CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ARICO' ESPEDITO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 magio 2021, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di u_3295 in data 26 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al concorso nel reato di truffa aggravata insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], anche condannato per altri episodi di truffa aggravata, tentata e consumata. Considerato che il ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in punto di trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di di specificità in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione degli elementi previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il ricorso presentato dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva reiterata specifica e l'erroneo calcolo nell'applicazione della stessa in relazione ai reati in continuazione, non è ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si tratta di violazioni di legge che, deducibili ma non previamente devolute alla cognizione della Corte d'appello, non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione; osservato che le ulteriori doglianze, sempre per [OSCURATO:PERSONA], inerenti al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. ed in punto di dosimetria della pena, sono prive di concreta specificità e comunque manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha disatteso, con corretti argomenti logico-giuridici (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), i relativi motivi di appello (si veda pag. 5 sulla non integralità del risarcimento e sulla congruità della pena irrogata, individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il