CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23393/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura generale delloStato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sardegna n. 756/2024, depositata il 26 luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2026e, a seguito di riconvocazione, il 16 luglio 2026 dal ConsigliereGianluca Grasso.Numero registro generale 860/2025Numero sezionale 5384/2026Numero di raccolta generale 23393/2026Data pubblicazione 17/07/20261. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico instaurava ungiudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliariavverso l’intimazione di pagamento n. 02520219000447969/000,con la quale l’Agenzia delle entrate - Riscossione chiedeva ilpagamento della complessiva somma di euro 1.163.919,84,qualificando la società quale responsabile in solido del debitoerariale maturato dall’impresa individuale «[OSCURATO:PERSONA] diDavide Rubino». La ricorrente esponeva di avere acquistato, cond’azienda avente ad oggetto l’attività di autotrasporto e deduceval’illegittimità dell’intimazione per plurimi motivi, tra cui il difetto dimotivazione, la mancata allegazione degli atti presupposti,l’assenza di frode e l’intervenuta prescrizione.Si costituivano le parti resistenti.Con sentenza n. 479/2022, pubblicata il 2 settembre 2022, laCommissione tributaria provinciale di Cagliari rigettava il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia la società contribuente proponevaappello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sardegna.Si costituivano le parti appellate.Con sentenza n. 756/2024, depositata il 26 luglio 2024, nonnotificata, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSardegna rigettava l’appello.3. – La società propone ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate - Riscossionee dell’Agenzia delle entrate, che resistono con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La società ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 860/2025Numero sezionale 5384/2026Numero di raccolta generale 23393/2026Data pubblicazione 17/07/20261. – Preliminarmente occorre rilevare che con la memoriaillustrativa la ricorrente deduce che, nelle more del giudizio, unaparte dei carichi sottesi all’intimazione di pagamentooriginariamente impugnata è venuta meno. Espone, in particolare,che le cartelle nn. 02520040059808269501,02520060009902213501, 02520060049512125501,02520070007432739501 e 02520080008412454501 sono stateoggetto di una nuova intimazione notificata nel 2025 e che ilrelativo contenzioso è stato successivamente definito in viatransattiva con l’Amministrazione finanziaria, con la conseguentecessazione della materia del contendere, dichiarata nel giudizio n.726/2025 R.G., instaurato avverso tale atto innanzi alla Corte diGiustizia tributaria di primo grado di Cagliari.Riferisce inoltre che il debitore principale [OSCURATO:PERSONA] aderito alla definizione agevolata dei carichi affidatiall’agente della riscossione per una parte ulteriore delle preteseazionate; precisa tuttavia che tale circostanza è riportata sulla basedi notizie acquisite indirettamente e non risulta supportata dadocumentazione prodotta nel presente giudizio.La memoria sostiene che residuerebbero soltanto le cartellenn. 02520090010672034, 02520110049737151 e02520120058929069, con permanenza dell’interesse alla decisionedel ricorso limitatamente a tali partite, salve altre.La ricorrente richiama quindi la disciplina della definizioneagevolata e la successiva norma di interpretazione autenticaintrodotta dall’art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, deducendo chel’adesione alla definizione, accompagnata dal versamento dellaprima rata, comporta l’estinzione del giudizio relativamente aicarichi interessati. Richiama altresì la giurisprudenza cheNumero registro generale 860/2025Numero sezionale 5384/2026Numero di raccolta generale 23393/2026Data pubblicazione 17/07/2026confronti degli altri coobbligati solidali.Sulla base di tali sopravvenienze, la società chiede che siadichiarata d’ufficio l’estinzione parziale del giudizio con riguardo aicarichi definiti in via transattiva e a quelli che assume essere statioggetto di definizione agevolata, con prosecuzione del giudizioesclusivamente in relazione alle tre cartelle residue.1.1. – Alla luce della prospettazione contenuta nella memoriaillustrativa e della documentazione allegata, risulta necessarioinvitare le parti e, in particolare, l’Agenzia delle entrate e l’ADER, afornire chiarimenti sulle cartelle di pagamento, sottese allaintimazione impugnata, che sarebbero oggetto di conciliazione e suquelle oggetto di definizione agevolata presentata dal coobbligato,oltre che sulla regolarità di detta definizione agevolata, assegnandoa tal fine termine di 90 giorni dalla comunicazione della presenteordinanza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle partitermine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanzaper fornire i chiarimenti richiesti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 7 luglio 2026 e, a seguito di riconvocazione, il 16luglio 2026.La PresidenteTania Hmeljak