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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 27976/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

28/11/2025 del Tribunale di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanzaimpugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 28 novembre 2025, pronunciata a seguito digiudizio di rinvio da questa Corte di cassazione, il Tribunale disorveglianza di Roma dichiarava la propria incompetenza a provvederesull’istanza di liberazione condizionale formulata dall’odierno ricorrente edisponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Anconaper l’ulteriore corso.

Osservava che questa Corte aveva rilevato d’ufficiol’incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Ancona inragione dello status di collaboratore di giustizia di [OSCURATO:PERSONA],disponendo, per l’effetto, la trasmissione al Tribunale di sorveglianza diRoma.

Riferiva di avere, quindi, chiesto informazioni al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato quanto già risultante dagli attiovvero che l’istante «è fuoriuscito dal circuito tutorio per non proroga delprogramma speciale di protezione in data 8 maggio 2019 e la misuraultrattiva della domiciliazione presso la [OSCURATO:PERSONA] è scaduta il03.06.2023».

A conferma, riferiva che l’istante aveva eletto domicilioautonomo nel distretto di Ancona.

Richiamato, pertanto, il dispostodell’art. 16-nonies, comma 8 d.l. n. 8 del 1991 nonché dell’art. 12,comma 3-bis l.c., rilevava che la competenza del Tribunale di sorveglianzadi Roma non era una competenza funzionale, bensì una competenzaterritoriale speciale, la cui persistenza, tuttavia, può variare in taluni casi,quali ad. es., quello della c.d. capitalizzazione, che può condurre anche aduna scelta di domicilio diverso da quello presso la [OSCURATO:PERSONA],con sede in Roma e, conseguentemente, una competenza per territoriodiversa.

Nel caso di specie, nel quale il ricorrente aveva capitalizzato edaveva indicato domicilio nel distretto di Ancona, la competenza andavaquindi individuata presso il Tribunale di sorveglianza di detto distretto, alquale disponeva trasmettersi gli atti.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa diPrincipale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 25, 627, commi 1 e 3, cod. proc. pen. nonché agli artt.176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991.

Rileva che questa Corte,adita su ricorso del difensore avverso l’ordinanza del Tribunale disorveglianza di Ancona che aveva rigettato la richiesta di liberazionecondizionale, con sentenza del 15 luglio 2025 aveva rilevato d’ufficiol’incompetenza per territorio del Tribunale di sorveglianza di Ancona,individuando come competente quello di Roma, cui disponevatrasmettersi gli atti; che, pertanto, la decisione assunta dal giudice delrinvio, era in violazione del disposto dell’art. 627 cod. proc. pen., nonessendo ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 25 cod. proc. pen.; che ladecisione del Tribunale di sorveglianza di Roma aveva determinato unasituazione di stallo in quanto il Tribunale di sorveglianza di Ancona nonpoteva provvedere in violazione del dictum di questa Corte.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.4.

A seguito del ricorso per cassazione, la difesa del ricorrentechiedeva al Tribunale di sorveglianza di Roma la sospensione delprovvedimento impugnato, che veniva respinta con ordinanza del 13gennaio 2026, osservando il Tribunale di Roma che nessun pregiudizioderivava all’istante nelle more della decisione di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

Con recente pronuncia (Sez. 1, n.37918 del 05/9/2024, Rv.287084-01), questa Corte ha affermato che «Il principiodell'irretrattabilità del cd. foro commissorio individuato dalla Corte dicassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamentocon rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriorecorso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati dall'art. 25cod. proc. pen.»In motivazione, ha precisato che l’art. 627, comma 1, cod. proc.pen., afferma il principio con specifico riferimento al giudizio di rinvio,stabilendo che in esso «non è ammessa discussione sulla competenzadall'art. 25», ossia salvo che risultino nuovi fatti, i quali comportinouna diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione dellagiurisdizione o la competenza di un giudice superiore (in argomento,ex pluribus, Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, dep. 2015, F., Rv.262551-01).

Ha aggiunto che al di fuori dal perimetro del giudizio dirinvio, il principio si fonda sul disposto dell’art. 25 cod. proc. pen.,che, in materia di competenza, così come di giurisdizione, formulal'enunciato generale, secondo il quale ogni decisione adottata alriguardo dalla Corte di cassazione «è vincolante nel corso delprocesso», salva l'emersione dei menzionati fatti nuovi.Si è osservato che «E' indifferente, ai fini dell'applicazione dell'art.25, che si tratti di decisione assunta in sede di ricorso ordinario, o didecisione intervenuta in sede regolatoria di conflitto, come pure che sitratti di decisione assunta in accoglimento di specifico motivo diricorso in punto di competenza o giurisdizione, o di decisione cheacceda ad una statuizione principale di annullamento, con rinvio oanche senza rinvio se quest'ultima, come nel caso di specie, nonchiude comunque il processo.

La definitività del giudizio, a seguitodelle determinazioni del giudice di legittimità in tema di competenza,in qualunque forma assunte, risponde infatti ad un'esigenza disistema, costituendo principio cardine dell'ordinamento processuale,destinato ad applicarsi anche fuori dei casi di annullamento perincompetenza, di annullamento con rinvio o di risoluzione di conflittodi competenza, con la conseguente impossibilità di configurare unasituazione di conflitto tra il giudice di merito e quello di cassazione(Sez. 1, n. 115 del 15/01/1992, confl. comp. in proc.

Bonsignore, Rv.189228-01)».3.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma nonha fatto corretta applicazione del principio enunciato e, in violazione dilegge, ha negato la propria competenza, attribuitagli irrevocabilmenteper effetto di quanto disposto da questa Corte con la sentenza del 15luglio 2025, con trasmissione degli atti ad altro ufficio.Ciò ha disposto pur in assenza della sopravvenienza dei c.d.

“fattinuovi”, che fondano l’unica eccezione al principio enunciato dall’art.25.

L’efficacia vincolante della decisione di questa Corte può esseresuperata solo sulla base di “fatti nuovi” che comportando una diversadefinizione giuridica del fatto, determinino una modificazione dellagiurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

Tale non è ilfatto costituito dalla c.d. capitalizzazione che non determina imenzionati effetti.4.

Alla luce delle ragioni esposte, deve disporsi l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Romaper l'ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
28/11/2025 del Tribunale di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanzaimpugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 28 novembre 2025, pronunciata a seguito digiudizio di rinvio da questa Corte di cassazione, il Tribunale disorveglianza di Roma dichiarava la propria incompetenza a provvederesull’istanza di liberazione condizionale formulata dall’odierno ricorrente edisponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Anconaper l’ulteriore corso. Osservava che questa Corte aveva rilevato d’ufficiol’incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Ancona inragione dello status di collaboratore di giustizia di [OSCURATO:PERSONA],disponendo, per l’effetto, la trasmissione al Tribunale di sorveglianza diRoma. Riferiva di avere, quindi, chiesto informazioni al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato quanto già risultante dagli attiovvero che l’istante «è fuoriuscito dal circuito tutorio per non proroga delprogramma speciale di protezione in data 8 maggio 2019 e la misuraultrattiva della domiciliazione presso la [OSCURATO:PERSONA] è scaduta il03.06.2023». A conferma, riferiva che l’istante aveva eletto domicilioautonomo nel distretto di Ancona. Richiamato, pertanto, il dispostodell’art. 16-nonies, comma 8 d.l. n. 8 del 1991 nonché dell’art. 12,comma 3-bis l.c., rilevava che la competenza del Tribunale di sorveglianzadi Roma non era una competenza funzionale, bensì una competenzaterritoriale speciale, la cui persistenza, tuttavia, può variare in taluni casi,quali ad. es., quello della c.d. capitalizzazione, che può condurre anche aduna scelta di domicilio diverso da quello presso la [OSCURATO:PERSONA],con sede in Roma e, conseguentemente, una competenza per territoriodiversa. Nel caso di specie, nel quale il ricorrente aveva capitalizzato edaveva indicato domicilio nel distretto di Ancona, la competenza andavaquindi individuata presso il Tribunale di sorveglianza di detto distretto, alquale disponeva trasmettersi gli atti.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa diPrincipale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 25, 627, commi 1 e 3, cod. proc. pen. nonché agli artt.176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991. Rileva che questa Corte,adita su ricorso del difensore avverso l’ordinanza del Tribunale disorveglianza di Ancona che aveva rigettato la richiesta di liberazionecondizionale, con sentenza del 15 luglio 2025 aveva rilevato d’ufficiol’incompetenza per territorio del Tribunale di sorveglianza di Ancona,individuando come competente quello di Roma, cui disponevatrasmettersi gli atti; che, pertanto, la decisione assunta dal giudice delrinvio, era in violazione del disposto dell’art. 627 cod. proc. pen., nonessendo ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 25 cod. proc. pen.; che ladecisione del Tribunale di sorveglianza di Roma aveva determinato unasituazione di stallo in quanto il Tribunale di sorveglianza di Ancona nonpoteva provvedere in violazione del dictum di questa Corte.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.4. A seguito del ricorso per cassazione, la difesa del ricorrentechiedeva al Tribunale di sorveglianza di Roma la sospensione delprovvedimento impugnato, che veniva respinta con ordinanza del 13gennaio 2026, osservando il Tribunale di Roma che nessun pregiudizioderivava all’istante nelle more della decisione di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Con recente pronuncia (Sez. 1, n.37918 del 05/9/2024, Rv.287084-01), questa Corte ha affermato che «Il principiodell'irretrattabilità del cd. foro commissorio individuato dalla Corte dicassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamentocon rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriorecorso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati dall'art. 25cod. proc. pen.»In motivazione, ha precisato che l’art. 627, comma 1, cod. proc.pen., afferma il principio con specifico riferimento al giudizio di rinvio,stabilendo che in esso «non è ammessa discussione sulla competenzadall'art. 25», ossia salvo che risultino nuovi fatti, i quali comportinouna diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione dellagiurisdizione o la competenza di un giudice superiore (in argomento,ex pluribus, Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, dep. 2015, F., Rv.262551-01). Ha aggiunto che al di fuori dal perimetro del giudizio dirinvio, il principio si fonda sul disposto dell’art. 25 cod. proc. pen.,che, in materia di competenza, così come di giurisdizione, formulal'enunciato generale, secondo il quale ogni decisione adottata alriguardo dalla Corte di cassazione «è vincolante nel corso delprocesso», salva l'emersione dei menzionati fatti nuovi.Si è osservato che «E' indifferente, ai fini dell'applicazione dell'art.25, che si tratti di decisione assunta in sede di ricorso ordinario, o didecisione intervenuta in sede regolatoria di conflitto, come pure che sitratti di decisione assunta in accoglimento di specifico motivo diricorso in punto di competenza o giurisdizione, o di decisione cheacceda ad una statuizione principale di annullamento, con rinvio oanche senza rinvio se quest'ultima, come nel caso di specie, nonchiude comunque il processo. La definitività del giudizio, a seguitodelle determinazioni del giudice di legittimità in tema di competenza,in qualunque forma assunte, risponde infatti ad un'esigenza disistema, costituendo principio cardine dell'ordinamento processuale,destinato ad applicarsi anche fuori dei casi di annullamento perincompetenza, di annullamento con rinvio o di risoluzione di conflittodi competenza, con la conseguente impossibilità di configurare unasituazione di conflitto tra il giudice di merito e quello di cassazione(Sez. 1, n. 115 del 15/01/1992, confl. comp. in proc. Bonsignore, Rv.189228-01)».3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma nonha fatto corretta applicazione del principio enunciato e, in violazione dilegge, ha negato la propria competenza, attribuitagli irrevocabilmenteper effetto di quanto disposto da questa Corte con la sentenza del 15luglio 2025, con trasmissione degli atti ad altro ufficio.Ciò ha disposto pur in assenza della sopravvenienza dei c.d. “fattinuovi”, che fondano l’unica eccezione al principio enunciato dall’art.25. L’efficacia vincolante della decisione di questa Corte può esseresuperata solo sulla base di “fatti nuovi” che comportando una diversadefinizione giuridica del fatto, determinino una modificazione dellagiurisdizione o la competenza di un giudice superiore. Tale non è ilfatto costituito dalla c.d. capitalizzazione che non determina imenzionati effetti.4. Alla luce delle ragioni esposte, deve disporsi l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Romaper l'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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