CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27427/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 emessa dalla Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del locale Tribunale, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per oltraggio continuato a diversi pubblici ufficiali (capi 1, 2 e 3) dichiarando la prescrizione per il delitto di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo, con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la responsabilità penale dell'imputato per i delitti contestati era stata pronunciata in assenza di prove. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile per genericità. 2. La censura relativa alla violazione delle norme di legge e all'assenza delle prove delle diverse condotte di oltraggio contestate a [OSCURATO:PERSONA] è priva di qualsiasi confronto con il complesso delle argomentazioni esposte, in modo puntuale e completo, dalla Corte distrettuale. Nel condividere integralmente le conclusioni raggiunte dalla sentenza di primo grado, emessa con il rito abbreviato, la pronuncia impugnata ha ricostruito la vicenda storico-fattuale oggetto di esame, richiamando gli accertamenti della polizia municipale di Palermo che in diversi giorni (15, 17 e 18 aprile 2019) il cui personale aveva verificato che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l'attività di parcheggiatore abusivo e ad ogni verifica, non tollerando i controlli degli operanti, l'imputato li oltraggiava gravemente sulla pubblica via e alla presenza di più persone. A fronte di questi elementi, il ricorso si limita a doglianze apodittiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata nei termini indicati. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24