Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15800/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

enerale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procuraspeciale in atti dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale delle Marche n. 149/02/2020, depositata il 04/03/2020 e nonnotificataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 31251/2020Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 15800/2026Data pubblicazione 22/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perini [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatoglicon riguardo al periodo d’imposta 2001 con il quale veniva rideterminatoil di lui reddito a fini IRPEF, IRAP e IVA a seguito di PVC della GdF inquanto era ritenuto dall’Ufficio, ex art. 37 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973,titolare di fatto della ditta [OSCURATO:PERSONA], intestata alla moglie laquale era ritenuta mero soggetto interposto; all’odierno controricorrenteerano quindi sia attribuiti ricavi non dichiarati sia disconosciuti costi eiva riferiti a operazioni inesistenti.La CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio.Con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione la CTR delleMarche ha rigettato l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a tre motivi di censura.Resiste con controricorso il contribuente.Ragioni della decisioneIl primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazionedell'art. 37 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360 c. 1n. 3 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente interpretato ladisposizione di cui sopra e quindi mancato di considerare il contribuentetitolare del reddito sottratto, avendo valorizzato ai fini della decisionel'elemento della esclusiva disponibilità in capo a questi dei ricavi delladitta individuale solo formalmente intestata alla moglie, mentre ciò checonta – sostiene la parte ricorrente - ai fini dell'applicabilità dellaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 31251/2020Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 15800/2026Data pubblicazione 22/05/2026disciplina antielusiva in argomento e l'effettiva disponibilità del redditoin capo all’interponente.Il motivo è fondato.L’art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973 prevede al c. 3 che «in sede direttifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditidi cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sullabase di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivopossessore per interposta persona».La disposizione mira a riallineare l’attività svolta da un altrosoggetto sull’effettivo percettore del reddito, facendo prevalere lasostanza sulla forma; essa prevede che l’Ufficio possa utilizzare elementiindiziari, dotati di pregnanza presuntiva, al fine di accertare il fattocostitutivo dell’imposizione tributaria rappresentato dal possessoeffettivo di un reddito «per interposta persona».

L’oggetto della provaincombente sull’Amministrazione finanziaria non attiene agli elementicostitutivi dell’interposizione; quel che rileva è che il soggetto neiconfronti del quale è rivolto l’accertamento sia l’effettivo possessore delreddito per interposta persona (Cass. n. 9095/2025).La funzione della norma, dunque, è quella di evitare che ilcontribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo tributariodovuto occultando all’Amministrazione finanziaria la propria identità dicontribuente, ricorrendo a interposizioni tali da attribuire a terzi ilpossesso del reddito e conseguire in tal modo vantaggi in termini diriduzione dell’onere d’imposta, quali ad esempio la sottrazione allaprogressività.In altri termini, il possesso effettivo del reddito «per interpostapersona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a caricodell’Ufficio, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggettointerposto, apparente titolare, al titolare effettivo.

La rilevanzadell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formaleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 31251/2020Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 15800/2026Data pubblicazione 22/05/2026sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma(titolarità del reddito) e della realtà sull'apparenza, dovendosiindividuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito,bensì l'effettività dell’esercizio del possesso del reddito a prescinderedalla sua formale titolarità (Cass. n. 23231/2022; Cass. n.31452/2018).Coerentemente con la funzione della previsione, la disciplinadell'interposizione non prevede – anzi la esclude - una responsabilitàaggiuntiva dell'interposto oltre a quella dell'interponente, poiché lanorma ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle impostea carico dell'effettivo titolare dei redditi, mentre l'interposto non èsoggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; sequindi risulta accertato che il possessore del reddito è l'interponente,che si cela all'Erario nascondendosi dietro l'interposto, è esclusivamentein capo a questi che va determinato il reddito, attribuendogli anchequanto solo in apparenza conseguito dall'interposto (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 29228).Tanto che ancora l’art. 37 c. 5 sopra citato prevede che “le personeinterposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditisuccessivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altrocontribuente, possono chiederne il rimborso.

L'amministrazione procedeal rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggettointerponente, è divenuto definitivo ed in misura non superioreall'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento”.Poste tali premesse, rileva la Corte che la Commissione tributariadi secondo grado ha effettivamente individuato in modo erroneo l’ambitodi applicazione della norma in questione, che ha ritenuto applicabile soloove all’interponente sia attribuibile la “disponibilità esclusiva” del fruttodell’attività d’impresa (in termini Cass. n. 31452/2018, in motivazione,punto 2.6), mentre il modello legale contemplato dal d.P.R. n. 600 delCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 31251/2020Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 15800/2026Data pubblicazione 22/05/20261973, art. 37 c. 3 concerne, invece, l’appartenenza ad un soggetto (intermini di effettiva disponibilità, non di esclusiva disponibilità) di redditigiuridicamente attribuiti ad un terzo, irrilevante essendo il titolo in baseal quale tali redditi figurano nominalmente intestati a tale soggetto erisultando altro dal medesimo modello legale l’attribuzione allasituazione concreta della qualificazione di società di fatto, chepresuppone invece i diversi elementi consistenti nella costituzione di unfondo comune e nell’ “affectio societatis”, rilevanti esclusivamente neirapporti interni ma esteriorizzati come vincolo sociale rilevante neirapporti esterni (cfr. Cass., Sez. 5, 1127 del 20/01/2006, Cass. 27088del 13/11/2008).La sentenza di merito, quindi, è viziata da erronea riconduzionedel fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne ladisciplina e pertanto va cassata con rinvio al medesimo giudice diappello, il quale riesaminerà i fatti di causa determinando se al PeriniVittorugo, in forza delle risultanze processuali, era attribuibile o meno latitolarità effettiva del reddito oggetto dell’accertamento.Alla luce della decisione che precede in ordine al primo motivo diricorso, i restanti motivi risultano assorbiti poiché divenuti irrilevanti aifini del decidere.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restantimotivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione allaquale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali delpresente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procuraspeciale in atti dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale delle Marche n. 149/02/2020, depositata il 04/03/2020 e nonnotificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 31251/2020Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 15800/2026Data pubblicazione 22/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perini [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatoglicon riguardo al periodo d’imposta 2001 con il quale veniva rideterminatoil di lui reddito a fini IRPEF, IRAP e IVA a seguito di PVC della GdF inquanto era ritenuto dall’Ufficio, ex art. 37 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973,titolare di fatto della ditta [OSCURATO:PERSONA], intestata alla moglie laquale era ritenuta mero soggetto interposto; all’odierno controricorrenteerano quindi sia attribuiti ricavi non dichiarati sia disconosciuti costi eiva riferiti a operazioni inesistenti.La CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio.Con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione la CTR delleMarche ha rigettato l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a tre motivi di censura.Resiste con controricorso il contribuente.Ragioni della decisioneIl primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazionedell'art. 37 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360 c. 1n. 3 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente interpretato ladisposizione di cui sopra e quindi mancato di considerare il contribuentetitolare del reddito sottratto, avendo valorizzato ai fini della decisionel'elemento della esclusiva disponibilità in capo a questi dei ricavi delladitta individuale solo formalmente intestata alla moglie, mentre ciò checonta – sostiene la parte ricorrente - ai fini dell'applicabilità dellaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 31251/2020Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 15800/2026Data pubblicazione 22/05/2026disciplina antielusiva in argomento e l'effettiva disponibilità del redditoin capo all’interponente.Il motivo è fondato.L’art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973 prevede al c. 3 che «in sede direttifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditidi cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sullabase di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivopossessore per interposta persona».La disposizione mira a riallineare l’attività svolta da un altrosoggetto sull’effettivo percettore del reddito, facendo prevalere lasostanza sulla forma; essa prevede che l’Ufficio possa utilizzare elementiindiziari, dotati di pregnanza presuntiva, al fine di accertare il fattocostitutivo dell’imposizione tributaria rappresentato dal possessoeffettivo di un reddito «per interposta persona». L’oggetto della provaincombente sull’Amministrazione finanziaria non attiene agli elementicostitutivi dell’interposizione; quel che rileva è che il soggetto neiconfronti del quale è rivolto l’accertamento sia l’effettivo possessore delreddito per interposta persona (Cass. n. 9095/2025).La funzione della norma, dunque, è quella di evitare che ilcontribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo tributariodovuto occultando all’Amministrazione finanziaria la propria identità dicontribuente, ricorrendo a interposizioni tali da attribuire a terzi ilpossesso del reddito e conseguire in tal modo vantaggi in termini diriduzione dell’onere d’imposta, quali ad esempio la sottrazione allaprogressività.In altri termini, il possesso effettivo del reddito «per interpostapersona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a caricodell’Ufficio, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggettointerposto, apparente titolare, al titolare effettivo. La rilevanzadell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formaleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 31251/2020Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 15800/2026Data pubblicazione 22/05/2026sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma(titolarità del reddito) e della realtà sull'apparenza, dovendosiindividuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito,bensì l'effettività dell’esercizio del possesso del reddito a prescinderedalla sua formale titolarità (Cass. n. 23231/2022; Cass. n.31452/2018).Coerentemente con la funzione della previsione, la disciplinadell'interposizione non prevede – anzi la esclude - una responsabilitàaggiuntiva dell'interposto oltre a quella dell'interponente, poiché lanorma ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle impostea carico dell'effettivo titolare dei redditi, mentre l'interposto non èsoggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; sequindi risulta accertato che il possessore del reddito è l'interponente,che si cela all'Erario nascondendosi dietro l'interposto, è esclusivamentein capo a questi che va determinato il reddito, attribuendogli anchequanto solo in apparenza conseguito dall'interposto (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 29228).Tanto che ancora l’art. 37 c. 5 sopra citato prevede che “le personeinterposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditisuccessivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altrocontribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procedeal rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggettointerponente, è divenuto definitivo ed in misura non superioreall'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento”.Poste tali premesse, rileva la Corte che la Commissione tributariadi secondo grado ha effettivamente individuato in modo erroneo l’ambitodi applicazione della norma in questione, che ha ritenuto applicabile soloove all’interponente sia attribuibile la “disponibilità esclusiva” del fruttodell’attività d’impresa (in termini Cass. n. 31452/2018, in motivazione,punto 2.6), mentre il modello legale contemplato dal d.P.R. n. 600 delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 31251/2020Numero sezionale 1464/2026Numero di raccolta generale 15800/2026Data pubblicazione 22/05/20261973, art. 37 c. 3 concerne, invece, l’appartenenza ad un soggetto (intermini di effettiva disponibilità, non di esclusiva disponibilità) di redditigiuridicamente attribuiti ad un terzo, irrilevante essendo il titolo in baseal quale tali redditi figurano nominalmente intestati a tale soggetto erisultando altro dal medesimo modello legale l’attribuzione allasituazione concreta della qualificazione di società di fatto, chepresuppone invece i diversi elementi consistenti nella costituzione di unfondo comune e nell’ “affectio societatis”, rilevanti esclusivamente neirapporti interni ma esteriorizzati come vincolo sociale rilevante neirapporti esterni (cfr. Cass., Sez. 5, 1127 del 20/01/2006, Cass. 27088del 13/11/2008).La sentenza di merito, quindi, è viziata da erronea riconduzionedel fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne ladisciplina e pertanto va cassata con rinvio al medesimo giudice diappello, il quale riesaminerà i fatti di causa determinando se al PeriniVittorugo, in forza delle risultanze processuali, era attribuibile o meno latitolarità effettiva del reddito oggetto dell’accertamento.Alla luce della decisione che precede in ordine al primo motivo diricorso, i restanti motivi risultano assorbiti poiché divenuti irrilevanti aifini del decidere. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restantimotivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione allaquale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali delpresente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5