CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente decisione, ha riformato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 20 ottobre 2009 riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], con le già concesse circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui circa 0,4 grammi sottoposti a sequestro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990 e al combinato disposto di cui agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., oltre a violazione, difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento san.zionatorio. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, pur adempiendo all'indicazione della Corte di legittimità di rideterminare l'applicata pena alla stregua della nuova e più mite disciplina sanzionatoria dettata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla I. 16 maggio 2014, n. 79, avrebbe provveduto a quantificare la pena base in una misura di gran lunga superiore rispetto al minimo edittale stabilito dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, per l'effetto operando una reformatio in peius dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio precedentemente seguiti nella sentenza annullata. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come la Corte di appello abbia dato • compiuta applicazione al disposto dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla I. 16 maggio 2014, n. 79, per il quale «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329». Orbene, a fronte dell'indicato dato testuale, trova applicazione, nel caso di specie, il consolidato orientamento esegetico di questa Corte di legittimità, per cui il giudice del gravame è chiamato, a fronte dell'intervenuta modifica, a rivalutare il trattamento sanzionatorio in piena autonomia, con l'unico limite del rispetto del divieto di reformatio in peius. E' stato, in particolare, affermato che, in tema di stupefacenti, il giudice d'appello, nel rideterminare la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 prima della entrata in vigore della legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha introdotto un regime sanzionatorio più favorevole, esercita il potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. in piena autonomia dalle scelte operate dal giudice di primo grado, dando conto in motivazione della decisione presa, con il limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di reformatio in peius (così, espressamente, Sez. 4, n. 44799 del 08/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265761-01). Sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione in ordine ai criteri seguiti per irrogare una pena che, pur discostandosi dal minimo, rimanga, comunque, contenuta al di sotto della media edittale, deve essere ribadito come tale obbligo motivazionale sia sufficientemente adempiuto mediante il richiamo al criterio dell'adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così, ex multis, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale, infatti, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197- 01). Ed allora, applicando gli indicati canoni ermeneutici al caso in esame, risulta evidente come nessun vizio di legittimità, né nessuna ipotesi di reformatio in pelus, sia stata posta in essere dalla Corte territoriale che, adempiendo al previsto obbligo motivazionale, ha •del tutto correttamente indicato una pena base - pari ad anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 4.500 di multa - inferiore alla media edittale relativa alla cornice sanzionato:31a prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, come introdotto dal d.l. n. 36 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2014, operando un sufficiente richiamo al criterio di equità definendo la suddetta pena come «stimata congrua». 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato mnamnnissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i