CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16133/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] - con sui sidenuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla’rt. 533 cod.proc. pen. - non supera il vaglio di ammissibilità per la estrema genericità dellecensure che, lungi dal segnalare criticità dell’apparata argomentativo, nellasostanza invoca nuovi apprezzamenti di merito nemmeno decisivi ove si consideriche la condotta accertata integrerebbe, comunque, gli estremi, soggettivi edoggettivi, dei reati di cui agli artt. 337 e 424 cod. pen. anche se commessa per ilmovente indicato dal ricorrente (esasperazione, frustrazione, sconforto dovuti allalunga carcerazione).2. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente