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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 29473/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato articola un unico complesso motivo con l'indicazione di tre profili critici: con il primo lamenta la violazione di legge in ordine all'apprezzamento della prova con riferimento al processo verbale della Guardia di finanza e alla testimonianza del maresciallo della Guardia di finanza di Rho; con il secondo evidenzia che il teste aveva svolto mera attività esecutiva; con il terzo eccepisce l'inversione dell'onere della prova perché la Corte territoriale aveva ascritto alla difesa di non aver citato i testi della Guardia di finanza, di non aver proposto ricostruzioni alternative, di non aver adempiuto all'onere di allegazione; Rilevato che nella memoria ribadisce le sue difese; Ritenuto che tutti e tre i motivi siano generici e fattuali: l'accertamento di responsabilità si è basato sul pvc pienamente utilizzabile perché redatto nel rispetto delle garanzie difensive, mentre non rileva che il teste di polizia giudiziaria abbia o meno eseguito personalmente le attività d'indagine, siccome il pvc è dotato di un'autonoma utilizzabilità ex se; le ulteriori considerazioni esposte in merito al contenuto della difesa sono sovrabbondanti e comunque valorizzano non illogicamente l'assenza di elementi in favore dell'imputato idonei ad elidere gli elementi a sfavore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato articola un unico complesso motivo con l'indicazione di tre profili critici: con il primo lamenta la violazione di legge in ordine all'apprezzamento della prova con riferimento al processo verbale della Guardia di finanza e alla testimonianza del maresciallo della Guardia di finanza di Rho; con il secondo evidenzia che il teste aveva svolto mera attività esecutiva; con il terzo eccepisce l'inversione dell'onere della prova perché la Corte territoriale aveva ascritto alla difesa di non aver citato i testi della Guardia di finanza, di non aver proposto ricostruzioni alternative, di non aver adempiuto all'onere di allegazione; Rilevato che nella memoria ribadisce le sue difese; Ritenuto che tutti e tre i motivi siano generici e fattuali: l'accertamento di responsabilità si è basato sul pvc pienamente utilizzabile perché redatto nel rispetto delle garanzie difensive, mentre non rileva che il teste di polizia giudiziaria abbia o meno eseguito personalmente le attività d'indagine, siccome il pvc è dotato di un'autonoma utilizzabilità ex se; le ulteriori considerazioni esposte in merito al contenuto della difesa sono sovrabbondanti e comunque valorizzano non illogicamente l'assenza di elementi in favore dell'imputato idonei ad elidere gli elementi a sfavore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29473/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris