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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45343/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo unico dedotto è inammissibile per genericità, atteso che nella valutazione operata dalla Corte di appello di Palermo ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della obiettiva gravità dei fatti per il carattere professionale dell'attività di spaccio di stupefacenti svolta dall'imputato; ritenuto che si tratta di censure ripetitive, atteso che nella sentenza sono indicati gli indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto, tali da rendere non pertinenti gli elementi addotti dal ricorrente riferiti alle precarie condizioni economiche ed alle difficoltà familiari dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle amniende Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "dr ,te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo unico dedotto è inammissibile per genericità, atteso che nella valutazione operata dalla Corte di appello di Palermo ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della obiettiva gravità dei fatti per il carattere professionale dell'attività di spaccio di stupefacenti svolta dall'imputato; ritenuto che si tratta di censure ripetitive, atteso che nella sentenza sono indicati gli indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto, tali da rendere non pertinenti gli elementi addotti dal ricorrente riferiti alle precarie condizioni economiche ed alle difficoltà familiari dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle amniende Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "dr ,te
Sentenza Cassazione n. 45343/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris