CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 48175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/06/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA]\iato avviso alle parti :, : udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che "in tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento di revoca di quella provvisoriamente applicata dal magistrato di sorveglianza non è, al pari dell'ordinanza concessiva da parte del medesimo, autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, essendo la valutazione delle ragioni della revoca rimessa al momento della decisione definitiva sulla concedibilità della misura da parte del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 33911 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281793); nel caso in esame, peraltro, la decisione del Tribunale di sorveglianza è intervenuta il 6 luglio 2023 e contiene il rigetto dell'istanza di affidamento in prova e di semilibertà, togliendo ogni rilievo alla decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre