CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 18266/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6425/2019 R.G. proposto da : Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 9335/20 /18 del 25.10.2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: § 1.1 IlComune di [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento n. 1416 notificato alla [OSCURATO:PERSONA] srl per Tari 2014 su stabile alberghiero. La commissione tributaria regionale, decidendo nella contumacia del Comune, ha in particolare osservato che: - la stessa pretesa impositiva in questione era stata dal Comune dedotta in un precedente sollecito di pagamento che, impugnato, era stato annullato con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 10113/23/17, passata in giudicato; - questo an nullamento si basava sia sul venir meno della somministrazione di alimenti e bevande, sia per la riscontrata chiusura dell'albergo nel corso dell'anno stesso ; - censurabile era la condotta del Comune che, in relazione alla medesima pretesa, piuttosto che difendersi nel contenzioso già avviato (non impugnando le decisioni in cui è risultato soccombente e non costituendosi nel presente giudizio) pretende di continuare ad emettere nuovi solleciti di pagamento ; - la soccombenza del Comune ne giustificava la condanna alla rifusione delle spese del doppio grado. § 1.2 Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] srl la quale eccepisce preliminarmente la improcedibilità del ricorso, ex art. 369 co. 2^ n.2) cod.proc.civ., per mancata allegazione della copia della sentenza di appello notificata al Comune in data 12.12.2018, pur dando essa stessa atto della tempestività del ricorso medesimo, in quanto notificatole a mezzo pec in data 11 febbraio 2019. L’eccezione è infondata posto che –assodata la tempestività del ricorso – non trova rispondenza in atti la circostanza della pregressa notificazione della sentenza al Comune (da questo negata tanto in ricorso quanto nella memoria depositata in prossimità dell’odierna adunanza camerale); né in via diretta, né in sede di instaurazione del, pure proposto, procedimento di correzione di errore materiale in punto spese. Quand’anche tale affermata notificazione fosse poi effettivamente emergente tra gli atti allegati dalla controricorrente, rileverebbe in ogni caso l’indirizzo ancora recentemente ribadito da questa Corte (Sez. U - Sentenza n. 21349 del 06/07/2022) secondo cui: Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2°, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3°, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 72 d. lgs. 507/93 e 13 d.lgs.471/97, per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente annullato l'avviso di accertamento in questione in ragione dell'avvenuto annullamento del pregresso sollecito di pagamento, nonostante che, in base alla normativa richiamata, il Comune ben potesse procedere direttamente alla riscossione dell'imposta senza necessità di previa notificazione di un avviso di accertamento; sempreché - come accaduto nella specie - esso si limitasse a rilevare il mancato versamento del tributo aderendo, per il resto, ai dati impositivi tutti (superficie, tipologia di rifiuto, destinazione dei locali ecc…) dichiarati dal contribuente. § 2.2Il motivo è inammissibile perché non coglie la, pur univoca e nitida, ragione decisoria recepita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di ragione decisoria basata sul fatto che la pretesa impositiva in questione era stata ritenuta infondata con sentenza passata in giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 10113/23/17 cit.), e non poteva quindi essere successivamente reiterata sulla base dei medesimi presupposti fattuali e giuridici già invalidati. Più in dettaglio, ha testualmente osservato la [OSCURATO:PERSONA] quanto segue (sent.pag.2): la sentenza di prime cure non sembra aver adeguatamente valutato che la pretesa impositiva è la medesima di quella oggetto dei due giudizi in cui l'ente comunale è risultato soccombente, e cioè il pagamento della Tari per l'anno d'imposta 2014. Ciò che risulta decisivo -e che è stato evidenziato come motivo principale della presente impugnazione -è l'intervenuto annullamento in sede di appello del sollecito di pagamento della medesima imposta per la stessa annualità che fa venir meno il presupposto dell'avviso impugnato . Merita ancora precisare che il giudicato di annullamento, così come rievocato nella sentenza qui censurata, si era formato non per vizi formali o di motivazione dell'atto colà impugnato (vizi in ipotesi suscettibili di essere emendati dall'amministrazione comunale con la notificazione, nei termini di legge, di un nuovo atto impositivo rettificato o integrato), bensì per ragioni sostanziali di effettiva non debenza dell'imposta richiesta, stante la doppia circostanza di merito data sia dalla cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia dalla riscontrata chiusura dell'albergo. Le ragioni della così ritenuta non debenza della Tari 2014 - fondate o meno che fossero -non sono state a tempo debito impugnate dal Comune, il quale si è semplicemente limitato a rinnovare la stessa pretesa mediante la notificazione successiva dell'avviso di accertamento qui dedotto (per lo stesso tributo, la stessa annualità e la stessa attività produttiva di rifiuti) come se essa non fosse già stata definitivamente ritenuta infondata dal giudice tributario in sede di impugnazione di un pregresso invito o sollecito di pagamento. Dunque, il punto cruciale di causa non era costituito dalla potestà del Comune - in caso di adesione ai dati forniti dall'utente - di agire per la riscossione direttamente e pur in assenza di attività accertativa (potestà effettivamente riconosciuta: v. Cass. n. 19120/16 ed altre), bensì dalla preclusione ormai formatasi sul merito della pretesa così come rinveniente, ex art. 2909 cod.civ., dal giudicato di annullamento. Aspetto quest'ultimo che la doglianza non mostra, facendosene carico, di aver neppure percepito; così come in nessun modo risultano censurate le affermazioni del giudice di merito secondo cui l'avviso di accertamento qui dedotto riproduceva, in effetti, lo stesso identico contenuto del rapporto impositivo già veicolato con il pregresso atto di sollecito e poi fatto oggetto di quel giudicato di annullamento. E’ vero che l'Amministrazione ha sempre il potere di rinnovare l'attività di accertamento mediante l'annullamento in autotutela sostitutiva di un precedente provvedimento che si ritenga viziato (art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994), ma ciò trova il limite invalicabile - oltre che del rispetto del t ermine decadenziale di accertamento - proprio della insussistenza di un giudicato contrario sul merito dell'imposizione (Cass.n. 25055/19 ed altre). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ.. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] posto le spese del doppio grado di giudizio a carico del Comune, nonostante che l'incertezza normativa e la presenza di continue oscillazioni giurisprudenziali ne giustificassero quantomeno la compensazione integrale. § 3.2Il motivo è infondato. Ricorre il costante indirizzo interpretativo (Cass. nn. 8421/17; 24502/17 ed altre) per cui: in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi . Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione, nel governo delle spese di lite, della regola generale di soccombenza, non senza peraltro puntualizzare come il comportamento del Comune fosse censurabile là dove, in luogo di contestare in sede giurisdizionale le decisioni avverse, si limitava a semplicemente reiterare con nuovi solleciti di pagamento la propria richiesta per la medesima tassa, già definitivamente travolta dal giudicato. Il che doveva evidentemente valere anche al fine di confermare la totale assenza dei presupposti per l'eventuale compensazione delle spese stesse, di certo qui non invocabile dal Comune ricorrente sulla base di una - peraltro inesistente - oscillazione interpretativa in materia. § 4. Ne segue il rigetto del ricorso con la condanna del Comune alla rifusione delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; v.to l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norm