Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:366
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑359/04
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Aiuti di Stato — Tassa ambientale sugli aggregati nel [OSCURATO:PERSONA] — Esenzione per l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni — Gravi difficoltà — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente»
Massime della sentenza
1.
Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Fase preliminare e fase contraddittoria
— Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento
in contraddittorio — Nozione — Gravi difficoltà — Natura obiettiva
(Art. 88, nn. 2 e 3, CE)
2.
Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
3.
Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2, primo comma)
4.
Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Potere discrezionale
— Rispetto della coerenza tra gli artt. 87 CE e 88 CE ed altre norme del Trattato aventi l’obiettivo di una concorrenza non
falsata nel mercato comune
(Artt. 87 CE e 88 CE)
5.
Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Fase preliminare e fase contraddittoria
— Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento
in contraddittorio — Regime d’esenzione che comporta una possibile discriminazione fiscale tra prodotti nazionali e importati
— Insufficienza e incompletezza dell’esame — Indizio dell’esistenza di gravi difficoltà
(Artt. 23 CE, 25 CE, 88, nn. 2 e 3, CE e 90 CE)
1.
Il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE, si dimostra indispensabile non appena la [OSCURATO:PERSONA] si
trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. [OSCURATO:PERSONA], quindi, può limitarsi
alla fase d’esame preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE per decidere a favore di un aiuto solo nel caso in cui sia in grado
di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il mercato comune. Per contro, qualora
questo primo esame non consenta di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto
col mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento
di cui all’art. 88, n. 2, CE.
La nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. L’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle
circostanze d’adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della
decisione con gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti contestati
con il mercato comune. Ne discende che il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sull’esistenza di gravi difficoltà,
per sua stessa natura, va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione.
Peraltro, ove sussistano tali difficoltà, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni può essere annullata
per quest’unico motivo, in ragione dell’omesso approfondito esame in contraddittorio previsto dal Trattato, anche qualora
non fosse dimostrato che le valutazioni operate nel merito dalla [OSCURATO:PERSONA] erano errate in diritto o in fatto.
(v. punti 55‑56, 58)
2.
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale
indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa
e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza
del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi
essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile,
dall’atto introduttivo stesso.
(v. punto 81)
3.
È vietato dedurre un motivo nuovo in corso di causa, a meno che esso non sia basato su elementi di diritto e di fatto emersi
durante il procedimento, come prevede l’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale. Per contro,
un motivo che costituisca l’ampliamento di un motivo già dedotto, direttamente o implicitamente, nel ricorso e che sia ad
esso strettamente connesso è ricevibile.
(v. punto 87)
4.
Anche se la procedura di cui agli artt. 87 CE e 88 CE lascia alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio margine discrezionale per sindacare
la compatibilità di un regime di aiuti di Stato con le esigenze del mercato comune, dall’economia generale del Trattato emerge
che tale procedimento non deve mai pervenire ad un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato. Tale obbligo
della [OSCURATO:PERSONA] di rispettare la coerenza tra gli artt. 87 CE e 88 CE ed altre norme del Trattato s’impone in particolare
qualora anche le altre norme riguardino l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune. Infatti, nell’adottare
una decisione sulla compatibilità di un aiuto con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] non può ignorare il pericolo di un pregiudizio
alla concorrenza nel mercato comune causato da singoli operatori economici.
Pertanto, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del Trattato
non può essere dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] compatibile con il mercato comune. Inoltre, nel determinare se un aiuto sia compatibile
con il mercato comune, quest’ultima deve tener conto delle condizioni del mercato, anche a livello fiscale. Ne risulta che,
secondo il sistema del Trattato, un aiuto non può essere istituito o autorizzato sotto forma di discriminazione fiscale, da
parte di uno Stato membro, nei confronti di prodotti originari di altri Stati membri.
(v. punti 91‑92)
5.
Qualora il primo esame di un aiuto nella fase d’esame preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE non consenta di superare tutte
le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a chiedere
tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE. L’insufficienza o l’incompletezza
dell’esame condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di procedimento d’esame preliminare rappresenta un indizio dell’esistenza di
gravi difficoltà.
Conseguentemente, nel caso di un regime di esenzione da una tassa ambientale che costituisca in quanto tale un aiuto di Stato,
la discriminazione fiscale tra prodotti nazionali e prodotti importati da un altro Stato membro, che da esso deriverebbe,
contraria agli artt. 23 CE e 25 CE o l’art. 90 CE, solleva una questione relativa alla coerenza tra dette disposizioni e gli
artt. 87 CE e 88 CE. Costituisce un indizio dell’esistenza di gravi difficoltà, che impone l’avvio del procedimento previsto
all’art. 88, n. 2, CE, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia affrontato tale questione nella sua decisione di non sollevare
obiezioni in esito al procedimento d’esame preliminare.
(v. punti 55, 57, 90, 94‑98, 102)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
9 settembre 2010 (
*
)
«Aiuti di Stato – Tassa ambientale sugli aggregati nel [OSCURATO:PERSONA] – Esenzione per l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni – Gravi difficoltà – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente»
Nella causa T‑359/04,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Lanark ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,
con sede in Middleton ([OSCURATO:PERSONA]),
David K. Trotter & [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Manorhamilton ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate dal sig. C. Pouncey, solicitor, e dall’avv. L. Van den Hende,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. J. Flett e T. Scharf, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord,
rappresentato inizialmente dal sig. M. Bethell, successivamente dalle sig.re E. Jenkinson e I. Rao, ed infine dal sig. S. Ossowski,
in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra M. Hall e dal sig. G. Facenna, barristers,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 maggio 2004, C (2004) 1614 def., di non
sollevare obiezioni nei confronti della modifica dell’esenzione, in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dal prelievo sugli aggregati nel [OSCURATO:PERSONA],
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e V.M. Ciucă (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all’origine della controversia
1
La prima ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «BAA»), è un’associazione che raggruppa piccole imprese
indipendenti che coltivano cave nel [OSCURATO:PERSONA]. Essa conta 55 membri, che coltivano più di 100 cave. La maggior parte dei
suoi membri coltiva cave in [OSCURATO:PERSONA] (con l’esclusione, quindi, dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord). Nel caso di specie, la BAA agisce
per conto dei suoi aderenti che coltivano cave in [OSCURATO:PERSONA].
2
La seconda ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, e la terza ricorrente, David K. Trotter & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «DK Trotter»),
sono produttrici di aggregati con sede in [OSCURATO:PERSONA].
3
La presente causa riguarda l’esenzione da una tassa ambientale, concessa in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, che la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità
europee, nella decisione 7 maggio 2004, C (2004) 1614 def., indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord
(Aiuto N 2/04 − Prelievo sugli aggregati − [OSCURATO:PERSONA] del Nord) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha considerato un aiuto
compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, sulla base della fase di esame preliminare. Una comunicazione
sintetica di tale decisione è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 2 aprile 2005 (C 81, pag. 4). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato per la tutela dell’ambiente (GU 2001, C 37, pag. 3; in prosieguo: la «disciplina») sono state rispettate.
Regime generale dell’AGL
4
Il regime generale di tale tassa ambientale, denominato «[i]ntroduzione per fasi della tassa sugli aggregati in [OSCURATO:PERSONA] del
Nord» («[OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: l’«AGL»), è stato introdotto nel [OSCURATO:PERSONA] dagli artt. 16‑49 della seconda parte
del [OSCURATO:PERSONA] 2001 (legge finanziaria per l’anno 2001) e dai suoi allegati 4‑10.
5
Le disposizioni che prevedono l’istituzione dell’AGL sono entrate in vigore il 1° aprile 2002, in applicazione del regolamento
di esecuzione del [OSCURATO:PERSONA] 2001.
6
[OSCURATO:PERSONA] 2001 è stato modificato dagli artt. 129‑133 e dall’allegato 38 del [OSCURATO:PERSONA] 2002 (legge finanziaria per
l’anno 2002). Le disposizioni così modificate hanno aggiunto, in particolare, un periodo transitorio per l’introduzione della
tassa in [OSCURATO:PERSONA] del Nord.
7
L’AGL è applicata nella misura di 1,60 sterline inglesi (GBP) per ogni tonnellata di aggregati che costituisce oggetto di
sfruttamento commerciale (art. 16, n. 4, della legge finanziaria per l’anno 2001).
8
L’art. 16, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] 2001, come modificato, dispone che l’AGL è dovuta laddove un quantitativo di aggregati soggetti
alla tassa costituisca oggetto di sfruttamento commerciale nel [OSCURATO:PERSONA], a partire dalla data di entrata in vigore della
legge. Essa riguarda dunque sia gli aggregati importati, sia quelli estratti nel [OSCURATO:PERSONA].
9
Con decisione 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def. (Aiuto N 863/01 – Prelievo sugli aggregati) (in prosieguo: la «decisione
del 2002»), la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato l’AGL. Una comunicazione sintetica di tale decisione è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 5 giugno 2002 (C 133, pag. 11).
10
Nella decisione del 2002 la [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di non sollevare obiezioni contro l’AGL, ritenendo che l’ambito di applicazione
di quest’ultima fosse giustificato dalla logica e dalla natura del regime fiscale in questione, e che l’AGL, conseguentemente,
non fosse già ad un primo esame qualificabile come aiuto, ai sensi dell’art. 87 CE.
11
L’AGL è un’ecotassa gravante sugli aggregati volta a ridurre e razionalizzare l’estrazione dei minerali abitualmente utilizzati
come aggregati, favorendone la sostituzione con materiali riciclati o materiali vergini esenti, contribuendo così alla tutela
dell’ambiente.
12
L’AGL si applica allo sfruttamento commerciale di rocce, sabbie e ghiaie utilizzate come aggregati, ma non grava su tali materiali
se sono usati per altri fini. Tuttavia, l’AGL è riscossa soltanto sugli aggregati vergini. Per contro, essa non è riscossa
né sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi, né sugli aggregati riciclati.
13
Per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, la legge finanziaria per l’anno 2001 prevedeva un regime di esenzione decrescente
dall’AGL, ripartito su cinque anni. Il primo anno prevedeva un’aliquota dello 0% per l’AGL. L’aliquota aumentava del 20% ogni
anno, per raggiungere infine il 100% dopo cinque anni. Il costo del provvedimento, vale a dire la perdita di introiti fiscali
per il [OSCURATO:PERSONA], era stimato in 45 milioni di GBP per detti cinque anni.
14
[OSCURATO:PERSONA] giustificava questo trattamento speciale dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord con il proposito di evitare il rischio temporaneo
di perdita di competitività internazionale delle imprese di estrazione e trattamento di aggregati vergini dell’[OSCURATO:PERSONA] del
Nord, derivante dalla situazione specifica di quest’ultima all’interno del [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa condivide un confine
terrestre con un altro Stato membro. L’importazione e l’esportazione di aggregati e di prodotti trasformati verso e dall’[OSCURATO:PERSONA]
del Nord sono dunque più agevoli che in altre regioni del [OSCURATO:PERSONA].
15
Conseguentemente, nella propria decisione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il regime di esenzione decrescente relativo
all’[OSCURATO:PERSONA] del Nord compatibile con il mercato comune e non ha avviato il procedimento formale previsto dall’art. 88, n. 2,
CE.
16
La decisione del 2002 è successivamente stata oggetto di un ricorso di annullamento parziale proposto dalla BAA dinanzi al
Tribunale (sentenza del Tribunale 13 settembre 2006, causa T‑210/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2789).
In tale causa, la BAA non aveva contestato la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’introduzione progressiva dell’AGL
in [OSCURATO:PERSONA] del Nord rappresentava un aiuto compatibile con il mercato comune, bensì la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo
cui l’AGL non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
17
Con sentenza 13 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 16 supra, il Tribunale ha respinto il ricorso della
BAA. Nella propria sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in alcun errore manifesto nella
valutazione del campo di applicazione della tassa sugli aggregati e che, pertanto, l’AGL non costituiva un aiuto di Stato
ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. La BAA ha impugnato tale sentenza in data 27 novembre 2006.
18
Con sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10505), la Corte ha annullato
la sentenza 13 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 16 supra, e ha rinviato la causa al Tribunale.
Modifiche dell’AGL relative all’esenzione concessa per l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord
19
Avendo riscontrato che, con l’introduzione progressiva dell’AGL in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, gli obiettivi perseguiti non si realizzavano
come previsto, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sostituire l’esenzione decrescente sugli aggregati in [OSCURATO:PERSONA] del Nord con un nuovo
regime di esenzione.
20
Anche dopo l’introduzione progressiva dell’AGL era stato rilevato un aumento delle importazioni non dichiarate di aggregati
in [OSCURATO:PERSONA] del Nord provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA] sulle quali l’AGL non era stata versata, per cui vi era un rischio significativo
di perdita di competitività dell’industria degli aggregati in [OSCURATO:PERSONA] del Nord. Inoltre, i benefici ambientali auspicati in
[OSCURATO:PERSONA] del Nord non si realizzavano come previsto. Tale situazione veniva imputata alla limitata disponibilità, in [OSCURATO:PERSONA]
del Nord, di materiali riciclati e sostitutivi non soggetti al prelievo e alla pressoché totale inesistenza di infrastrutture
di raccolta e di trattamento di detti materiali. Conseguentemente, secondo le autorità del [OSCURATO:PERSONA], l’introduzione progressiva
dell’AGL non ha lasciato all’industria dei prodotti trasformati dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord abbastanza tempo per adeguarsi a tale
evoluzione ricorrendo a materiali riciclati o sostitutivi.
21
Per questi motivi il [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito il regime di esenzione decrescente in [OSCURATO:PERSONA] del Nord con un nuovo regime
di esenzione. In base a detto nuovo regime, al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi ambientali perseguiti, gli operatori
stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] del Nord che hanno concluso un accordo ambientale con le autorità del [OSCURATO:PERSONA] versano solamente,
tra il 1° aprile 2004 ed il 31 marzo 2011, il 20% dell’AGL e beneficiano pertanto di una percentuale di esenzione dall’AGL
pari all’80%. Tuttavia, tale esenzione è sottoposta alla condizione che le imprese che intendono beneficiarne si impegnino
formalmente e rispettino accordi negoziati con il governo del [OSCURATO:PERSONA] che le obbligano a partecipare ad un programma di
opere e di miglioramenti di carattere ambientale durante il periodo dell’esenzione.
Procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]
22
Il 5 gennaio 2004 il [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] tale nuovo regime di esenzione.
23
Con lettera del 9 febbraio 2004 la BAA ha depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] una denuncia contro il nuovo regime di esenzione,
chiedendole in particolare di avviare il procedimento d’indagine formale.
24
Il 12 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’interveniente una richiesta di informazioni supplementari.
25
[OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale richiesta con lettere dell’11 marzo e del 2 aprile 2004.
Decisione impugnata
26
Il 7 maggio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, in cui il nuovo regime di esenzione è stato considerato
un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, ma compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c),
CE. [OSCURATO:PERSONA] ha così respinto la denuncia della BAA, senza avviare il procedimento d’indagine formale.
27
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto precisato che, quanto al regime esistente di prelievo per l’[OSCURATO:PERSONA]
del Nord, essa aveva constatato, nella decisione del 2002, che l’introduzione differita dell’AGL in [OSCURATO:PERSONA] del Nord era compatibile
con le disposizioni del punto E.3.2 della disciplina. A tale riguardo, si era ritenuto che l’AGL avrebbe posto l’[OSCURATO:PERSONA] del
Nord in una situazione di rischio di perdita della competitività sul piano internazionale, in particolare rispetto ai produttori
di aggregati dell’[OSCURATO:PERSONA].
28
Quanto al nuovo regime di esenzione, la [OSCURATO:PERSONA] rileva poi che le autorità del [OSCURATO:PERSONA] hanno sottolineato che, a partire
dalla sua progressiva introduzione nel 2002, l’AGL ha messo l’industria degli aggregati dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord in una posizione
concorrenziale ancora più difficile di quella inizialmente prevista. Dopo la suddetta introduzione, come ricordato al precedente
punto 20, è stato osservato un aumento delle estrazioni illegali e delle importazioni non dichiarate di aggregati in [OSCURATO:PERSONA]
del Nord, provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA], con mancato versamento, in entrambe le ipotesi, dell’AGL. Di conseguenza, le imprese di
estrazione che versavano normalmente l’AGL sono state oggetto di dumping a causa di questi approvvigionamenti illegali esenti
da tassazione e hanno diminuito le vendite a vantaggio delle imprese che operavano in tal modo.
29
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, secondo il [OSCURATO:PERSONA], benché l’AGL abbia avuto un effetto positivo
significativo in termini di tutela dell’ambiente in [OSCURATO:PERSONA], essa non ha avuto gli effetti attesi in [OSCURATO:PERSONA] del Nord,
ove le disponibilità di materiali riciclati o sostitutivi, esenti da tassazione, sono assai limitate e localizzate, ed ove
le infrastrutture per la raccolta ed il trattamento di simili materiali sono pressoché inesistenti. Secondo le autorità del
[OSCURATO:PERSONA], ciò significa che il regime di esenzione risultante dalla legge finanziaria per l’anno 2001 non ha concesso ai
fabbricanti di prodotti trasformati dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord abbastanza tempo per adeguarsi all’introduzione dell’AGL ricorrendo
a materiali riciclati o sostitutivi.
30
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, per conseguire effettivamente gli obiettivi ambientali perseguiti, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha
quindi previsto, come illustrato al punto 21 supra, di subordinare l’esenzione alla condizione che le imprese che intendono
beneficiarne si impegnino formalmente e rispettino accordi negoziati con detto governo che li obbligano a partecipare ad un
programma di opere e di miglioramenti di carattere ambientale durante il periodo dell’esenzione.
31
Al fine di concedere più tempo all’industria dei prodotti trasformati (vale a dire le imprese che sfruttano commercialmente
gli aggregati vergini) per adattarsi e per conseguire gli effetti ambientali voluti, è prevista la sostituzione del regime
esistente di esenzione con un nuovo regime transitorio di esenzione dall’AGL, che si applica a tutti i tipi di aggregati e
che pone a carico dei beneficiari solamente il 20% dell’AGL normalmente dovuta. Questo nuovo regime è entrato in vigore il
1° aprile 2004, per concludersi il 31 marzo 2011 (vale a dire dopo nove anni dall’inizio del prelievo, il 1° aprile 2002).
32
Dopo aver rilevato che l’esenzione dall’AGL veniva concessa attraverso risorse statali ad imprese situate in [OSCURATO:PERSONA] del Nord
sotto forma di esenzione da tassazione, che favoriva queste ultime mediante la riduzione dei costi che esse avrebbero normalmente
dovuto sostenere, la [OSCURATO:PERSONA] giunge alla conclusione che sussiste un aiuto concesso da uno Stato membro, prima di esaminarlo
alla luce della disciplina.
33
A tale riguardo la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in primo luogo che, dal momento che l’AGL è già stata applicata in tutto il [OSCURATO:PERSONA] (ivi compresa l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord) dal mese di aprile 2002, essa deve essere considerata una tassa esistente.
34
In secondo luogo, essa deduce che tale tassa è prelevata per motivi di tutela dell’ambiente e che mira a conseguire tale obiettivo
contribuendo a diminuire l’estrazione di aggregati ed incentivando l’uso di materiali sostitutivi. Su tale punto, come indicato
al punto 29 supra, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, secondo informazioni empiriche fornite dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA], sebbene
l’AGL non abbia dato i risultati attesi in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, essa ha nondimeno avuto un significativo effetto positivo in
termini di tutela dell’ambiente in [OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo, le autorità del [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato che il volume
di materiali vergini estratti in [OSCURATO:PERSONA] era notevolmente diminuito nel 2002 (vale a dire ‑5,7% rispetto alla media
degli anni precedenti), che i costi degli aggregati soggetti al prelievo erano considerevolmente più elevati di quelli degli
aggregati che ne erano esclusi, circostanza che indicherebbe che i costi ambientali dell’approvvigionamento di aggregati si
ripercuotono sui consumatori (internalizzando gli effetti negativi sull’ambiente dell’estrazione di aggregati nei costi di
produzione degli stessi) e che le vendite di materiali riciclati e sostitutivi (come gli scarti di ardesia ed il caolino)
erano aumentate ed erano stati aperti nuovi impianti di riciclaggio.
35
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la decisione di principio di esentare dall’AGL determinate imprese in [OSCURATO:PERSONA] del
Nord era già stata presa al momento dell’introduzione di tale imposta, il 1° aprile 2002.
36
Da ciò la [OSCURATO:PERSONA] conclude che i requisiti previsti al punto 51.2 della disciplina sono soddisfatti.
37
Quanto ai requisiti di cui al punto 51.1 b), secondo trattino, della disciplina, essa deduce che la durata del regime è limitata
a sette anni e che lo sgravio riguarda un’imposta nazionale applicata in assenza di imposte comunitarie. [OSCURATO:PERSONA] considera
quindi che l’aliquota del 20% che le imprese beneficiarie dell’esenzione devono comunque pagare costituisce una parte significativa
dell’imposta nazionale.
38
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i requisiti posti dalla disciplina siano integralmente soddisfatti. Essa afferma conseguentemente
che il regime di esenzione è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE.
39
[OSCURATO:PERSONA] conclude quindi che il regime modificato di esenzione dall’AGL per l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord è compatibile con le
disposizioni del Trattato CE e decide di non sollevare obiezioni.
Procedimento
40
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 30 agosto 2004 le ricorrenti hanno proposto il
presente ricorso.
41
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 2005 il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nel presente
procedimento a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 4 marzo 2005 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha
autorizzato tale intervento. L’interveniente ha depositato la propria memoria e le altre parti hanno depositato le loro osservazioni
sulla medesima nei termini impartiti.
42
A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta
Sezione, cui la presente causa è stata conseguentemente attribuita.
43
Unitamente al ricorso le ricorrenti hanno depositato una domanda di misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’art. 64,
n. 4, e degli artt. 68 e 70 del regolamento di procedura del Tribunale, diretta a far ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre
la lettera contenente le «informazioni empiriche» fornite dal [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento di esame, alla quale si
fa riferimento nella missiva del direttore generale della direzione generale (DG) «Concorrenza» della [OSCURATO:PERSONA] datata 20
luglio 2004 ed indirizzata al rappresentante legale della BAA.
44
Con ordinanza 24 settembre 2008 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha sospeso il procedimento
nella presente causa, ai sensi dell’art. 77, lett. a), del regolamento di procedura e dell’art. 54, n. 3, dello Statuto della
Corte di giustizia, in attesa della decisione della Corte nella causa C‑487/06 P.
45
Il 22 dicembre 2008 la Corte ha pronunciato la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 18 supra. Il procedimento nella
presente causa ha, di conseguenza, ripreso il suo corso.
46
Su invito del Tribunale, le parti hanno depositato le proprie osservazioni in ordine all’incidenza della sentenza 22 dicembre
2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 18 supra, sulla presente controversia.
47
Nelle proprie osservazioni a tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare alla contestazione della ricevibilità
del presente ricorso.
48
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale. Le parti hanno svolto
le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 3 giugno 2009.
49
Nel corso dell’udienza, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare alla loro domanda di misure di organizzazione del procedimento
ai sensi dell’art. 64, n. 4, e degli artt. 68 e 70 del regolamento di procedura (v. punto 43 supra).
50
Durante l’udienza, l’interveniente ha dichiarato di rinunciare altresì, a seguito della sentenza 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 18 supra, alla contestazione della ricevibilità del presente ricorso.
Conclusioni delle parti
51
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
52
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
Osservazioni preliminari
53
A sostegno del proprio ricorso le ricorrenti deducono tre motivi di annullamento. Il primo motivo attiene alla violazione
degli artt. 23 CE e 25 CE o dell’art. 90 CE, il secondo motivo verte sulla violazione della disciplina ed il terzo motivo
riguarda la violazione degli obblighi procedurali della [OSCURATO:PERSONA], in particolare dell’art. 88, n. 2, CE. Nell’ambito del
terzo motivo, le ricorrenti censurano inoltre la [OSCURATO:PERSONA] per non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata,
violando in tal modo l’art. 253 CE, nonché per aver trasgredito gli obblighi ad essa incombenti nel corso della fase preliminare.
54
Nell’ambito del motivo attinente alla violazione dell’art. 88, n. 2, CE, le ricorrenti affermano in sostanza che, autorizzando
il regime di aiuti in questione sulla sola base dell’esame preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 88, n. 2, CE e l’art. 4,
n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83,
pag. 1), che obbliga l’istituzione ad avviare il procedimento d’indagine formale quando sussistono gravi difficoltà in ordine
alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata. Orbene, gli argomenti e gli elementi di prova forniti dalla
BAA a sostegno della propria denuncia avrebbero dimostrato l’esistenza di forti dubbi relativi, da un lato, alla compatibilità
del nuovo regime di esenzione con il mercato comune, ed in particolare con gli artt. 23 CE e 25 CE o 90 CE (primo motivo)
e, dall’altro, al ricorrere dei requisiti previsti dalla disciplina (secondo motivo).
55
Secondo costante giurisprudenza, il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE, si dimostra indispensabile
non appena la [OSCURATO:PERSONA] si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. [OSCURATO:PERSONA], quindi, può limitarsi alla fase d’esame preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE per decidere a favore di un
aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile
con il mercato comune. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la [OSCURATO:PERSONA] del contrario, oppure non le abbia
consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune,
essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE
(sentenze della Corte 20 marzo 1984, 84/82, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1451, punto 13; 19 maggio 1993, causa C‑198/91,
Cook/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2487, punto 29; 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3203, punto 33,
e 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2665, punto 61; v. altresì sentenza
del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑49/93, SIDE/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501, punto 58).
56
La nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. L’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle
circostanze d’adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della
decisione con gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti contestati
con il mercato comune (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, punto 63, e sentenza SIDE/[OSCURATO:PERSONA],
punto 55 supra, punto 60). Ne discende che il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sull’esistenza di gravi difficoltà,
per sua stessa natura, va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione (v., in tal senso, sentenza Cook/[OSCURATO:PERSONA],
punto 55 supra, punti 31‑38, e Matra/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, punti 34‑39; sentenza del Tribunale 15 marzo 2001, causa
T‑73/98, Prayon‑Rupel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑867, punto 47).
57
Emerge altresì dalla giurisprudenza che l’insufficienza o l’incompletezza dell’esame condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di
procedimento d’esame preliminare rappresenta un indizio dell’esistenza di gravi difficoltà (v., in tal senso, sentenze della
Corte Cook/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, punto 37, e 3 maggio 2001, causa C‑204/97, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3175,
punti 46‑49; sentenza Prayon‑Rupel/[OSCURATO:PERSONA], punto 56 supra, punto 108).
58
Poiché la decisione impugnata è stata assunta senza avviare la fase d’indagine formale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto adottarla
legittimamente solo qualora dall’esame preliminare non fossero emerse gravi difficoltà. Infatti, se fossero sussistite tali
difficoltà, la decisione potrebbe essere annullata per quest’unico motivo, in ragione dell’omesso, approfondito esame in contraddittorio
previsto dal Trattato CE, anche qualora non fosse dimostrato che le valutazioni operate nel merito dalla [OSCURATO:PERSONA] erano
errate in diritto o in fatto.
59
Ne consegue che occorre esaminare tutti i motivi sollevati dalle ricorrenti avverso la decisione impugnata, per valutare se
essi consentano di identificare gravi difficoltà di fronte alle quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare il procedimento
d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑158/99,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1, punto 91, e 20 settembre 2007, causa T‑375/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punti 67 e 77). A tale riguardo occorre anzitutto esaminare il primo motivo, attinente
alla violazione degli artt. 23 CE e 25 CE o dell’art. 90 CE.
Sul primo motivo, attinente alla violazione degli artt. 23 CE e 25 CE o dell’art. 90 CE
Argomenti delle parti
60
Secondo le ricorrenti, una conseguenza del nuovo regime di esenzione dall’AGL è rappresentata dal fatto che gli aggregati
importati dall’[OSCURATO:PERSONA] sono soggetti all’aliquota piena dell’AGL (1,60 GBP per tonnellata), mentre prodotti identici fabbricati
in [OSCURATO:PERSONA] del Nord sono tassati solamente nella misura di 0,32 GBP per tonnellata, ossia il 20% dell’aliquota piena dell’AGL.
Inoltre, i produttori stabiliti in [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quelli stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avrebbero la possibilità
di assumere impegni ambientali al fine di beneficiare del regime di esenzione. Ne deriverebbe una discriminazione fiscale
che violerebbe le disposizioni degli artt. 23 CE e 25 CE o dell’art. 90 CE, che perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire
una concorrenza non falsata nel mercato comune.
61
Secondo le ricorrenti, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia approvato il nuovo regime di esenzione è ancora più sorprendente
se si considera che la medesima ha espressamente affermato, nella decisione impugnata, che l’obiettivo del regime in questione
era di proteggere la competitività dell’industria dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord nei confronti dei produttori irlandesi, nonostante
la giurisprudenza della Corte secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non può dichiarare compatibile con il mercato comune un aiuto
che violi altre disposizioni del Trattato CE, in particolare se tali disposizioni, come, nel caso di specie, gli artt. 23 CE
e 25 CE o l’art. 90 CE, perseguono parimenti l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato. Conseguentemente, sussisterebbero
forti dubbi sulla compatibilità del nuovo regime di esenzione con il mercato comune.
62
Nella replica le ricorrenti precisano che le disposizioni del Trattato CE che vietano i dazi doganali, nonché tutte le tasse
di effetto equivalente a dazi doganali (artt. 23 CE e 25 CE) e le imposizioni interne discriminatorie sugli scambi (art. 90 CE),
non potrebbero essere applicate cumulativamente. Tuttavia, tali disposizioni sarebbero complementari, in quanto l’obiettivo
dell’art. 90 CE sarebbe, in particolare, quello di evitare che il divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente
sia aggirato tramite imposizioni interne. Di conseguenza, la definizione precisa della linea di demarcazione tra i campi di
applicazione degli artt. 23 CE e 25 CE, da un lato, e dell’art. 90 CE, dall’altro, non sarebbe sempre chiara. In ogni caso,
il carattere discriminatorio dell’AGL la farebbe rientrare, secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza della Corte,
nel campo di applicazione di una di tali disposizioni. Durante l’udienza, le ricorrenti hanno precisato di far valere, conformemente
a detta giurisprudenza, nell’ambito del primo motivo, anzitutto la violazione degli artt. 23 CE e 25 CE e successivamente,
in subordine, la violazione dell’art. 90 CE.
63
Per quanto riguarda la violazione degli artt. 23 CE e 25 CE, le ricorrenti sostengono che tali articoli vietano qualunque
onere pecuniario sui prodotti importati, a meno che tali oneri facciano parte di un sistema generale di tributi interni gravanti
sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sui prodotti nazionali ed importati, o rappresentino la remunerazione di un
servizio effettivamente reso all’importatore. Affinché l’onere gravante su un prodotto importato rientri in un sistema generale
di tributi interni, la Corte avrebbe affermato che esso deve colpire un prodotto interno ed un prodotto importato identico
con la stessa imposta, allo stesso stadio di commercializzazione e che il fatto generatore dell’imposta deve anch’esso essere
identico per entrambi i prodotti.
64
Orbene, in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, l’AGL sarebbe non solo applicata con aliquote diverse (0,32 GBP contro 1,60 GBP), ma anche in
stadi di commercializzazione differenti, e non farebbe quindi parte di un sistema generale di tributi interni. Ne deriverebbe
quindi una discriminazione, poiché gli aggregati importati, per loro natura, sarebbero sempre tassati in funzione di un fatto
generatore diverso da quello previsto per gli aggregati interni. Infatti, secondo le ricorrenti, dalla giurisprudenza emergerebbe
che gli artt. 23 CE e 25 CE sono violati qualora ai prodotti interni ed ai prodotti importati vengano applicati fatti generatori
diversi, nonostante il fatto che la tassa che colpisce i prodotti importati sia in realtà inferiore a quella che colpisce
i prodotti interni. Pertanto, poiché l’AGL colpisce in modo specifico i prodotti importati, essa costituirebbe una tassa di
effetto equivalente a dazi doganali.
65
Inoltre, l’AGL rappresenterebbe una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale in quanto sarebbe specificamente concepita
per colpire i prodotti importati, in contrapposizione ai prodotti nazionali. All’interno del [OSCURATO:PERSONA], l’AGL colpirebbe
alcuni produttori di aggregati, che non sarebbero obbligati a traslare l’AGL sui consumatori, ma potrebbero ammortizzarla
totalmente o parzialmente a titolo di spese d’esercizio. Dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di tassare i
produttori stabiliti fuori dal suo territorio, tasserebbe allora i prodotti importati.
66
Qualora il Tribunale ritenesse che l’applicazione dell’AGL alle importazioni in [OSCURATO:PERSONA] del Nord «faccia parte di un sistema
generale di tributi interni» e non sia pertanto qualificabile come tassa di effetto equivalente a dazi doganali, le ricorrenti
sostengono che essa viola l’art. 90 CE.
67
A tale riguardo, le ricorrenti deducono che i produttori stabiliti al di fuori dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord non possono concludere
accordi ambientali per beneficiare dell’aliquota del 20% dell’AGL. Dal momento che i prodotti in questione sarebbero identici,
tale differenza di trattamento sarebbe contraria al primo comma dell’art. 90 CE, in quanto protegge i produttori dell’[OSCURATO:PERSONA]
del Nord dalla concorrenza.
68
Ciò non sarebbe conforme alla giurisprudenza costante secondo cui gli Stati membri sarebbero autorizzati ad istituire un sistema
impositivo differenziato per taluni prodotti solamente qualora tale differenziazione sia compatibile con il diritto comunitario.
Il regime di aiuti in questione non rispetterebbe tale giurisprudenza, poiché il criterio per la determinazione della tassa
meno elevata si applicherebbe, per definizione, ai soli prodotti interni.
69
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, anzitutto, che le ricorrenti non definiscano in modo chiaro la base del loro ricorso. Non sarebbe
agevole determinare se il ricorso si fondi su una violazione degli artt. 23 CE e 25 CE, o dell’art. 90 CE, o ancora di tutte
queste disposizioni. Orbene, non sarebbe sufficiente affermare che nel caso di specie vengono in rilievo tali disposizioni,
senza dimostrare in che modo ciascuna di esse potrebbe avere rilevanza.
70
A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in particolare che gli articoli richiamati riguardano materie differenti, poiché
gli artt. 23 CE e 25 CE hanno ad oggetto il divieto, tra Stati membri, di dazi doganali all’importazione ed all’esportazione
e di qualunque tassa di effetto equivalente, mentre l’art. 90 CE riguarda le discriminazioni fiscali a danno dei prodotti
di un altro Stato membro. Secondo costante giurisprudenza, le disposizioni relative alle tasse di effetto equivalente e quelle
concernenti imposizioni interne discriminatorie non sarebbero applicabili cumulativamente, di modo che una stessa imposizione
non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie. Poiché spetta alle ricorrenti precisare le disposizioni che
assumono essere violate, la [OSCURATO:PERSONA] afferma quindi che un simile motivo, vago e contraddittorio, non dovrebbe poter essere
sviluppato nella fase della replica, soprattutto non con argomenti dettagliati quanto quelli dedotti dalle ricorrenti. Per
ciò solo, il motivo dovrebbe essere respinto, in applicazione dell’art. 44 del regolamento di procedura, in quanto irricevibile.
71
Nella controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] afferma ancora che l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’AGL sarebbe una tassa di
effetto equivalente a dazi doganali ai sensi dell’art. 25 CE è nuovo e, pertanto, dedotto in violazione dell’art. 48, n. 2,
del regolamento di procedura.
72
Nel caso in cui il Tribunale decidesse di non dichiarare irricevibile il motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea anzitutto che gli
artt. 23 CE e 25 CE non sembrano pertinenti, dato che la decisione impugnata non riguarda un dazio doganale all’importazione
di aggregati provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’AGL non è un onere pecuniario che colpisce i prodotti importati,
ma, trattandosi di una tassa sugli aggregati, è un onere fiscale gravante su un settore. Dal momento che, nel caso di specie,
i produttori dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord pagano almeno il 20% dell’AGL, ma non ricevono alcuna contropartita, la fattispecie non
corrisponderebbe agli artt. 23 CE o 25 CE, né alla giurisprudenza richiamata dalle ricorrenti.
73
Per quanto riguarda l’art. 90 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene poi che l’accusa di discriminazione avanzata dalle ricorrenti non
sia fondata. Essa sottolinea che vi è discriminazione solamente quando vengono applicate regole diverse a situazioni comparabili.
Orbene, nel caso di specie non vi sarebbe discriminazione, né diretta né indiretta.
74
In materia fiscale, ciò significherebbe che un vantaggio fiscale, negato ad un non residente, può rappresentare una disparità
di trattamento tra due categorie di contribuenti e quindi una discriminazione ai sensi del Trattato CE qualora non esista
alcuna differenza di situazione oggettiva tale da fondare una disparità di trattamento sul punto tra le due categorie di contribuenti.
Orbene, nel caso di specie, vi sarebbero ragioni oggettive correlate alla natura dei prodotti di cui trattasi, al carattere
locale dell’industria in questione e alla situazione specifica dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord.
75
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che una disparità di trattamento tra imprese in materia di tributi può essere giustificata
dalla natura e dall’economia generale del sistema in questione. Dato che il regime di esenzione è volto in particolare a rimediare
alle difficoltà dell’industria degli aggregati in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, deriverebbe dalla natura stessa del sistema istituito
dal regime di esenzione il fatto che solamente le imprese situate in [OSCURATO:PERSONA] del Nord possano assumere un impegno ambientale
con le autorità del [OSCURATO:PERSONA].
76
Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non avere incontrato gravi difficoltà, ma di essersi al contrario trovata in una
situazione in cui era in grado, al termine della fase preliminare, di concludere che l’aiuto notificato era compatibile con
il mercato comune.
77
L’interveniente si associa alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], affermando che il primo motivo non è sufficientemente preciso
e risulta privo di fondamento. Nel caso di specie, non si sarebbe in presenza né di un dazio doganale o di una tassa di effetto
equivalente, né di un’imposizione interna discriminatoria.
78
L’interveniente aggiunge che non tutte le imprese stabilite in [OSCURATO:PERSONA] del Nord beneficiano dell’esenzione parziale dell’80%.
Quest’ultima si applicherebbe solamente alle imprese che sottoscrivono formalmente accordi aventi ad oggetto la realizzazione
di miglioramenti legati a obiettivi ambientali e che si conformano a simili accordi. Infatti, il rispetto degli accordi ambientali
implicherebbe costi di attuazione elevati, che sarebbero compensati dall’esenzione, mentre gli operatori stabiliti fuori dall’[OSCURATO:PERSONA]
del Nord non sarebbero tenuti a sopportare simili costi.
79
Inoltre, il sistema generale di contributi interni attuato nel [OSCURATO:PERSONA] in tale settore si applicherebbe nello stesso modo
ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati. Le imprese stabilite in [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero pertanto trattate in modo diverso
rispetto alle imprese stabilite nel [OSCURATO:PERSONA], che non devono sostenere i costi legati ai miglioramenti ambientali e che
non beneficiano di una compensazione mediante un’esenzione parziale dall’AGL.
Giudizio del Tribunale
– Sulla ricevibilità del primo motivo
80
[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente sostengono, in primo luogo, che il primo motivo dovrebbe essere dichiarato irricevibile ai
sensi dell’art. 44 del regolamento di procedura, in quanto troppo vago e contraddittorio. Non si comprenderebbe chiaramente
su quale disposizione le ricorrenti fondino il proprio ricorso.
81
A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del
regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.
Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria
difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire
la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che
gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente
e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale 25 luglio 2000, causa T‑110/98, RJB Mining/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2971, punto 23; sentenza del Tribunale 3 febbraio 2005, causa T‑19/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑315,
punto 64).
82
Si deve necessariamente constatare che l’utilizzo, nel ricorso, del termine «o» indica chiaramente che le ricorrenti fanno
valere, alternativamente, la violazione delle disposizioni degli artt. 23 CE e 25 CE, da un lato, e dell’art. 90 CE, dall’altro.
83
Tali indicazioni, contenute nel ricorso, erano sufficientemente chiare e precise, ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del
regolamento di procedura, per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di predisporre la propria difesa.
84
Durante l’udienza le ricorrenti hanno precisato che, con il loro primo motivo, intendevano anzitutto dedurre la violazione
degli artt. 23 CE e 25 CE e, in subordine, quella dell’art. 90 CE.
85
Pertanto, occorre considerare il primo motivo sufficientemente chiaro e preciso ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del
regolamento di procedura.
86
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’AGL sarebbe una tassa di effetto equivalente
ad un dazio doganale ai sensi dell’art. 25 CE è stato presentato per la prima volta in sede di replica. Esso sarebbe quindi
nuovo e, conseguentemente, proposto in violazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
87
Secondo la giurisprudenza, è vietato dedurre un motivo nuovo in corso di causa, a meno che esso non sia basato su elementi
di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, come prevede l’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura
(ordinanza RJB Mining/[OSCURATO:PERSONA], punto 81 supra, punto 24). Per contro, un motivo che costituisca l’ampliamento di un motivo
già dedotto, direttamente o implicitamente, nel ricorso e che sia ad esso strettamente connesso è ricevibile (v. sentenza
del Tribunale 9 marzo 1999, causa T‑212/97, Hubert/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑41 e II‑185, punto 87 e giurisprudenza
ivi citata, e ordinanza RJB Mining/[OSCURATO:PERSONA], punto 81 supra, punto 24).
88
Nel caso di specie, si deve necessariamente rilevare che l’art. 25 CE non è stato direttamente richiamato nel ricorso. In
quest’ultimo, tuttavia, le ricorrenti hanno dedotto una violazione dell’art. 23 CE, in quanto dal nuovo regime di esenzione
deriverebbe una discriminazione fiscale. Orbene, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 23, n. 1, CE, la Comunità è fondata
su un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci. Tale unione comporta, da un lato, il divieto di qualsiasi
dazio doganale all’importazione ed all’esportazione fra gli Stati membri nonché di qualsiasi onere di effetto equivalente
a tali dazi e, dall’altro, l’adozione di una tariffa doganale comune per gli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi (sentenza
della Corte 21 giugno 2007, causa C‑173/05, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4917, punto 27).
89
Conseguentemente, l’art. 23 CE, che vieta i dazi doganali, e l’art. 25 CE, che vieta le tasse di effetto equivalente a dazi
doganali, costituiscono, nel loro insieme, complementi necessari che danno luogo ad un divieto globale (v., in tal senso,
sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 2/62 e 3/62, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e Belgio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 813; [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
punto 88 supra, punto 28, e giurisprudenza ivi citata, e 8 novembre 2007, causa C‑221/06, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9643, punto 27, e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, tale argomento costituisce un ampliamento
di un motivo già dedotto e risulta ricevibile ai sensi dell’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura.
– Sulla fondatezza del primo motivo
90
Dalla giurisprudenza menzionata al precedente punto 57 emerge che l’insufficienza o l’incompletezza dell’esame condotto dalla
[OSCURATO:PERSONA] in sede di procedimento d’esame preliminare rappresenta un indizio dell’esistenza di gravi difficoltà.
91
Sempre secondo costante giurisprudenza, anche se la procedura di cui agli artt. 87 CE e 88 CE lascia alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio
margine discrezionale per sindacare la compatibilità di un regime di aiuti di Stato con le esigenze del mercato comune, dall’economia
generale del Trattato CE emerge che tale procedimento non deve mai pervenire ad un risultato contrario alle disposizioni specifiche
del Trattato CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 21 maggio 1980, causa 73/79, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1533,
punto 11; 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6857, punto 78, e sentenza del Tribunale 31
gennaio 2001, cause riunite T‑197/97 e T‑198/97, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑303, punto 75). Tale obbligo
della [OSCURATO:PERSONA] di rispettare la coerenza tra gli artt. 87 CE e 88 CE ed altre norme del Trattato CE s’impone in particolare
qualora anche le altre norme riguardino l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune, come nel caso di specie
gli artt. 23 CE e 25 CE, da un lato, o l’art. 90 CE, dall’altro, che mirano a tutelare la libera circolazione delle merci
e la concorrenza tra prodotti nazionali e prodotti importati. Infatti, nell’adottare una decisione sulla compatibilità di
un aiuto con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] non può ignorare il pericolo di un pregiudizio alla concorrenza nel mercato
comune causato da singoli operatori economici (sentenza Matra/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, punti 42 e 43).
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Pertanto, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del Trattato CE
non può essere dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] compatibile con il mercato comune (sentenza 19 settembre 2000, Germania/[OSCURATO:PERSONA],
punto 91 supra, punto 78, e sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], punto 57 supra, punto 41). Inoltre, nel determinare se un aiuto
sia compatibile con il mercato comune, quest’ultima deve tener conto delle condizioni del mercato, anche a livello fiscale
(v., in tal senso, sentenze 21 maggio 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, punto 91 supra, punto 11, e Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], punto 57
supra, punto 42). Ne risulta che, secondo il sistema del Trattato CE, un aiuto non può essere istituito o autorizzato sotto
forma di discriminazione fiscale, da parte di uno Stato membro, nei confronti di prodotti originari di altri Stati membri
(v., in tal senso, sentenza della Corte 27 maggio 1981, cause riunite 142/80 e 143/80, Essevi e Salengo, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1413,
punto 28).
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Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la legittimità di determinate esenzioni o riduzioni d’imposta, soprattutto
qualora siano intese a consentire la conservazione di produzioni o di imprese che, senza queste speciali agevolazioni, non
sarebbero più redditizie a causa dell’aumento dei costi di produzione, è subordinata alla condizione che gli Stati membri
che le concedono ne estendano il beneficio, in maniera non discriminatoria e non protezionistica, ai prodotti importati che
soddisfano le medesime condizioni (v., in tal senso, sentenze della Corte 27 febbraio 1980, causa 168/78, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 347, punto 16; 30 ottobre 1980, 26/80, Schneider‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3469, punto 9, e 18 aprile 1991, causa C‑230/89,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1909, punto 12).
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Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che gli effetti del nuovo regime di esenzione dall’AGL per l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, come
approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, determinano una discriminazione fiscale che viola gli artt. 23 CE e
25 CE o l’art. 90 CE, il che farebbe sorgere gravi difficoltà.
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Spetta pertanto al Tribunale accertare se l’asserita discriminazione fiscale rappresenti un indizio dell’esistenza di gravi
difficoltà, verificando se la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della valutazione della compatibilità del regime di aiuti in questione,
fosse stata tenuta ad avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE per esaminare la coerenza degli artt. 87 CE e
88 CE con gli artt. 23 CE e 25 CE, ovvero con l’art. 90 CE.
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A tale riguardo, occorre anzitutto osservare che il nuovo regime di esenzione dall’AGL approvato dalla decisione impugnata
costituisce, in quanto esenzione da una tassa, un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, circostanza del resto non contestata
dalle parti.
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Si deve inoltre rilevare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha, su tale base, esaminato l’esenzione dall’AGL alla
luce della disciplina. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’AGL costituisse una tassa esistente e che ricorressero
i presupposti descritti al punto 51.2 della disciplina per applicare a una siffatta tassa le disposizioni di cui al punto 51.1
della disciplina. Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le condizioni previste dalla disciplina, in particolare
quella relativa al pagamento di una parte significativa della tassa da parte dei beneficiari dell’esenzione, erano soddisfatte.
[OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto la conclusione che l’esenzione dall’AGL era compatibile con il mercato comune, in base all’art. 87,
n. 3, lett. c), CE.
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Occorre infine rilevare, come è del resto incontroverso, che la questione dell’asserita discriminazione fiscale derivante
dalla dedotta violazione degli artt. 23 CE e 25 CE o dell’art. 90 CE non è stata affrontata nella decisione impugnata, la
quale non fa riferimento all’applicazione di alcuna di tali disposizioni.
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Tuttavia, è incontestabile che il nuovo regime di esenzione introdotto in [OSCURATO:PERSONA] del Nord ed approvato dalla decisione impugnata
determina la conseguenza che gli aggregati vergini estratti in [OSCURATO:PERSONA] del Nord dai produttori che hanno concluso un accordo
ambientale sono tassati al 20% dell’aliquota dell’AGL (0,32 GBP per tonnellata), mentre i prodotti identici importati dall’[OSCURATO:PERSONA]
sono tassati con l’aliquota piena dell’AGL (1,60 GBP per tonnellata). Pertanto, dal regime generale dell’AGL nel suo complesso,
nonché dal regime di esenzione per l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord convalidato dalla decisione impugnata, risulta che prodotti identici
sono colpiti in modo diverso.
100
Occorre altresì osservare che, come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza, i produttori di
aggregati stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] non possono, secondo la normativa del [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivere un accordo ambientale. I produttori
di aggregati irlandesi non hanno altre possibilità di beneficiare del regime di esenzione dall’AGL, per esempio dimostrando
che le loro attività sarebbero conformi agli accordi ambientali che i produttori di aggregati dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord possono
stipulare.
101
Peraltro, è importante sottolineare che la BAA aveva sostenuto nella propria denuncia che il regime di aiuti in questione
era diretto esclusivamente a tutelare la competitività dei produttori di granulati in [OSCURATO:PERSONA] del Nord. La BAA aveva altresì
evidenziato che il nuovo regime di esenzione era idoneo a falsare e ad alterare gli scambi tra Stati membri in modo significativo
e che esso non poteva in alcun modo essere compatibile con il mercato comune in base all’art. 87, n. 3, lett. c), CE.
102
Alla luce di quanto sopra si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA], avendo omesso di esaminare, nella decisione impugnata, la sussistenza
di un’eventuale discriminazione fiscale tra i prodotti nazionali in questione ed i prodotti importati dall’[OSCURATO:PERSONA], non poteva
legittimamente adottare, sulla base dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, la decisione di non sollevare obiezioni
nei confronti dell’esenzione dall’AGL notificata dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA].
103
Tanto premesso, la decisione impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi delle ricorrenti.
Sulle spese
104
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché le ricorrenti ne hanno fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese.
105
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano
le proprie spese. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 maggio 2004, C (2004) 1614 def., di non sollevare obiezioni nei confronti della modifica
dell’esenzione, in [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dal prelievo sugli aggregati nel [OSCURATO:PERSONA] è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA].
Ltd e dalla David K. Trotter & [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Ciucă
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2010.
Firme
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Lingua processuale: l’inglese.