CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 31682/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2852/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], D'AMBROSIO ITALIA, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchécontro D'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SALERNO n. 1372/2023 depositata il 24/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il promissario acquirente [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] e altri promittenti venditori dinanzi al Tribunale di Salerno per la risoluzione di un contratto preliminare di vendita di un fondo rustico. Il promissario acquirente lamentava l'inadempimento dei promittenti venditori per la presenza di una servitù di acquedotto non dichiarata, la mancata regolamentazione dei confini e l'omessa comunicazione ai confinanti ai fini della prelazione. I convenuti contestavano le domande e chiede vano in via riconvenzionale l'esecuzione in forma specifica del contratto. Il Tribunale di Salerno rigettava sia la domanda principale sia quella riconvenzionale. La Corte di appello di Salerno ha rigettato il gravame dell’attore . Dopo aver rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata comunicazione ai confinanti, in quanto l'appellante non aveva provato la qualifica di coltivatori diretti in capo a loro e la prova testimoniale aveva comunque dimostrato l'avvenuta comunicazione verbale e la successiva rinuncia scritta. Riguardo alla servitù di acquedotto, ha escluso la reticenza dei venditori, poiché l'atto di provenienza che la menzionava era stato messo a disposizione del promissario acquirente e il contratto preliminare stesso prevedeva la vendita del bene con servitù attive e passive. Inoltre, l'appellante non aveva provato quale concreto pregiudizio derivasse dalla servitù. Ricorre in cassazione il promissario acquirente con due motivi, illustrati da memoria. Resistono i promittenti venditori, con controricorso e memoria. Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per manifesta infondatezza. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Del collegio fa parte il Consigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto la proposta di definizione. Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sullaproposta stessa » . 2. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 950, 951 e 1350 c.c. con la seguente argomentazione: la Corte di appello ha errato nel ritenere adempiuto l'obbligo contrattuale(art. 5) di regolamentare i confini basandosi sulla sola prova testimoniale. Un'effettiva regolamentazione dei confini richiede va il contraddittorio con i proprietari confinanti, assente nel caso di specie. La Corte territoriale ha quindi violato la legge utilizzando la prova per testi come fonte primaria per un'obbligazione da provare invece attraverso l'esame dei titoli e la partecipazione dei confinanti. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha così motivato sul punto: « Il teste [OSCURATO:PERSONA] riferiva che pochi giorni dopo la stipula del preliminare, i venditori avevano incaricato il geom. [OSCURATO:PERSONA] di regolamentare i confini [ ... ]. Aggiungeva che, in ogni caso, il perimetro [del fondo] era ben visibile [ ... ]. Sul punto interveniva la conferma del Cembalo, il quale dichiarava di aver picchettato i confini, ma di non aver eseguito il ‘consolidamento’ dei termini, perché non gli venne chiesto di farlo [ ... ]. Sulla scorta di tali precise ed univoche affermazioni, può ritenersi provata l'iniziativa dei venditori - in esecuzione di quanto contrattualmente previsto - diretta a rendere definiti e certi i confini del fondo per cui è causa». L'obbligazione contrattuale di picchettare il terreno per delimitare bene i confini(prevista nell’art. 5 del contratto preliminare) è stata intesa dalla Corte territoriale come un impegno a compiere un'operazione materiale inter partes , non come l'impegno ad avviare un'azione formale di regolamento di confini opponibile ai terzi. La conclusione è corretta. Ne segue che la prova dell'adempimento di tale obbligazione di fare ben può essere fornita anche tramite testimoni, senza che ciò violi le norme sulla forma dei contratti che trasferiscono diritti reali. La valutazione del materiale probatorio costituisce un apprezzamento di fatto, congruamente motivato e non sindacabile in questa sede. In conclusione, il motivo di ricorso investe l’interpretazione della clausola contrattuale correttamente effettuata dalla Corte di appello, senza censura re ne mmeno la violazione d elle norme legislative di ermeneuticacontrattuale (artt. 1362 e ss. cc) . 3. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c. con la seguente argomentazione: a vendo la Corte di appello rigettato l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dagli appellati e non essendo stato proposto appello incidentale avverso il rigetto della loro domanda riconvenzionale, si è configurata una soccombenza reciproca che avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese. Anche tale motivo è infondato. La Corte di appello ha correttamente applicato la regola della soccombenza in appello. N essun appello incidentale era stato proposto e a nulla rileva il rigetto di una mera eccezione (di inammissibilità del gravame ex 342 c.p.c.) dell’altra parte per escludere la soccombenza totale dell’appellante. Infatti, s econdo il consolidato orientamento di questa Corte(cfr., ad esempio, Cass.18503/2014), non sussiste soccombenza reciproca quando l'appellante sia risultato integralmente sconfitto sulla sua domanda, anche se sia stata rigettata un'eccezione preliminare dell'appellato. La soccombenza si valuta in base all'esito finale della lite, che in questo caso ha visto il rigetto totale dell'appello. 4. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 96 co. 3 e 4 c.p.c (essendo la decisione conforme alla proposta: cfr. art. 380 bis ultimo comma cpc). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000,00oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, da corrispondere all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 5 .000 ,00 in favore della parte controricorrente , nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dell