Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30283/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso n. 35178/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore pro tempore Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma intimati avverso la sentenza n. 6113/2019 della Corte di appello di Roma pubblicata il 14 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2019 la Corte di appello di Roma rigettò il reclamo proposto dalla Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento di istanza del pubblico ministero, ebbe a dichiarare il fallimento di tale società. 1.1 La motivazione della sentenza è nel senso che: sono incontroversi tanto il persistente inadempimento della società per debiti verso l'erario pari a C. 63.000 quanto "il mancato deposito dei bilanci"; non rilevanti in senso contrario sono la stipulazione avvenuta il 6 dicembre 2018 (una settimana prima della presentazione della istanza di fallimento) di "contratto di affitto di azienda" e "l'intenzione di "rottamare" il debito erariale"; sono rimarcati "il persistente inadempimento, il persistente mancato deposito dei bilanci o di documentazione contabile, la genericità delle confutazioni contenute nel reclamo".

2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede la cassazione della sentenza predetta sulla base di due motivi di impugnazione.

3. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] della Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo la società ricorrente la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero erronea applicazione al caso dì specie dell'art. 5 Lfall., avendo fondato la conferma dell'accertamento dello stato di insolvenza solo sull'inadempimento a debiti verso l'erario pari a complessivi C. 63.000; fatto che, da solo, non costituisce indizio rivelatore di una impotenza di essa ricorrente, funzionale e non transitoria, a soddisfare le obbligazioni e di una sua incapacità di produrre beni o servizi con margini di redditività.

2. Il motivo è inammissibile in quanto non censura specificamente la ragione della decisione di conferma dell'accertamento dello stato di insolvenza della ricorrente desumibile dalla sentenza impugnata.

La sentenza impugnata, infatti, desume l'incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni tanto dal suo persistente inadempimento a debiti di natura erariale per complessivi C. 63.000 che dall'omissione, da parte dei suoi amministratori, del deposito dei bilanci della società presso il registro delle imprese (art. 2435 cod. civ., applicabile alle società a responsabilità limitata per effetto del rinvio formale recettizio operato dal successivo art. 2478-19/s, secondo comma).

L'affermazione di tale omissione - costituente "fatto esteriore" apprezzabile, unitamente a quello dell'accertato inadempimento, in funzione dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma, I.fall., dal momento che la reiterata omissione del deposito dei bilanci presso il registro delle imprese costituisce, secondo l'id plerumque accidit, consistente indizio di una situazione di stasi in cui versa la società dì capitali e l'attività economica da essa svolta in funzione della produzione di ricavi - non è dalla ricorrente specificamente censurata.

Per debito di ragione è peraltro da evidenziare che la sentenza impugnata, nel ravvisare una situazione di incapacità della società ricorrente a far fronte alle 4 proprie obbligazioni con mezzi ordinari sulla base del riscontro di indizi allo scopo rivelatori, costituiti dalla sussistenza di debiti di non scarsa consistenza quantitativa e dall'omesso deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, non si è discostata dall'interpretazione dell'art. 5 I.fall. ripetutamente espressa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006).

3. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è dal ricorrente censurata per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti nel procedimento di reclamo, in quanto: la sentenza considera irrilevante la stipulazione del contratto di affitto di azienda da essa indicato sulla base di un "apprezzamento cronologico"; la concessione in affitto della propria azienda da essa ricorrente alla [OSCURATO:SOCIETA]. per un canone di €. 204.000 era stata preceduta da altro contratto "sottoscritto in data 15/2/2017 tra le stesse parti poi risolto concordemente in data 27/7/2018 e, quindi, sostituito con l'ultimo accordo contrattuale"; sia il Tribunale che la Corte di appello "hanno omesso di rilevare la sussistenza di tale prima locazione decisiva in ordine alla positiva valutazione del successivo rapporto locativo (prova pertanto ignorata)".

4. La censura, per come formulata, è inammissibile in ragione della sua non autosufficienza, in quanto la ricorrente: non riproduce i contenuti dei due contratti da essa menzionati nelle parti da lei ritenuti rilevanti in funzione dimostrativa della, predicata, insussistenza del proprio stato di insolvenza; non spiega in quali termini tali fatti siano stati dedotti avanti la Corte di appello di Roma per dimostrare l'erroneità dell'accertamento dello stato di insolvenza contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento; chiede quindi in questa sede di legittimità un inammissibile apprezzamento su fatti.

5. Non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese.

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 35178/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore pro tempore Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma intimati avverso la sentenza n. 6113/2019 della Corte di appello di Roma pubblicata il 14 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2019 la Corte di appello di Roma rigettò il reclamo proposto dalla Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento di istanza del pubblico ministero, ebbe a dichiarare il fallimento di tale società. 1.1 La motivazione della sentenza è nel senso che: sono incontroversi tanto il persistente inadempimento della società per debiti verso l'erario pari a C. 63.000 quanto "il mancato deposito dei bilanci"; non rilevanti in senso contrario sono la stipulazione avvenuta il 6 dicembre 2018 (una settimana prima della presentazione della istanza di fallimento) di "contratto di affitto di azienda" e "l'intenzione di "rottamare" il debito erariale"; sono rimarcati "il persistente inadempimento, il persistente mancato deposito dei bilanci o di documentazione contabile, la genericità delle confutazioni contenute nel reclamo". 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede la cassazione della sentenza predetta sulla base di due motivi di impugnazione. 3. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] della Eredi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la società ricorrente la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero erronea applicazione al caso dì specie dell'art. 5 Lfall., avendo fondato la conferma dell'accertamento dello stato di insolvenza solo sull'inadempimento a debiti verso l'erario pari a complessivi C. 63.000; fatto che, da solo, non costituisce indizio rivelatore di una impotenza di essa ricorrente, funzionale e non transitoria, a soddisfare le obbligazioni e di una sua incapacità di produrre beni o servizi con margini di redditività. 2. Il motivo è inammissibile in quanto non censura specificamente la ragione della decisione di conferma dell'accertamento dello stato di insolvenza della ricorrente desumibile dalla sentenza impugnata. La sentenza impugnata, infatti, desume l'incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni tanto dal suo persistente inadempimento a debiti di natura erariale per complessivi C. 63.000 che dall'omissione, da parte dei suoi amministratori, del deposito dei bilanci della società presso il registro delle imprese (art. 2435 cod. civ., applicabile alle società a responsabilità limitata per effetto del rinvio formale recettizio operato dal successivo art. 2478-19/s, secondo comma). L'affermazione di tale omissione - costituente "fatto esteriore" apprezzabile, unitamente a quello dell'accertato inadempimento, in funzione dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma, I.fall., dal momento che la reiterata omissione del deposito dei bilanci presso il registro delle imprese costituisce, secondo l'id plerumque accidit, consistente indizio di una situazione di stasi in cui versa la società dì capitali e l'attività economica da essa svolta in funzione della produzione di ricavi - non è dalla ricorrente specificamente censurata. Per debito di ragione è peraltro da evidenziare che la sentenza impugnata, nel ravvisare una situazione di incapacità della società ricorrente a far fronte alle 4 proprie obbligazioni con mezzi ordinari sulla base del riscontro di indizi allo scopo rivelatori, costituiti dalla sussistenza di debiti di non scarsa consistenza quantitativa e dall'omesso deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, non si è discostata dall'interpretazione dell'art. 5 I.fall. ripetutamente espressa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006). 3. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è dal ricorrente censurata per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti nel procedimento di reclamo, in quanto: la sentenza considera irrilevante la stipulazione del contratto di affitto di azienda da essa indicato sulla base di un "apprezzamento cronologico"; la concessione in affitto della propria azienda da essa ricorrente alla [OSCURATO:SOCIETA]. per un canone di €. 204.000 era stata preceduta da altro contratto "sottoscritto in data 15/2/2017 tra le stesse parti poi risolto concordemente in data 27/7/2018 e, quindi, sostituito con l'ultimo accordo contrattuale"; sia il Tribunale che la Corte di appello "hanno omesso di rilevare la sussistenza di tale prima locazione decisiva in ordine alla positiva valutazione del successivo rapporto locativo (prova pertanto ignorata)". 4. La censura, per come formulata, è inammissibile in ragione della sua non autosufficienza, in quanto la ricorrente: non riproduce i contenuti dei due contratti da essa menzionati nelle parti da lei ritenuti rilevanti in funzione dimostrativa della, predicata, insussistenza del proprio stato di insolvenza; non spiega in quali termini tali fatti siano stati dedotti avanti la Corte di appello di Roma per dimostrare l'erroneità dell'accertamento dello stato di insolvenza contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento; chiede quindi in questa sede di legittimità un inammissibile apprezzamento su fatti. 5. Non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 30283/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris