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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 1958

Cassazione n. 17883/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/09/1958 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE di APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO

1. La CORTE d'APPELLO di LECCE, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4 D.P.R. 309/1990, 1, 3 e 4 L. 110/75, 648 e 697 cod. pen.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti.

Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati.

A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).

Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/09/1958 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE di APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO 1. La CORTE d'APPELLO di LECCE, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4 D.P.R. 309/1990, 1, 3 e 4 L. 110/75, 648 e 697 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294). Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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