CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificata nella fattispecie di cui al comma 5 del medesimo articolo -, con il quale contesta l'inosservanza delle norme penali e processuali e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità, è inammissibile sia perché, per un verso, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione, e, per un altro verso, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, la quale, in maniera certo non implausibile, ha desunto la destinazione a terzi dello stupefacente dalla valutazione unitaria di una serie di elementi quali: il rilevante quantitativo di stupefacente trasportato, pari a 46 dosi medie, e il suo confezionamento in separati involucri di alluminio, l'assenza di documentazione attestante l'asserito stato di tossicodipendenza, nonché l'intrinseca illogicità della spiegazione dell'imputato, posto che, come ritenuto in maniera non implausibile dalla Corte di merito, non è dato comprendere la necessità di trasportare un quantitativo non trascurabile di stupefacente, ove fosse effettivamente destinato per esclusivo consumo personale, anziché custodirlo in luoghi sicuri; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2