CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 13415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24364/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all’atto di costituzione in sostituzione; - controricorrente – F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24364/2016 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 13415/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 5160/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 18/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della Provincia di Roma e dell’[OSCURATO:PERSONA] (ITIS) Hertz al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento, in relazione alle spese sostenute nel biennio 1986/1987 per la progettazione e realizzazione di un manufatto di mq. 43, da adibire a punto di ristoro nello stesso Istituto scolastico, in via di [OSCURATO:PERSONA] a Roma. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 settembre 2015, ha rigettato il gravame della [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle seguenti considerazioni: non vi era stato alcun arricchimento ingiustificato da parte della Provincia di Roma e dell’Istituto scolastico, essendosi l’appellante, quale concessionaria del servizio di ristoro, avvalsa della facoltà di realizzare strutture per l’esercizio della ristorazione scolastica a proprie spese e senza diritto di rivalsa, né vi era stato un riconoscimento dell’utilitas da parte delle amministrazioni convenute; infatti la [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso in autonomia di non opporsi al mutamento delle condizioni contrattuali richiesto dall’Istituto scolastico, accettando senza riserve – al fine di assicurarsi la gestione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24364/2016 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 13415/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] del servizio – la diversa collocazione del punto di ristoro nel cosiddetto piano «piloty» dell’Istituto scolastico (anziché all’interno come inizialmente previsto) mediante realizzazione di un manufatto a proprie spese, decidendo le caratteristiche costruttive, la metratura e la volumetria dello stesso; ciò aveva consentito il miglioramento del servizio e dei profitti della stessa [OSCURATO:PERSONA] e della Provincia-Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] che percepiva un maggior canone, mentre l’Istituto non aveva tratto vantaggi patrimoniali diretti o indiretti; si trattava comunque di un manufatto rimuovibile non acquisito in proprietà dalla Provincia per accessione, come già statuito dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato (n. 1706/2002). Avverso questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, resistito dalla Città metropolitana [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] (ITIS) Hertz ha depositato un «atto di costituzione» al solo fine della eventuale discussione orale della causa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Roma non abbiano riconosciuto, nemmeno implicitamente, l’utilità (e l’arricchimento) derivanti dalla realizzazione del manufatto, senza tuttavia accertare se e in quale misura l’opera o la prestazione siano state effettivamente utilizzate dalla pubblica amministrazione. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2909 e 2041 c.c., 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’Istituto non abbia conseguito un vantaggio concreto, effettivo e patrimoniale, con motivazione anomala, apparente e contraddittoria e in violazione del giudicato interno, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24364/2016 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 13415/2022 riferibile ai capi non impugnati della sentenza del giudice di primo [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] grado, che aveva accertato che l’Istituto aveva utilizzato il manufatto anche successivamente alla scadenza della concessione, nel 2003, quando all’esito di nuova gara era stata data al successivo gestore la concessione del punto di ristoro realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.934, 2041 e 2909 c.c., 12 preleggi, e nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115, 116, 324 e 345 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., per avere ritenuto che la Provincia non fosse divenuta proprietaria del manufatto edificato sul suolo di sua proprietà per intervenuta accessione, beneficiando del risparmio di spesa e delle utilità connesse. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1366, 1371, 2041, 2735 c.c., omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., per avere interpretato la delibera del Consiglio Provinciale n. 4787 del 1985 nel senso che prevedesse la edificazione ex novo del punto di ristoro da parte e a spese della concessionaria, mentre prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] effettuasse modesti lavori di adeguamento di un locale interno all’edificio scolastico che gli enti convenuti avrebbero dovuto mettere a sua disposizione per la gestione del servizio. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2041 c.c., per non avere considerato che le amministrazioni convenute erano consapevoli di ricevere una prestazione indebita, stante la conclamata carenza di spazi interni nella scuola dove gestire il servizio secondo gli originari accordi con la [OSCURATO:PERSONA], la quale si era trovata nella condizione di dovere realizzare il manufatto per poter svolgere il servizio affidatole, su indicazione e per una scelta delle stesse F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24364/2016 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 13415/2022 amministrazioni, sicché non vi era una giusta causa idonea a [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] giustificare lo spostamento patrimoniale corrispondente alla spesa sopportata; inoltre, l’Istituto scolastico aveva continuato ad utilizzare il manufatto anche dopo la cessazione della concessione alla [OSCURATO:PERSONA], tanto che era stato consegnato al nuovo aggiudicatario, come accertato dal Tribunale, ciò dimostrando l’utilità della prestazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] alle amministrazioni convenute. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923, e 2041 c.c., per avere ritenuto che tra le parti fosse intervenuto un ipotetico accordo contrattuale modificativo, tale da integrare giusta causa delle prestazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], omettendo di rilevare d’ufficio la mancanza della forma scritta e, di conseguenza, la nullità di tale nuovo accordo. Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2041 c.c. e nullità della sentenza, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere ritenuto che l’edificazione del manufatto costituisse un «marginale aspetto dei rapporti intrattenuti tra le parti». I proposti motivi, reciprocamente connessi tra loro e da esaminare congiuntamente, sono infondati. La vicenda controversa è stata chiaramente illustrata dai giudici del merito in termini sostanzialmente coerenti con le prospettazioni delle parti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto gestire in concessione il servizio bar- ristoro all’interno dell’Istituto scolastico, adattando a proprie spese alcuni locali a tale scopo messi a disposizione dall’Istituto ma, essendo venuta meno la disponibilità di tali locali per fatto non imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima si rese disponibile ad allestire (e allestì) altrove il punto di ristoro (nel cosiddetto piano «piloty» dell’Istituto), F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24364/2016 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 13415/2022 realizzando con maggiore spesa un manufatto ex novo più grande che [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva consentito alla concessionaria di incrementare i profitti derivanti dalla gestione del servizio e all’amministrazione concedente di ricevere un maggiore canone. Un altro concessionario subentrò nella gestione del servizio in quegli stessi locali, una volta cessato il rapporto concessorio tra le parti. L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 9), secondo cui «difetta il riconoscimento, anche solo implicito, da parte dell’ente pubblico competente, dell’utilità dell’opera da altri eseguita a proprie spese», dev’essere corretta, essendo ormai acquisito (a partire da SU n. 10798 del 2015) che il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso. Si tratta, tuttavia, di un errore che non inficia il dispositivo della sentenza impugnata, che si fonda su un’altra ratio decidendi conforme a diritto e infondatamente attinta nei motivi di ricorso. Ed infatti, con la predetta affermazione la Corte territoriale ha inteso implicitamente evidenziare che, in sostanza, l’arricchimento dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Provincia di Roma ha avuto causa nel rapporto giuridico intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA], concessionaria per la gestione del servizio di ristoro all’interno dell’Istituto. La circostanza che le modalità del servizio fossero mutate per la diversità dei locali ove svolgerlo rispetto a quelli inizialmente destinati e concordati, con il sorgere di nuove obbligazioni (e di una maggiore spesa a carico) della [OSCURATO:PERSONA] per l’allestimento dei nuovi locali, non muta i termini della questione. A dimostrarlo è che, in assenza di una F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24364/2016 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 13415/2022 convenzione scritta derogatoria, i rapporti tra le parti, come rilevato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella sentenza impugnata (a pag. 10), continuavano ad essere regolati dalla delibera del Consiglio Provinciale n. 4787 del 1985, che poneva a carico del concessionario i costi per la realizzazione delle opere destinate al punto di ristoro. Non è infatti ravvisabile una novazione oggettiva del rapporto obbligatorio, la quale postula il mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione (art. 1230 c.c.), non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie (art. 1231 c.c.) – qual è quella riguardante il luogo o modo di svolgimento del servizio affidato alla concessionaria – e deve essere connotata non solo dall’«aliquid novi», ma anche dall’«animus novandi» (inteso come manifestazione inequivoca dell’intento novativo) e dalla «causa novandi» (intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo); l’accertamento che su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato (ex plurimis, Cass. n. 27390 del 2018, n. 15980 e 5665 del 2010). La conseguenza che ne ha tratto la Corte romana è conforme al principio secondo cui l’azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto – nella specie, del contratto di concessione in corso – o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (ex plurimis, Cass. n. 12405 del 2020, n. 15243 del 2018). Tale conclusione non è scalfita dal fatto che il nuovo (eventuale) accordo contrattuale, avente ad oggetto la diversa localizzazione del punto di ristoro, non fosse formalizzato per iscritto (con conseguente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24364/2016 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 13415/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dedotta nullità non rilevata d’ufficio, cui si fa cenno nel sesto motivo), ciò dimostrando, al contrario, l’esperibilità di una diversa azione (contrattuale) non esperita dall’interessata e l’insussistenza del requisito della sussidiarietà dell’azione di indebito arricchimento (art.2042 c.c.). I giudici di merito, inoltre, non hanno omesso di esaminare la nota del 17 dicembre 1996, con cui la Provincia di Roma suggerì all’[OSCURATO:PERSONA] di porre le maggiori spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] a carico del nuovo concessionario subentrante che avrebbe utilizzato il manufatto per la gestione del servizio, avendo rilevato che «alla fine del rapporto concessorio [la [OSCURATO:PERSONA]] ha venduto le attrezzature interne al nuovo gestore. E’ stato poi quest’ultimo a pagare, come documentato, i canoni di occupazione del suolo» (in tal senso è la sentenza di primo grado richiamata a pag. 14 del ricorso). La Corte territoriale ha anche evidenziato, con ulteriore ratio decidendi, la sostanziale assenza di un apprezzabile depauperamento subito dalla [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un manufatto comunque rimuovibile e, come statuito da altra sentenza del Tribunale di Roma (n. 1761 del 2002), non acquisito dalla Provincia per accessione, ex art. 936 c.c. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese devono essere compensate, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e tenuto conto del fatto che la proposizione della presente azione per indebito arricchimento era stata ritenuta «praticabile» nella sentenza da ultima menzionata del Tribunale di Roma. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 24364/2016 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 13415/2022 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 18 febbraio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a