CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01373/2022
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delegato di ammissione di crediti al passivo fallimentare con «riserva di presentazione dei documenti giustificativi». Questa Corte, con orientamento costante, ha affermato che l'opposizione è il mezzo unico e indispensabile per consentire lo scioglimento della riserva (Cass., 19 giugno 2008, n.16657; 25 agosto 2004, n.16859; 16 aprile 2003. • n.6010). "L'ammissione con riserva opera infatti esclusivamente come una sorta di prenotazione, in vista degli accantonamenti da disporre nell'ambito di eventuali ripartizioni parziali dell'attivo realizzato, a favore del creditore che non disponga del titolo giustificativo del credito, ma ritenga poterselo procurare nel corso della procedura; essa non esclude tuttavia l'esigenza del controllo da parte del giudice in ordine alla regolarità della documentazione prodotta ed alla sua idoneità a fornire la prova del credito insinuato al passivo, controllo che deve necessariamente svolgersi in contraddittorio tra le parti, in ossequio al principio di concorsualità cui è improntata l'intera disciplina del fallimento ed alla natura giurisdizionale comunemente riconosciuta al procedimento di verifica dei crediti" (Cass. 11143/2012). La sentenza con cui viene decisa l'opposizione accerta, con efficacia endofallimentare, la sussistenza del credito siccome dimostrata dai documenti prodotti dal creditore in funzione dello scioglimento della riserva. 3. Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata. 4.Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito. Il ricorso originario deve essere rigettato. 5.Le spese del merito devono essere compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda processuale. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto del ricorso originario; compensa le spese del merito; condanna la società controricorrente a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €9000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. Il Consigliere estens Il Presidente ,.,.'