CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30495/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio socialeconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con effetto dal 29 settembre 2024;Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto ilTribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle circostanze emerse in ordineall’episodio di truffa commesso nel mese di settembre 2014 e così procedendo auna valutazione incidentale dello stesso anche quanto alla riferibilità dello stessoal ricorrente, ha dato atto di avere verificato il contenuto delle note deiCarabinieri e ha, quindi, dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamentodella revoca della misura, ciò anche giustificando la decorrenza della stessa, etale valutazione, che risulta coerente e logica, non è sindacabile in questa sede,pure considerato che il ricorso non articola alcuna critica specifica e si limita aformulare delle domande in termini retorici;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto, peraltro intermini aspecifici, sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]