CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4169-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 5847/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad un recupero credito d'imposta per l'anno d'imposta 2009 e la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ritenendo nulla la suddetta cartella per mancata notifica dell'atto presupposto; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava tale appello inammissibile ritenendolo tardivamente proposto e compensava le spese di lite «in considerazione della pronuncia in rito»; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con l'unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 24 Cost., 12 ss. disp. att. cod. c:iv. e 132 cod. proc. civ., per aver illegittimamente compensato le spese di giudizio tra le parti in causa pur essendo la parte contribuente risultata pienamente vincitrice nel giudizio di secondo grado. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato al difensore di [OSCURATO:PERSONA] e poiché l'Agenzia delle entrate non si è costituita, va disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso, a cura della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Infatti, secondo questa Corte, «in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta agenzia delle Ric. 2020 n. 04169 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- entrate-riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata» (Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2021, n. 4845). P.Q.M. Dispone, a cura della ricorrente, la rinnovazione della notificazione del ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] t