CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 1962
Cassazione n. 49696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il 30/10/1962 avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 31/10/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecce in data 21/1/2020, assolveva l'imputato dall'addebito ascritto al capo 3) perché il fatto non costituisce reato; dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione delle contravvenzioni edilizie ascritte al capo 1); confermava la penale responsabilità dello Spalluto in relazione all'abusiva occupazione di un'area destinata a marciapiede del Comune di Lecce, determinando la pena in anni uno di reclusione ed euro 240,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 633,639bis cod.pen., avendo la Corte territoriale confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente nonostante difetti nella specie il requisito dell'invasione arbitraria in quanto lo Spalluto aveva il possesso dell'area sulla quale insiste il diritto di passaggio in favore del Comune di Lecce quale legale rappresentante della società affittuaria dell'immobile cui l'area controversa accedeva; 2.2 il vizio della motivazione per manifesta illogicità in quanto dalla scrittura privata registrata in data 15/7/1981 ed intercorsa tra il proprietario del bene e il Comune di Lecce consta che solo parte dell'area prospiciente Via 3apigia fu destinata al pubblico transito, mentre la parte residua è rimasta nell'esclusiva disponibilità del titolare. In particolare l'area asservita risulta pari a 193 mq., inclusi i parcheggi, ed è segnalata da un differenziato rivestimento in piastrelle; 2.3 il difensore eccepisce, infine, il decorso del termine massimo di prescrizione alla data del 31/12/2022, tenuto conto dei periodi di sospensione. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Quanto alle doglianze di cui ai primi due motivi, le stesse hanno carattere reiterativo e di merito, avendo già il primo giudice ampiamente precisato (pag. 7) che la struttura abusiva rilevata insisteva su area privata destinata ad uso pubblico perché riservata al pubblico transito mediante atto di asservimento autenticato dal [OSCURATO:PERSONA] in data 15/7/1981. In tali termini ha riferito in dibattimento il consulente del P.m., il quale ha allegato alla relazione acquisita in atti le tavole che rappresentano lo stato dei luoghi. Non ha, dunque, pregio l'assunto difensivo che afferma l'insussistenza dell'illecito per difetto del requisito dell'invasione giacché il vincolo di destinazione perpetuo impresso all'area per volontà negoziale esclude in radice la disponibilità della stessa in capo al privato e la possibilità per l'imputato di destinarla ad un uso incompatibile con il transito pedonale. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius", in quanto privo di titolo abilitante, nell'immobile al fine di occuparlo (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019 - 01; n. 53005 del 11/11/2016, Rv. 268711 - 01). 4. Manifestamente infondata è anche la conclusiva eccezione di prescrizione. Il reato sub 2 è contestato con termine della permanenza al 31/12/2014 sebbene la rimozione delle opere abusive sia successiva, come segnalato dal Tribunale. A tale data deve fissarsi l'inizio della decorrenza della prescrizione che ha subito sospensioni pari ad un anno, sei mesi e dieci giorni (gg 555) sicché il termine ultimo verrà a scadenza non prima del 9/1/2024. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023 Se