CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 giugno 2021
Cassazione n. 23691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26 maggio 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen. ed ha confermato la condanna al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione. 3. In data 12 maggio 2021, il difensore ha trasmesso rinunzia al ricorso da lui sottoscritta con procura speciale sottoscritta dall'imputato. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consi- stente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'ef- fetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura spe- ciale in tal senso. La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 giugno 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sposito [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATC. Wp4