione.

Va ribadito che la lesione dell’incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato, ma di una lesione della sua integrità patrimoniale rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno, deducendo il privato di avere sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell'emissione del provvedimento che ha orient ato le scelte di investimento o prodotto esborsi altrimenti evitabili (cfr.Cass.

SU 17586/2015, Cass.

SU n. 6594, 6595, 6596 del 2011).

Non è inoltre configurabile un pregiudizio all’aspettativa rivolta alla conservazione del provvedimento viziato, non essendo posta in discussione una situazione soggettiva di interesse legittimo alla conservazione del bene della vita concesso con il provvedimento stesso, ma solo che l’amministrazione abbia indotto a sostenere spese e a compiere attività che altrimenti non sarebbero state affrontate(Cass. 2175/2023; Cass. su. 17586/2015).

Tale soluzione non muta ove vengano in considerazione le materie oggetto di giurisdizione esclusiva, quale l’uso del territorio in cui rientra l’adozione della variante urbanistica ( Cass.

SU 14231/2020,Cass. 14324/l 20210, Cass SU 7515/2022 ).

Non basta che la lite sia catalogabile tra quelle rientranti in una data materia, occorrendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, lo scrutinio di legittimità/illegittimità di provvedimenti amministrativie non di fattispecie di illecit o in cui il provvedimento si delinea come uno degli element i costitutiv i (cfr.Cass.

S.U. 4614 / 2011 , Cass S .

U . 18267/ 2019 ; cfr., in materia urbanistica ed edilizia,Cass. 25843 / 2021 ; Cass.

S.U. 3496/2023 ) ; la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al giudice amministrativo soltanto quando il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità dell'atto impugnato, non costituendo il risarcimento del danno una materia di giurisdizione esclusiva (ex art.103 Cost., comma 1),ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento, rispetto a quello demolitorio (cfr.Cass.

S.U. 1654/2018, Cass.

S.U.416/2020; Cass.

S.U. 8236/2020 ).

Il descritto criterio di riparto della giurisdizione, riconfermato da queste SU anche dopo l’introduzione dell’art. 7 c.p.a. (Cass.

SU 2175/2020), in continuità con i precedenti di cui alle pronunce SU 6594/2011, 6595/2011 e 6596/2011, opera anche in relazione al pregiudizio causato dal rilascio del certificato di destinazione urbanistica.

Si è da tempo affermato che anche il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto nell'attendibilità di un’attestazione rilasciata dalla P.A. (rivelatasi erronea) circa la edificabilità di un'area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d'acquistare un terreno), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o un provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi dinanzi al giudice amministrativo, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l'esercizio illegittimo di un pubblico potere e non essendo richiesto l’accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A.(Cass.

SU 6595/2011; Cass.

SU 12640/2019).

In conclusione va dichiarata la giurisdizione ordinaria, con conseguente cassazione della sentenza n. 198/2014 del Tribunale ordinario di L’Aquila, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, con riassunzione nel termine di legge.

Nulla sulle spese, non avendo le parti svolto difese.

P.Q.M. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza n. 198/2014 del Tribunale di L’Aquila, dinanzi al quale rimette le parti con riassunzione nel termine di legge.

Così deciso in Roma nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, comma secondo n. 1 c.p.c., sollevato con ordinanza n. 131/2024 dal [OSCURATO:PERSONA] L’ABRUZZO, adottata nel giudizio n. 73/2020, in relazione alla sentenza del TRIBUNALE DI L’AQUILA n. 198/2014, tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in L’Aquila, via G. Polidoro n. 1. e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. nonché [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] GIURISDIZIONEUdita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.6.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudiceordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi Tribunale di L’Aquila il Comune di Giulianova, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per far dichiarare la nullità, l'annullabilità ex art. 1427 c.c., o larisoluzione ex artt. 1489, 1453 , 1497, 1490 c.c. del contratto di compravendita stipulato con [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto il lo t to edificabile e il sovrastante fabbricato “e x scuola A c quaviva ” , ed ottenere la restituzione del prezzoe il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale , stimato in € 5.632.340,02. Ha spiegato l’attrice che il bene ricadeva nel vigente PRG e faceva parte dello sch e ma d’ambito D 3.25 , per la cui tr a sformazione l’interessato avrebbe dovuto presentare un progetto urbanistico di dettaglio da adottare nelle forme de l lo str u mento urbanistico attuativo e che la disciplina locale consentiva l’utilizzo di una superficie a scopi edificatori con un massimo d el 100% a destinazione residenziale, con esclusione del pian terreno , e d un massimo al 100% con destinazione commerciale per tutti gli a l tri piani. Intervenuta detta variante general e con cui l’ immobile era stato ricollocato nell’ambito 3.25, a seguito di verifiche avviate dall’acquirente con un proprio tecnico di fiducia dopo la stipula del contratto, intervenuta all'esito del pubblico incanto indett o da lla [OSCURATO:PERSONA], era emerso che la [OSCURATO:PERSONA] e Paesaggi dell'Abruzzo aveva espresso parere negativo all’approvazione del piano di recupero presentato dall'attrice– il cui iter di approvazione era stato precedentemente sospeso a seguito di talune osservazioni d el Turchetti, proprietario di altro lotto , confinante con quello dell’attrice - sul rilievo che la delibera del Consiglio comunale di Giulianova n. 107 del 30.7.2007 non av eva tenuto conto né della dichiarazione di interesse culturaledell’edificio (bene di notevole interesse pubblico ) , adottata nel 2008 , né del relativo vincolo paesaggistico del 1969, per cui i parametri di edificabilità riportati nel certificato di destinazione urbanistica del 9.3.2010 erano insussistenti e il bene risultava privo delle qualità promesse.Il danno era, quindi, effetto dell’incolpevole affidamento dell’acquirente sul la veridicità del certificato di destinazione urbanistica, dalle previsioni del PRG e della succ e ssiv a delibera in variante adottatanel 2007 riguardo agli indici di edificabilità dell’area e all’insussistenza di divieti di edificazione , nonché d e ll’illegittim a adozioneda parte del Comune della variante al PRG senza la previa richiesta del parere della Sovrintendenza dei beni culturali e senza tener conto dei vincoli monumentale e paesaggistico. In contraddittorio con i convenuti, il Tribunale ha accolto la sola domande di risoluzione della compravendita e di restituzione del prezzo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; ha respinto n el merito le azioni di responsabilità contrattuale verso il Comune di Giulianovae il Ministero dei b e ni culturali ed ambientali , declinando la propria giurisdizion e sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale. A tal fine haaffermato che il Comune, non avendo acquisito il parere della Soprintendenza ed avendo adottato una variante illegittima, assimilabile ai piani particolareggiati ex art. 16 della legge urbanistica n. 1150/1942, aveva leso posizion i di interesse legittimo del privato e diritti patrimoniali consequenziali , ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 d.lgs.104/2010. [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza n. 131/2024 , ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che l’impresa acquirente ave va in realtà contestato al Comune di Giulianova di aver rilasciato un certificato di destinazione urbanistica, relativo all’area compravenduta e al sovrastante fabbricato, attestando erron e amente indici edilizio - urbanistici previsti dalle NTA del PRG per l’ambito territoriale, omettendo l’indicazione del vincolo monumentale impresso sullo stabile e del vincolo paesaggistico concernente l’ambito territoriale. Secondo la domanda, un tale vulnus informativo aveva impedito all’acquirente di rilevare le ridotte potenzialità edificatorie del lotto e l’aveva indotto all’acquisto per un prezzo cons iderevol mente superiore, avendo la Soprintendenza espresso , infine, parere negativo sul Piano di Recupero. Proprio le informazioni contenute nel certificato, rivelatesi erronee o incomplete, erano all’origine del danno lamentato che, sotto il profilo dell’illecito extracontrattuale, era derivato dall ’ inco l pevole affidamento della società nelle attestazioni rilasciate dall’amministrazione, certificato che , peraltro, essendo atto meramente ricognitivo, non era autonomamente impugnabile, non potendo configurarsi un danno conseguenza del non corretto esercizio di potestà amministrativa ai sensi degli artt. 7 e 30 del c.p.a.,per cui che la domanda d i risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. era devoluta alla giurisdizione ordinaria. Il Comune di Giulianova, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il regolamento d’ufficio è stato tempestivamente soll e vato dal g.a. entro il termine della prima udienza fissata per la trattazionenel merito aisensi dell’art. 59, comma terzo, L . 69/2009 e 11 c.p.a. . La soluzione del conflitto deve investire tutte le domande di risarcimento a titolo aquiliano proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] su cui il Tar si è ritenuto carente di giurisdizione, a prescindere dalle motivazioni della pronuncia che sollevato il conflitto, dovendo perciò rilevarsi che il danno, secondo la società attrice, era riconducibile all’illegittimità della delibera di variante al PRG n. 107/2007e di ogni atto consequenziale per violazione dell’art. 10, comma quarto, LR.18/1983 e dell’art. 10, commi terzo, e 16 LU 1150/1942, e al la lesione dell’affidamento nella legittim ità della variante e nella veridicità del certificato di destinazione urbanistica contenente l’indicazione dei parametri urbanistici e edilizi previsti d a lla normativa locale (cfr. ricorso dinanzi al g.a. pag. 7 - 8 e citazione introduttiva dinanzi al Tribunale pagg. 26 e ss.). Tutte le suddette domande ricadono nella giurisdizione ordinaria. Per orientamento assolutamente pacifico di questa Corte la giurisdizione si stabilisce sulla base della domanda, venendo in rilievo non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte, Cass. SU 9771/2020; Cass.SU 23600/2020). Riguardo al danno consequenziale all’illegittimità della delibera n. 107/2007, adottata dal Comune senza acquisizione dei pareri obbligatori, deve considerarsi che detta variante non ha negato, ma ha riconosciuto ai proprietari dell’area ex Scuola A c qu a viva la possibilità di usufruire dei parametri urbanistici poi recepiti nel piano attuativo, sicché non si pone direttamente all’origine del danno da lesione di un interesse pretensivo, essendo il pregiudizio riconducibile non al provvedimento illegittimo, m a al fatto storico della emissione di un atto amministrativo (di per sé stesso non dannoso) che, successivamente, è risultato viziato , negando all’interessato gli effetti utili attesi (cfr. in fattispecie analoga, Cass. S.U. 1567/2023 che ha dichiarato la giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità della delibera, poi annullata, con cui l'amministrazione comunale aveva approvato il Piano di Governo del Territorio includendo i terreni di proprietà della parte, aventi destinazione agricola, nell'ambito di trasformazione denominato TR1) L’illegittimità della variante non è – quindi - elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria della quale il giudice è chiamato a conoscere "principaliter", ma rileva nell’eziologia del pregiudizio quale elemento di una fattispecie di illecito che questa Corte ha già ritenuto, in casi analoghi, di natura contrattuale o da "contatto sociale qualificato", fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. ( ossia, nella fattispecie, danno da diniego di approvazione del piano attuativo determinato dall’illegittimità della variante cui detto piano si era conformato: cfr.Cass. SU 8236 /2020, n. 8236,Cass., SU 13595 /2022, 1391 /2022, 14324 /2021 ). L’ipotesi dedotta presuppone una pluralità di fatti concorrenti : la variante favorevole illegittim a , l'incolpevole affidamento del beneficiario nella sua legittimità e il successivo diniego del parere obbligatorio per l’approvazione del piano attuativo degli interventi programmati (Cass. SU 8236/2020). Esso, cioè, discende non dalla violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo, ma delle regole di correttezza e buona fede, cui deve uniformar si il comportamento dell'amministrazione. Va ribadito che la lesione dell’incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato, ma di una lesione della sua integrità patrimoniale rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno, deducendo il privato di avere sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell'emissione del provvedimento che ha orient ato le scelte di investimento o prodotto esborsi altrimenti evitabili (cfr.Cass. SU 17586/2015, Cass. SU n. 6594, 6595, 6596 del 2011). Non è inoltre configurabile un pregiudizio all’aspettativa rivolta alla conservazione del provvedimento viziato, non essendo posta in discussione una situazione soggettiva di interesse legittimo alla conservazione del bene della vita concesso con il provvedimento stesso, ma solo che l’amministrazione abbia indotto a sostenere spese e a compiere attività che altrimenti non sarebbero state affrontate(Cass. 2175/2023; Cass. su. 17586/2015). Tale soluzione non muta ove vengano in considerazione le materie oggetto di giurisdizione esclusiva, quale l’uso del territorio in cui rientra l’adozione della variante urbanistica ( Cass. SU 14231/2020,Cass. 14324/l 20210, Cass SU 7515/2022 ). Non basta che la lite sia catalogabile tra quelle rientranti in una data materia, occorrendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, lo scrutinio di legittimità/illegittimità di provvedimenti amministrativie non di fattispecie di illecit o in cui il provvedimento si delinea come uno degli element i costitutiv i (cfr.Cass. S.U. 4614 / 2011 , Cass S . U . 18267/ 2019 ; cfr., in materia urbanistica ed edilizia,Cass. 25843 / 2021 ; Cass. S.U. 3496/2023 ) ; la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al giudice amministrativo soltanto quando il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità dell'atto impugnato, non costituendo il risarcimento del danno una materia di giurisdizione esclusiva (ex art.103 Cost., comma 1),ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento, rispetto a quello demolitorio (cfr.Cass. S.U. 1654/2018, Cass. S.U.416/2020; Cass. S.U. 8236/2020 ). Il descritto criterio di riparto della giurisdizione, riconfermato da queste SU anche dopo l’introduzione dell’art. 7 c.p.a. (Cass. SU 2175/2020), in continuità con i precedenti di cui alle pronunce SU 6594/2011, 6595/2011 e 6596/2011, opera anche in relazione al pregiudizio causato dal rilascio del certificato di destinazione urbanistica. Si è da tempo affermato che anche il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto nell'attendibilità di un’attestazione rilasciata dalla P.A. (rivelatasi erronea) circa la edificabilità di un'area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d'acquistare un terreno), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o un provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi dinanzi al giudice amministrativo, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l'esercizio illegittimo di un pubblico potere e non essendo richiesto l’accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A.(Cass. SU 6595/2011; Cass. SU 12640/2019). In conclusione va dichiarata la giurisdizione ordinaria, con conseguente cassazione della sentenza n. 198/2014 del Tribunale ordinario di L’Aquila, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, con riassunzione nel termine di legge. Nulla sulle spese, non avendo le parti svolto difese. P.Q.M. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza n. 198/2014 del Tribunale di L’Aquila, dinanzi al quale rimette le parti con riassunzione nel termine di legge. Così deciso in Roma nella came