CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 22510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata a [OSCURATO:PERSONA], a far data dal 1° settembre 2021, giorno di accertamento delle violazioni, 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno indotto il Tribunale alla revoca; rilevato che il Tribunale non ha fatto ricorso ad alcun automatismo ma ha compiutamente esaminato la vicenda analizzando gli aspetti di fatto da cui desumere sia il coinvolgimento nei fatti che hanno condotto all'arresto della persona cui il ricorrente si accompagnava sia i contatti, né occasionali né fortuiti, con un soggetto pregiudicato. rilevato che i motivi sono pertanto manifestamente infondati;' ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 nsig e estensore Il pr sidente EPOSITA