Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2021

Cassazione n. 09754/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2'1105/ avverso la sentenza del Irj1222021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 4 ottobre 2019 la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 5 marzo 2019 della Corte di appello di Catania.

Nel nuovo giudizio, in riforma della sentenza del 23 genn2.4 4; • 018 del Giudice . dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, il (121fé nnriz 2021 la Corte di appello di Catania, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 7 anni di reclusione ed € 28.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deducono ex art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. i vizi di violazione degli artt. 623, comma 1, lett. c) e 36, comma 3, cod. proc. pen. per essere stata pronunciata la sentenza impugnata dalla stessa sezione della Corte di appello di Catania che aveva già emesso la sentenza del 5 marzo 2019 e per avere la Corte territoriale omesso di rispondere all'eccezione di incompetenza funzionale del collegio proposta dalla difesa nel giudizio di appello.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., il vizio di violazione degli artt. 448, comma 2-bis, 599-bis, 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione al vizio nella formazione del consenso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. L'istituto della incompetenza funzionale è erroneamente invocato.

1.1.1. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 4419 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gioia, Rv. 229982, la competenza funzionale, pur non trovando un'esplicita previsione nel codice di procedura penale, è desumibile dal sistema ed è connaturata alla costruzione normativa della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento, di modo che la violazione delle regole relative a tale tipo di competenza configura una nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche in sede di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen. 1.1.2.

La presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che abbia partecipato al collegio che ha adottato il provvedimento annullato, non incide sulla capacità del giudice e non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 13293 del 10/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279045 - 01).

La procedura di ricusazione ex art. 37 cod. proc. pen. non risulta essere stata intrapresa.

1.2. In ogni caso, all'udienza del 12 marzo 2021, nel formulare la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., la difesa ha rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatorio.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen. limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. in tal senso Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401).

L'istituto ripropone, in sostanza, l'applicabilità della giurisprudenza in tema di cd. patteggiamento in appello secondo la quale il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'articolo 599, comma 4, cod. proc. perì. poi abrogato dal d.l. n. 92 del 2008, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'articolo 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato avesse rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del Giudice doveva limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato articolo 599 cod. proc. pen. (v.

Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707).

Nello stesso Sez. 5, n. 18299 del 19/03/2018, [OSCURATO:PERSONA] (non massimata).

1.3. Ne consegue che l'unica questione dedotta alla cognizione della Corte territoriale era quella relativa alla pena e su tale questione vi è stata espressa decisione.

1.4. Dunque, alcuna omessa risposta all'eccezione proposta - per altro manifestamente infondata per le ragioni già espresse - si è verificata e la decisione è del tutto corretta in diritto.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché si invoca l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non applicabile alla sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.; per altro, alcun vizio di formazione del consenso può prospettarsi • rispetto ad una richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. presentata successivamente alla proposizione della eccezione.

3. Il ricorso è pertanto inammissibile.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2'1105/ avverso la sentenza del Irj1222021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 4 ottobre 2019 la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 5 marzo 2019 della Corte di appello di Catania. Nel nuovo giudizio, in riforma della sentenza del 23 genn2.4 4; • 018 del Giudice . dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, il (121fé nnriz 2021 la Corte di appello di Catania, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 7 anni di reclusione ed € 28.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono ex art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. i vizi di violazione degli artt. 623, comma 1, lett. c) e 36, comma 3, cod. proc. pen. per essere stata pronunciata la sentenza impugnata dalla stessa sezione della Corte di appello di Catania che aveva già emesso la sentenza del 5 marzo 2019 e per avere la Corte territoriale omesso di rispondere all'eccezione di incompetenza funzionale del collegio proposta dalla difesa nel giudizio di appello. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., il vizio di violazione degli artt. 448, comma 2-bis, 599-bis, 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione al vizio nella formazione del consenso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. L'istituto della incompetenza funzionale è erroneamente invocato. 1.1.1. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 4419 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gioia, Rv. 229982, la competenza funzionale, pur non trovando un'esplicita previsione nel codice di procedura penale, è desumibile dal sistema ed è connaturata alla costruzione normativa della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento, di modo che la violazione delle regole relative a tale tipo di competenza configura una nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche in sede di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen. 1.1.2. La presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che abbia partecipato al collegio che ha adottato il provvedimento annullato, non incide sulla capacità del giudice e non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 13293 del 10/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279045 - 01). La procedura di ricusazione ex art. 37 cod. proc. pen. non risulta essere stata intrapresa. 1.2. In ogni caso, all'udienza del 12 marzo 2021, nel formulare la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., la difesa ha rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli sul trattamento sanzionatorio. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen. limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. in tal senso Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401). L'istituto ripropone, in sostanza, l'applicabilità della giurisprudenza in tema di cd. patteggiamento in appello secondo la quale il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'articolo 599, comma 4, cod. proc. perì. poi abrogato dal d.l. n. 92 del 2008, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'articolo 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato avesse rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del Giudice doveva limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato articolo 599 cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707). Nello stesso Sez. 5, n. 18299 del 19/03/2018, [OSCURATO:PERSONA] (non massimata). 1.3. Ne consegue che l'unica questione dedotta alla cognizione della Corte territoriale era quella relativa alla pena e su tale questione vi è stata espressa decisione. 1.4. Dunque, alcuna omessa risposta all'eccezione proposta - per altro manifestamente infondata per le ragioni già espresse - si è verificata e la decisione è del tutto corretta in diritto. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché si invoca l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non applicabile alla sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.; per altro, alcun vizio di formazione del consenso può prospettarsi • rispetto ad una richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. presentata successivamente alla proposizione della eccezione. 3. Il ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 09754/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris