CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H061
Titolo CCNL: CCNL per i dirigenti delle aziende alberghiere
Titolo accordo: CCNL 28 novembre 2023 per i dirigenti di aziende alberghiere
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: turismo
Parti datoriali: FEDERALBERGHI
Parti sindacali: MANAGERITALIA
Decorrenza: 2022-01-01
Scadenza: 2025-12-31
Stipula: 2024-10-21
Stato: Acquisito
Identificativo: 20584
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=208800
--- Testo contratto ---
FEDERALBERGHI
Federazione
delle Associazioni
Italiane
Alberghi
e Turismo
MANAGERITALIA
Federazione
Nazionale
Dirigenti, Quadri
e Professional
del Commercio,
Trasporti,
Turismo, Servizi,
Terziario
Avanzato
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE ALBERGHIERE
TESTO UFFICIALE
Roma, 28 novembre 2023
SOMMARIO
COSTITUZIONE DELLE PARTI .................................................................................................................. 7
TITOLO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ............................................................................................9
Art. 1 - Applicabilità .........................................................................................................................9
Art. 2 - Assunzione ......................................................................................................................... 10
Art. 3 - Contratto a termine ......................................................................................................... 10
Art. 4 - Periodo di prova ..................................................................................................................11
TITOLO II - TRATTAMENTO ECONOMICO ..............................................................................................13
Art. 5 - Determinazione degli elementi della retribuzione ...........................................................13
Art. 6 - Minimo contrattuale mensile .............................................................................................13
Art. 7 - Superminimo contrattuale ................................................................................................14
Art. 8 - Vitto e alloggio ....................................................................................................................14
Art. 9 - Retribuzione variabile .......................................................................................................15
TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO ........................................................................................17
Art. 10 - Etica del servizio .................................................................................................................17
Art. 11 - Prestazione lavorativa ........................................................................................................17
Art. 12 - Ferie .................................................................................................................................... 17
Art. 13 - Congedo matrimoniale .......................................................................................................18
Art. 14 - Festività ...............................................................................................................................18
Art. 15 - Aspettativa ..........................................................................................................................19
Art. 16 - Trasferimento .....................................................................................................................19
Art. 17 - Trasferte .............................................................................................................................20
Art. 18 - Malattia e infortunio ...........................................................................................................21
Art. 19 - Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia .............................22
Art. 20 - Maternità e paternità .........................................................................................................22
Art. 21 - Trasferimento di proprietà dell’azienda ...........................................................................23
Art. 22 - Aggiornamento e formazione professionale per dirigenti, politiche attive e outplacement
(CFMT) ..................................................................................................................................23
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Art. 23 - Servizi di welfare per il dirigente e i familiari (CFMT) ..................................................... 25
Art. 24 - Definizione dei programmi di formazione .......................................................................25
Art. 25 - Finanziamento dei programmi di formazione continua ................................................. 26
Art. 26 - Responsabilità civili, penali ed erariali ............................................................................. 26
Art. 27 - Mutamento di posizione .................................................................................................... 27
TITOLO IV – WELFARE CONTRATTUALE E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE .......................................29
Art. 28 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri) ............................................................ 29
Art. 29 - Previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore) ............................... 30
Art. 30 - Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – F ASDAC) ..................................31
Art. 31 - Congedi per prevenzione medica ......................................................................................33
Art. 32 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di dirigenti .......................... 33
Art. 33 - Dirigente temporaneo .......................................................................................................35
Art. 34 - Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione ................................................... 35
TITOLO V - FORME DI TUTELA DEL RAPPORTO ...................................................................................37
Art. 35 - Rappresentanze sindacali aziendali .................................................................................37
Art. 36 - Collegio di conciliazione e arbitrato ..................................................................................37
Art. 37 - Commissione di clima sul mobbing ..................................................................................40
Art. 38 - Produttività e benessere ...................................................................................................40
TITOLO VI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ...........................................................................................41
Art. 39 - Risoluzione del rapporto di lavoro .................................................................................... 41
Art. 40 - Preavviso o indennità sostitutiva ......................................................................................41
Art. 41 - Dimissioni ..........................................................................................................................43
Art. 42 - Dimissioni per giusta causa ..............................................................................................43
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto ............................................................................................44
Art. 44 - Indennità in caso di morte ................................................................................................45
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI .................................................................................47
Art. 45 - Condizioni di miglior favore ..............................................................................................47
Art. 46 - Disposizioni generali ........................................................................................................47
Art. 47 - Controversie di applicazione .............................................................................................47
Art. 48 - Controversie individuali di lavoro ...................................................................................47
Art. 49 - Commissioni paritetiche per la retribuzione variabile ....................................................49
Art. 50 - Decorrenza e durata ..........................................................................................................49
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COSTITUZIONE DELLE PARTI5
ALLEGATI
Allegato A REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE P ARITETICA ..................................................................51
Allegato B SCATTI DI ANZIANITÀ ......................................................................................................................52
Allegato C ALTRI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ......................................................................................54
Allegato D INDENNITÀ DI CONTINGENZA ........................................................................................................ 55
Allegato E MINIMO CONTRATTUALE MENSILE ............................................................................................... 56
Allegato F MISURA DEL VITTO E ALLOGGIO .................................................................................................... 57
Allegato G SUPERMINIMO CONTRATTUALE ....................................................................................................58
Allegato H accordo del 28 novembre 2023 ........................................................................................................59
Allegato I accordo 4 ottobre 2022 .....................................................................................................................65
Allegato L accordo 25 febbraio 2022 ..................................................................................................................67
Allegato M accordo del 30 luglio 2021 ................................................................................................................ 69
Allegato N accordo del 18 novembre 2019 ..........................................................................................................77
Allegato O accordo dell’11 novembre 2019 ..........................................................................................................79
Allegato P accordo del 21 dicembre 2016 .......................................................................................................... 80
Allegato Q accordo del 16 novembre 2011 ......................................................................................................... 92
Allegato R accordo del 30 novembre 2007 .....................................................................................................104
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COSTITUZIONE DELLE PARTI
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE ALBERGHIERE
L’anno 2024, il giorno 21 del mese di ottobre, in Roma tra
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI, rappresentata
dal Presidente Bernabò Bocca, con la partecipazione della Commissione Sindacale, presieduta dal
Vicepresidente vicario Giuseppe Roscioli, assistita dal Direttore Generale Alessandro Massimo
Nucara, dal Capo Servizio Sindacale Angelo Giuseppe Candido e dal Responsabile tecnico di area
Andrea Serra
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, rappresentata dal Presidente Mario Mantovani,
con la partecipazione della delegazione sindacale guidata dal Daniele Testolin, assistita dal Segre-
tario Generale, Massimo Fiaschi e da Daniela Fiorino, Responsabile ufficio relazioni sindacali
visto
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende alberghiere del 24 giugno2004
nonché gli accordi del 30 novembre 2007, 16 novembre 2011, 21 dicembre 2016, 11 e 18 novembre
2019, 30 luglio 2021 e 28 novembre 2023,
premesso che le Parti:
- condividono il principio dell’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti,
sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tute-
la per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente
mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell’adeguatezza del
complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della
funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle
agevolazioni contrattuali e legislative;
- condividono, altresì, l’importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro
dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, parteci-
pazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centra-
lità delle imprese e dei loro dirigenti;
- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler
rafforzare l’impegno verso l’economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzio-
ne alla sostenibilità, all’efficacia futura dei fondi, al miglioramento continuo dell’efficienza
nel loro funzionamento, alla qualità dell’offerta e dell’erogazione dei servizi agli utenti, di-
mostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una
storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione co-
raggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti.
Tutto ciò premesso,
è stipulato il presente Testo Unico contrattuale 28 novembre 2023, per i Dirigenti di aziende alber-
ghiere.
TITOLO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
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TITOLO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Articolo 1
Applicabilità
1. Sono dirigenti, a norma dell’articolo 2094 del Codice civile, ed agli effetti del presente con -
tratto, quei direttori che, rispondendo direttamente all’imprenditore o ad altro dirigente a ciò
espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni direttive dell’azienda alberghiera con
ampia autonomia, discrezionalità, iniziativa, col potere di imprimere le conseguenti direttive,
e con responsabilità decisoria nell’ambito dei programmi concordati con l’impresa.
2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità
inerente alla propria autonomia, all’attività diretta a conseguire l’interesse dell’impresa ed il
fine della sua utilità sociale.
3. L’effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento, da parte dell’a-
zienda, della qualifica di dirigente e l’applicazione del presente contratto.
4. Sono altresì da considerare dirigenti, a tutti gli effetti, coloro ai quali tale qualifica sia stata
assegnata dall’azienda.
5. 5. In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, le relative controversie saranno sot-
toposte al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui all’articolo 36 costituito tra le Associazio-
ni periferiche delle Organizzazioni stipulanti, sempre che non sia in contestazione l’esistenza
del rapporto di lavoro subordinato.
6. Su tale argomento può adire il Collegio direttamente l’associazione sindacale dei dirigenti su
mandato degli interessati.
7. Tutte le forme di tutela, previdenza, assistenza e assicurazione previste dal presente contrat-
to, si applicano ai dirigenti iscritti ai Sindacati aderenti a Manageritalia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell’ambito delle azioni positive raccomanda-
te dal Governo dirette al conseguimento dell’effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento
a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera
e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati a motivi politici, religiosi, razziali, di
lingua, di sesso, di disabilità, di età, di nazionalità o basati sull’orientamento sessuale o sulle convin-
zioni personali, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta
per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
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Articolo 2
Assunzione
1. L’assunzione o la nomina del dirigente deve risultare da atto scritto nel quale deve essere
indicato:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro e la decorrenza dalla nomina;
b) l’eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
c) la sede di normale svolgimento dell’attività lavorativa;
d) la dichiarazione di applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
i Dirigenti di Aziende Alberghiere vigente al momento dell’assunzione e sue successive va -
riazioni;
e) l’indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;
f) l’eventualità di trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16;
g) il trattamento economico;
h) eventuali altri elementi utili a determinare la posizione del dirigente nell’ambito dell’a -
zienda;
i) l’eventuale opzione per il trattamento previdenziale agevolato previsto dal successivo arti-
colo 32;
2. Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal diri-
gente.
3. Ogni variazione delle condizioni di assunzione che intervenga nel corso del rapporto deve
essere comunicata per iscritto.
4. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio con altra qualifica non interrompe il
rapporto di lavoro agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Articolo 3
Contratto a termine
1. L’assunzione può essere fatta con prefissione di termine; in tal caso valgono le disposizioni di
legge.
2. Al dirigente assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e
quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento previsto
per i dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavo-
rativo prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto
a termine.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di legge.
TITOLO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
11
Articolo 4
Periodo di prova
1. La eventuale determinazione del periodo di prova, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2096
del Codice civile, potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per
un periodo non superiore a mesi sei. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospen -
sione del rapporto.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno
corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l’indennità sostitutiva delle ferie maturate
nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.
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TITOLO II - TRATTAMENTO ECONOMICO
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TITOLO II - TRATTAMENTO ECONOMICO
Articolo 5
Determinazione degli elementi della retribuzione
1. Il trattamento economico sarà fissato fra l’imprenditore e il dirigente e sarà oggetto di speci-
ficazione nell’atto scritto di cui all’articolo 2.
2. Esso dovrà comprendere:
a) il minimo contrattuale mensile di cui all’articolo 6;
b) l’eventuale superminimo contrattuale di cui all’articolo 7;
c) la valutazione attribuita al vitto e alloggio di cui all’articolo 8;
d) l’eventuale elemento autonomo di cui all’allegato C;
e) l’eventuale elemento di maggiorazione di cui all’allegato C;
f) l’eventuale valore degli scatti di anzianità di cui all’allegato B;
g) eventuali aggiunte concordate fra le Parti, come: premi - partecipazioni - provvigioni - su-
perminimi e altro.
3. In ogni caso il trattamento economico del dirigente dovrà essere superiore al trattamento
globale effettivo del dipendente meglio retribuito appartenente allo stesso albergo.
Articolo 6
Minimo contrattuale mensile1
1. A decorrere dal 1° luglio 2013, il minimo contrattuale mensile è determinato in euro 3.090,00
(tremilanovanta) lordi per tutti i dirigenti di aziende alberghiere2.
2. Tale misura è comprensiva dell’importo di lire 1.432.249 (euro 739,69) mensili lorde matu-
rate, alla data del 1° novembre 1991, a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni
(indennità di contingenza), soppresso ai sensi dell’articolo 4 del dell’accordo 10 giugno 19923.
1 Cfr. allegato E per esposizione storica dei valori relativi al minimo contrattuale
2 Rif. articolo 1, accordo 16 novembre 2011 (cfr. allegato Q)
3 Cfr. allegato D per esposizione storica dei valori relativi all’indennità di contingenza
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Articolo 7
Superminimo contrattuale
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete un supermi-
nimo contrattuale da corrispondersi nelle misure e con le decorrenze indicate in allegato al
presente contratto4.
2. Fermo restando il minimo contrattuale di cui all’articolo 6, il superminimo contrattuale men-
sile è incrementato di euro 200,00 (duecento) mensili lordi dal 1° ottobre 2023, euro 150,00
(centocinquanta) mensili lordi dal 1° luglio 2024, euro 200,00 (duecento) mensili lordi dal 1°
settembre 20255.
3. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi ricono-
sciuti dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2019 a titolo di acconto o di anticipazione
sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabili-
to l’assorbimento all’atto della concessione.
Articolo 8
Vitto e alloggio
1. In considerazione delle specificità tipiche dell’attività alberghiera e della necessità di eser-
citare con continuità le funzioni direttive nonché di controllo e di vigilanza del complesso
aziendale e della qualità dei servizi offerti é prevista la fruizione del vitto e dell’alloggio di
servizio adeguata alle funzioni del dirigente, o, in mancanza, della indennità sostitutiva nella
misura di cui al comma 2.
2. La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici
mensilità è determinata dal 1° dicembre 2018 in euro 380,00 (trecentottanta) lordi mensili,
di cui euro 150,00 (centocinquanta) relativi al vitto ed euro 230,00 (duecentotrenta) relativi
all’alloggio6.
3. Il servizio di vitto potrà essere fornito anche mediante buoni pasto, previe intese tra l’azien-
da e il dirigente.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si danno atto che la valutazione del vitto e alloggio tiene già conto specificatamente dell’in-
cidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nonché del fatto che l’istituzione dell’elemento
distinto della retribuzione è correlata al nuovo assetto economico e normativo del vitto e alloggio.
4 Cfr. allegato G
5 Rif. articolo 1, accordo 28 novembre 2023 (cfr. allegato H)
6 Rif. articolo 2, accordo 21 dicembre 2016 (cfr. allegato P)
Cfr. allegato F per esposizione storica dei valori di vitto e alloggio
TITOLO II - TRATTAMENTO ECONOMICO
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Articolo 9
Retribuzione variabile
1. Nell’ambito degli obiettivi assegnati al dirigente potranno essere concordate quote di retri-
buzione variabile da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei
risultati ottenuti, ed anche ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi
come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.
2. Al fine di poter usufruire di eventuali agevolazioni di legge in materia di decontribuzione
e defiscalizzazione, le parti stipulanti sottoscrivono gli accordi di cui al comma 1 presso la
Commissione Paritetica di cui all’articolo 49 del presente contratto7.
7 Rif. articolo 3, accordo 30 novembre 2007 (cfr. allegato R)
16
TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
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TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Articolo 10
Etica del servizio
1. Le Parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del Codice quadro
sull’Etica del Servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nella prospettiva
dell’integrazione del mercato unico europeo dove la centralità dell’utenza e le indicazioni
sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee guida di riferimento.
2. A tal fine le Parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive
organizzazioni, sull’opportunità di apportare il loro significativo contributo all’interno del
Comitato permanente “Etica del Servizio”, in vista dell’elaborazione del codice etico d’impre-
sa e del codice etico del dirigente.
3. In quest’ottica le Parti si impegnano a promuovere all’interno delle imprese l’adozione di
comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coeren-
ti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell’impegno de-
ontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle responsabilità ed
autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori
esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende debbono fare riferimento.
Articolo 11
Prestazione lavorativa
1. In considerazione della posizione delle funzioni e delle responsabilità del dirigente nell’am-
bito dell’organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia,
essa tende a correlarsi in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all’orario normale
praticato dall’unità operativa specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro del-
le leggi vigenti.
Articolo 12
Ferie
1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie non inferiore a trenta
giorni in una o più soluzioni concordate tra le Parti compatibilmente con le necessità aziendali.
2. Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettante per
legge e le festività infrasettimanali considerate tali dalla legge.
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3. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non posso-
no essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 e successive modificazioni ed
integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non godute da erogarsi entro il mese di luglio
immediatamente successivo all’anno di maturazione.
4. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie
maturate.
5. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se ri-
chieste per iscritto dal dirigente.
6. In caso di interruzione o rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese soste-
nute dal dirigente sono a carico dell’azienda.
7. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia che per la sua na-
tura e durata pregiudichi il godimento delle ferie stesse.
8. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente contratto già godono di un periodo di fe-
rie superiore in base alle norme dei precedenti CCNL conservano le condizioni di miglior favore.
9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi di ferie
quanti sono i mesi di servizio prestati nel corso dell’anno.
Articolo 13
Congedo matrimoniale
1. In caso di matrimonio spettano al dirigente quindici giorni di calendario per congedo matri-
moniale. Durante tale periodo decorre la normale retribuzione.
Articolo 14
Festività
1. Per il trattamento economico e normativo delle festività nazionali (25 aprile, 1° maggio e 2 giu-
gno) ed infrasettimanali, nonché di quelle soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono
le norme contrattuali collettive in vigore per i quadri di categoria “ A” dipendenti dall’azienda
nella quale il dirigente presta la sua attività.
2. Conseguentemente, non sarà operata alcuna variazione della normale retribuzione del diri-
gente che non sia chiamato a prestare servizio in occasione delle suddette festività.
3. Fermo restando il diritto alle festività di cui al comma precedente, ai dirigenti non si applica-
no gli ulteriori permessi di cui all’articolo 127 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
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Articolo 15
Aspettativa8
1. Al dirigente che ne faccia richiesta, per eccezionali giustificati motivi, deve essere concesso
un periodo di aspettativa fino a sei mesi con facoltà, da parte dell’azienda, di non corrispon-
dere - in tutto o in parte - la retribuzione.
2. Il periodo di aspettativa di cui al punto precedente sarà considerato come trascorso in ser-
vizio agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
3. Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a qualsiasi livello, o funzioni
sindacali nazionali, regionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di legge vigenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che la contribuzione agli enti e fondi di cui agli articoli 29 e 30 del presente
CCNL, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 15, non è sospesa nel caso di periodi di
aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.
Articolo 16
Trasferimento9
1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche organizzati-
ve e produttive dell’azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all’interessato con un preavviso di almeno tre
mesi, ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di
cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta, salvo che usufruisca di
vitto e alloggio in albergo, sino alla scadenza dei suddetti termini.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di
fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunica -
zione di cui al comma 2, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasfe-
rimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, all’indennità sostitutiva del preav-
viso di cui all’articolo 40, comma 1.
8 Articolo sostituito dall’articolo 5 dell’accordo 16 novembre 2011 (cfr. Allegato Q)
9 Articolo sostituito dall’articolo 6 dell’accordo 16 novembre 2011 (cfr. allegato Q)
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6. In caso di licenziamento non determinato da giusta causa, intervenuto entro tre anni dal tra-
sferimento, competerà al dirigente e/o alla sua famiglia il rimborso delle spese effettive per il
rientro nel luogo di prima assunzione o in altro luogo che non comporti oneri superiori.
7. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche: membro del
Parlamento nazionale o di Assemblee regionali, provinciali o comunali, per tutta la durata
della carica.
8. Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese preventivamente con -
cordate cui va incontro per effetto del trasferimento per sé e per i familiari a carico, ivi com-
prese quelle relative al trasloco del mobilio.
9. Il datore di lavoro corrisponderà inoltre per una durata da convenirsi tra le Parti l’eventuale
differenza di canone, esistente all’atto dell’insediamento in alloggio dello stesso tipo di quello
occupato nella sede di provenienza, tenendo conto delle condizioni medie di mercato.
10. Nel caso di trasferimento all’estero, il dirigente che non sia accompagnato dalla famiglia avrà
diritto ad un minimo di due rientri all’anno, con spese a carico dell’azienda.
11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, all’atto del trasloco, una indennità “una tan-
tum” non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi fami-
liari e a tre mensilità se con familiari a carico.
12. Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dall’azienda.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Parti chiariscono che le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del presente articolo si applicano
solo nel caso in cui l’evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determi-
nando nei confronti di quest’ultimo una effettiva situazione di detrimento, ravvisabile qualora la di-
stanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 km.
Articolo 17
Trasferte
1. Per eventuali trasferte o missioni, concordate con l’azienda, al dirigente compete il rimbor-
so delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità. Compete
altresì il rimborso di ogni altra spesa sostenuta in esecuzione del mandato nell’interesse
dell’azienda.
2. Nel caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dirigente, verrà riconosciuto un
rimborso chilometrico la cui misura sarà definita tra le Parti sulla base di parametri desu-
mibili dalle tariffe ACI.
TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
21
Articolo 18
Malattia e infortunio10
1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, l’azienda conserverà,
al dirigente non in prova, il posto per un periodo di 8 mesi in un anno solare, intendendosi il
periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso, o di 14 mesi ove si verifichi-
no le condizioni di cui all’articolo 19, durante i quali gli corrisponderà l’intera retribuzione.
2. Alla scadenza dei termini sopra indicati, perdurando lo stato di malattia documentato da re-
golari certificati medici, è facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 15
del presente contratto.
3. Alla scadenza dei termini indicati al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente
richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il
rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trat-
tamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui al successivo ar-
ticolo 40, comma 1.
4. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e
infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla
scadenza di tale termine l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.
5. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenu-
to per causa di servizio o da malattia professionale prevista dalla legge, l’azienda conserverà
al dirigente il posto e gli corrisponderà l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione e, in
ogni caso, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi dal giorno in cui si è verificato
l’infortunio o ha avuto inizio la malattia.
6. L’azienda deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro i
rischi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente cau-
sata da infortunio o malattia professionale che non consenta la prosecuzione del lavoro, una
somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale,
una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzio-
nale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato
con decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio
o malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della
retribuzione globale di fatto.
10 Articolo integralmente sostituito, da ultimo, dall’accordo 30 luglio 2021 (cfr. allegato M)
22
7. Con decorrenza 1° gennaio 2022, è inserita nella Convenzione Pastore la garanzia contrattua-
le “Infortuni”, tramite idonea appendice, con una somma massima assicurata calcolata su
una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00. Pertanto, i datori
di lavoro dovranno avere cura di attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei
dirigenti le cui retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore
convenzionale, per poter adempiere agli obblighi previsti dal comma 7 del presente articolo,
anche con riferimento ad eventuali limiti ed esclusioni previsti nella Garanzia Infortuni Pa-
store che potrebbero non comportare l’automatico adempimento del dettato contrattuale11.
Articolo 19
Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia12
1. Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di
8 mesi dall’articolo 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e conti-
nuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio
Sanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a com-
plessivi 6 mesi e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.
2. Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l’intera retribu-
zione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta,
oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al succes-
sivo articolo 40, comma 1.
3. I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno presen-
tare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza dell’ottavo mese di assenza per
malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le previsioni di cui agli articoli 18 e 19 entrano in vigore dal 21 dicembre 2016. Per i dirigenti che alla
data di sottoscrizione dell’accordo del 21 dicembre 2016 abbiano in corso un evento di malattia e che
abbiano già superato gli 8 mesi di periodo di comporto, continuerà ad applicarsi la normativa pre-
cedentemente in vigore, fatta sala la possibilità del prolungamento del periodo di comporto prevista
dall’articolo 19, per un totale complessivo di 14 mesi.
Articolo 20
Maternità e Paternità
1. Per il congedo di maternità, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il
datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione della
retribuzione mensile di fatto.
11 Rif. accordo 25 febbraio 2022 (cfr. allegato L)
12 Articolo introdotto dall’accordo 21 dicembre 2016 (cfr. allegato P)
TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
23
2. Per effetto della legge 24 febbraio 2006 n. 104, il trattamento retributivo previsto al comma
precedente è costituito da una indennità pari all’80% della retribuzione – posta a carico
dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro – e da una integrazione della suddetta indennità a
carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto
cui la lavoratrice madre o, nelle situazioni previste dall’articolo 28 del decreto legislativo 26
marzo 2001 n. 151, il lavoratore padre, avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento
del rapporto di lavoro.
3. Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro (congedo parentale) per ogni bambino, nei
suoi primi dodici anni di vita. Per il trattamento economico e normativo del congedo paren-
tale si rinvia all’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
4. Nel caso in cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, si avvalgano dei per-
messi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, il datore di lavoro
è tenuto ad anticipare l’indennità dovuta dall’INPS, corrispondente all’intero ammontare
della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
5. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia alle norme di legge vigenti in
materia.
Articolo 21
Trasferimento di proprietà dell’azienda
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2112 del Codice civile, in caso di trasferimento
di proprietà dell’azienda, ivi compresi i casi di concentrazione, fusioni, scorpori, non deb-
bono in alcun modo essere pregiudicati i diritti a qualsiasi titolo acquisiti dal dirigente.
2. Nel caso in cui l’evento di cui al comma 1 risulti sostanzialmente incidente sulla posizione
del dirigente determinando nei suoi confronti una effettiva situazione di detrimento pro-
fessionale, quest’ultimo può, entro 180 giorni dall’avvenuta comunicazione formale del tra -
sferimento di proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto all’indennità sostitutiva
del preavviso di cui all’articolo 40, comma 1 13.
Articolo 22
Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e
outplacement (CFMT)14
1. Le Parti – allo scopo di offrire alle aziende e ai dirigenti opportunità di formazione e aggior-
namento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evolu-
zione – concordano di aderire alle attività espletate a favore dei dirigenti compresi nella
13 Comma sostituito dall’articolo 8 dell’accordo 16 novembre 2011 (cfr. allegato Q)
14 Articolo sostituito dall’accordo del 28 novembre 2023 (cfr. allegato H)
24
sfera di applicazione del presente contratto dal Centro di formazione per il management del
terziario – CFMT.
2. I programmi di formazione saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
3. Le giornate di formazione scelte dall’azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo di singoli
dirigenti saranno - per quanto riguarda le eventuali spese di viaggio e permanenza - a carico
dell’azienda e le giornate stesse saranno considerate lavorative.
4. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - per quanto riguarda le eventuali
spese di viaggio e di permanenza - a carico del dirigente e le giornate stesse saranno detrai-
bili dal monte ferie individuale.
5. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito
(corrispondenti ad un minimo di sei giorni nell’arco di un triennio) per l’attuazione di speci-
fici programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con
gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezio-
nare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell’attività
professionale.
6. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene
finanziata a decorrere dal 1° luglio 1992 mediante contributi annui trattenuti dal datore di la-
voro sulla retribuzione, pari a euro 129,12 a carico del datore di lavoro e pari a euro 129,12 a ca-
rico del dirigente. Con decorrenza 1° ottobre 2021 il contributo annuo sarà pari a euro 290,00 a
carico del datore di lavoro e a euro 130,00 a carico del dirigente. Gli importi sono comprensivi
della quota di contributo di adesione contrattuale e per l’espletamento delle funzioni aggiun-
tive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive. Per la pratica realizza-
zione di quanto disposto all’articolo 23, per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo
è incrementato di euro 50,00, di cui euro 25,00 a carico del datore di lavoro ed euro 25,00 a
carico del dirigente. Per effetto di tale incremento, per il 2024 e il 2025, il contributo annuo
sarà pari a euro 315,00 a carico del datore di lavoro e a euro 155,00 a carico del dirigente.
7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di Previdenza “Mario Negri” con
i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del
Fondo stesso.
8. È volontà delle Parti che il CFMT possa divenire, in relazione ai propri obiettivi statutari,
il principale operatore di riferimento contrattuale per l’evoluzione delle professionalità
manageriali delle imprese, investendo ancora più in ricerca e sviluppo, agendo a sostegno
della professionalità e dell’occupabilità dei manager del settore, favorendo l’incontro tra
domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro anche definendo convenzioni con
le principali società di outplacement presenti sul mercato.
9. A tal fine le Parti concordano che, a decorrere dal 1° settembre 2021, in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta ecce-
zione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari,
TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
25
di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al
CFMT, un contributo pari a euro 2.500,00 per l’attivazione di procedure di outplacement
o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.
Con la stessa decorrenza indicata al comma 9, è abrogato l’articolo 35 del CCNL 24 giugno
2004 e successive modificazioni.
Articolo 23
Servizi di welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)15
1. Le Parti riconoscono l’opportunità di ottimizzare e potenziare il sistema di welfare contrat-
tuale, anche incentivando l’utilizzo dei servizi di welfare di cui all’articolo 51, comma 2, del
testo unico delle Imposte sui Redditi, allo scopo di creare un contesto in cui il lavoro sia
collocato in un sistema volto a perseguire il benessere complessivo della persona a sostegno
della conciliazione vita-lavoro, della famiglia e della quotidianità.
2. A tal fine sono assegnate al CFMT competenze di supporto ed organizzative relative alla re-
alizzazione di una piattaforma welfare per i dirigenti del settore.
3. A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo, con
decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, per i dirigenti compresi nella sfera di applica -
zione del presente contratto è prevista l’introduzione di un contributo welfare obbligatorio
di importo pari a euro 1.000,00 annui, spendibile tramite la piattaforma welfare CFMT nel
perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di la -
voro potrà altresì accreditare nella piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione
di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i dirigenti
impiegati - o categorie degli stessi.
4. Il valore minimo contrattuale di cui al primo periodo del precedente comma 3 verrà corri-
sposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.
5. Il valore di cui al primo periodo del comma 3 del presente articolo viene riconosciuto pro
quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell’anno di riferimento, sia
con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, mentre non è ripropor-
zionabile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part time.
Articolo 24
Definizione dei programmi di formazione
1. In relazione agli impegni assunti con il protocollo d’intesa 12 maggio 1999, le parti concor-
dano di istituire entro il 1° settembre 2004 un organismo paritetico per l’aggiornamento e
15 Articolo introdotto dall’accordo del 30 luglio 2021 (cfr. allegato M) e integralmente sostituito dall’accordo del 28
novembre 2023 (cfr. allegato H)
26
la formazione professionale dei dirigenti di aziende alberghiere, cui attribuire i seguenti
compiti:
- analisi dei fabbisogni formativi del settore alberghiero e conseguente definizione di pro-
grammi di formazione specifici e funzionali;
- attribuzione al CFMT dell’incarico per la realizzazione di tali programmi, con conseguente
assegnazione allo stesso ente delle risorse necessarie, a valere sui contributi riscossi ai sensi
dell’articolo 22 del CCNL 27 gennaio 2000 e successive modifiche ed integrazioni..
Articolo 25
Finanziamento dei programmi di formazione continua
1. Le Parti individuano in FONDIR (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la for-
mazione continua dei dirigenti del Terziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento per
usufruire delle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la forma-
zione continua, ai sensi dell’articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni.
Articolo 26
Responsabilità, civili, penali ed erariali
1. Ogni responsabilità civile verso terzi, per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle
proprie funzioni, è a carico dell’azienda.
2. Ove si apra procedimento penale ed erariale nei confronti del dirigente per fatti che siano
direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di
giudizio è a carico dell’azienda.
3. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico
dell’azienda.
4. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni
attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di priva -
zione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decor-
renza della retribuzione.
5. Le garanzie e le tutele di cui al secondo comma del presente articolo si applicano al dirigente
anche successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti acca-
duti nel corso del rapporto stesso.
TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
27
6. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave
del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti possono essere assicurate anche attraverso
la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell’azienda.
Articolo 27
Mutamento di posizione16
1. Il dirigente che a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente
sulla sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al
trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo
40, comma 1.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti chiariscono che le disposizioni contenute dell’articolo 27 si applicano solo nel caso in cui l’e-
vento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confronti di
quest’ultimo una effettiva situazione di detrimento.
16 Articolo sostituito dall’articolo 10 dell’accordo 16 novembre 2011 (cfr. allegato Q)
28
TITOLO IV – WELFARE CONTRATTUALE E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
29
TITOLO IV – WELF ARE CONTRATTUALE E AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE
Aricolo 28
Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell’assicurazione obbligatoria in-
validità, vecchiaia e superstiti dell’INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo
Mario Negri.
2. Il Fondo “Mario Negri” rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai diri-
genti delle aziende alberghiere o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo
di applicazione del presente contratto. L’iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si
applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applica-
zione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti
che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione o
cessazione del rapporto di lavoro.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è
composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari
al 12,86%17 a decorrere dal 1° ottobre 2021, e del contributo a carico del dirigente, pari all’1%,
calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8.
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a
carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 2,39% della retribuzione
convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale previsto dallo Statuto
del Fondo Mario Negri18. Tale contributo è elevato al 2,43% a decorrere dal 1° gennaio 2024, al
2,47% dal 1° gennaio 2025.
17 Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007; all’11,15% dal
2008; all’11,35% dal 2009; all’11,65% dal 2010; al 12,35% dal 2018
18 Il contributo integrativo è pari all’1,48% a decorrere dal 1° gennaio 2003; all’1,50% dal 2004; all’1,52% dal 2005;
all’1,54% dal 2006; all’1,74% dal 2007; all’1,76% dal 2008; all’1,78% dal 2009; all’1,80% dal 2010; all’1,84% dal 2011;
all’1,87% dal 2012; all’1,91% dal 2013; all’1,95% dal 2014; all’1,99% dal 2015; al 2,03% dal 2016; al 2,07% dal 2017; al 2,11%
dal 2018; al 2,15% dal 2019; al 2,19% dal 2020; al 2,31% dal 2021; al 2,35% dal 2022
30
7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contri-
buto ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti come definiti al successivo articolo
32, commi da 1 a 3, a decorrere dall’anno 2018 è pari al 4,13% 19 della retribuzione convenzio-
nale annua di cui al comma 8. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene
confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale an -
nua di Euro 59.224,54.
9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Tratta-
mento di Fine Rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e datori di lavoro, po-
tranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione inte-
grativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento del Fondo “Mario Negri”.
11. Il Fondo Mario Negri accetterà la devoluzione del credito welfare contrattuale e dell’eventua-
le credito welfare aziendale, nei limiti di un valore massimo fissato in euro 5.000,00 annui.
Il credito welfare devoluto al Fondo Mario Negri include una quota di contributo integrativo
fissato nella misura del 2%. Il valore accreditato sul conto individuale del dirigente sarà quin-
di diminuito del suddetto contributo.
12. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi preceden-
ti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta
la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
13. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto “Mario
Negri” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno
stipulato il presente accordo.
Articolo 29
Previdenza integrativa individuale Associazione “Antonio Pastore”20
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un trattamento di previdenza individuale.
19 Contributo pari al 2,84% a decorrere dal 1° gennaio 2004; al 3,00% dal 2007; al 3,30% dal 2008; al 3,60% dal 2009; al
3,90% dal 2010; al 3,97% dal 2016; al 4,05% dal 2017
20 Articolo sostituito dall’accordo 30 luglio 2021 (cfr. allegato M). Il comma 4 inserito in fase di redazione del testo
unico, per recepire le disposizioni dell’accordo 25 febbraio 2022 (cfr. allegato L)
TITOLO IV – WELFARE CONTRATTUALE E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
31
2. L’ Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi con -
tratti di assicurazione nonché, all’esazione dei contributi da versare come premi alle impre-
se di assicurazione prescelte.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo a carico del datore di lavoro, comprensivo della
quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, è fissato in euro 4.493,16 in ragione
d’anno. A decorrere dal 1° ottobre 2021 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in
euro 3.986,56 in ragione d’anno. Il contributo da parte del dirigente è pari a euro 774,72, sem-
pre in ragione d’anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è inserita nella Convenzione Pastore la copertura contrat -
tuale “Infortuni”, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del presente CCNL. Il relativo premio è
inserito nel contributo annuo dovuto dalle aziende all’ Associazione Antonio Pastore ed è pari
ad euro 287,00 per l’anno 2022, con la conseguenza che, ferma restando la trattenuta a carico
del dirigente di cui al comma 3, il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà ri-
determinato in complessivi euro 5.048,26 annui. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il premio è
fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle
aziende all’ Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la
trattenuta a carico del dirigente di cui al comma 3, sarà, a regime, pari ad euro 5.171,26 annui.
5. Ai dirigenti di cui al successivo articolo 32, commi da 1 a 3, saranno assicurate le medesime
garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla convenzione Antonio
Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio
relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata
alla convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all’ Associazione
Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.
6. Il contributo versato all’ Associazione Antonio Pastore è finalizzato all’erogazione di presta-
zioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.
7. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la
retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Articolo 30
Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – FASDAC)21
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato
nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
21 Articolo sostituito dall’accordo 4 ottobre 2022 (cfr. allegato I)
32
a) 5,29%22 a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio an-
nuo a copertura della garanzia Long Term Care23 pari a 206,60 euro annui;
b) 2,78% 24 a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo
della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente
alle dipendenze della stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribu-
zione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal re-
golamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli
dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti
titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di
pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive
o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in
caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti
al Fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è
fissata in euro 2.054,0025 euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche
delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei super-
stiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60%
- con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti, al fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagno-
stico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di gestione del Fondo
l’organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed
22 5,50% fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 31 dicembre 2021
23 Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all’articolo 51 comma 2 lettera
a), del TUIR
24 A decorrere dal 1° gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d’anno, dal 1° ottobre 2011; al 2,46% dal 1° gen-
naio 2014; al 2,51% dal 1° gennaio 2018; al 2,56% dal 1° ottobre 2021
25 Euro 877,98 a decorrere dal 1° gennaio 2002; euro 1.985,13 dal 1° ottobre 2011; euro 2.008,10 dal 1° gennaio 2014; euro
2.032,00 dal 1° gennaio 2016
TITOLO IV – WELFARE CONTRATTUALE E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
33
a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto della razionalizza -
zione della spesa sanitaria nel suo complesso.
Articolo 31
Congedi per prevenzione medica26
1. La eventuale partecipazione del dirigente al programma di medicina preventiva attivato dal
Fondo Mario Besusso dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali
e, comunque, non potrà comportare assenze superiori ad una giornata lavorativa per ogni
biennio.
Articolo 32
Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di dirigenti27
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli articoli 28, comma 7, e 29,
comma 5, del presente contratto, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta,
con riferimento ai dirigenti come di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, la contribuzione ridotta può essere applicata ai dirigenti as-
sunti o nominati, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, entro il compimento del
48° anno di età, nonché per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo come indicato nella se-
guente tabella:
Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si applicherà automaticamente la
normativa contrattuale generale.
ETÀ DEL DIRIGENTE Anni di permanenza
(periodo massimo)
Fino 40 anni 4
Da 41 a 45 anni 3
Da 46 e fino al compimento dei 48 anni 2
Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti 1
26 Articolo introdotto dall’articolo 10 dell’accordo 30 novembre 2007 (cfr. allegato R)
27 Articolo sostituito dall’articolo 8 dell’accordo 21 dicembre 2016 (cfr. allegato P)
34
4. A titolo sperimentale le parti concordano che, per i dirigenti assunti o nominati, a far data
dalla sottoscrizione del presente accordo, la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli
elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro annui
riferiti ad un contratto di lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici previ-
sti dal secondo comma del presente articolo, le aziende potranno applicare, per una durata
massima di tre anni dall’assunzione o nomina, la contribuzione ridotta di cui ai commi suc-
cessivi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 30, per la previdenza complementare di
cui all’articolo 28, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 an-
nui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo
a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario Negri.
6. Per i medesimi dirigenti l’iscrizione all’ Associazione Antonio Pastore avviene con sospen -
sione degli obblighi contributivi di cui all’articolo 29 del CCNL per il periodo di effettiva per-
manenza nel requisito retributivo previsto al comma 4, ad eccezione del premio relativo alla
Garanzia Infortuni.
7. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il datore
di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione dirigenti) una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000,
n.445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazio-
ne, oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.
8. Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo com-
plessivo annuale di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al SUID, entro e
non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di tale
ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per un periodo massimo di un anno, il tratta -
mento contributivo di welfare previsto al comma 1, qualora siano presenti i requisiti anagra-
fici previsti dal comma 2.
9. Al termine del triennio di cui al comma 4, in presenza dei requisiti anagrafici indicati al com-
ma 2 del presente articolo, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di
continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, per la durata indicata
dalla tabella del comma 3.
10. Le agevolazioni previste nei commi dal 4 al 9 del presente articolo possono essere usufruite
solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.
11. Le disposizioni contenute nei commi dal 4 al 10 del presente articolo, per la loro natura speri-
mentale, saranno oggetto di verifica tra le parti firmatarie in occasione del prossimo rinnovo,
ai fini di eventuali modifiche delle stesse
TITOLO IV – WELFARE CONTRATTUALE E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
35
Articolo 33
Dirigente temporaneo28
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all’in -
terno di reti di imprese, possono essere instaurati anche nell’ambito delle previsioni di legge
in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni
del presente CCNL.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l’applicazione del
trattamento agevolativo, di cui all’articolo 32, commi da 1 a 3, del CCNL, anche non in pre-
senza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del
contratto, purché il contratto abbia una durata minima di un anno. Il predetto trattamento
agevolativo non potrà in ogni caso avere una durata superiore a due anni.
Articolo 34
Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione29
1. Al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un’età
non inferiore a 48 anni compiuti, le parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratifi-
carsi presso le Commissioni paritetiche di cui all’articolo 48 del CCNL, così disciplinate:
- il minimo contrattuale mensile di cui all’articolo 6 del CCNL e future modificazioni, può
essere ridotto per il primo anno di svolgimento dell’attività fino al massimo del 20%;
- per il secondo anno fino al massimo del 10%;
- per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo con-
trattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quello previsto dal CCNL vigente;
- è altresì applicabile, per un anno, il trattamento agevolativo previsto dall’articolo 32, comma
1, del presente CCNL.
3. Eventuali accordi sulla retribuzione variabile nei confronti dei soggetti di cui al presente
articolo possono usufruire delle agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defi-
scalizzazione, se applicabili.
4. Il mancato deposito presso le Commissioni paritetiche di cui all’articolo 49 rende inapplica-
bili le disposizioni previste nel presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono, altresì, applicabili nei casi di licenzia -
mento e successiva riassunzione del dirigente nell’ambito della stessa impresa o da parte di
28 Articolo modificato dall’articolo 8 dell’accordo 21 dicembre 2016 (cfr. allegato P)
29 Articolo introdotto dall’articolo 9 dell’accordo 21 dicembre 2016 (cfr. allegato P)
36
impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, pre-
senta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ov-
vero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in cui siano
decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, al fine di sostenere la rioccupazione dei dirigenti di cui all’articolo precedente e comunque,
privi di occupazione, concordano di associare alle misure di carattere retributivo ivi previste iniziati-
ve congiunte volte a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché percorsi formativi di
riqualificazione professionale.
TITOLO V - FORME DI TUTELA DEL RAPPORTO
37
TITOLO V - FORME DI TUTELA DEL RAPPORTO
Articolo 35
Rappresentanze sindacali aziendali
1. I Sindacati dei dirigenti competenti per territorio e aderenti a Manageritalia possono istitu-
ire proprie rappresentanze sindacali nelle aziende.
2. In tal caso gli stessi Sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei dirigenti investi-
ti di tale rappresentanza, oltre che a Manageritalia, alle aziende interessate ed alla organiz-
zazione imprenditoriale competente.
3. Per le aziende i cui dirigenti sono dislocati in località diverse, potrà essere costituita una
rappresentanza sindacale unica a livello nazionale e in questo caso direttamente a cura di
Manageritalia.
Articolo 36
Collegio di conciliazione e arbitrato30
1. Ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183 è istituito, a cura delle associazioni territoriali
competenti aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio Arbitrale che opererà ai sensi
dell’articolo 412-ter del Codice di procedura civile e che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previ-
sti dal presente contratto.
2. Il Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascu-
na delle due organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di Presi-
dente, viene scelto di comune accordo, sempre dalle due Organizzazioni. In caso di mancato
accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi
compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in
mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette,
dal Presidente del tribunale competente per territorio.
3. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati
per la scelta di quest’ultimo.
4. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
30 Articolo modificato dall’articolo 10 dell’accordo 21 dicembre 2016 (cfr. allegato P)
38
5. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
6. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organiz-
zazioni territoriali competenti.
7. Ciascuna delle parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 48 del pre-
sente contratto non riesca, può promuovere il deferimento della controversia al Collegio Ar-
bitrale, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire
l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Il Collegio
sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
PEC, della organizzazione territoriale competente aderente a Manageritalia che inoltrerà al
Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento
del ricorso stesso ai sensi del comma 4 dell’articolo 39.
8. Copia dell’istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata con avviso di rice-
vimento o PEC, essere trasmessi contemporaneamente, a cura della organizzazione di cui al
precedente comma, alla corrispondente organizzazione territoriale imprenditoriale e, per
conoscenza, al datore di lavoro interessato.
9. Fino al giorno antecedente la prima udienza, la Parte convenuta è tenuta a manifestare per
iscritto al Collegio la propria adesione ovvero è tenuta a manifestare l’eventuale volontà di
rinunciare alla procedura arbitrale.
10. La competenza territoriale, salvo diverso accordo, è stabilita con riferimento alla sede di la-
voro del dirigente ove ha avuto luogo la risoluzione del rapporto.
11. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall’avvenuto ricevimento dell’istanza di cui so-
pra, da parte dell’organizzazione imprenditoriale.
12. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, potrà effettuare il
tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto co-
stituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Collegio,
su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al
fine dell’istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istrutto-
rie scritte e produzioni documentali. Dell’istruttoria sarà redatto processo verbale.
13. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto dell’eventuale assenza im -
motivata di una delle parti nonché, in caso di licenziamento, anche dell’eventuale carenza
di motivazione contestuale, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della
prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà
del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in rela-
zione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica
l’articolo 429, comma 3, del Codice di procedura civile.
14. Durante i mesi di agosto e dicembre sono sospesi i termini di cui al presente articolo, com -
preso quello di cui al comma 4 del successivo articolo 39.
TITOLO V - FORME DI TUTELA DEL RAPPORTO
39
15. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed ac-
colga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a
carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze
contrattuali di fine rapporto.
16. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il
Collegio stabilirà l’indennità supplementare nella seguente misura graduabile per classi di
anzianità aziendale:
- fino a 4 anni: da 4 a 8 mensilità;
- oltre 4 e fino a 6 anni: da 6 a 12 mensilità;
- oltre 6 e fino a 10 anni: da 8 a 14 mensilità;
- oltre 10 e fino a 15 anni: da 10 a 16 mensilità;
- oltre i 15 anni: da 12 a 18 mensilità.
17. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio, prestato in azienda
nella qualifica, superiore a dodici anni, l’indennità supplementare è automaticamente au-
mentata, in relazione all’età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure:
- 4 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore
all’età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per ac-
cedere al trattamento pensionistico nell’ AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero
liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L’onere della prova
relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente.
18. L’indennità supplementare di cui ai commi 15, 16 e 17 del presente articolo ha natura risarci-
toria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sull’ultima
retribuzione lorda (ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile), sull’even-
tuale quota variabile (come media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio presta-
to) e sui corrispondenti ratei delle mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di
fine rapporto, con l’esclusione delle ferie e dei permessi per ex festività.
19. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le Organizzazioni costituenti il Col-
legio stesso.
20. Le parti si danno atto che:
a) il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell’articolo 412-ter del Co-
dice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dagli articoli 412-ter e
412-quater del Codice di procedura civile;
b) nel caso in cui l’eventuale tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente ar-
ticolo abbia esito positivo, l’accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi dell’articolo 2113,
comma 4 del Codice civile come modificato dall’articolo 31, comma 7, della legge 4 novembre
2010, n. 183.
40
CHIARIMENTO A VERBALE
Ai fini del calcolo dell’indennità supplementare di cui ai commi 15, 16 e 17 del presente articolo, nel
confermare il richiamo all’articolo 40, le parti chiariscono che quanto disposto dal comma 7 dell’ar-
ticolo 40 citato risulta incompatibile con la natura giuridica dell’indennità supplementare stessa e,
pertanto, non si applica.
NOTA A VERBALE
Le Parti concordano che le nuove previsioni contenute nei commi 15, 16 e 17 del presente articolo
decorrono per i licenziamenti comminati dal 1° marzo 2017.
Articolo 37
Commissione di clima sul mobbing
1. Le Parti, in considerazione della rilevanza sociale assunta dalle problematiche derivanti dal-
la pratica del cosiddetto “mobbing”, concordano sulla necessità di operare congiuntamente,
istituendo una Commissione composta, oltre che dalle parti stipulanti il presente accordo,
dalle organizzazioni datoriali facenti capo ad altri settori produttivi con cui Manageritalia è
firmataria di CCNL. Tale Commissione avrà l’incarico di monitorare il clima nelle aziende e
porre in atto iniziative utili a prevenire la sussistenza delle condizioni di mobbing.
Articolo 38
Produttività e Benessere31
1. Le Parti, nell’ambito delle politiche e dei principi attinenti alla Responsabilità Sociale di Im-
presa, si impegnano a promuovere e a sostenere le azioni volte a favorire le buone pratiche di
age management e di welfare aziendale.
2. In quest’ottica le Parti convengono sull’opportunità di prevenire forme di obsolescenza pro-
fessionale e a creare condizioni di integrazione e complementarità professionale tra lavorato-
ri maturi e giovani.
31 Articolo introdotto dall’articolo 15 dell’accordo 21 dicembre 2016 (cfr. allegato P)
TITOLO VI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
41
TITOLO VI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Articolo 39
Risoluzione del rapporto di lavoro
1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato la parte recedente deve
darne comunicazione per iscritto all’altra parte.
2. In caso di risoluzione ad iniziativa dell’azienda quest’ultima è tenuta a specificarne conte-
stualmente la motivazione.
3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall’azienda, ovvero nel caso
in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del reces-
so, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’articolo 36. Il Collegio arbitrale è competente
in ogni caso di licenziamento.
4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all’organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro
trenta giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all’articolo 48. In ogni
caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunica-
zione di licenziamento da parte del dirigente32.
5. Il ricorso al Collegio non sospende il diritto del dirigente a percepire le indennità di cui agli
articoli 40 e 43.
6. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto
di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto
alla pensione di vecchiaia.
7. Ai sensi dell’articolo 22, comma 9 del presente CCNL, il datore di lavoro liquiderà al CFMT –
per ogni dirigente licenziato – un contributo pari a euro 2.500,00 lordi.
Articolo 40
Preavviso o indennità sostitutiva
1. Salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso, comunicato a far data dal
21 dicembre 2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indetermina -
32 Comma sostituito dall’articolo 11 dell’accordo 21 dicembre 2016 (cfr. allegato P)
42
to, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all’anzianità
di servizio globalmente prestato nell’azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi: da quattro fino a dieci anni di servizio;
- 10 mesi: da dieci fino a quindici anni di servizio;
- 12 mesi: oltre i quindici anni di servizio;
validi agli effetti dell’anzianità e delle indennità relative33.
2. Durante tale periodo, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizio-
ni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e con-
tratti in vigore, e loro eventuali variazioni.
3. L’eventuale insorgere di malattia o il verificarsi di infortunio durante il periodo di preavviso
effettuato in servizio, sospende - per la sua durata - i termini dello stesso e subentrano le nor-
me dell’articolo 18.
4. Per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° dicembre 2011, in caso di licenziamento di
dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia,
le mensilità di preavviso di cui al comma 1 saranno sostituite da un preavviso unico pari a
trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l’effettivo
accesso al trattamento pensionistico34.
5. In caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei termini sopra indicati o negli altri casi previsti
dal presente contratto, è dovuta al dirigente una indennità pari a tante mensilità globali di
fatto, quanti sono i mesi di mancato preavviso.
6. Tali mensilità retribuite vanno computate interamente come anzianità maturata, ai fini del
trattamento di fine rapporto ed in ogni altro caso.
7. Per tutto il periodo indennizzato sono inoltre dovuti i ratei delle mensilità supplementari
(tredicesima e quattordicesima).
8. La indennità sostitutiva di cui ai punti precedenti è soggetta al versamento - distinto per mese
- di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali di legge e contrattuali per l’intero periodo
da essa coperto.
9. Il periodo di preavviso - o indennità sostitutiva - avrà decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla data della comunicazione di risoluzione del rapporto e pertanto l’azienda è
tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licen-
ziamento.
33 Comma sostituito dall’articolo 12, accordo 21 dicembre 2016 (cfr. allegato P)
34 Comma introdotto dall’articolo 14 dell’accordo 16 novembre 2011 (cfr. allegato Q)
TITOLO VI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
43
10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altri, di
pari grado, che dovrà sostituirlo.
11. Ove il dirigente rinunci di sua spontanea volontà ad usufruire, in tutto o in parte, del periodo
di preavviso da effettuare in servizio, perde il diritto all’indennità sostitutiva per la quota di
preavviso non prestato e nessun indennizzo è da lui dovuto all’azienda
Articolo 41
Dimissioni35
1. In caso di dimissioni sarà corrisposto al dirigente dimissionario il trattamento di fine rap-
porto nella stessa misura prevista per il caso di licenziamento dall’articolo 43.
2. Il dirigente che rassegni le dimissioni è tenuto a darne comunicazione all’azienda con il se-
guente preavviso:
- 2 mesi, fino a due anni di anzianità;
- 3 mesi, da due a cinque anni di anzianità;
- 4 mesi, da cinque a dieci anni di anzianità.
3. Il mancato rispetto di tale preavviso implica la trattenuta, da parte dell’azienda, di uguale
numero di mensilità dalle di lui spettanze.
4. L’azienda che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmen-
te alla prestazione in servizio, sia all’inizio, sia durante il preavviso, può troncare il rapporto
senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non com -
piuto. In tal caso, il dirigente dimissionario che usufruisca dell’alloggio di servizio potrà
continuare ad usufruirne per un periodo di durata non superiore alla metà del periodo di
preavviso residuo.
5 Per i casi di maternità ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro i sei
mesi dal termine del periodo di assenza prevista dall’articolo 19 o alla conclusione dell’even-
tuale periodo di aspettativa, di cui all’articolo 15, e comunque entro il periodo temporale di cui
all’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, le spetterà, oltre l’indennità di
anzianità, quella sostitutiva del preavviso nei termini previsti dall’articolo 34, comma 1.
Articolo 42
Dimissioni per giusta causa
1. Il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e specificata,
in immediata reazione ai fatti imputabili all’azienda, può ricorrere al Collegio arbitrale di
35 Articolo modificato dall’articolo 12 dell’accordo 16 novembre 2011 (cfr allegato Q)
44
cui all’articolo 31, dopo avere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’arti-
colo 410, comma 1, del Codice di procedura civile o all’articolo 42 del presente contratto, con
esito negativo o per decorrenza del termine previsto nel comma 1 dell’articolo 410 bis del
Codice di procedura civile.
2. L’onere della prova della sussistenza della giusta causa spetta al dirigente.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato per il tramite della competente organizzazione territoria -
le di Manageritalia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, che costituirà
prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal deposito del verbale di mancata con -
ciliazione di cui all’articolo 412 del Codice di procedura civile, oppure entro trenta giorni
decorso il termine dei sessanta giorni previsto nel primo comma dell’articolo 410 bis del
Codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro sei mesi dalla
data di ricevimento della comunicazione di dimissioni da parte del datore di lavoro.
4. Ove il Collegio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, allegata e comprovata, dispone
contestualmente a carico dell’azienda la corresponsione dell’indennità sostitutiva del pre-
avviso di cui all’articolo 40, maggiorata di una indennità supplementare pari ad un terzo
dell’indennità del preavviso stesso.
5. In caso contrario, ferma restando la validità delle dimissioni, al dirigente si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 41 del presente contratto.
Articolo 43
Trattamento di fine rapporto
1. Il dirigente ha diritto, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un trattamento di fine
rapporto calcolato nella misura e con le modalità previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, a decorrere dal 1° gennaio 1985 devono
essere esclusi dalla retribuzione annuale da assumersi a base per il computo ai sensi dell’ar-
ticolo 1 della legge n. 297 del 1982, la misura del vitto e alloggio, nonché‚ l’E.D.R. 36, in quanto
nella loro determinazione si è già tenuto conto della loro incidenza ai fini del trattamento di
fine rapporto.
3. Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 297 del 1982, per i dirigenti in servizio all’entrata in vigo-
re della legge medesima, l’indennità di anzianità maturata sino al 31 maggio 1982 si cumula
a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto e viene calcolata computando 30/30 della
retribuzione percepita nel maggio 1982, utile agli effetti dell’indennità di anzianità, per ogni
anno di servizio prestato; le frazioni di anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese
36 Cfr allegato C.
TITOLO VI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
45
pari o superiori a quindici giorni saranno considerate come un mese intero, mentre non
verranno computate le frazioni fino a quindici giorni; tale trattamento deve calcolarsi sulla
retribuzione a norma dell’articolo 2121 del Codice civile, computando le provvigioni, i premi
di produzione, le partecipazioni agli utili ed ogni altro compenso di carattere continuativo,
con esclusione delle gratifiche straordinarie e di quanto è corrisposto a titolo di rimborso
spese; se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produ-
zione, o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate, per la parte variabile,
sulla media degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato; fa parte
della retribuzione anche l’equivalente del vitto e alloggio convenuto in base all’articolo 5,
comma 3, del CCNL 14 aprile 1977; agli effetti del trattamento di fine rapporto l’anzianità si
computa comprendendovi tutto il periodo di appartenenza all’azienda, incluso quello pre-
stato con altre qualifiche, nonché l’anzianità convenzionale riconosciuta in base all’articolo
36 del CCNL 27 gennaio 2000.
NORMA DI ATTUAZIONE
1. Per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1980, si procederà a quantificare la maggiore in-
dennità spettante in base all’articolo 23 del CCNL 14 aprile 1977, traducendola in corrispon -
denti mensilità o frazioni. Tale maggiore indennità sarà calcolata in base alla retribuzione
del mese di maggio 1982.
2. Per i dirigenti in servizio alla data del 31 maggio 1982, che avevano diritto all’anzianità con -
venzionale di cui all’articolo 24 del CCNL 14 aprile 1977, l’indennità di anzianità di cui al
comma 3 dell’articolo 35 verrà calcolata al 31 maggio 1982, tenendo conto di tale maggiore
anzianità.
Articolo 44
Indennità in caso di morte
1. In caso di morte del dirigente l’azienda corrisponderà agli aventi diritto il trattamento di
fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 40 e ciò indipendente-
mente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondi di previdenza, per assicu-
razione infortuni e per ogni altra causa.
46
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
47
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 45
Condizioni di miglior favore
1. Il presente contratto non modifica le condizioni di miglior favore derivanti da accordi indivi-
duali, aziendali o da usi e consuetudini.
Articolo 46
Disposizioni generali
1. Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono - in quanto giuridicamente ap-
plicabili ed in quanto compatibili con la figura del dirigente - le norme contrattuali collettive
e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azien -
da cui il dirigente appartiene, con esclusione del premio di anzianità di cui all’allegato G del
CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 20 febbraio 2010.
Articolo 47
Controversie di applicazione
1. Per la risoluzione delle vertenze che potessero sorgere per l’interpretazione e l’applicazio-
ne del presente contratto, viene istituita una Commissione Paritetica composta da rappre-
sentanti della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi) e
della Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti,
Turismo, Servizi, Terziario Avanzato (Manageritalia).
2. Il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato dal Regola -
mento annesso al presente contratto37.
Articolo 48
Controversie individuali di lavoro38
1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni Pariteti-
che Territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’articolo
412-ter del Codice di procedura civile, come modificato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.
37 Cfr Allegato A
38 Articolo sostituito dall’articolo 14 dell’accordo 21 dicembre 2016 (cfr. allegato P)
48
2. La Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello
regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’organizzazione territoriale competente
di Federalberghi;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’organizzazione territoriale competente di Ma -
nageritalia.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di
conciliazione tramite l’organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito
mandato.
4. L’associazione imprenditoriale ovvero l’organizzazione sindacale dei dirigenti che rappre-
senta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Pa -
ritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a
certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione provve-
derà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà espe-
rito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il
termine di 60 giorni.
6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della
richiesta da parte dell’associazione imprenditoriale o dell’organizzazione Sindacale a cui il
lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi
dell’articolo 412-ter del Codice di procedura civile come modificato dalla legge 4 novembre
2010, n. 183.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Com-
missione di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territo-
rio e a tal fine deve contenere:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la
Direzione territoriale del lavoro;
c) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono
richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’articolo
412-ter del Codice di procedura civile, certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transa -
zioni di cui all’articolo 2113 Codice civile, a conferma della volontà abdicativa o transattiva
delle parti medesime.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
49
10. La Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di con -
valida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di
legge.
11. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costitu-
iscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla
Commissione paritetica nazionale di cui all’articolo 47.
Articolo 49
Commissioni paritetiche per la retribuzione variabile39
1. La Commissione paritetica di cui al precedente articolo 48, oltre che in materia di concilia -
zione delle controversie individuali di lavoro, svolge anche funzioni di assistenza alla stipu-
la degli accordi per la retribuzione variabile di cui all’articolo 9 del presente contratto.
Articolo 50
Decorrenza, durata e impegni delle parti
1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2022, salve le decorrenze particolari previste
per singoli istituti, e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2025.
2. Le Parti si impegnano ad avviare le trattative almeno sei mesi prima del termine del 31 di-
cembre 2025, in modo da rinnovare tempestivamente il CCNL, anche con riferimento alla
sperimentalità della normativa sul welfare aziendale di cui all’articolo 23 del CCNL.
3. Convenendo sull’importanza e centralità della figura dirigenziale anche nell’ottica di svi-
luppo del sistema Paese, fermo rimanendo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del CCNL 16
novembre 2011 e s.m.i., le Parti si impegnano ad individuare ulteriori agevolazioni e percor-
si facilitativi che consentano di incrementare le nomine dirigenziali nel settore.
Per MANAGERITALIA Per FEDERALBERGHI
Marco Ballarè Bernabò Bocca
39 Articolo introdotto dall’articolo 3, comma 2, dell’accordo 30 novembre 2007 (cfr. allegato R)
50
51
ALLEGATO A
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA
Articolo 1
1. La Commissione Paritetica prevista dall’articolo 42 del CCNL per i dirigenti d’albergo è composta
da sei membri, di cui tre designati da Manageritalia e tre da Federalberghi.
2. La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie di interpretazione e appli-
cazione dei CCNL per Dirigenti di Albergo che si sono succeduti nel tempo.
Articolo 2
1. La Commissione si riunisce su istanza di una delle Organizzazioni stipulanti il predetto
contratto, la quale rimetterà alla Commissione stessa tutti gli elementi utili all’esame del
caso controverso.
Articolo 3
1. Le riunioni della Commissione avranno luogo di norma presso la sede della Federalberghi.
La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti, entro tre mesi dalla presenta -
zione dell’istanza di cui al precedente articolo 2.
Articolo 4
1. Al termine dell’esame verrà redatto in triplice copia il verbale conclusivo dal quale dovrà
risultare se la decisione è stata adottata all’unanimità o a maggioranza, senza indicazione,
in quest’ultimo caso, dei nominativi dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga alcuna decisione e cioè in caso di parità i singoli membri della
Commissione potranno far constatare a verbale le “dichiarazioni di voto” che riterranno
opportune.
3. Copia del verbale sarà inviata alle Organizzazioni stipulanti per i provvedimenti di loro
competenza.
ALLEGATO A - REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA
52
ALLEGATO B
SCATTI DI ANZIANITÀ
Articolo 9, CCNL 27 gennaio 2000
1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica con un massimo di undici bien-
ni, il dirigente avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione di fatto, a scatti di anzianità nella mi-
sura di lire 250.000 lorde mensili40.
2. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in
cui si compie il biennio di anzianità non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire
alcuna altra voce retributiva.
3. In occasione della maturazione di ogni scatto saranno rivalutati in base ai nuovi importi tutti
gli scatti maturati in precedenza.
4. L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1999.
5. Ai dirigenti in servizio al 27 gennaio 2000, data di stipula dell’accordo abrogativo, quanto già
maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1° gennaio 2000
- 31 dicembre 2001, di un importo di lire 500.000 mensili (pari a due scatti di anzianità), non
assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi dal momento di quella che sarebbe
stata la data di maturazione dell’abrogato scatto di anzianità. Tale importo viene ridotto a lire
250.000 per i dirigenti che nel prossimo biennio avrebbero maturato l’undicesimo scatto di
anzianità.
NORMA TRANSITORIA
Ai dirigenti che abbiano maturato l’intera serie degli scatti prima del 1° gennaio 1992, sarà ricono-
sciuta la rivalutazione degli stessi a far data dal 1° gennaio 1992.
Norma transitoria, CCNL 16 ottobre 1986
1. Per i dirigenti in servizio alla data di stipula del presente accordo, che siano stati assunti
o abbiano maturato lo scatto triennale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1984 ed il 31
dicembre 1985, il biennio utile ai fini della maturazione dello scatto decorre rispettivamente
dalla data di assunzione o nomina nel primo caso e dalla data di maturazione dello scatto
triennale nel secondo caso. Ad esempio:
a) il dirigente assunto il 1° gennaio 1984 maturerà il primo scatto biennale dal 1° gennaio
1986;
40 Il valore degli scatti di anzianità, stabilito in lire 175.000 a decorrere dal 1° gennaio 1984, è stato successivamente
elevato a lire 190.000 dal 1° gennaio 1985, a lire 200.000 dal 1° gennaio 1988, a lire 225.000 dal 1° gennaio 1990. In
precedenza vigeva un sistema di scatti in percentuale
53
ALLEGATO B - SCATTI DI ANZIANITÀ
b) il dirigente che ha maturato l’ultimo scatto triennale il 1° dicembre 1985, maturerà il pros-
simo scatto biennale dal 1° dicembre 1987.
Qualora, invece, alla data del 1° gennaio 1986 il dirigente abbia maturato una anzianità supe-
riore a ventiquattro mesi, lo scatto biennale decorrerà da tale data. Ad esempio:
a) al dirigente che abbia maturato l’ultimo scatto triennale il 1° novembre 1983, andrà ricono-
sciuto il successivo scatto biennale dal 1° gennaio 1986;
b) al dirigente che abbia maturato l’ultimo scatto triennale nel periodo 1° gennaio 1986 - 31
ottobre 1986 la data di maturazione dello scatto verrà considerata convenzionalmente stabi-
lita in quella del 1° gennaio 1986 e da tale data verranno computati i bienni successivi.
Il numero degli scatti triennali maturati anteriormente alla data del 1° gennaio 1986 è co-
munque utile al raggiungimento degli undici scatti biennali. Ad esempio: Il dirigente che
abbia maturato sette scatti triennali avrà diritto a maturare ulteriori quattro scatti biennali.
ALLEGATO B - SCATTI DI ANZIANITÀ
54
ALLEGATO C
ALTRI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Elemento autonomo (articolo 5, comma 6, CCNL 27 gennaio 2000)
A decorrere dal 1° gennaio 1985, verrà erogata, per dodici mensilità, a titolo di elemento autonomo
rispetto agli altri elementi del trattamento economico, la somma di lire cinquantamila lorde men -
sili, elevate a lire centoventimila lorde mensili a decorrere dal 1° gennaio 1986, non computabili agli
effetti del trattamento di fine rapporto e di tutti gli altri istituti contrattuali. I dirigenti assunti o
nominati a decorrere dal 1° gennaio 1998 non percepiranno l’elemento autonomo di cui al presente
comma.
Elemento di maggiorazione (articolo 8, CCNL 27 gennaio 2000)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l’elemento di maggiorazione di cui all’articolo 6 del CCNL 10
giugno 1992 è pari al dodici per cento degli elementi della retribuzione individuale di fatto,
considerati utili ai fini del calcolo del TFR.
2. L’importo derivante dalla maggiorazione di cui al primo comma rimane congelato in cifra
fissa, a far data dal 1° ottobre 1995.
3. Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, parte-
cipazioni agli utili, il congelamento avverrà con le cadenze relative alla corresponsione dei
predetti elementi retributivi, afferenti al periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1995.
4. L’importo complessivo derivante dal precedente comma sarà corrisposto, su base annua,
suddiviso per il numero di mensilità previste dal presente Contratto.
5. I dirigenti assunti o nominati dopo il 30 settembre 1995 non percepiranno l’elemento di
maggiorazione
ALLEGATO C - ALTRI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
55
ALLEGATO D
INDENNITÀ DI CONTINGENZA 41
ALLEGATO D - INDENNITÀ DI CONTINGENZA
DECORRENZA IMPORTO DECORRENZA IMPORTO
1° novembre 1976 9.556 lire 1° febbraio 1983 507.389 lire
1° febbraio 1977 31.057 lire 1° maggio 1983 527.789 lire
1° maggio 1977 45.391 lire 1° agosto 1983 541.389 lire
1° agosto 1977 57.336 lire 1° novembre 1983 561.789 lire
1° novembre 1977 66.892 lire 1° febbraio 1984 575.389 lire
1° febbraio 1978 76.448 lire 1° maggio 1984 588.989 lire
1° maggio 1978 88.393 lire 1° agosto 1984 602.589 lire
1° agosto 1978 102.727 lire 1° novembre 1984 616.189 lire
1° novembre 1978 114.672 lire 1° febbraio 1985 629.789 lire
1° febbraio 1979 129.006 lire 1° maggio 1985 656.989 lire
1° maggio 1979 148.118 lire 1° agosto 1985 677.389 lire
1° agosto 1979 162.452 lire 1° novembre 1985 684.189 lire
1° novembre 1979 181.564 lire 1° maggio 1986 725.092 lire
1° febbraio 1980 200.676 lire 1° novembre 1986 769.355 lire
1° maggio 1980 229.344 lire 1° maggio 1987 811.980 lire
1° agosto 1980 248.456 lire 1° novembre 1987 854.886 lire
1° novembre 1980 272.346 lire 1° maggio 1988 903.599 lire
1° febbraio 1981 289.069 lire 1° novembre 1988 952.832 lire
1° maggio 1981 322.515 lire 1° maggio 1989 1.020.799 lire
1° agosto 1981 346.405 lire 1° novembre 1989 1.081.367 lire
1° novembre 1981 367.906 lire 1° maggio 1990 1.156.890 lire
1° febbraio 1982 389.407 lire 1° novembre 1990 1.238.742 lire
1° maggio 1982 418.075 lire 1° maggio 1991 1.344.694 lire
1° agosto 1982 449.132 lire 1° novembre 1991 1.432.429 lire
1° novembre 1982 480.189 lire
41 Con decorrenza dal 1° gennaio 1992, l’indennità di contingenza è confluita nel minimo contrattuale mensile
56
ALLEGATO E
MINIMO CONTRATTUALE MENSILE
DECORRENZA IMPORTO
1° gennaio 1975 640.000 lire
1°novembre 1976 730.000 lire
1° luglio 1977 810.000 lire
1° gennaio 1978 860.000 lire
1° gennaio 1981 1.350.000 lire
1° luglio 1982 1.550.000 lire
1° gennaio 1984 1.750.000 lire
1° gennaio 1985 1.900.000 lire
1° gennaio 1986 2.050.000 lire
1° gennaio 1987 2.200.000 lire
1° gennaio 1988 2.500.000 lire
1° gennaio 1989 2.650.000 lire
1° gennaio 1990 2.950.000 lire
1° gennaio 1991 3.200.000 lire
1° gennaio 1992 4.980.000 lire42
1° gennaio 1993 5.280.000 lire
1° gennaio 1995 5.430.000 lire
1° gennaio 1996 5.680.000 lire
1° gennaio 1998 4.220.000 lire43
1° gennaio 2000 4.220.000 lire44
1° gennaio 2002 2.179,45 euro45
1° luglio 2004 2.200,00 euro
1° gennaio 2008 2.450,00 euro
1° gennaio 2009 2.600,00 euro
1° gennaio 2010 2.700,00 euro
1° dicembre 2011 2.800,00 euro
1° aprile 2012 2.935,00 euro
1° luglio 2013 3.090,00 euro
42 Contingenza confluita nel minimo contrattuale mensile.
43 Minimo contrattuale mensile relativo ai dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° gennaio 1998, ai sensi
dell’articolo 1 dell’accordo del 31 ottobre 1997 per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere.
44 Minimo contrattuale mensile unico per tutti i dirigenti, ai sensi dell’articolo 1 dell’accordo del 27 gennaio 2000 per
il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere.
45 Conversione in euro del minimo contrattuale mensile
ALLEGATO E - MINIMO CONTRATTUALE MENSILE
57
ALLEGATO F
MISURA DEL VITTO E ALLOGGIO
ALLEGATO F -MISURA DEL VITTO E ALLOGGIO
DECORRENZA VITTO ALLOGGIO TOTALE MENSILE
1° gennaio 1975 40.000 lire 30.000 lire 70.000 lire
1° gennaio 1981 60.000 lire 40.000 lire 100.000 lire
1° gennaio 1983 90.000 lire 50.000 lire 140.000 lire
1° gennaio 1985 90.000 lire 90.000 lire 180.000 lire
1° gennaio 1995 115.000 lire 115.000 lire 230.000 lire
1° gennaio 1996 140.000 lire 140.000 lire 280.000 lire
1° gennaio 2000 190.000 lire 140.000 lire 330.000 lire
1° gennaio 2002 190.000 lire 240.000 lire 430.000 lire
1° gennaio 2002 98,13 euro 123,95 euro 222,08 euro
1° luglio 2004 100,00 euro 172,00 euro 272,00 euro
1° aprile 2012 120,00 euro 180,00 euro 300,00 euro
1° luglio 2013 130,00 euro 200,00 euro 330,00 euro
1° gennaio 2017 135,00 euro 205,00 euro 340,00 euro
1° gennaio 2018 140,00 euro 215,00 euro 355,00 euro
1° dicembre 2018 150,00 euro 230,00 euro 380,00 euro
Prima del 1° gennaio 1975 vigevano valori differenziati in relazione alle diverse categorie di aziende.
58
ALLEGATO G
SUPERMINIMO CONTRATTUALE
DATA NOMINA DIRIGENTE
aumenti: 200,00 150,00 200,00
SUPERMINIMO CCNL
dal al dal 1/12/2018 dal 1/10/2023 dal 1/07/2024 dal 1/09/2025
31/10/97 2.820,03 3.020,03 3.170,03 3.370,03
01/11/97 31/12/97 2.652,18 2.852,18 3.002,18 3.202,18
01/01/98 01/01/00 1.730,31 1.930,31 2.080,31 2.280,31
02/01/00 30/06/00 1.627,02 1.827,02 1.977,02 2.177,02
01/07/00 10/10/01 1.420,44 1.620,44 1.770,44 1.970,44
11/10/01 24/06/04 1.250,00 1.450,00 1.600,00 1.800,00
25/06/04 31/12/04 1.040,00 1.240,00 1.390,00 1.590,00
01/01/05 31/12/05 920,00 1.120,00 1.270,00 1.470,00
01/01/06 30/11/07 800,00 1.000,00 1.150,00 1.350,00
01/12/07 31/12/07 700,00 900,00 1.050,00 1.250,00
01/01/08 31/12/08 550,00 750,00 900,00 1.100,00
01/01/09 31/12/09 400,00 600,00 750,00 950,00
01/01/10 27/11/23 300,00 500,00 650,00 850,00
28/11/23 ----- 200,00 350,00 550,00
ALLEGATO G - SUPERMINIMO CONTRATTUALE
Dagli importi indicati devono essere detratte le somme eventualmente destinate a favore dell’assi-
curazione e previdenza polivalente supplementare, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, CCNL 14 gen -
naio 1998.
59
ALLEGATO H
ACCORDO 28 NOVEMBRE 2023
Accordo di rinnovo del CCNL dirigenti di aziende alberghiere 21 dicembre 2016
e successive modifiche
L’anno 2023, il giorno 28 del mese di novembre in Roma,
tra
FEDERALBERGHI – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERIT ALIA- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE LE P ARTI:
- condividono il principio dell’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti,
sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela
per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente
mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell’adeguatezza del
complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della
funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle
agevolazioni contrattuali e legislative;
- condividono, altresì, l’importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i
loro dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto,
partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi
la centralità delle imprese e dei loro dirigenti;
- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler
rafforzare l’impegno verso l’economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzio-
ne alla sostenibilità, all’efficacia futura dei fondi, al miglioramento continuo dell’efficienza
nel loro funzionamento, alla qualità dell’offerta e dell’erogazione dei servizi agli utenti, di-
mostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una
storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione
coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL dirigenti di aziende alberghiere 21 dicembre
2016 e successive modifiche che va considerato congiuntamente agli accordi 30 luglio 2021, 4 otto-
bre 2022, 25 febbraio 2022, 30 luglio 2021, 11 novembre 2019, 18 settembre 2019.
ALLEGATO H - ACCORDO 28 NOVEMBRE 2023
60
Articolo 1 - Aumento retributivo
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retri-
buzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a:
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi rico-
nosciuti dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2019, a titolo di acconto o di anti-
cipazione su futuri aumenti economici contrattuali e delle quali sia stato espressamente
stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
Articolo 2 - Servizi di welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)
1. L’articolo 21 del CCNL è sostituito dal seguente:
“ Articolo 21 - Aggiornamento e formazione professionale per dirigenti, politiche attive e outplace-
ment (CFMT)
1. Le Parti – allo scopo di offrire alle aziende e ai dirigenti opportunità di formazione e aggior-
namento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evolu-
zione – concordano di aderire alle attività espletate a favore dei dirigenti compresi nella
sfera di applicazione del presente contratto dal Centro di formazione per il management del
terziario – CFMT.
2. I programmi di formazione saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
3. Le giornate di formazione scelte dall’azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo di singoli
dirigenti saranno - per quanto riguarda le eventuali spese di viaggio e permanenza - a carico
dell’azienda e le giornate stesse saranno considerate lavorative.
4. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - per quanto riguarda le eventuali
spese di viaggio e di permanenza - a carico del dirigente e le giornate stesse saranno detrai-
bili dal monte ferie individuale.
5. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito
(corrispondenti ad un minimo di sei giorni nell’arco di un triennio) per l’attuazione di speci-
fici programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con
gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezio-
nare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell’attività
professionale.
6. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto fissato dal presente articolo vie-
ne finanziata a decorrere dal 1° luglio 1992 mediante contributi annui trattenuti dal datore
decorrenza 1° ottobre 2023 1° luglio 2024 1° settembre 2025
aumento euro 200,00 euro 150,00 euro 200,00
61
di lavoro sulla retribuzione, pari a euro 129,12 a carico del datore di lavoro e pari a euro 129,12
a carico del Dirigente. Con decorrenza 1° ottobre 2021 il contributo annuo sarà pari a euro
290,00 a carico del datore di lavoro e a euro 130,00 a carico del Dirigente. Gli importi sono
comprensivi della quota di contributo di adesione contrattuale e per l’espletamento delle
funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive. Per
la pratica realizzazione di quanto disposto all’articolo 21-bis, per le sole annualità 2024 e
2025, il contributo annuo è incrementato di euro 50,00, di cui euro 25,00 a carico del datore
di lavoro ed euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, per il 2024 e il
2025, il contributo annuo sarà pari a euro 315,00 a carico del datore di lavoro e a euro 155,00
a carico del Dirigente.
7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di Previdenza “Mario Negri” con
i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del
Fondo stesso.
8. È volontà delle Parti che il CFMT possa divenire, in relazione ai propri obiettivi statutari,
il principale operatore di riferimento contrattuale per l’evoluzione delle professionalità
manageriali delle imprese, investendo ancora più in ricerca e sviluppo, agendo a sostegno
della professionalità e dell’occupabilità dei manager del settore, favorendo l’incontro tra do-
manda e offerta di competenze sul mercato del lavoro anche definendo convenzioni con le
principali società di outplacement presenti sul mercato.
9. A tal fine le Parti concordano che, a decorrere dal 1° settembre 2021, in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta ecce-
zione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari,
di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al
CFMT, un contributo pari a euro 2.500,00 per l’attivazione di procedure di outplacement o
per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.
Con la stessa decorrenza indicata al comma 9, è abrogato l’articolo 35 del CCNL 24 giugno
2004 e successive modificazioni”.
2. L’articolo 21-bis, introdotto nel CCNL dall’accordo 30 luglio 2021, è sostituito dal seguente:
Articolo 21 bis - Servizi di welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)
1. Le Parti riconoscono l’opportunità di ottimizzare e potenziare il sistema di welfare con -
trattuale, anche incentivando l’utilizzo dei servizi di welfare di cui all’articolo 51, comma 2,
del testo unico delle Imposte sui Redditi, allo scopo di creare un contesto in cui il lavoro sia
collocato in un sistema volto a perseguire il benessere complessivo della persona a sostegno
della conciliazione vita-lavoro, della famiglia e della quotidianità.
2. A tal fine sono assegnate al CFMT competenze di supporto ed organizzative relative alla rea-
lizzazione di una piattaforma welfare per i dirigenti del settore.
3. A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo, con
decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, per i dirigenti compresi nella sfera di applica -
ALLEGATO H - ACCORDO 28 NOVEMBRE 2023
62
zione del presente contratto è prevista l’introduzione di un contributo welfare obbligatorio
di importo pari a euro 1.000,00 annui, spendibile tramite la piattaforma welfare CFMT nel
perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di la -
voro potrà altresì accreditare nella piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione
di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i dirigenti
impiegati - o categorie degli stessi.
4. Il valore minimo contrattuale di cui al primo periodo del precedente comma 3 verrà corri-
sposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.
5. Il valore di cui al primo periodo del comma 3 del presente articolo viene riconosciuto pro
quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell’anno di riferimento, sia
con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, mentre non è ripropor-
zionabile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part time”.
Articolo 3 - Previdenza complementare (Fondo “Mario Negri”)
1. L’articolo 26 del CCNL è modificato come segue:
“ Art. 26 - Previdenza complementare (Fondo “Mario Negri”)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell’assicurazione obbligatoria
invalidità, vecchiaia e superstiti dell’INPS e/o di fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fon-
do “Mario Negri”.
2. Il Fondo “Mario Negri” rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai
dirigenti delle aziende alberghiere o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel
campo di applicazione del presente contratto. L’iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i di-
rigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella
sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con
detta qualifica.
3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigen-
ti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione
o cessazione del rapporto di lavoro.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è
composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari
al 12,86%46 a decorrere dal 1° ottobre 2021, e del contributo a carico del dirigente, pari all’1%,
calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8.
46 il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007; all’11,15%
dal 2008; all’11,35% dal 2009; all’11,65% dal 2010; al 12,35% dal 2018
63
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a
carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 2,35% della retribuzione
convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale 47. Tale contributo è
elevato al 2,39% a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 2,43% a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al
2,47% dal 1° gennaio 2025.
7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contri-
buto ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti come definiti al successivo artico-
lo 29, commi da 1 a 3, a decorrere dall’anno 2018 è pari al 4,13% 48 della retribuzione conven-
zionale annua di cui al comma 8. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene
confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale an -
nua di euro 59.224,54.
9. Il Fondo “Mario Negri”, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il trat-
tamento di fine rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° febbraio 2014, tra dirigenti e datori di lavo-
ro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione
integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del
Fondo “Mario Negri”.
11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi prece-
denti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è
dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
12. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto “Ma -
rio Negri” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordati tra le parti che
hanno stipulato il presente accordo”.
Articolo 4 – Decorrenza, durata e impegni delle parti
1. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2022, salve le decorrenze particolari previste per
singoli istituti, e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2025.
2. Le Parti si impegnano ad avviare le trattative almeno sei mesi prima del termine del 31 di-
cembre 2025, in modo da rinnovare tempestivamente il CCNL, anche con riferimento alla
sperimentalità della normativa sul welfare aziendale di cui all’articolo 21-bis del CCNL.
47 il contributo integrativo è pari all’1,48% a decorrere dal 1° gennaio 2003; all’1,50% dal 2004; all’1,52% dal 2005;
all’1,54% dal 2006; all’1,74% dal 2007; all’1,76% dal 2008; all’1,78% dal 2009; all’1,80% dal 2010; all’1,84% dal 2011;
all’1,87% dal 2012; all’1,91% dal 2013; all’1,95% dal 2014; all’1,99% dal 2015; al 2,03% dal 2016; al 2,07% dal 2017; al 2,11%
dal 2018; al 2,15% dal 2019; al 2,19% dal 2020; al 2,31% dal 2021
48 contributo pari al 2,84% a decorrere dal 1° gennaio 2004; al 3,00% dal 2007; al 3,30% dal 2008; al 3,60% dal 2009; al
3,90% dal 2010; al 3,97% dal 2016; al 4,05% dal 2017
ALLEGATO H - ACCORDO 28 NOVEMBRE 2023
64
3. Convenendo sull’importanza e centralità della figura dirigenziale anche nell’ottica di svi-
luppo del sistema Paese, fermo rimanendo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del CCNL 16
novembre 2011 e s.m.i., le Parti si impegnano ad individuare ulteriori agevolazioni e percorsi
facilitativi che consentano di incrementare le nomine dirigenziali nel settore.
4. Le Parti si impegnano a sottoscrivere, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente
accordo, un nuovo testo unico contrattuale.
FEDERALBERGHI MANAGERITALIA
65
ALLEGATO I - ACCORDO 4 OTTOBRE 2022
ALLEGATO I
ACCORDO 4 OTTOBRE 2022
ACCORDO DI MODIFICA DELL’ ARTICOLO 28,
Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – F ASDAC)
DEL CCNL PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE ALBERGHIERE
L’anno 2022, il giorno 4 del mese di ottobre in Roma,
tra
FEDERALBERGHI – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERIT ALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- nelle more della sottoscrizione di un accordo di rinnovo del CCNL, le Parti hanno provvedu-
to ad attuare gli impegni presi con l’accordo del 30 luglio 2021 con riferimento alla disciplina
che regolamenta il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Mario Besusso – F ASDAC;
- a seguito della definizione delle suddette procedure attuative si è reso necessario adeguare
la formulazione dell’articolo 28 del CCNL.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE P ARTI CONVENGONO CHE
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’articolo 28 del CCNL per i dirigenti delle aziende alberghiere è
modificato come segue:
“ Art. 28 - Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso – F ASDAC)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato
nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,29% 49 a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio
annuo a copertura della garanzia Long Term Care 50 pari a 206,60 euro annui;
49 5,50% fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 31 dicembre 2021
48 Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all’art. 51 comma 2 lettera a),
del TUIR
66
b) 2,78%51 a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo
della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente
alle dipendenze della stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribu-
zione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal re-
golamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli
dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigen-
ti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di
pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive
o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in
caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti
al Fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è
fissata in euro 2.054,0052 euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche
delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei su-
perstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al
60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le Parti, al fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagno-
stico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di gestione del Fondo
l’organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed
a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto della razionalizza -
zione della spesa sanitaria nel suo complesso.”
Letto, confermato e sottoscritto.
FEDERALBERGHI MANAGERITALIA
51 A decorrere dal 1° gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d’anno, dal 1° ottobre 2011; al 2,46% dal 1° gen-
naio 2014; al 2,51% dal 1° gennaio 2018; al 2,56% dal 1° ottobre 2021
52 Euro 877,98 a decorrere dal 1° gennaio 2002; euro 1.985,13 dal 1° ottobre 2011; euro 2.008,10 dal 1° gennaio 2014; euro
2.032,00 dal 1° gennaio 2016
67
ALLEGATO L
ACCORDO 25 FEBBRAIO 2022
ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DI UNA GARANZIA ASSICURA TIV A AGGIUNTIV A
PER INFORTUNI NELLA CONVENZIONE P ASTORE
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE ALBERGHIERE
(Dichiarazione delle Parti in calce all’art. 18 - Accordo 30 luglio 2021)
L’anno 2022, il giorno 25 del mese di febbraio in Roma,
tra
FEDERALBERGHI – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERIT ALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- in ottemperanza all’impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all’articolo
18 del CCNL in occasione della sottoscrizione dell’accordo del 30 luglio 2021, l’ Associazio-
ne Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già
contemplate nella Convenzione Pastore, al fine di garantire con uno strumento collettivo
l’osservanza del disposto di cui al comma 6 dell’articolo 18 del CCNL;
- la copertura “Infortuni” proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di
infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE P ARTI CONVENGONO CHE
1. La nuova copertura “Infortuni” sarà inclusa nella Convenzione Pastore, tramite idonea ap-
pendice, con decorrenza 1° gennaio 2022.
2. Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato, e si aggiunge al
contributo dovuto dalle aziende all’ Associazione Antonio Pastore”.
3. Per l’anno 2022, conseguentemente ad accordi presi tra le Parti firmatarie e solo per l’avvio
della nuova copertura, è stato stabilito un incremento ridotto del contributo annuo dovuto
dalle aziende all’ Associazione Antonio Pastore, pari ad euro 287,00.
4. Analoghi incrementi contributivi saranno applicati per i dirigenti assunti o nominati con le
ALLEGATO L - ACCORDO 25 FEBBRAIO 2022
68
agevolazioni contributive di cui all’articolo 29 del CCNL 24 giugno 2004 e successive modifi-
cazioni.
5. Sempre con riferimento all’anno 2022, alle aziende che abbiano rinnovato, anteriormente
alla stipula del presente accordo, le polizze assicurative sottoscritte in forza del disposto
dell’art. 18 comma 6 del CCNL, è stata prevista la possibilità di posticipare la decorrenza
dell’aumento contributivo al giorno successivo alla scadenza annuale delle suddette coper-
ture assicurative. In ogni caso, tutti i dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla
garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore entro il 1° gennaio 2023.
6. La copertura assicurativa si rivolge ai soli dirigenti in servizio fino al raggiungimento degli
80 anni di età e garantirà i seguenti indennizzi per il caso di morte e invalidità permanente,
a seguito di infortunio professionale ed extra professionale:
1) in caso di morte, una somma corrispondente a cinque volte la retribuzione annua di fatto,
con il massimo assicurato di euro 750.000,00;
2) in caso di invalidità permanente totale, una somma corrispondente a sei volte la retribu-
zione annua di fatto, con il massimo assicurato di euro 900.000,00;
3) in caso di invalidità permanente parziale, un importo calcolato sulla somma assicurata
di cui al precedente punto 2) in proporzione al grado di Invalidità Permanente, determinato
in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P .R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni.
7. Le somme massime assicurate tramite la garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore sono cal-
colate su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00, pertanto
i datori di lavoro non dovranno sostenere oneri aggiuntivi per poter adempiere agli obblighi
previsti dall’art. 18 comma 6 del CCNL, se non nel caso in cui le retribuzioni di fatto risultino
essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale. In tale ipotesi, sarà cura delle
imprese attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti, che garantisca
le relative differenze rispetto all’indennizzo previsto dalla polizza collettiva contrattuale.
Letto, confermato e sottoscritto.
FEDERALBERGHI MANAGERITALIA
69
ALLEGATO M
ACCORDO 30 LUGLIO 2021
ACCORDO DI PROROGA, CON MODIFICAZIONI,
DEL CCNL PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE ALBERGHIERE
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di luglio in Roma,
tra
FEDERALBERGHI – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, rappresentata
dal Presidente Bernabò Bocca, dal Vicepresidente vicario delegato alla guida della Commissione
Sindacale Giuseppe Roscioli, con l’assistenza del Direttore Generale Alessandro Massimo Nucara,
dal Capo Servizio Sindacale Angelo Giuseppe Candido e da Andrea Serra
e
MANAGERIT ALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, rappresentata dal Presidente Mario Mantovani,
dal capo della Delegazione Sindacale Daniele Testolin, dal rappresentante Gaetano Torino con
l’assistenza del Segretario Generale Massimo Fiaschi e la responsabile delle relazioni sindacali
Daniela Fiorino
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell’accordo di proroga del 18 settembre 2019, è scaduto il
CCNL per i Dirigenti delle aziende alberghiere sottoscritto il 21 dicembre 2016 e successive
modifiche;
- le Parti firmatarie, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo
e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso il 18 settembre 2019 la necessità di
mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del
welfare e della bilateralità contrattuale;
- dal confronto tra le Parti si è giunti alla definizione di importanti innovazioni in materia di
welfare contrattuale ma, anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazio-
ne di incertezza economica, aggravata dall’insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la
definizione di un accordo di rinnovo non sono ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattua-
le fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilaterali-
tà, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
TUTTO CIÒ PREMESSO
si concorda quanto segue
ALLEGATO M - ACCORDO 30 LUGLIO 2021
70
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agi-
bilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la
vigenza del CCNL 21 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2021, apportando al contempo gli aggiusta -
menti definiti nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e
successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di sca -
denza.
Le Parti condividono il principio dell’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei diri-
genti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che
lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i
rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell’adeguatezza del complessivo trattamento economico – nor-
mativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legi-
slazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione del CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di
quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di
assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei
dirigenti, Federalberghi e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di
adesione contrattuale per il tramite degli enti di cui agli articoli 21, 26, 27 e 28 del presente CCNL.
Anche al fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di
cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL.
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle
disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico – normativo del CCNL, in quanto finaliz-
zate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le
Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del CCNL 21 dicembre 2016 e successive
modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 18, 21 – con l’introduzione di un nuovo
articolo 21-bis – 26, 27 e 28 come segue:
Articolo 18 - Malattia e infortunio
1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, l’azienda conserverà,
al dirigente non in prova, il posto per un periodo di 8 mesi in un anno solare, intendendo-
si il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso, o di 14 mesi ove si
verifichino le condizioni di cui all’articolo 18-bis, durante i quali gli corrisponderà l’intera
retribuzione.
71
2. Alla scadenza dei termini sopra indicati, perdurando lo stato di malattia documentato da
regolari certificati medici, è facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo
15 del presente contratto.
3. Alla scadenza dei termini indicati al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente
richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il
rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trat-
tamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui al successivo
articolo 34, comma 1.
4. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e
infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla
scadenza di tale termine l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.
5. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avve-
nuto per causa di servizio o da malattia professionale prevista dalla legge, l’azienda conser-
verà al dirigente il posto e gli corrisponderà l’intera retribuzione fino ad accertata guarigio-
ne e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi dal giorno in cui si è
verificato l’infortunio o ha avuto inizio la malattia.
6. L’azienda deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro i
rischi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:
d) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente cau-
sata da infortunio o malattia professionale che non consenta la prosecuzione del lavoro, una
somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
e) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale,
una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzio-
nale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato
con decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio
o malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità del-
la retribuzione globale di fatto.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le Parti concordano di affidare all’ Associazione Antonio Pastore un mandato esplorativo volto a
definire, entro il mese di novembre 2021, una garanzia assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle at -
tualmente contemplate dalla Convenzione Pastore, che risponda alle esigenze di cui al comma 6
dell’articolo 18, allo scopo di garantire, con una polizza collettiva, da una parte l’osservanza delle
tutele stabilite dal CCNL in caso di infortunio professionale ed extra professionale e, dall’altra, una
maggiore economicità per le imprese. Entro lo stesso termine le Parti firmatarie si incontreranno
per verificare le proposte dell’ Associazione Antonio Pastore per le conseguenti determinazioni.
ALLEGATO M - ACCORDO 30 LUGLIO 2021
72
Articolo 21 - Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e
outplacement (CFMT)
1. Le Parti - allo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed ag-
giornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore ed alla loro
evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell’Unione europea - concordano di aderire alle
attività espletate a favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente con-
tratto dal CFMT - Centro di Formazione per il Management del Terziario.
2. I programmi di formazione saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
3. Le giornate di formazione scelte dall’ Azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo di singoli
dirigenti saranno - come le eventuali spese di viaggio e di permanenza - a carico dell’azienda
e le giornate stesse saranno considerate lavorative.
4. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - per quanto riguarda le eventuali
spese di viaggio e di permanenza - a carico del dirigente e le giornate stesse saranno detrai-
bili dal monte ferie individuale.
5. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito
(corrispondenti ad un minimo di sei giorni nell’arco di un triennio) per l’attuazione di speci-
fici programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con
gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezio-
nare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell’attività
professionale.
6. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo viene finanziata, a
decorrere dal 1° gennaio 1992, mediante contributi annui, trattenuti dal datore di lavoro sulla
retribuzione, pari a euro 129,12 a carico del datore di lavoro e pari a euro 129,12 a carico del Di-
rigente. Con decorrenza 1° ottobre 2021 il contributo annuo sarà pari a euro 290,00 a carico del
datore di lavoro e a euro 130,00 a carico del Dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota
di contributo sindacale di adesione contrattuale e per l’espletamento delle funzioni aggiuntive
attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive.
7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza “Mario Negri” con i
criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti di pertinenza del Fondo stesso.
8. È volontà delle Parti che il CFMT possa divenire, in relazione ai propri obiettivi statutari, il
principale operatore di riferimento contrattuale per l’evoluzione delle professionalità mana -
geriali delle imprese del terziario, investendo ancora più in ricerca e sviluppo, agendo a soste-
gno della professionalità e dell’occupabilità dei manager del settore, favorendo l’incontro tra
domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro anche definendo convenzioni con le
principali società di outplacement presenti sul mercato.
9. A tal fine le Parti concordano che, a decorrere dal 1° settembre 2021, in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione
73
delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimis-
sioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT, un
contributo pari ad euro 2.500,00 per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’accesso
a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.
10. Con la stessa decorrenza indicata al comma 9, è abrogato l’art. 35 del CCNL 24 giugno 2004 e
successive modificazioni.
Articolo 21-bis - Servizi di welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)
1. Le Parti riconoscono l’opportunità di ottimizzare e potenziare il sistema di welfare contrattua-
le, anche incentivando l’utilizzo dei servizi di welfare di cui all’articolo 51, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, allo scopo di creare un contesto in cui il lavoro sia collocato in
un sistema volto a perseguire il benessere complessivo della persona a sostegno della concilia -
zione vita-lavoro, della famiglia e della quotidianità.
2. A tal fine sono assegnate al CFMT competenze di supporto ed organizzative in materia di wel -
fare.
3. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto il datore di lavoro può
riconoscere un importo annuo spendibile in beni e servizi di welfare. Qualora riconosciuto, il
suddetto importo dovrà essere stanziato in pari misura a favore di tutti i dirigenti impiegati dal
medesimo datore di lavoro.
4. Il suddetto importo verrà corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits rico-
nosciuti dal datore di lavoro.
5. Il valore di cui al comma 3 del presente articolo, viene riconosciuto pro quota nel caso di as-
sunzione o nomina intervenuta nel corso dell’anno, sia con contratto a tempo indeterminato
che con contratto a termine, mentre non è riproporzionabile nel caso in cui il dirigente risulti in
forza con contratto part time.
6. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di novembre 2021 per definire le modalità
applicative del presente articolo.
Articolo 26 – Previdenza complementare Fondo “Mario Negri”
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell’assicurazione obbligatoria in-
validità, vecchiaia e superstiti dell’INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fon -
do “Mario Negri”.
2. Il Fondo Mario Negri rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai diri-
genti delle aziende alberghiere o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel cam -
ALLEGATO M - ACCORDO 30 LUGLIO 2021
74
po di applicazione del presente contratto. L’iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti
cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di
applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qua-
lifica.
3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigen-
ti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione
o cessazione del rapporto di lavoro.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è
composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro pari al
12,35% a decorrere dal 1° gennaio 2018 e al 12,86% a decorrere dal 1° ottobre 2021 e del contri-
buto a carico del dirigente pari all’1% calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui
al comma 8.
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione con -
trattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al 2,15%, a de -
correre dal 1° gennaio 2020, al 2,19%, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al 2,31%, della retribuzio-
ne convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale.
7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contri-
buto ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti definiti al successivo articolo 29,
commi da 1 a 3, a decorrere dall’anno 2018, è pari al 4,13% della retribuzione convenzionale
annua di cui al comma 8. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confer-
mato nelle medesime misure indicate al comma 6.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale an -
nua di euro 59.224,54.
9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il tratta -
mento di fine rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e datori di lavoro,
potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione
integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del
Fondo “Mario Negri”.
11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi prece-
denti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è
dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
12. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto “Mario
Negri” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordati tra le parti che hanno
stipulato il presente accordo.
75
Articolo 27 - Previdenza integrativa individuale Associazione “ Antonio Pastore”
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un trattamento di previdenza individuale.
2. L’ Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi con -
tratti di assicurazione nonché, all’esazione dei contributi da versare come premi alle impre-
se di assicurazione prescelte.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo a carico del datore di lavoro, comprensivo della
quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, è fissato in euro 4.493,16 in ragione
d’anno. A decorrere dal 1° ottobre 2021 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in
euro 3.986,56 in ragione d’anno. Il contributo da parte del dirigente è pari a euro 774,72, sem-
pre in ragione d’anno.
4. Ai dirigenti di cui al successivo articolo 29, commi da 1 a 3, saranno assicurate le medesime
garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla convenzione Antonio
Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il pre-
mio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella
allegata alla convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all’ As-
sociazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.
5. Il contributo versato all’Associazione Antonio Pastore è finalizzato all’erogazione di prestazio-
ni assicurative di previdenza e assistenza individuale.
6. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la
retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
7. Il comma 6 dell’articolo 27 del CCNL 24 giugno 2004 è soppresso.
Articolo 28 - Assistenza sanitaria integrativa Fondo “Mario Besusso” (F ASDAC)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo Mario Besusso) integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato
nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico del datore di lavoro per ciascun dirigente in servizio; con decorrenza 1°
ottobre 2021 il contributo è fissato nella misura del 5,51% a carico dell’azienda per ciascun diri-
gente in servizio;
b) 2,56% a carico del datore di lavoro e a favore della gestione dirigenti pensionati, compren-
sivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente
alle dipendenze della stessa.
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
ALLEGATO M - ACCORDO 30 LUGLIO 2021
76
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribu-
zione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sa -
nitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del
dirigente individuati dal regolamento.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti
titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di
pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive
o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in
caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti
al Fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è
fissata in euro 2.054,00. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle
esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei super-
stiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60%
di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le Parti, al fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagno-
stico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di gestione del Fondo
l’organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed
a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto della razionalizza -
zione della spesa sanitaria nel suo complesso.
Articolo 44 - Decorrenza e durata
Il presente Accordo di proroga decorre dal 1° gennaio 2020, fatte salve le decorrenze particolari
previste per singoli istituti, ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2021.
Letto, confermato e sottoscritto.
FEDERALBERGHI MANAGERITALIA
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ALLEGATO N - ACCORDO 18 NOVEMBRE 2019
ALLEGATO N
ACCORDO 18 NOVEMBRE 2019
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 18 settembre 2019
tra
FEDERALBERGHI – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERIT ALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 24 giugno 2004 e successive modifiche, per i Dirigenti
delle aziende alberghiere;
- le Parti firmatarie:
• condividono l’esigenza di valorizzare il ruolo propulsivo del settore, che contribuisce alla
creazione di valore aggiunto ed occupazione;
• condividono la necessità di una ripresa degli investimenti pubblici in innovazione e di mi-
sure di sostegno alle imprese operanti nel settore, decisive per la produttività complessiva
del sistema Paese;
• condividono l’esigenza di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale per
dare impulso ai consumi delle famiglie ed agli investimenti delle imprese e dei suoi manager;
• condividono, altresì, l’esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e soste-
nibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l’obiettivo di confermare la
bilateralità come una reale opportunità per imprese e manager.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE P ARTI
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggio-
re stabilità, finalizzato a meglio affrontare la situazione di incertezza nel settore nel suo comples-
so, e, contemporaneamente, di garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL
in favore di imprese e Dirigenti, concordano di prorogarne la vigenza fino al 31 Dicembre 2019.
Le Parti riconfermano, inoltre, la necessità di affrontare le sfide indotte dalle profonde trasforma-
zioni che investono le imprese ed il lavoro manageriale e perciò intendono confermare il percorso
contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva.
78
A tale scopo, per tutto l’arco della proroga di cui sopra, le Parti concordano di mantenere un con -
fronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità
contrattuale attraverso una programmazione di incontri nel medio periodo. Nell’ambito di tale
ciclo di incontri potranno essere altresì valutate specifiche esigenze degli strumenti di welfare
contrattuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e
successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di sca -
denza.
Letto, confermato e sottoscritto.
FEDERALBERGHI MANAGERITALIA
79
ALLEGATO O - ACCORDO 11 NOVEMBRE 2019
ALLEGATO O
ACCORDO 11 NOVEMBRE 2019
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 11 novembre 2019
tra
FEDERALBERGHI – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERIT ALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
In data 18 settembre 2019 le Parti, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento le-
gislativo e contrattuale di maggiore stabilità, hanno sottoscritto un accordo per prorogare la vigen-
za del CCNL per i Dirigenti delle aziende alberghiere fino al 31 Dicembre 2019, condividendo, altresì
• l’esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di
welfare e bilateralità contrattuale, con l’obiettivo di confermare la bilateralità come una re-
ale opportunità per le imprese ed i manager;
• la conferma del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come
leva strategica competitiva per le imprese ed il lavoro manageriale;
• il mantenimento di un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibi-
lità del welfare e della bilateralità contrattuale
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE P ARTI
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Al fine di garantire il processo di riallineamento della previdenza complementare del fondo Mario
Negri, le Parti concordano una variazione del 2% del contributo integrativo a carico del datore di
lavoro di cui all‘art 26, comma 4, del vigente CCNL Dirigenti.
Pertanto, per il periodo di proroga del suddetto CCNL (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019) l’ali-
quota del contributo integrativo passa dall’attuale 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale
annua di cui al comma 6 dello stesso art. 26
Letto, confermato e sottoscritto.
FEDERALBERGHI MANAGERITALIA
80
ALLEGATO P
ACCORDO 21 DICEMBRE 2016
L’anno 2016, il giorno 21 del mese di dicembre in Roma
tra
FEDERALBERGHI – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERIT ALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 24 giugno 2004 e successive modifiche, per i
dirigenti delle aziende alberghiere.
Le parti condividono il principio dell’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei diri-
genti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza
Articolo 1 – Aumento retributivo
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui all’articolo 6 del CCNL 24 giugno 2004
e successive modifiche, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente con -
tratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1°
gennaio 2017, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1° gennaio 2018 e un aumento
pari a euro 140,00 mensili lordi dal 1° dicembre 2018.
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a
qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità.
Articolo 2 – Vitto e alloggio
1. La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici
mensilità è determinata dal 1° gennaio 2017 in euro 340,00 lordi mensili (135,00 euro vitto
e 205,00 euro alloggio), dal 1° gennaio 2018 in euro 355,00 lordi mensili (140,00 euro vitto e
215,00 euro alloggio) e dal 1° dicembre 2018 in euro 380,00 lordi mensili (150,00 euro vitto e
230,00 euro alloggio).
2. Il servizio di vitto potrà essere fornito anche mediante buoni pasto, previe intese tra l’azien-
da e il dirigente.
81
Articolo 3 – Malattia e infortunio
A decorrere dal 21 dicembre 2016, l’articolo 18 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dagli
accordi di rinnovo del 30 novembre 2007 e del 16 novembre 2011, è sostituito dal seguente:
“ Art. 18 - Malattia ed infortunio
1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, l’azienda conserverà,
al dirigente non in prova, il posto per un periodo di 8 mesi in un anno solare 53 o di 14 mesi
ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 18bis, durante i quali gli corrisponderà l’in-
tera retribuzione.
2. Alla scadenza dei termini sopra indicati, perdurando lo stato di malattia documentato da
regolari certificati medici, è facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo
15 del presente contratto.
3. Alla scadenza dei termini indicati al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente
richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il
rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trat-
tamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui al successivo
articolo 34, comma 1.
4. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia
e infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione.
Alla scadenza di tale termine l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto im -
mediato.
5. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avve-
nuto per causa di servizio o da malattia professionale prevista dalla legge, l’azienda conser-
verà al dirigente il posto e gli corrisponderà l’intera retribuzione fino ad accertata guarigio-
ne e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi dal giorno in cui si è
verificato l’infortunio o ha avuto inizio la malattia.
6. L’azienda deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro i
rischi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente cau-
sata da infortunio o malattia professionale che non consenta la prosecuzione del lavoro, una
somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale,
una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzio-
nale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato
con decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio
o malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità
della retribuzione globale di fatto”.
ALLEGATO P - ACCORDO 21 DICEMBRE 2016
53 Per anno solare si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso
82
Dopo l’articolo 18 viene inserito il seguente articolo 18 bis:
“ Art. 18 bis – Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia
Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 8
mesi dall’art. 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa
che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario
Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 6 mesi e
alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.
Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l’intera retribuzione
ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta , oltre al
trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art.
34, comma 1.
I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno presentare
richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza dell’ottavo mese di assenza per malattia
e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le previsioni di cui agli artt. 18 e 18 bis entrano in vigore dal 21 dicembre 2016. Per i dirigenti che
alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano in corso un evento di malattia e che ab-
biano già superato gli 8 mesi di periodo di comporto, continuerà ad applicarsi la normativa prece-
dentemente in vigore, fatta sala la possibilità del prolungamento del periodo di comporto prevista
dall’articolo 18 bis, per un totale complessivo di 14 mesi”.
Articolo 4 – Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti
L’articolo 21 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall’accordo del 16 novembre 2011, il com -
ma 8 viene sostituito dal seguente:
“1. Le Parti - allo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed ag-
giornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore ed alla loro
evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell’Unione europea - concordano di aderire alle
attività espletate a favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente con-
tratto dal CFMT - Centro di Formazione per il Management del Terziario.
2. I programmi di formazione saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
3. Le giornate di formazione scelte dall’ Azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo di singoli di-
rigenti saranno - per quanto riguarda le eventuali spese di viaggio e di permanenza - a carico
dell’azienda e le giornate stesse saranno considerate lavorative.
4. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - per quanto riguarda le eventuali
spese di viaggio e di permanenza - a carico del dirigente e le giornate stesse saranno detrai-
bili dal monte ferie individuale.
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5. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito (cor-
rispondenti ad un minimo di sei giorni nell’arco di un triennio) per l’attuazione di specifici pro-
grammi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con gli stessi
le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro co-
noscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell’attività professionale.
6. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo viene finanziata, a
decorrere dal 1° luglio 1992, mediante un contributo pari a euro 129,11 annui a carico dell’a -
zienda e a euro 129,11 annui a carico del dirigente trattenuti dall’azienda sulla retribuzione.
7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al fondo di previdenza “Mario Negri” con
i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del
fondo stesso.
8. Il CFMT definirà convenzioni con le principali società di outplacement presenti sul merca -
to, per favorirne la conoscenza ad imprese e dirigenti, anche al fine dell’utilizzo del voucher
di cui al successivo art. 35.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in par-
ticolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR”.
Articolo 5 – Previdenza complementare Fondo “Mario Negri”
1. Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro di cui al comma 3 dell’articolo 26 del ccnl
24 giugno 2004 e successive modificazioni è pari all’11,88% a decorrere dal 1° gennaio 2016,
al 12,11% a decorrere dal 1° gennaio 2017 e al 12,35% a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. Il contributo integrativo di cui al comma 4 dell’articolo 26 del ccnl 24 giugno 2004 e succes-
sive modificazioni è pari all’1,99% a decorrere dal 1 gennaio 2015, al 2,03% a decorrere dal 1
gennaio 2016, al 2,07% a decorrere dal 1 gennaio 2017 e al 2,11% a decorrere dal 1 gennaio 2018.
3. Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro di cui al comma 5 del ccnl 24 giugno 2004
e successive modificazioni, a decorrere dall’anno 2016 è pari al 3,97%, a decorrere dall’anno
2017 è pari al 4,05%, a decorrere dall’anno 2018 è pari al 4,13%.
Articolo 6 - Previdenza Integrativa Individuale
Il comma 4 dell’articolo 27 del ccnl 24 giugno 2004 e successive modificazioni è sostituto dal seguente:
“4. Ai Dirigenti di cui al successivo art. 29, commi da 1 a 3, saranno assicurate le medesime ga -
ranzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pa-
store. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio
relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata
alla convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all’ Associazio-
ne Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.”
ALLEGATO P - ACCORDO 21 DICEMBRE 2016
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Articolo 7 – Assistenza sanitaria integrativa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 28
del CCNL 24 giugno 2004, come da ultimo modificato dall’articolo 15 dell’accordo del 16 no-
vembre 2011 e dall’allegato A) al verbale di accordo del 9 dicembre 2013, è fissato nella misura
del 2,51% in ragione d’anno, elevato al 2,56% in ragione d’anno a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. La contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.032,00 euro a
decorrere dal 1° gennaio 2016 ed in euro 2.054,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Articolo 8 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
Gli articoli 29 e 29bis del ccnl 24 giugno 2004 e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
“ Art. 29 –Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli articoli 26, comma 5, e
27, comma 4, del presente contratto, le aziende possono optare per forme di contribuzione
ridotta, con riferimento ai dirigenti come di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, la contribuzione ridotta può essere applicata ai dirigenti
assunti o nominati, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, entro il compimento
del 48° anno di età, nonché per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo come indicato nella
seguente tabella:
Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si applicherà automaticamente la
normativa contrattuale generale.
4. A titolo sperimentale le parti concordano che, per i dirigenti assunti o nominati, a far data
dalla sottoscrizione del presente accordo, la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli
elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro annui
riferiti ad un contratto di lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici previsti
dal secondo comma del presente articolo, le aziende potranno applicare, per una durata mas-
sima di tre anni dall’assunzione o nomina, la contribuzione ridotta di cui ai commi successivi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 28 del CCNL 24 giugno 2004 e successive
modificazioni, per la previdenza complementare di cui all’art. 26, il contributo ordinario a
ETÀ DEL DIRIGENTE Anni di permanenza
(periodo massimo)
Fino 40 anni 4
Da 41 a 45 anni 3
Da 46 e fino al compimento dei 48 anni 2
Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti 1
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carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrati-
vo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la
facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario Negri.
6. Per i medesimi dirigenti l’iscrizione all’ Associazione Antonio Pastore avviene con sospensio-
ne degli obblighi contributivi di cui all’art. 27 del CCNL 24 giugno 2004 e successive modifica-
zioni, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo previsto al comma 4.
7. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il datore di
lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione dirigenti) una di-
chiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000,
n.445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazio-
ne oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.
8. Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo com-
plessivo annuale di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al SUID, entro
e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di
tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per un periodo massimo di un anno, il
trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, qualora siano presenti i requisiti
anagrafici previsti dal comma 2.
9. Al termine del triennio di cui al comma 4, in presenza dei requisiti anagrafici indicati al
comma 2 del presente articolo, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza solu-
zione di continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, per la durata
indicata dalla tabella del comma 3.
10. Le agevolazioni previste nei commi dal 4 al 9 del presente articolo possono essere usufruite
solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.
11. Le disposizioni contenute nei commi dal 4 al 10 del presente articolo, per la loro natura spe-
rimentale, saranno oggetto di verifica tra le parti firmatarie in occasione del prossimo rin -
novo, ai fini di eventuali modifiche delle stesse”.
“ Art. 29bis – Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all’in -
terno di reti di imprese, possono essere instaurati anche nell’ambito delle previsioni di legge
in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni
del presente CCNL.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l’applicazione del
trattamento agevolativo, di cui all’art. 29, commi da 1 a 3, del CCNL, anche non in presen -
za dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del
contratto, purché il contratto abbia una durata minima di un anno. Il predetto trattamento
agevolativo non potrà in ogni caso avere una durata superiore a due anni”.
ALLEGATO P - ACCORDO 21 DICEMBRE 2016
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Articolo 9 - Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione
Dopo l’articolo 29 bis del CCNL 24 giugno 2004 è inserito il seguente:
“ Articolo … - Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione
1. Al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un’età
non inferiore a 48 anni compiuti, le parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratifi-
carsi presso le Commissioni paritetiche di cui all’art. 43 del c.c.n.l., così disciplinate:
- il minimo contrattuale mensile di cui all’art. 6 del presente CCNL. e future modificazioni,
può essere ridotto per il primo anno di svolgimento dell’attività fino al massimo del 20%;
- per il secondo anno fino al massimo del 10%;
- per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo con -
trattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quello previsto dal c.c.n.l. vigente;
- è altresì applicabile, per un anno, il trattamento agevolativo previsto dall’art. 29, comma 1,
del presente c.c.n.l..
2. Eventuali accordi sulla retribuzione variabile nei confronti dei soggetti di cui al presente
articolo possono usufruire delle agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defi-
scalizzazione.
3. Il mancato deposito presso le Commissioni paritetiche di cui all’art. 43 rende inapplicabili
le disposizioni previste nel presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono, altresì, applicabili nei casi di licenzia -
mento e successiva riassunzione del dirigente nell’ambito della stessa impresa o da parte
di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume
ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in cui
siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, al fine di sostenere la rioccupazione dei dirigenti di cui all’articolo precedente e comun -
que, privi di occupazione, concordano di associare alle misure di carattere retributivo ivi previste
iniziative congiunte volte a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché percorsi
formativi di riqualificazione professionale”.
Articolo 10 – Collegio Arbitrale
L’articolo 31 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“ Art. 31 - Collegio Arbitrale
1. Ai sensi della Legge 4 novembre 2010, n. 183 è istituito, a cura delle associazioni territoriali
competenti aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio Arbitrale che opererà ai sen-
si dell’art. 412 ter c.p.c. e che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.
2. Il Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascu-
na delle due organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di Presi-
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dente, viene scelto di comune accordo, sempre dalle due Organizzazioni. In caso di mancato
accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nomina -
tivi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata
o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni
predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
3. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati
per la scelta di quest’ultimo.
4. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
5. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
6. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organiz-
zazioni territoriali competenti.
7. Ciascuna delle parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui all’art. 43 del presente
contratto non riesca, può promuovere il deferimento della controversia al Collegio Arbitra -
le, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l’au-
torità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Il Collegio sarà
investito della vertenza su istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, della
organizzazione territoriale competente aderente a Manageritalia che inoltrerà al Collegio il
ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso
stesso ai sensi del comma 4 dell’articolo 33.
8. Copia dell’istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento, essere trasmessi contemporaneamente, a cura della organizzazione di cui al
precedente comma, alla corrispondente organizzazione territoriale imprenditoriale e, per
conoscenza, al datore di lavoro interessato.
9. Fino al giorno antecedente la prima udienza, la Parte convenuta è tenuta a manifestare per
iscritto al Collegio la propria adesione ovvero è tenuta a manifestare l’eventuale volontà di
rinunciare alla procedura arbitrale.
10. La competenza territoriale, salvo diverso accordo, è stabilita con riferimento alla sede di
lavoro del dirigente ove ha avuto luogo la risoluzione del rapporto.
11. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall’avvenuto ricevimento dell’istanza di cui so-
pra, da parte dell’organizzazione imprenditoriale.
12. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, potrà effettuare il
tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto
costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Col-
legio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimo-
niali al fine dell’istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni
istruttorie scritte e produzioni documentali. Dell’istruttoria sarà redatto processo verbale.
ALLEGATO P - ACCORDO 21 DICEMBRE 2016
88
13. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto dell’eventuale assenza im -
motivata di una delle parti nonché, in caso di licenziamento, anche dell’eventuale carenza di
motivazione contestuale, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della pri-
ma riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del
Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazio-
ne a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica
l’art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile.
14. Durante i mesi di agosto e dicembre sono sospesi i termini di cui al presente articolo, com -
preso quello di cui al comma 4 del successivo articolo 33.
15. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed ac-
colga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a ca-
rico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze
contrattuali di fine rapporto.
16. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il
Collegio stabilirà l’indennità supplementare nella seguente misura graduabile per classi di
anzianità aziendale:
- fino a 4 anni: da 4 a 8 mensilità;
- oltre 4 e fino a 6 anni: da 6 a 12 mensilità;
- oltre 6 e fino a 10 anni: da 8 a 14 mensilità;
- oltre 10 e fino a 15 anni: da 10 a 16 mensilità;
- oltre i 15 anni: da 12 a 18 mensilità.
17. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio, prestato in azienda
nella qualifica, superiore a dodici anni, l’indennità supplementare è automaticamente au-
mentata, in relazione all’età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure:
- 4 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferio-
re all’età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per ac-
cedere al trattamento pensionistico nell’ AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero
liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L’onere della pro-
va relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente.
18. L’indennità supplementare di cui ai commi 15, 16 e 17 del presente articolo ha natura risarci-
toria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sull’ultima
retribuzione lorda (ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile), sull’e-
ventuale quota variabile (come media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio pre-
stato) e sui corrispondenti ratei delle mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di
fine rapporto, con l’esclusione delle ferie e dei permessi per ex festività.
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19. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le Organizzazioni costituenti il Col-
legio stesso.
20. Le parti si danno atto che:
a) il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell’art. 412-ter del codice
di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dall’art. 412 ter e quater del
codice di procedura civile;
b) nel caso in cui l’eventuale tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente
articolo abbia esito positivo, l’accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi dell’art. 2113,
comma 4 del codice civile come modificato dall’art. 31, comma 7, della legge n. 183/2010.
CHIARIMENTO A VERBALE
Ai fini del calcolo dell’indennità supplementare di cui ai commi 15, 16 e 17 del presente articolo, nel
confermare il richiamo all’art. 34, le parti chiariscono che quanto disposto dal comma 7 dell’art.
34 citato risulta incompatibile con la natura giuridica dell’indennità supplementare stessa e, per-
tanto, non si applica.
NOT A A VERBALE
Le parti concordano che le nuove previsioni contenute nei commi 15, 16 e 17 del presente articolo
decorrono per i licenziamenti comminati dal 1° marzo 2017”.
Articolo 11 – Risoluzione del rapporto di lavoro
Il comma 4 dell’articolo 33 del CCNL 24 giugno 2004 e successive modificazioni è sostituito dal
seguente:
“4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all’organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro
trenta giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all’art. 43. In ogni caso,
il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione
di licenziamento da parte del dirigente.”
Articolo 12 – Preavviso o indennità sostitutiva
All’articolo 34 del CCNL 24 giugno 2004, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso, comunicato a far data dal
21 dicembre 2016, da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indetermina -
to, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all’anzianità
di servizio globalmente prestato nell’azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi: da quattro fino a dieci anni di servizio;
- 10 mesi: da dieci fino a quindici anni di servizio;
- 12 mesi: oltre i quindici anni di servizio”.
ALLEGATO P - ACCORDO 21 DICEMBRE 2016
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Articolo 13 – Outplacement
L’articolo 35 del CCNL 24 giugno 2004 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“ Art. 35 - Outplacement
1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento diverso da giusta causa, o di risoluzio-
ne consensuale nelle sedi conciliative, su formale richiesta del dirigente, l’azienda definirà
l’attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un
contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.
2. L’azienda liquiderà alla società specializzata in attività di ricollocazione, individuata d’intesa
con il dirigente interessato, un voucher per l’acquisto di servizi di outplacement di importo
pari ad euro 5.000,00 netti, non monetizzabile, da utilizzare entro 12 mesi dall’interruzione
del rapporto di lavoro. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individual-
mente”.
Articolo 14 – Controversie individuali di lavoro
L’articolo 43 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“ Articolo 43 – Controversie individuali di lavoro
1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni Pariteti-
che Territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 412 ter
del codice di procedura civile, come modificato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. La Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello
regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’organizzazione territoriale competente
di Federalberghi;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’organizzazione territoriale competente di Ma -
nageritalia.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di
conciliazione tramite l’organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito
mandato.
4. L’associazione imprenditoriale ovvero l’organizzazione sindacale dei dirigenti che rappre-
senta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Pa -
ritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a
certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione provve-
derà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà espe-
rito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il
termine di 60 giorni.
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6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della
richiesta da parte dell’associazione imprenditoriale o dell’organizzazione Sindacale a cui il
lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi
dell’articolo 412-ter c.p.c. come modificato dalla Legge n. 183/2010.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Com-
missione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per terri-
torio e a tal fine deve contenere:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la
Direzione Territoriale del Lavoro;
c) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono
richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’art. 412 ter
c.p.c., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ., a
conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.
10. La Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di conva-
lida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge.
11. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costitu-
iscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla
Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 42”.
Articolo 15 – Produttività e benessere
1. Le Parti, nell’ambito delle politiche e dei principi attinenti la Responsabilità Sociale di Im -
presa, si impegnano a promuovere e a sostenere le azioni volte a favorire le buone pratiche
di age management e di welfare aziendale.
2. In quest’ottica le Parti convengono sull’opportunità di prevenire forme di obsolescenza pro-
fessionale e a creare condizioni di integrazione e complementarietà professionale tra lavo-
ratori maturi e giovani.
Articolo 16 – Decorrenza e durata
1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2015, fatte salve eventuali diverse decorrenze
previste da singole norme ed ha scadenza al 31 dicembre 2018.
FEDERALBERGHI MANAGERITALIA
ALLEGATO P - ACCORDO 21 DICEMBRE 2016
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ALLEGATO Q
ACCORDO 16 NOVEMBRE 2011
L’anno 2011, il giorno 16 del mese di novembre, in Roma
tra
FEDERALBERGHI – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERIT ALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alber-
ghiere del 30 novembre 2007.
Articolo 1 – Minimo contrattuale mensile
Il comma 1 dell’articolo 6 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall’accordo di rinnovo del 30
novembre 2007, è sostituito dal seguente:
“1. Il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 2.800,00 lordi a decorrere dal 1° dicembre 2011,
2.935,00 lordi a decorrere dal 1° aprile 2012 e in euro 3.090,00 lordi, a decorrere dal 1° luglio
2013.”
Articolo 2 - Aumento retributivo
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti com-
presi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un
aumento pari a euro 100,00 mensili lordi dal 1° dicembre 2011, un aumento pari a euro 135,00
mensili lordi dal 1° aprile 2012, un aumento pari a euro 155,00 mensili lordi dal 1° luglio 2013.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto sono do-
vuti gli aumenti retributivi che decorrono dall’anno successivo a quello della nomina o assun -
zione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle
aziende successivamente al 31 dicembre 2010 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri
aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento
all’atto della concessione.
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Articolo 3 – Una tantum
1. In relazione al periodo 1° gennaio 2011 - 30 novembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati pre-
cedentemente al 1° gennaio 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corri-
sposto, con la retribuzione del mese di gennaio 2012, un importo “una tantum” di euro 800,00
lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell’anno 2011.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, in forza alla data
di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai
mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L’importo “una tantum” previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorren-
za, da eventuali somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri
miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbi -
mento all’atto della concessione.
4. L’importo “una tantum” di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del tratta-
mento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o
dell’indennità sostitutiva.
Articolo 4 – Vitto e alloggio
1. La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici men-
silità è determinata dal 1° aprile 2012 in euro 300,00 lordi mensili (120,00 euro vitto e 180,00 euro
alloggio) e dal 1° luglio 2013 in euro 330,00 lordi mensili (130,00 euro vitto e 200,00 euro alloggio).
2. Il servizio di vitto potrà essere fornito anche mediante buoni pasto, previe intese tra l’azienda e
il dirigente.
Articolo 5 – Aspettativa
L’articolo 15 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Al dirigente che ne faccia richiesta, per giustificati motivi, deve essere concesso un periodo
di aspettativa fino a sei mesi, con facoltà, da parte dell’azienda, di non corrispondere – in
tutto o in parte – la retribuzione.
2. Il periodo di aspettativa sarà considerato come trascorso in servizio agli effetti del preavviso
e del trattamento di fine rapporto.
3. Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a qualsiasi livello, o funzioni
sindacali nazionali, regionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di legge vigenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che la contribuzione agli enti e fondi di cui agli articoli 27 e 28 del CCNL 24
giugno 2004, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo 15 non è sospesa nel
caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi”.
ALLEGATO Q - ACCORDO 16 NOVEMBRE 2011
94
Articolo 6 – Trasferimento
L’articolo 16 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche organizza-
tive e produttive dell’azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all’interessato con un preavviso di almeno tre
mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di
cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta, salvo che usufruisca di
vitto e alloggio in albergo, sino alla scadenza dei suddetti termini.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento
di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunica -
zione di cui al comma 2, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasfe-
rimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, all’indennità sostitutiva del preavviso
di cui all’articolo 34, comma 1.
6. In caso di licenziamento non determinato da giusta causa, intervenuto entro tre anni dal tra-
sferimento, competerà al dirigente e/o alla sua famiglia il rimborso delle spese effettive per il
rientro nel luogo di prima assunzione o in altro luogo che non comporti oneri superiori.
7. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche: membro del
Parlamento nazionale o di Assemblee regionali, provinciali o comunali, per tutta la durata
della carica.
8. Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese preventivamente con -
cordate cui va incontro per effetto del trasferimento per sé e per i familiari a carico, ivi com-
prese quelle relative al trasloco del mobilio.
9. Il datore di lavoro corrisponderà inoltre per una durata da convenirsi tra le Parti l’eventuale
differenza di canone, esistente all’atto dell’insediamento in alloggio dello stesso tipo di quel-
lo occupato nella sede di provenienza, tenendo conto delle condizioni medie di mercato.
10. Nel caso di trasferimento all’estero, il dirigente che non sia accompagnato dalla famiglia
avrà diritto ad un minimo di due rientri all’anno, con spese a carico dell’azienda.
11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, all’atto del trasloco, una indennità “una tan -
tum” non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familia-
ri e a tre mensilità se con familiari a carico.
12. Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dall’azienda.
95
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Parti chiariscono che le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del presente articolo si appli-
cano solo nel caso in cui l’evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente
determinando nei confronti di quest’ultimo una effettiva situazione di detrimento, ravvisabile
qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 km”.
Articolo 7 – Malattia ed infortunio
L’articolo 18 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall’accordo di rinnovo del 30 novembre
2007, è sostituito dal seguente:
“1. In caso di malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio, l’azienda conserverà al
dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrispon -
derà l’intera retribuzione.
2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari
certificati medici, è facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 15 del
presente contratto.
3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente
richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il
rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trat-
tamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui al successivo
articolo 34, comma 1, senza pregiudizio per quanto altro spettante per forme di assistenza e
di previdenza in atto.
3 bis. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e
infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla
scadenza di tale termine l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.
4. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avve-
nuto per causa di servizio o da malattia professionale prevista dalla legge, l’azienda conser-
verà al dirigente il posto e gli corrisponderà l’intera retribuzione fino ad accertata guarigio-
ne e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi dal giorno in cui si è
verificato l’infortunio o ha avuto inizio la malattia.
5. L’azienda deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro i
rischi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente cau-
sata da infortunio o malattia professionale che non consenta la prosecuzione del lavoro, una
somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale,
una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzio-
nale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato
con decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
ALLEGATO Q - ACCORDO 16 NOVEMBRE 2011
96
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio
o malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità del-
la retribuzione globale di fatto”.
NOT A A VERBALE
Ove per effetto della nuova formulazione del comma 5 del presente articolo si renda necessario
adeguare la copertura assicurativa in atto, l’azienda provvederà con decorrenza dal 1° marzo 2012.
Articolo 8 – Trasferimento di proprietà dell’azienda
L’articolo 20 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2112 del codice civile, in caso di trasferimento
di proprietà dell’azienda, ivi compresi i casi di concentrazione, fusioni, scorpori, non debbo-
no in alcun modo essere pregiudicati i diritti a qualsiasi titolo acquisiti dal dirigente.
2. Nel caso in cui l’evento di cui al comma 1 risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del
dirigente determinando nei suoi confronti una effettiva situazione di detrimento professionale,
quest’ultimo può, entro 180 giorni dall’avvenuta comunicazione formale del trasferimento di
proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso di
cui all’articolo 34, comma 1”.
Articolo 9 – Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti
L’articolo 21 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Le Parti - allo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed ag-
giornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore ed alla loro
evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell’Unione europea - concordano di aderire alle
attività espletate a favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente con-
tratto dal CFMT - Centro di Formazione per il Management del Terziario.
2. Tali attività saranno realizzate attraverso:
a) corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti;
b) corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della
formazione manageriale indifferenziata.
3. I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
4. Le giornate di formazione scelte dall’ Azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo di singoli di-
rigenti saranno - per quanto riguarda le eventuali spese di viaggio e di permanenza - a carico
dell’azienda e le giornate stesse saranno considerate lavorative.
5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - per quanto riguarda le eventuali
spese di viaggio e di permanenza - a carico del dirigente e le giornate stesse saranno detrai-
bili dal monte ferie individuale.
97
5bis. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito
(corrispondenti ad un minimo di sei giorni nell’arco di un triennio) per l’attuazione di speci-
fici programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con
gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezio-
nare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell’attività
professionale.
6. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo viene finanziata, a
decorrere dal 1° luglio 1992, mediante un contributo pari a euro 129,11 annui a carico dell’a -
zienda e a euro 129,11 annui a carico del dirigente trattenuti dall’azienda sulla retribuzione.
7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al fondo di previdenza “Mario Negri” con
i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del
fondo stesso.
8. A titolo sperimentale, le Parti concordano di affidare al CFMT, per il periodo 1° dicembre 2011-
31 dicembre 2013, la promozione di azioni di politica attiva del lavoro volte alla ricollocazione
dei dirigenti, secondo le modalità previste in apposito accordo allegato”.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in par-
ticolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR.
Articolo 10 – Mutamento di posizione
L’articolo 25 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Il dirigente che a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente
sulla sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al
trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo
34, comma 1.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti chiariscono che le disposizioni contenute dell’articolo 25 si applicano solo nel caso in cui
l’evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confron-
ti di quest’ultimo una effettiva situazione di detrimento”.
Articolo 11 – Dirigenti di prima nomina (DPN)
L’articolo 29 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall’accordo di rinnovo del 30 novembre
2007, è sostituito dal seguente:
“1. A titolo sperimentale e con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli
articoli 26 e 27 del presente contratto, le aziende possono optare per forme di contribuzione
ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina come di seguito definiti.
ALLEGATO Q - ACCORDO 16 NOVEMBRE 2011
98
2. Ai sensi del precedente comma 1, sono considerati dirigenti di prima nomina i dirigenti as-
sunti o nominati entro il compimento del quarantesimo anno d’età e i quadri che, avendo
maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a tre anni anche in aziende diverse,
vengano nominati dirigenti entro il compimento del quarantottesimo anno di età, nonché i
dirigenti disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio
dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di età non inferiore
a cinquanta anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrat-
tuale generale”.
Articolo 12 – Dirigente temporaneo
Dopo l’articolo 29 del CCNL 24 giugno 2004 è inserito il seguente:
“Articolo … - Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager , operanti anche all’interno di
reti di imprese, possono essere instaurati anche nell’ambito delle previsioni di legge in materia di
contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni del presente CCNL.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l’applicazione del trat -
tamento agevolativo previsto per il DPN, di cui all’articolo 29 del CCNL, anche non in presenza
dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contrat -
to, fino ad un massimo di un anno”.
Articolo 13 – Dimissioni
L’articolo 36 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. In caso di dimissioni sarà corrisposto al dirigente dimissionario il trattamento di fine rap-
porto nella stessa misura prevista per il caso di licenziamento dall’articolo 38.
2. Il dirigente che rassegni le dimissioni è tenuto a darne comunicazione all’azienda con il se-
guente preavviso:
- 2 mesi, fino a due anni di anzianità;
- 3 mesi, da due a cinque anni di anzianità;
- 4 mesi, oltre i cinque anni di anzianità.
3. Il mancato rispetto di tale preavviso implica la trattenuta, da parte dell’azienda, di uguale
numero di mensilità dalle di lui spettanze.
4. L’azienda che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente
alla prestazione in servizio, sia all’inizio, sia durante il preavviso, può troncare il rapporto sen-
za che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. In
tal caso, il dirigente dimissionario che usufruisca dell’alloggio di servizio potrà continuare ad
usufruirne per un periodo di durata non superiore alla metà del periodo di preavviso residuo.
99
5. Per i casi di maternità ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro i sei
mesi dal termine del periodo di assenza prevista dall’articolo 19 o alla conclusione dell’even-
tuale periodo di aspettativa, di cui all’articolo 15, e comunque entro il periodo temporale di cui
all’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, le spetterà, oltre l’indennità di
anzianità, quella sostitutiva del preavviso nei termini previsti dall’articolo 34, comma 1”.
Articolo 14 – Preavviso o indennità sostitutiva
All’articolo 34 del CCNL 24 giugno 2004, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“4. Per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° dicembre 2011, in caso di licenziamento di di -
rigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, le
mensilità di preavviso di cui al comma 1 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta
giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l’effettivo accesso al
trattamento pensionistico”.
Articolo 15 – Assistenza Sanitaria Integrativa (F ASDAC)
L’articolo 28 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall’accordo di rinnovo del 30 novembre
2007, è sostituito dal seguente:
“1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato
nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di
cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per cia -
scun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il contributo di cui
alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d’anno;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribu-
zione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sa -
nitaria riservati ai soli dirigenti ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente
individuati dal regolamento.
4. Sono iscritti al fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari
di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione
di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esone-
rative) nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di
sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
ALLEGATO Q - ACCORDO 16 NOVEMBRE 2011
100
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti
al fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è
fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei di -
rigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo
conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei su-
perstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del fondo, pari al
60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati”.
Articolo 16 – Previdenza complementare (Fondo Negri)
A decorrere dal 1° gennaio 2009, i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 26 del CCNL 24 giugno 2004 e succes-
sive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:
“3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del
contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione con -
venzionale annua di cui al comma 6. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al
10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all’11,35% a
decorrere dal 1° gennaio 2009 ed all’11,65% a decorrere dal 1° gennaio 2010.
4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di con-
tributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all’1,48% della retribuzione convenzio-
nale annua di cui al comma 6 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzio-
ne convenzionale, il contributo integrativo è pari all’1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004,
all’1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all’1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, all’1,74% a
decorrere dal 1° gennaio 2007, all’1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all’1,78% a decorrere
dal 1° gennaio 2009, all’1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010, all’1,84% a decorrere dal 1° gen -
naio 2011, all’1,87% a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed all’1,91% a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contri-
buto ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al
successivo articolo 28, a decorrere dall’anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione conven-
zionale annua di cui al comma 6. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto
contributo a decorrere dall’anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall’anno 2008 è pari al
3,30%, a decorrere dall’anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall’anno 2010 è pari al 3,90%,
mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4”.
In calce all’articolo 26 è aggiunto il seguente:
CHIARIMENTO A VERBALE
L’adeguamento della contribuzione di cui ai commi 3, 4 e 5 avverrà entro il 10 aprile 2012 e senza
interessi né ulteriori oneri per le imprese, se non quelli derivanti dalla contribuzione stessa.
101
Articolo 17 – Dichiarazione congiunta
Dopo l’articolo … del CCNL 24 giugno 2004 è inserita la seguente
DICHIARAZIONE CONGIUNT A
Le parti attiveranno entro il mese di dicembre 2011 una Commissione paritetica, avente lo scopo,
anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e
governance dei Fondi bilaterali.
Articolo 18 – Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2011, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste
da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2013.
Allegato 1
Accordo politiche attive
Le parti, al fine di favorire politiche attive per l’occupazione dei dirigenti, concordano di affidare a
CFMT, a titolo sperimentale, per il periodo 1° dicembre 2011 – 31 dicembre 2013, la promozione di
iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti;
le iniziative potranno comprendere, a titolo esemplificativo, la certificazione delle competenze,
azioni finalizzate alla ricollocazione anche tramite la stipulazione di convenzioni con società di
outplacement e attività di supporto per il reinserimento professionale;
tali attività affidate a CFMT saranno finanziate per il periodo 2011 – 2013 sopra specificato utiliz-
zando un contributo una tantum a carico delle azienda pari a euro 40,00 per ciascun dirigente in
servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo e un equivalente contributo a carico del
dirigente, da versarsi entro il 31 dicembre con apposito bollettino straordinario, oltre all’utilizzo
della quota residua di risorse stanziata attraverso l’accordo quadro per il sostegno e lo sviluppo
professionale dei manager del 7 gennaio 2010;
la gestione economico/finanziaria delle attività di cui al presente accordo sarà oggetto di rendicon-
tazione separata.
Allegato 2
Accordo per la partecipazione al piano di riordino F ASDAC
Le parti, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo F ASDAC, in base alle risultanze
degli specifici approfondimenti affidati agli esperti attuari, convengono sull’esigenza di approvare
il presente piano di riordino anche mediante modifiche al regolamento e/o allo statuto, ed i con -
seguenti interventi correttivi, di seguito descritti, che dovranno essere deliberati dagli organi di
gestione del Fondo medesimo entro il 30 novembre 2011:
ALLEGATO Q - ACCORDO 16 NOVEMBRE 2011
102
- a partire dal 1° gennaio 2013, adeguamento pari al 2% annuo del contributo di solidarietà
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere 24
giugno 2004, come modificato dall’accordo di rinnovo del 30 novembre 2007 e analogo ade-
guamento di una quota pari a euro 1.107,15 a carico dei pensionati diretti, da verificare dalle
parti stipulanti in occasione di ogni rinnovo del presente CCNL;
- introduzione della quota 85 secondo le modalità definite nella allegata tabella A;
- efficientamento e razionalizzazione della spesa sanitaria per 6 milioni di euro;
- introduzione del controllo su gestioni separate;
- individuazione di un indicatore di garanzia per il presidio del rapporto tra patrimonio del
Fondo e gestione corrente;
- rafforzamento del controllo dei rischi operativi attraverso la individuazione di nuovi benchmark;
- sistematica attività di controllo e governo della spesa sanitaria e di gestione.
Il presente piano sarà oggetto di verifica attuariale annuale.
Tabella A
ANNO RAGGIUNGIMENTO QUOTA 85
2012 78
2013 79
2014 80
2015 81
2016 82
2017 83
2018 84
2019 85
103
Allegato 3
Il giorno 16 del mese di novembre 2011,
FEDERALBERGHI
e
MANAGERIT ALIA
nel confermare la validità del Protocollo d’intesa in calce all’articolo 28 del CCNL per i dirigenti da
aziende alberghiere del 24 giugno 2004 e degli accordi specifici richiamati dallo stesso CCNL
si impegnano ad operare congiuntamente per la soluzione dei problemi riscontrati in relazione
all’applicazione del suddetto protocollo, anche promuovendo l’attivazione di misure volte a garan-
tire il raggiungimento dei medesimi obiettivi mediante strumenti diversi.
FEDERALBERGHI MANAGERITALIA
ALLEGATO Q - ACCORDO 16 NOVEMBRE 2011
104
ALLEGATO R
ACCORDO 30 NOVEMBRE 2007
L’anno 2007, il giorno 30 del mese di novembre in Roma
tra
FEDERALBERGHI – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERIT ALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 24 giugno 2004 e successive modifiche, per
i dirigenti di aziende alberghiere.
Articolo 1 – Minimo contrattuale mensile
Il comma 1 dell’articolo 6 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall’accordo di rinnovo del 30
novembre 2007, è sostituito dal seguente:
1. Il minimo contrattuale mensile è fissato in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) lordi a
decorrere dal 1° gennaio 2007, e in Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) lordi, a decorrere
dal 1° gennaio 2009.
2. L’aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente sarà assorbito
– fino a concorrenza – da eventuali superminimi concessi ad personam, finanche con clau-
sola di non assorbibilità, entro la data di stipula del presente accordo.
Articolo 2 - Aumento retributivo
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti
compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di
fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2007, un aumen-
to pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2008, un aumento pari
a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2009 ed un aumento pari a
euro 100,00 (cento/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2010.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto sono
dovuti gli aumenti retributivi con decorrenza dall’anno successivo a quello della nomina o
assunzione.
105
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse
dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006 a titolo di acconto o di anticipazione su
futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assor-
bimento all’atto della concessione.
4. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il dicembre 2009 per valutare la congruità del-
la quarta tranche di aumento con decorrenza 1° gennaio 2010, in funzione dell’andamento
dell’inflazione ad oggi programmata, al fine di poterne rivedere l’importo.
Articolo 3 – Retribuzione variabile
Dopo il comma 1 dell’articolo 9 del CCNL 24 giugno 2004 è aggiunto il seguente:
“2. Al fine di poter usufruire di eventuali agevolazioni di legge in materia di decontribuzione
e defiscalizzazione, le parti stipulanti sottoscrivono gli accordi di cui al comma 1 presso la
Commissione Paritetica di cui all’articolo 43 del presente contratto”.
Dopo l’articolo 43 del CCNL 24 giugno 2004 viene inserito il seguente:
“ Articolo 43bis – Commissioni Paritetiche per la retribuzione variabile
1. La Commissione Paritetica di cui al precedente articolo 43, oltre che in materia di concilia -
zione delle controversie individuali di lavoro, svolge anche funzioni di assistenza alla stipula
degli accordi per la retribuzione variabile di cui all’articolo 9 del presente contratto”.
Articolo 4 – Assistenza Sanitaria Integrativa (F ASDAC)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell’articolo 28 del CCNL 24 giugno 2004 è modi-
ficato come segue:
“1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto
un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato
nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di
cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per cia -
scun dirigente alle dipendenze della stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio”.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le Parti, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel disegno di Legge Finanziaria per
il 2008, si impegnano ad intervenire tempestivamente al fine di concordare le necessarie revisioni
della normativa contrattuale, statutaria e regolamentare del Fondo Mario Besusso, qualora soprag-
giungessero modifiche legislative volte a ridisegnare la normativa applicabile, anche sotto l’aspetto
fiscale, ai fondi di assistenza sanitaria integrativa.
ALLEGATO R - ACCORDO 30 NOVEMBRE 2007
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Articolo 5 – Fondo Mario Negri
I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 26 del CCNL 24 giugno 2004, sono modificati come segue:
“3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del
contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione con -
venzionale annua di cui al comma 6. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al
10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all’11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008.
4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di con-
tributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all’1,48% della retribuzione convenzio-
nale annua di cui al comma 6 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzio-
ne convenzionale, il contributo integrativo è pari all’1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004,
all’1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all’1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, all’1,74%
a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all’1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contri-
buto ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al
successivo articolo 28, a decorrere dall’anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione conven-
zionale annua di cui al comma 6. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto
contributo a decorrere dall’anno 2007 è pari al 3,00% ed a decorrere dall’anno 2008 è pari al
3,30%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al
comma 4”.
DICHIARAZIONE CONGIUNT A IN MA TERIA DI PREVIDENZA INTEGRA TIV A
Dato l’assetto mutualistico del Fondo Mario Negri, le maggiori contribuzioni dovute per effetto del
presente accordo sono subordinate alla previsione di analoghe disposizioni nell’accordo che verrà
stipulato per i dirigenti del terziario.
Articolo 6 – Dirigenti di prima nomina
1. Le Parti concordano di confermare con riferimento alle assunzioni e/o nomine di DPN che
interverranno nel corso del quadriennio 2007/2010, anche a tempo determinato, le agevola -
zioni contributive di cui agli articoli 26, comma 5, e 27, comma 4, del CCNL 24 giugno 2004.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 4 dell’articolo 27 del CCNL 24 giugno 2004 viene
modificato come segue: “4. Ai Dirigenti di prima nomina di cui al successivo Articolo 29,
saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti
in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo
annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata
convenzione. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all’ Associazione Antonio Pa -
store per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative”.
3. Tenuto conto delle specificità e peculiarità del settore, a titolo sperimentale e con esclusivo
riferimento alle assunzioni e nomine che interverranno nel corso della valenza del presente
accordo, le aziende potranno concordare con i dirigenti, anche se non in possesso dei requi-
siti di cui all’articolo 29, comma 2, del CCNL 24 giugno 2004, l’applicazione delle medesime
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agevolazioni contributive previste per i dirigenti di prima nomina dagli articoli 26, comma
5, e 27, comma 4 del CCNL, a fronte del versamento integrale al Fondo Mario Negri del TFR
maturato dalla data di nomina o assunzione e fino al termine del triennio di applicazione
dell’agevolazione contributiva.
4. Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo non sono applicabili nei casi di licen -
ziamento e successiva riassunzione del dirigente nell’ambito della stessa impresa o da parte
di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assu-
me, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in
cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.
Articolo 7 – Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti
Dopo il comma 5 dell’articolo 21 del CCNL 24 giugno 2004 viene inserito il seguente:
“5bis. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito
(corrispondenti ad un minimo di 6 giorni nell’arco di un triennio) per l’attuazione di specifi-
ci programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con
gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezio-
nare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell’attività
professionale”.
DICHIARAZIONE DELLE P ARTI
Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in par-
ticolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR.
Articolo 8 – Malattia e infortunio
Dopo il comma 3 dell’articolo 18 del CCNL 24 giugno 2004, viene inserito il seguente:
“3bis. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia
e infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione.
Alla scadenza di tale termine l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto im -
mediato”.
I commi 2 e 3 dell’articolo 18 del CCNL 24 giugno 2004 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, è facoltà del dirigente
non in prova di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 15 del presente contratto.
3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente
richiesto ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro
venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente non in prova, oltre al trattamento
di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui al successivo articolo 34,
senza pregiudizio per quanto altro spettante per forme di assistenza e previdenza in atto”.
ALLEGATO R - ACCORDO 30 NOVEMBRE 2007
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Articolo 9 – Outplacement
L’ Articolo 35 del CCNL 24 giugno 2004 è modificato come segue:
“1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l’azien-
da definirà l’attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia
attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.
2. L’azienda si farà carico fino al 50% dell’importo da versare alla società di outplacement, in -
dividuata d’intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle compe-
tenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate
individualmente”.
Articolo 10 – Congedi per la prevenzione medica
1. La eventuale partecipazione del dirigente al programma di medicina preventiva attivato dal
Fondo Mario Besusso dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali
e, comunque, non potrà comportare assenze superiori ad una giornata lavorativa per ogni
biennio.
Articolo 11 – Decorrenza e durata
1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze
previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2010.
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