CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 12859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, il ricorrente censura la decisione per erronea applicazione della legge e illogicità della motivazione e sostiene che tali violazioni sarebbero conseguenti al fatto che il giudicante abbia deciso di escutere nuovamente i testi in luogo della analisi dei filmati di videosorveglianza; tali doglianze, però, non sono ammissibili, poiché preordinate a contestare unicamente la rinnovazione senza specificare quali siano le ipotetiche violazioni specifiche di legge in ordine alle prove); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.