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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14791/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazio n.1939/2024 depositata il 22/03/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Sentito il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl’accoglimento del quinto e del settimo motivo di ricorso, assorbiti glialtri;Sentiti gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del controricorrente Comune diPomezia che ha chiesto il rigetto del ricorso.1.La vicenda, oggetto del presente giudizio, trae origine dallaimpugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’annualità di imposta2020, nonché degli avvisi relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019,emessi dal comune di Pomezia in relazione all’omessa dichiarazione degliimpianti pubblicitari (indicati nell’atto medesimo) ed all’occupazione, perl’annualità 2017, degli spazi e delle aree pubbliche posti all’interno delBorgo di Pratica di Mare, avendo la società interdetto l’unico accesso alBorgo mediante l’illegittima apposizione di un cancello metallico sul qualeè stato affisso un cartello che informa dell’inizio di lavori di manutenzione.[OSCURATO:PERSONA] di Roma ha accolto il ricorso dellasocietà [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il Comune di Pomezia ha proposto appello avverso la decisione di primecure.La Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con la sentenza n.193972024 ha accolto l’impugnazione: - ritenendo decisiva lavalutazione compiuta dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 527/2024,depositata il 16 gennaio 2024 ed acquisita in atti, laddove ha affermatoche non sono stati fugati i dubbi che già il primo giudice aveva evidenziatoin ordine alla prova (al di là di ogni ragionevole dubbio) della proprietàprivata delle aree che sono state oggetto degli interventi di recupero daparte della società [OSCURATO:PERSONA]; che contrariamente a quantosostenuto dalla odierna società appellante, l’effettuazione degli interventiedilizi all’interno del borgo andava realizzata dalla società previa richiestadi un idoneo titolo edilizio; la richiesta del titolo edilizio doveva essereaccompagnata da una puntuale dimostrazione della legittimazione“giuridica” a formulare detta richiesta e a realizzare le opere; in assenzadella certezza del possesso di un espresso titolo proprietario (per quantosopra chiarito) la società avrebbe dovuto dimostrare la titolarità di altrotitolo legittimante; - che, sebbene il Consiglio di Stato non abbia affermatocome provata la proprietà pubblica delle aree oggetto di controversia, hainequivocabilmente statuito che non ne è stata dimostrata la proprietàprivata ed ha comunque affermato la legittimità dei provvedimenti delComune che obbligavano la società alla rimozione dei cancelli apposti perimpedire l’uso pubblico delle stesse aree; - che all’applicazione di unaunica sanzione complessiva può autonomamente provvedere il Comune, inautotutela, non potendo la Corte dare applicazione alla disposizione dilegge relativa al cumulo giuridico delle sanzioni, non essendo statiprodotti elementi adeguati per potersi affermare che questo procedimentosia l’ultimo, con riguardo alle violazioni di cui si tratta, di cui debbaprendere cognizione il giudice tributario.Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026La società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza indicatain epigrafe svolgendo nove motivi.

Replica con controricorso l’entecomunale.Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’accoglimento del quintoe del settimo motivo del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.

Parte ricorrente deduce la pendenza presso questa Corte delgiudizio n.

Rg 6223/2025 concernente l’annullamento del provvedimentodell’Agenzia dell’Entrate-Territorio di annullamento del frazionamento (inriassunzione a seguito di translatio iudicii dal [OSCURATO:PERSONA], originariamenteinvestito della questione).

Si aggiunge che la medesima questionesostanziale, relativa alla sussistenza o meno di un diritto di uso pubblicoper dicatio ad patriam, è oggetto di un giudizio civile attualmentependente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (R.G. 4081/2023), la cuiudienza di discussione è fissata per il 4 novembre 2026, lasciando aquesta Corte la decisione in merito ad una eventuale sospensione delpresente giudizio tenuto conto che il processo civile è specificamentedeputato ad accertare, con efficacia di giudicato, la sussistenza o meno didiritti reali di uso pubblico, che rappresentano il presupposto fattuale egiuridico della pretesa impositiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare, osserva questa Corte che la pendenza del giudizio inmerito alla impugnazione dell’atto di frazionamento dell’Agenzia, non siconfigura come antecedente logico giuridico sul giudizio in corso, attesoche il frazionamento ha natura meramente tecnica e fiscale e la questionesulla proprietà delle porzioni frazionate può essere decisa dalgiudice incidenter tantum.Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/20261.1.

L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione dialtra controversia- in questo caso - del giudizio di appello avverso lasentenza del Tribunale di Velletri, è inammissibile in quanto risultaproposta per la prima volta in Cassazione, dal che discende che ilprovvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della CorteSuprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delleanteriori decisioni di merito (Cass. Sez. un. 29172/ 2020).1.1.Sotto un diverso profilo, la sospensione del processo presuppone che ilrapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non soloconcreto, ma anche attuale ed incombe al ricorrente l'onere di dimostrareche quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo saràanche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, indifetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che devesorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né uneventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesadella definizione di un'altra causa che non risulti effettivamente in corso(Cass. Sez.

L., 19/10/2012, n. 18026).1.2.

Infine, occorre evidenziare che l’accertamento in merito alla titolaritàdell’area interna al borgo e, dunque, del presupposto impositivo, è statasvolta incidenter tantum dal giudice tributario di merito, ragion per cuinon si ravvisa il dedotto rapporto di pregiudizialità con la causa civileavente ad oggetto la domanda di rivendicazione della proprietà.2.Ragioni di priorità logico-giuridica conducono al preliminare esame delsesto motivo di impugnazione, che risulta infondato per quanto di ragione.3.

La sesta ragione di contestazione prospetta la nullità della sentenzaper motivazione apparente, laddove i giudici di seconde cure hannoritenuto di poter derivare la legittimità della pretesa impositiva delComune in ragione delle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato inNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026merito ad altri provvedimenti dell’ente, in materia edilizia: violazionedell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 dellacostituzione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) .

Si afferma che, in meritoalla quaestio centrale del giudizio, ossia l’esistenza del presuppostoapplicativo della Tosap e, nella specie, della natura pubblica (odestinazione ad uso pubblico) delle aree viarie e cortilizie interne al borgo,i giudici di seconde cure sono giunti ad una statuizione soloapparentemente e, dunque, illegittimamente motivata, in spregio aiprincipi di cui agli art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 dellaCostituzione.Con detta doglianza, la società insiste nel ribadire l’argomentazionedifensiva spesa nel giudizio di merito secondo cui non v’è stata volontà deiproprietari del Borgo di consentire un “uso pubblico” in relazione agli spazidi sua esclusiva proprietà (ivi comprese, dunque, strade e piazze delBorgo), atteso che l’accesso al Borgo è sempre stato garantito solo infunzione di quelle che erano le esigenze connesse alla privata utilizzazioneda parte della proprietà e dei coloni lavoranti della Tenuta e residenti nelBorgo.3.1.

Il motivo va disatteso.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deveessere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.

S.U. n.8053/2014).

Nellaspecie, il vizio è denunciato secondo il paradigma previgente di cuiall’art.360, primo comma, n.5 citato, mentre non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., nei termini precisati (Cass.

S.U. n.8053/2014 citata e tra le tanteda ultimo Cass. n.22598/2018).

Sotto ulteriore profilo, va rilevato che,mediante l’apparente denuncia del vizio motivazionale, la ricorrentesollecita impropriamente una rivalutazione del merito, in particolare inordine alle risultanze della relazione aggiornata dei Servizi, espressamenterichiamata nella motivazione della sentenza (cfr. pag. 4), e allavalutazione delle emergenze istruttorie.

La Corte di merito, all’esito dellevalutazioni operate nel giudizio amministrativo, ha ritenuto, con adeguatamotivazione e dando conto degli elementi su cui ha fondato ilconvincimento espresso, che la riconosciuta legittimità dei provvedimentiamministrativi emessi dal Comune relativa alla riapertura del cancello edal diniego dell’autorizzazione all’esecuzione di opere di ristrutturazionepresupponevano il diritto dell’ente e di conseguenza rendeva legittimoanche l’atto impositivo opposto.4.Il primo motivo di ricorso è così rubricato nullità della sentenza peromessa pronuncia, laddove i giudici di seconde cure, rinviando alladecisione del Consiglio di Stato, non si sono pronunciati in merito al viziodi motivazione dell’avviso di accertamento originariamente impugnatoNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026nonché circa la violazione dell’art. 2697. violazione dell’art. 112 c.p.c. (art.360, 1° comma n. 4, c.p.c.) .5.Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 51, comma 2, del d.lgs. 15novembre 1993 n. 507, art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 1,comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (dunque, dell’art. 24 dellacostituzione) in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hannoconsiderato legittimo sotto il profilo motivazionale l’avviso di accertamento(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) La società ricorrente assume che la Corte di Giustizia Tributaria di II gradodel Lazio abbia ritenuto di poter “derivare” la legittimità dell’avviso diaccertamento originariamente impugnato, sulla base della statuizione delConsiglio di Stato, affermando che Appare indubbio che se sonolegittimi i suddetti provvedimenti emessi dal Comune, per i quali sussistela giurisdizione del giudice amministrativo (così come affermato in viadefinitiva dal Consiglio di Stato), non può più essere contestata lalegittimità dei provvedimenti, analogamente emessi dal Comune, sullabase degli stessi presupposti, per i quali sussiste la giurisdizione delgiudice tributario , così “tacitamente” ritenendo assorbita ognicontestazione in merito alla omessa motivazione dell’atto impugnato di cuiè causa.Si obietta che la mera elencazione di dati numerici (al pari dell’evocazionedi “impianti pubblicitari”, in alcun modo individuati e di cui la Contribuentenon ha assolutamente alcuna notizia e il rinvio ad allegati inesistenti) nonpuò essere considerata sufficiente per soddisfare il requisito dellamotivazione.6.

I primi due motivi-che involgendo la medesima quaestio iuris possonoessere divisati congiuntamente – sono destituiti di fondamento.Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il primo strumento di ricorso - correttamente sussunto (senza chel’erronea intestazione del motivo sortisca effetti invalidanti: Cass., Sez.

U.,24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036) nella ragione diimpugnazione prevista dal num. 4 del primo comma dell’art. 360 cod.proc. civ., quale mancato esame di una domanda o di un’eccezione cheintegra infatti vizio di omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) - èinfondato, in quanto l’omessa pronuncia su detto motivo di appello deveessere escluso in ipotesi di rigetto implicito, ovvero quando ilprovvedimento accolga una tesi incompatibile con la domanda ol’eccezione proposta oppure emetta una decisione che implichi, per logicaincompatibilità, il rigetto della domanda o eccezione.Tanto si è verificato nella vicenda in esame.Il positivo apprezzamento del giudice regionale in ordine alla idoneità delleragioni esposte nell’atto impositivo a fondare la tassazione importa, qualeineludibile presupposto, la valutazione di compiutezza motivazionale delcontenuto dell’avviso opposto (Cass. n. 28810/2021; Cass.n.13201/2024).

Va aggiunto che ad integrare il vizio di omessa pronuncianon basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice ma ènecessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che sipalesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verificaquando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fattavalere dalla parte, anche se manchi in proposito una specificaargomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigettoquando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione nonespressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logicogiuridica della pronuncia.Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondato anchesotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sono concentrateNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026sulla titolarità dei beni occupati, rispetto alla quale sin dal ricorso lasocietà ha allestito le proprie traiettorie difensive.Una volta indicata la superficie occupata e le tariffe oggetto di impostadeve ritenersi assolto l’onere motivazionale a carico dell’amministrazionecomunale.E non vi è dubbio che, recependo quanto così riscontrato dal giudice delmerito, la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso da questiresa risulti conforme, in diritto, all’art.7 legge n. 212/2000, recandosufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delle ragionigiuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo al nucleofondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenutetassabili (così, tra le tante, Cass., Sez.

T, 27 giugno 2023, n. 18387;Cass., Sez.

T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez.

V,28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez.

V, 13 febbraio 2015, n. 2928,Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez.

V, 19 dicembre 2022, n.37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiamaCass.

Sez.

VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale,Cass., Sez.

U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez.

T., 25ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n.8312, Cass., Sez.

V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez.

V, 10 dicembre2021, n. 39283, Cass., Sez.

V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez.

V,14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez.

VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 edancora Cass., Sez.

I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente,Cass., Sez.

T. 10 giugno 2024, n. 16096).Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanzadi motivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delleindagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioniessere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’enteNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026impositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti perl’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13agosto 2020, n. 16996).Del resto, il contribuente non ha neppure allegato il pregiudizio effettivo econcreto al suo diritto di difesa, non avendo indicato alcunaargomentazione specifica o attività difensiva preclusa dalla predicatainidoneità motivazionale.7.

Il terzo mezzo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla mancata valutazione deglielementi di prova forniti dalla contribuente in relazione alla natura privatadelle aree viarie interne al borgo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) ; inquanto i giudici di secondo grado avrebbero trascurato di valutare leargomentazioni e le prove fornite dalla contribuente ed, in particolare, laconsulenza tecnica disposta dal tribunale di Velletri ed allegata nel corsodel giudizio finalizzata ad accertare la natura privata interne al Borgo diPratica di Mare, nonché gli elementi di prova, che consentono diescludere diritti pubblici sulle aree interne al Borgo (da considerarsi un“unicum”).

Si osserva che l’erronea valutazione dei citati documentiprocessuali determina la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..8.

La censura in disamina non merita accoglimento.Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessariodenunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con laprescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazionedeve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui allanorma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalleparti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli siariconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio,fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.( Cass.Sez.

U. 05/08/2016, n. 16598; S.U. n.20867/2020; Cass. n.10927/2024).Nella fattispecie sub iudice, risulta con tutta evidenza che i giudicidistrettuali hanno fondato la decisione impugnata sugli accertamentioperati nel giudizio amministrativo, restando quindi esclusa la violazionedelle prescrizioni di cui all’art. 115 c.p.c.Sotto altro profilo va ricordato che la ricostruzione probatoria, come noto,anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod.proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto,l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non èsindacabile dal giudice di legittimità, neppure attraverso l’escamotagedell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto una questione diviolazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonpuò porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016; Cass.n. 32505/2023 Cass. n. 10927/2024).

Punto di diritto, questo, che hatrovato conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente(sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosiaffermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo "prudente apprezzamento" (tra le ultime: Cass. Sez.

U. 27/12/2019,n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass.20/12/2007, n. 26965); mentre, ove si deduca che il giudice ha solamenteNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura eraconsentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., neltesto previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionaliindividuati da questa Corte fin da Cass. Sez.

U. nn. 8053 e 8054 del 2014(Cass. n. 16016 del 09/06/2021).Quanto al riesame della valenza probatoria dei documenti prodotti e dellerisultanze della c.t.u., esso involge apprezzamenti di fatto riservati algiudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisioneuna fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenutoa discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzionidifensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e lecircostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante,Cass. 12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass.nn 16986/2013; Sez.

U. n. 24148 del 2013; Cass. n. 16056/2016; Cass.n. 19011/2017; Cass. n. 29404/2017).L’eventuale omesso esame dei documenti avrebbe invece dovuto esseremediato in questa sede ricorrendo alla deduzione del vizio di cui all’art.360, primo comma, n.5), c.p.c., relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potutodeterminare un esito diverso della controversia (Cass. n. 15399 del 9giugno 2025).

L’omesso esame di un documento può rilevare, tuttavia,solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un puntodecisivo della controversia, ove il documento non esaminato offra la provadi circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie cheNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo chela ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.Difetta nel motivo di ricorso in esame sia la deduzione della doglianzal’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbesenza dubbio dato luogo a una decisione diversa.9.

Il quarto mezzo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis del d. lgs. n. 546/1992 in cuisono incorsi i giudici di seconde cure laddove hanno – seppur tacitamente- ritenuto legittimo l’avviso di accertamento Tosap sotto il profiloprobatorio (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) , laddove il decidente, sullabase della citata sentenza del Consiglio di Stato, ha affermato che: Appare indubbio che se sono legittimi i suddetti provvedimenti emessidal Comune, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo(così come affermato in via definitiva dal Consiglio di Stato), non può piùessere contestata la legittimità dei provvedimenti, analogamente emessidal Comune, sulla base degli stessi presupposti, per i quali sussiste lagiurisdizione del giudice tributario” ) , così “tacitamente” ritenendoassorbita ogni contestazione in merito ai vizi probatori dell’atto impugnatodi cui è causa.In altri termini, pur citando una sentenza con la quale il Consiglio di Statoha ritenuto di non annullare i provvedimenti del Comune, poiché non puòdirsi provato […] con dovuta necessità giuridica, il titolo legittimante larichiesta di rilascio del titolo edilizio , i giudici di secondo grado hannodisapplicato la regola relativa alla distribuzione dell’onere della prova,omettendo di considerare come, nel caso sub iudice, sarebbe stato oneredel Comune di Pomezia, quale ente impositore, dare prova, “con dovutanecessità giuridica”, della sussistenza dei presupposti applicativi dellaNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026disposizione impositiva.

L’unica circostanza richiamata nella decisioned’appello che può ritenersi “condizionante” nel presente giudizio è datadalla valutazione incidentale del giudice amministrativo secondo il qualenon vi sarebbe una sufficiente “certezza” circa la natura privata o pubblicadelle aree interne al borgo.Secondo l’assunto di parte ricorrente, le conclusioni cui è giunto il C.d.S.avrebbero, tutt’al più, dovuto convincere della insussistenza delpresupposto di imposta; invece, il giudicante ha tralasciato di verificare lasussistenza del presupposto di imposta, atteso che l’ente impositore si èsoltanto limitato ad indicare nell’avviso di accertamento originariamenteimpugnato i metri quadri occupati, senza dimostrare se e quali spazi“pubblici” siano stati effettivamente “occupati”, ovvero quali spazi privatisiano stati sottratti all’“uso pubblico”.10.

Il motivo è fondato.La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applicala regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioèonerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass. Sez.

U. 05/08/2016, n.16598); l’asserita violazione dell’art 2697 c.c. non si configura quando, aseguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il decidente abbiaritenuto assolto implicitamente l’onere probatorio, apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020).La decisione impugnata ha fondato il suo convincimento sulla base dielementi estranei al thema decidendum oggetto del giudizio tributario,ritenendo che non avendo neppure il Consiglio di Stato accertato laproprietà privata delle aree che sono state oggetto degli interventi diNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026recupero da parte della società [OSCURATO:PERSONA], la conseguente illegittimitàdel permesso di costruire (o altro titolo edilizio) e l’assenza della certezzadel possesso di un espresso titolo proprietario inducevano a ritenere chela società avrebbe dovuto dimostrare la titolarità di altro titololegittimante; concludendo che dalla disamina della copiosadocumentazione prodotta da tutte le parti presenti nel processo, nonpoteva dirsi provato il titolo legittimante la richiesta di rilascio del titoloedilizio (e quindi la realizzabilità delle ridette opere).Tuttavia, l’incertezza sulla proprietà privata o meno delle aree interne alborgo non escludeva l’accertamento della fondatezza dell’atto impositivo edella dedotta esistenza di una servitù pubblica su dette aree, contestatadalla proprietà, onere che gravava sul Comune (Cass. n.25713/2024).L’ente è, difatti, attore in senso sostanziale, con evidenti riflessi in tema diriparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.; il Comune, allora, avrebbedovuto dimostrare in sede processuale la propria posizione giuridica conriguardo alla sussistenza della qualità di «proprietario della strada» ovverodella esistenza di una servitù di diritto pubblico sull’assetto viario internoal borgo, quale presupposto dell’imposta.11.

Il quinto mezzo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c., in quanto i giudici hanno ritenuto di estendere il“giudicato esterno” (sentenza del Consiglio di Stato) in assenza dei relativipresupposti (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ; per avere il giudicanteillegittimamente sostenuto di poter far spiegare gli effetti del “giudicato”del Consiglio di Stato sul caso sub iudice, pur avendo questa Corte chiaritoche, per effetto del richiamato art. 2909 c.c., l’accertamento su un puntodi fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisionedivenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdottaposteriormente, preclude il riesame della questione.Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/202612.

Il motivo è fondato, in quanto la Corte regionale ancorchè non abbiaStato, dopo aver precisato che che la possibilità di revocazione o diricorrere in Cassazione per difetto di giurisdizione non costituiscano mezzidi impugnazione ordinari e non incidano sulla efficacia di giudicato dellasentenza del Consiglio di Stato ha affermato che E’ vero che ilConsiglio di Stato non ha affermato come provata la proprietà pubblicadelle aree oggetto di controversia, ma ha inequivocabilmente affermatoche non ne è stata dimostrata la proprietà privata ed ha comunqueaffermato la legittimità dei provvedimenti del Comune che obbligavano lasocietà alla rimozione dei cancelli apposti per impedire l’uso pubblico dellestesse aree.

Appare indubbio, quindi, che se sono legittimi i suddettiprovvedimenti emessi dal Comune, per i quali sussiste la giurisdizione delgiudice amministrativo non può più essere contestata la legittimità deiprovvedimenti, analogamente emessi dal Comune, sulla base degli stessipresupposti, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario .In altri termini, ha ritenuto che dall’accertamento operato incidentertantum dal giudice amministrativo discendesse la legittimità dell’attoimpositivo impugnato.Ebbene, non è ravvisabile nella specie un effetto di giudicato in relazionealla titolarità dell’assetto viario del borgo, in quantoil giudice amministrativo - nell'ambito della valutazione della legittimitàdelle ordinanze comunali con le quali si ordinava il ripristino dello stato deiluoghi e la sospensione lavori di cui alla CILA presentata il 18 febbraio2020, prot. 19596, nonchè la rimozione del cancello apposto all’ingressodel Borgo - si è limitato a tal fine ad una delibazione in via incidentaleper accertare se la società avesse titolo o meno all’effettuazione degliinterventi edilizi nell’area cortilizia del Borgo, stabilendo che le opere nonpotevano essere realizzate dalla società se non previa richiesta di unNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026idoneo titolo edilizio e la dimostrazione della titolarità di un titololegittimante, in questo caso mancante.

Il rapporto privatistico è statoesaminato dal giudice amministrativo unicamente per valutare lalegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Pomezia, senza che visia alcuna statuizione avente efficacia di giudicato sulla titolaritàdell’assetto viario ovvero alla esistenza su di essi di usi civici ( S.U.13/02/2015, n. 2887; S.U. 19/02/2004, n. 3341).

Per vero, il giudicatosostanziale può estendersi solo alle questioni su cui il giudice abbiacompiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente einscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire unasemplice affermazione incidenter tantum, di uno dei presupposti logicidella decisione, bensì l’oggetto, esso stesso, della statuizione finale.13.Con la settima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comman. 3, c.p.c. si denuncia la illegittimità della sentenza nella parte in cui igiudici hanno ritenuto applicabile, al caso di specie, la Tosap; violazionedell’art. art. 38 e ss. del d.lgs. n. 507/93 , ciò in quanto la sentenzaimpugnata, nell’estendere il giudicato del Consiglio di Stato (relativo a benaltri provvedimenti comunali) al giudizio sub iudice, avrebbe violato ledisposizioni che disciplinano il tributo.Si obietta che il presupposto impositivo della TOSAP va individuato, aisensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,«nell’occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficieall'uso pubblico», mentre laddove vi sia occupazione che non comportioccupazione di un'area demaniale o la sottrazione di un’area privataall'uso pubblico, non si può dire che si sia verificato il presuppostod'imposta.

Si argomenta che l’applicabilità dell’imposta applicatapresuppone una valutazione in merito alla natura/destinazione “pubblica”del bene asseritamente sottratto “all’uso pubblico” dal cui compito i giudiciNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026di seconde cure si sono palesemente sottratti, ritenendo legittimal’applicazione della Tosap nonostante la mancanza dei relativi presupposti.14.

L’ottavo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per violazione delprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art.112 c.p.c., derivante dall’omesso esame delle risultanze emerse dalparallelo giudizio civile avente ad oggetto esattamente l’accertamentodella (in)sussistenza di un “uso pubblico”; per avere i giudici di secondecure ritenuto sostanzialmente pacifica la legittimità della pretesacomunale, basandosi sulle divergenti conclusioni riportate nella sentenzadel Consiglio di Stato, avente ad oggetto provvedimenti comunali ditutt’altra natura, non attribuendo alcuna rilevanza alle risultanze delparallelo giudizio civile avente ad oggetto la medesima vicenda.Si osserva che certamente la sentenza del Tribunale, al pari della periziadi CTU (che la stessa ampiamente richiama) rappresentino elementiliberamente valutabili dai giudici di merito nell’ambito della propriadiscrezionalità, ma questi ultimi devono comunque esaminarne ilcontenuto avendo l’obbligo di illustrare comunque i motivi per i qualiritengono il contenuto irrilevante ai fini della decisione.

Si deduce chel’omesso esame delle perizie giurate comporta la nullità della sentenza perviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatodi cui all’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 15 dicembre 2019, n. 31805; in sensoconforme, cfr. Cass. n. 1470/2018).15.L’ultimo mezzo di ricorso reca la denuncia di nullità della sentenzaper motivazione apparente, laddove i giudici di seconde cure hannoomesso di valutare le risultanze emerse dal parallelo giudizio civile aventead oggetto esattamente l’accertamento della (in)sussistenza di un “usopubblico” (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) .; laddove si dovesse giudicareNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026insussistente il denunciato vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112c.p.c., la società eccepisce, la nullità della sentenza di secondo grado permotivazione apparente, posto che i giudici hanno omesso di esaminare lerisultanze emerse nell’ambito del parallelo processo civile e non hannoindicato in alcun modo le ragioni per le quali hanno ritenuto irrilevanti lecitate risultanze processuali, dando rilievo esclusivamente al contenutodella sentenza del Consiglio di Stato che, come detto più volte, è del tuttoinconferente con la fattispecie oggetto del presente giudizio, trascurandodi esaminare la documentazione prodotta in giudizio(relazione notarile deldott.

Minniti, sentenza del Tribunale civile di Velletri; consulenza tecnica diufficio, risultanze catastali).

Si deduce la nullità della sentenza permotivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n.546/1992 e 111 della Costituzione, posto che i giudici di seconde curehanno del tutto omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento,non avendo illustrato il percorso logico seguito per ritenere decisiva lasentenza del Consiglio di Stato (avente a oggetto altra questione) e non,invece, le risultanze emerse nell’ambito del parallelo giudizio civilistico.16.I motivi dal settimo al nono restano assorbiti nell’accoglimento delquarto e quinto motivo di ricorso, respinti i restanti.17.

La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motiviaccolti e la controversia deve essere rinviata alla Corte di Giustizia disecondo grado del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.MLa CorteAccoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti i motivi dal settimoal nono, respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CorteNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, dellaSezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026.Il Consigliere estensoreMilena BalsamoIl PresidenteGiacomo Stalla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazio n.1939/2024 depositata il 22/03/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Sentito il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl’accoglimento del quinto e del settimo motivo di ricorso, assorbiti glialtri;Sentiti gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del controricorrente Comune diPomezia che ha chiesto il rigetto del ricorso.1.La vicenda, oggetto del presente giudizio, trae origine dallaimpugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’annualità di imposta2020, nonché degli avvisi relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019,emessi dal comune di Pomezia in relazione all’omessa dichiarazione degliimpianti pubblicitari (indicati nell’atto medesimo) ed all’occupazione, perl’annualità 2017, degli spazi e delle aree pubbliche posti all’interno delBorgo di Pratica di Mare, avendo la società interdetto l’unico accesso alBorgo mediante l’illegittima apposizione di un cancello metallico sul qualeè stato affisso un cartello che informa dell’inizio di lavori di manutenzione.[OSCURATO:PERSONA] di Roma ha accolto il ricorso dellasocietà [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il Comune di Pomezia ha proposto appello avverso la decisione di primecure.La Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con la sentenza n.193972024 ha accolto l’impugnazione: - ritenendo decisiva lavalutazione compiuta dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 527/2024,depositata il 16 gennaio 2024 ed acquisita in atti, laddove ha affermatoche non sono stati fugati i dubbi che già il primo giudice aveva evidenziatoin ordine alla prova (al di là di ogni ragionevole dubbio) della proprietàprivata delle aree che sono state oggetto degli interventi di recupero daparte della società [OSCURATO:PERSONA]; che contrariamente a quantosostenuto dalla odierna società appellante, l’effettuazione degli interventiedilizi all’interno del borgo andava realizzata dalla società previa richiestadi un idoneo titolo edilizio; la richiesta del titolo edilizio doveva essereaccompagnata da una puntuale dimostrazione della legittimazione“giuridica” a formulare detta richiesta e a realizzare le opere; in assenzadella certezza del possesso di un espresso titolo proprietario (per quantosopra chiarito) la società avrebbe dovuto dimostrare la titolarità di altrotitolo legittimante; - che, sebbene il Consiglio di Stato non abbia affermatocome provata la proprietà pubblica delle aree oggetto di controversia, hainequivocabilmente statuito che non ne è stata dimostrata la proprietàprivata ed ha comunque affermato la legittimità dei provvedimenti delComune che obbligavano la società alla rimozione dei cancelli apposti perimpedire l’uso pubblico delle stesse aree; - che all’applicazione di unaunica sanzione complessiva può autonomamente provvedere il Comune, inautotutela, non potendo la Corte dare applicazione alla disposizione dilegge relativa al cumulo giuridico delle sanzioni, non essendo statiprodotti elementi adeguati per potersi affermare che questo procedimentosia l’ultimo, con riguardo alle violazioni di cui si tratta, di cui debbaprendere cognizione il giudice tributario.Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026La società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza indicatain epigrafe svolgendo nove motivi. Replica con controricorso l’entecomunale.Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’accoglimento del quintoe del settimo motivo del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza. Parte ricorrente deduce la pendenza presso questa Corte delgiudizio n. Rg 6223/2025 concernente l’annullamento del provvedimentodell’Agenzia dell’Entrate-Territorio di annullamento del frazionamento (inriassunzione a seguito di translatio iudicii dal [OSCURATO:PERSONA], originariamenteinvestito della questione). Si aggiunge che la medesima questionesostanziale, relativa alla sussistenza o meno di un diritto di uso pubblicoper dicatio ad patriam, è oggetto di un giudizio civile attualmentependente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (R.G. 4081/2023), la cuiudienza di discussione è fissata per il 4 novembre 2026, lasciando aquesta Corte la decisione in merito ad una eventuale sospensione delpresente giudizio tenuto conto che il processo civile è specificamentedeputato ad accertare, con efficacia di giudicato, la sussistenza o meno didiritti reali di uso pubblico, che rappresentano il presupposto fattuale egiuridico della pretesa impositiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, osserva questa Corte che la pendenza del giudizio inmerito alla impugnazione dell’atto di frazionamento dell’Agenzia, non siconfigura come antecedente logico giuridico sul giudizio in corso, attesoche il frazionamento ha natura meramente tecnica e fiscale e la questionesulla proprietà delle porzioni frazionate può essere decisa dalgiudice incidenter tantum.Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/20261.1. L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione dialtra controversia- in questo caso - del giudizio di appello avverso lasentenza del Tribunale di Velletri, è inammissibile in quanto risultaproposta per la prima volta in Cassazione, dal che discende che ilprovvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della CorteSuprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delleanteriori decisioni di merito (Cass. Sez. un. 29172/ 2020).1.1.Sotto un diverso profilo, la sospensione del processo presuppone che ilrapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non soloconcreto, ma anche attuale ed incombe al ricorrente l'onere di dimostrareche quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo saràanche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, indifetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che devesorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né uneventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesadella definizione di un'altra causa che non risulti effettivamente in corso(Cass. Sez. L., 19/10/2012, n. 18026).1.2. Infine, occorre evidenziare che l’accertamento in merito alla titolaritàdell’area interna al borgo e, dunque, del presupposto impositivo, è statasvolta incidenter tantum dal giudice tributario di merito, ragion per cuinon si ravvisa il dedotto rapporto di pregiudizialità con la causa civileavente ad oggetto la domanda di rivendicazione della proprietà.2.Ragioni di priorità logico-giuridica conducono al preliminare esame delsesto motivo di impugnazione, che risulta infondato per quanto di ragione.3. La sesta ragione di contestazione prospetta la nullità della sentenzaper motivazione apparente, laddove i giudici di seconde cure hannoritenuto di poter derivare la legittimità della pretesa impositiva delComune in ragione delle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato inNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026merito ad altri provvedimenti dell’ente, in materia edilizia: violazionedell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 dellacostituzione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) . Si afferma che, in meritoalla quaestio centrale del giudizio, ossia l’esistenza del presuppostoapplicativo della Tosap e, nella specie, della natura pubblica (odestinazione ad uso pubblico) delle aree viarie e cortilizie interne al borgo,i giudici di seconde cure sono giunti ad una statuizione soloapparentemente e, dunque, illegittimamente motivata, in spregio aiprincipi di cui agli art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 dellaCostituzione.Con detta doglianza, la società insiste nel ribadire l’argomentazionedifensiva spesa nel giudizio di merito secondo cui non v’è stata volontà deiproprietari del Borgo di consentire un “uso pubblico” in relazione agli spazidi sua esclusiva proprietà (ivi comprese, dunque, strade e piazze delBorgo), atteso che l’accesso al Borgo è sempre stato garantito solo infunzione di quelle che erano le esigenze connesse alla privata utilizzazioneda parte della proprietà e dei coloni lavoranti della Tenuta e residenti nelBorgo.3.1. Il motivo va disatteso.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deveessere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U. n.8053/2014). Nellaspecie, il vizio è denunciato secondo il paradigma previgente di cuiall’art.360, primo comma, n.5 citato, mentre non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., nei termini precisati (Cass. S.U. n.8053/2014 citata e tra le tanteda ultimo Cass. n.22598/2018). Sotto ulteriore profilo, va rilevato che,mediante l’apparente denuncia del vizio motivazionale, la ricorrentesollecita impropriamente una rivalutazione del merito, in particolare inordine alle risultanze della relazione aggiornata dei Servizi, espressamenterichiamata nella motivazione della sentenza (cfr. pag. 4), e allavalutazione delle emergenze istruttorie. La Corte di merito, all’esito dellevalutazioni operate nel giudizio amministrativo, ha ritenuto, con adeguatamotivazione e dando conto degli elementi su cui ha fondato ilconvincimento espresso, che la riconosciuta legittimità dei provvedimentiamministrativi emessi dal Comune relativa alla riapertura del cancello edal diniego dell’autorizzazione all’esecuzione di opere di ristrutturazionepresupponevano il diritto dell’ente e di conseguenza rendeva legittimoanche l’atto impositivo opposto.4.Il primo motivo di ricorso è così rubricato nullità della sentenza peromessa pronuncia, laddove i giudici di seconde cure, rinviando alladecisione del Consiglio di Stato, non si sono pronunciati in merito al viziodi motivazione dell’avviso di accertamento originariamente impugnatoNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026nonché circa la violazione dell’art. 2697. violazione dell’art. 112 c.p.c. (art.360, 1° comma n. 4, c.p.c.) .5.Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 51, comma 2, del d.lgs. 15novembre 1993 n. 507, art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 1,comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (dunque, dell’art. 24 dellacostituzione) in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hannoconsiderato legittimo sotto il profilo motivazionale l’avviso di accertamento(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) La società ricorrente assume che la Corte di Giustizia Tributaria di II gradodel Lazio abbia ritenuto di poter “derivare” la legittimità dell’avviso diaccertamento originariamente impugnato, sulla base della statuizione delConsiglio di Stato, affermando che Appare indubbio che se sonolegittimi i suddetti provvedimenti emessi dal Comune, per i quali sussistela giurisdizione del giudice amministrativo (così come affermato in viadefinitiva dal Consiglio di Stato), non può più essere contestata lalegittimità dei provvedimenti, analogamente emessi dal Comune, sullabase degli stessi presupposti, per i quali sussiste la giurisdizione delgiudice tributario , così “tacitamente” ritenendo assorbita ognicontestazione in merito alla omessa motivazione dell’atto impugnato di cuiè causa.Si obietta che la mera elencazione di dati numerici (al pari dell’evocazionedi “impianti pubblicitari”, in alcun modo individuati e di cui la Contribuentenon ha assolutamente alcuna notizia e il rinvio ad allegati inesistenti) nonpuò essere considerata sufficiente per soddisfare il requisito dellamotivazione.6. I primi due motivi-che involgendo la medesima quaestio iuris possonoessere divisati congiuntamente – sono destituiti di fondamento.Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il primo strumento di ricorso - correttamente sussunto (senza chel’erronea intestazione del motivo sortisca effetti invalidanti: Cass., Sez. U.,24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036) nella ragione diimpugnazione prevista dal num. 4 del primo comma dell’art. 360 cod.proc. civ., quale mancato esame di una domanda o di un’eccezione cheintegra infatti vizio di omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) - èinfondato, in quanto l’omessa pronuncia su detto motivo di appello deveessere escluso in ipotesi di rigetto implicito, ovvero quando ilprovvedimento accolga una tesi incompatibile con la domanda ol’eccezione proposta oppure emetta una decisione che implichi, per logicaincompatibilità, il rigetto della domanda o eccezione.Tanto si è verificato nella vicenda in esame.Il positivo apprezzamento del giudice regionale in ordine alla idoneità delleragioni esposte nell’atto impositivo a fondare la tassazione importa, qualeineludibile presupposto, la valutazione di compiutezza motivazionale delcontenuto dell’avviso opposto (Cass. n. 28810/2021; Cass.n.13201/2024). Va aggiunto che ad integrare il vizio di omessa pronuncianon basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice ma ènecessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che sipalesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verificaquando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fattavalere dalla parte, anche se manchi in proposito una specificaargomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigettoquando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione nonespressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logicogiuridica della pronuncia.Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondato anchesotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sono concentrateNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026sulla titolarità dei beni occupati, rispetto alla quale sin dal ricorso lasocietà ha allestito le proprie traiettorie difensive.Una volta indicata la superficie occupata e le tariffe oggetto di impostadeve ritenersi assolto l’onere motivazionale a carico dell’amministrazionecomunale.E non vi è dubbio che, recependo quanto così riscontrato dal giudice delmerito, la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso da questiresa risulti conforme, in diritto, all’art.7 legge n. 212/2000, recandosufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delle ragionigiuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo al nucleofondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenutetassabili (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387;Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V,28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928,Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n.37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiamaCass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale,Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n.8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V,14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 edancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente,Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096).Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanzadi motivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delleindagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioniessere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’enteNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026impositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti perl’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13agosto 2020, n. 16996).Del resto, il contribuente non ha neppure allegato il pregiudizio effettivo econcreto al suo diritto di difesa, non avendo indicato alcunaargomentazione specifica o attività difensiva preclusa dalla predicatainidoneità motivazionale.7. Il terzo mezzo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla mancata valutazione deglielementi di prova forniti dalla contribuente in relazione alla natura privatadelle aree viarie interne al borgo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) ; inquanto i giudici di secondo grado avrebbero trascurato di valutare leargomentazioni e le prove fornite dalla contribuente ed, in particolare, laconsulenza tecnica disposta dal tribunale di Velletri ed allegata nel corsodel giudizio finalizzata ad accertare la natura privata interne al Borgo diPratica di Mare, nonché gli elementi di prova, che consentono diescludere diritti pubblici sulle aree interne al Borgo (da considerarsi un“unicum”). Si osserva che l’erronea valutazione dei citati documentiprocessuali determina la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..8. La censura in disamina non merita accoglimento.Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessariodenunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con laprescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazionedeve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui allanorma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalleparti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli siariconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio,fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.( Cass.Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; S.U. n.20867/2020; Cass. n.10927/2024).Nella fattispecie sub iudice, risulta con tutta evidenza che i giudicidistrettuali hanno fondato la decisione impugnata sugli accertamentioperati nel giudizio amministrativo, restando quindi esclusa la violazionedelle prescrizioni di cui all’art. 115 c.p.c.Sotto altro profilo va ricordato che la ricostruzione probatoria, come noto,anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod.proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto,l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non èsindacabile dal giudice di legittimità, neppure attraverso l’escamotagedell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto una questione diviolazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonpuò porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016; Cass.n. 32505/2023 Cass. n. 10927/2024). Punto di diritto, questo, che hatrovato conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente(sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosiaffermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo "prudente apprezzamento" (tra le ultime: Cass. Sez. U. 27/12/2019,n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass.20/12/2007, n. 26965); mentre, ove si deduca che il giudice ha solamenteNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura eraconsentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., neltesto previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionaliindividuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014(Cass. n. 16016 del 09/06/2021).Quanto al riesame della valenza probatoria dei documenti prodotti e dellerisultanze della c.t.u., esso involge apprezzamenti di fatto riservati algiudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisioneuna fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenutoa discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzionidifensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e lecircostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante,Cass. 12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass.nn 16986/2013; Sez. U. n. 24148 del 2013; Cass. n. 16056/2016; Cass.n. 19011/2017; Cass. n. 29404/2017).L’eventuale omesso esame dei documenti avrebbe invece dovuto esseremediato in questa sede ricorrendo alla deduzione del vizio di cui all’art.360, primo comma, n.5), c.p.c., relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potutodeterminare un esito diverso della controversia (Cass. n. 15399 del 9giugno 2025). L’omesso esame di un documento può rilevare, tuttavia,solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un puntodecisivo della controversia, ove il documento non esaminato offra la provadi circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie cheNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo chela ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.Difetta nel motivo di ricorso in esame sia la deduzione della doglianzal’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbesenza dubbio dato luogo a una decisione diversa.9. Il quarto mezzo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis del d. lgs. n. 546/1992 in cuisono incorsi i giudici di seconde cure laddove hanno – seppur tacitamente- ritenuto legittimo l’avviso di accertamento Tosap sotto il profiloprobatorio (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) , laddove il decidente, sullabase della citata sentenza del Consiglio di Stato, ha affermato che: Appare indubbio che se sono legittimi i suddetti provvedimenti emessidal Comune, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo(così come affermato in via definitiva dal Consiglio di Stato), non può piùessere contestata la legittimità dei provvedimenti, analogamente emessidal Comune, sulla base degli stessi presupposti, per i quali sussiste lagiurisdizione del giudice tributario” ) , così “tacitamente” ritenendoassorbita ogni contestazione in merito ai vizi probatori dell’atto impugnatodi cui è causa.In altri termini, pur citando una sentenza con la quale il Consiglio di Statoha ritenuto di non annullare i provvedimenti del Comune, poiché non puòdirsi provato […] con dovuta necessità giuridica, il titolo legittimante larichiesta di rilascio del titolo edilizio , i giudici di secondo grado hannodisapplicato la regola relativa alla distribuzione dell’onere della prova,omettendo di considerare come, nel caso sub iudice, sarebbe stato oneredel Comune di Pomezia, quale ente impositore, dare prova, “con dovutanecessità giuridica”, della sussistenza dei presupposti applicativi dellaNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026disposizione impositiva. L’unica circostanza richiamata nella decisioned’appello che può ritenersi “condizionante” nel presente giudizio è datadalla valutazione incidentale del giudice amministrativo secondo il qualenon vi sarebbe una sufficiente “certezza” circa la natura privata o pubblicadelle aree interne al borgo.Secondo l’assunto di parte ricorrente, le conclusioni cui è giunto il C.d.S.avrebbero, tutt’al più, dovuto convincere della insussistenza delpresupposto di imposta; invece, il giudicante ha tralasciato di verificare lasussistenza del presupposto di imposta, atteso che l’ente impositore si èsoltanto limitato ad indicare nell’avviso di accertamento originariamenteimpugnato i metri quadri occupati, senza dimostrare se e quali spazi“pubblici” siano stati effettivamente “occupati”, ovvero quali spazi privatisiano stati sottratti all’“uso pubblico”.10. Il motivo è fondato.La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applicala regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioèonerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n.16598); l’asserita violazione dell’art 2697 c.c. non si configura quando, aseguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il decidente abbiaritenuto assolto implicitamente l’onere probatorio, apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020).La decisione impugnata ha fondato il suo convincimento sulla base dielementi estranei al thema decidendum oggetto del giudizio tributario,ritenendo che non avendo neppure il Consiglio di Stato accertato laproprietà privata delle aree che sono state oggetto degli interventi diNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026recupero da parte della società [OSCURATO:PERSONA], la conseguente illegittimitàdel permesso di costruire (o altro titolo edilizio) e l’assenza della certezzadel possesso di un espresso titolo proprietario inducevano a ritenere chela società avrebbe dovuto dimostrare la titolarità di altro titololegittimante; concludendo che dalla disamina della copiosadocumentazione prodotta da tutte le parti presenti nel processo, nonpoteva dirsi provato il titolo legittimante la richiesta di rilascio del titoloedilizio (e quindi la realizzabilità delle ridette opere).Tuttavia, l’incertezza sulla proprietà privata o meno delle aree interne alborgo non escludeva l’accertamento della fondatezza dell’atto impositivo edella dedotta esistenza di una servitù pubblica su dette aree, contestatadalla proprietà, onere che gravava sul Comune (Cass. n.25713/2024).L’ente è, difatti, attore in senso sostanziale, con evidenti riflessi in tema diriparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.; il Comune, allora, avrebbedovuto dimostrare in sede processuale la propria posizione giuridica conriguardo alla sussistenza della qualità di «proprietario della strada» ovverodella esistenza di una servitù di diritto pubblico sull’assetto viario internoal borgo, quale presupposto dell’imposta.11. Il quinto mezzo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c., in quanto i giudici hanno ritenuto di estendere il“giudicato esterno” (sentenza del Consiglio di Stato) in assenza dei relativipresupposti (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ; per avere il giudicanteillegittimamente sostenuto di poter far spiegare gli effetti del “giudicato”del Consiglio di Stato sul caso sub iudice, pur avendo questa Corte chiaritoche, per effetto del richiamato art. 2909 c.c., l’accertamento su un puntodi fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisionedivenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdottaposteriormente, preclude il riesame della questione.Numero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/202612. Il motivo è fondato, in quanto la Corte regionale ancorchè non abbiaStato, dopo aver precisato che che la possibilità di revocazione o diricorrere in Cassazione per difetto di giurisdizione non costituiscano mezzidi impugnazione ordinari e non incidano sulla efficacia di giudicato dellasentenza del Consiglio di Stato ha affermato che E’ vero che ilConsiglio di Stato non ha affermato come provata la proprietà pubblicadelle aree oggetto di controversia, ma ha inequivocabilmente affermatoche non ne è stata dimostrata la proprietà privata ed ha comunqueaffermato la legittimità dei provvedimenti del Comune che obbligavano lasocietà alla rimozione dei cancelli apposti per impedire l’uso pubblico dellestesse aree. Appare indubbio, quindi, che se sono legittimi i suddettiprovvedimenti emessi dal Comune, per i quali sussiste la giurisdizione delgiudice amministrativo non può più essere contestata la legittimità deiprovvedimenti, analogamente emessi dal Comune, sulla base degli stessipresupposti, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario .In altri termini, ha ritenuto che dall’accertamento operato incidentertantum dal giudice amministrativo discendesse la legittimità dell’attoimpositivo impugnato.Ebbene, non è ravvisabile nella specie un effetto di giudicato in relazionealla titolarità dell’assetto viario del borgo, in quantoil giudice amministrativo - nell'ambito della valutazione della legittimitàdelle ordinanze comunali con le quali si ordinava il ripristino dello stato deiluoghi e la sospensione lavori di cui alla CILA presentata il 18 febbraio2020, prot. 19596, nonchè la rimozione del cancello apposto all’ingressodel Borgo - si è limitato a tal fine ad una delibazione in via incidentaleper accertare se la società avesse titolo o meno all’effettuazione degliinterventi edilizi nell’area cortilizia del Borgo, stabilendo che le opere nonpotevano essere realizzate dalla società se non previa richiesta di unNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026idoneo titolo edilizio e la dimostrazione della titolarità di un titololegittimante, in questo caso mancante. Il rapporto privatistico è statoesaminato dal giudice amministrativo unicamente per valutare lalegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Pomezia, senza che visia alcuna statuizione avente efficacia di giudicato sulla titolaritàdell’assetto viario ovvero alla esistenza su di essi di usi civici ( S.U.13/02/2015, n. 2887; S.U. 19/02/2004, n. 3341). Per vero, il giudicatosostanziale può estendersi solo alle questioni su cui il giudice abbiacompiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente einscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire unasemplice affermazione incidenter tantum, di uno dei presupposti logicidella decisione, bensì l’oggetto, esso stesso, della statuizione finale.13.Con la settima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comman. 3, c.p.c. si denuncia la illegittimità della sentenza nella parte in cui igiudici hanno ritenuto applicabile, al caso di specie, la Tosap; violazionedell’art. art. 38 e ss. del d.lgs. n. 507/93 , ciò in quanto la sentenzaimpugnata, nell’estendere il giudicato del Consiglio di Stato (relativo a benaltri provvedimenti comunali) al giudizio sub iudice, avrebbe violato ledisposizioni che disciplinano il tributo.Si obietta che il presupposto impositivo della TOSAP va individuato, aisensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,«nell’occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficieall'uso pubblico», mentre laddove vi sia occupazione che non comportioccupazione di un'area demaniale o la sottrazione di un’area privataall'uso pubblico, non si può dire che si sia verificato il presuppostod'imposta. Si argomenta che l’applicabilità dell’imposta applicatapresuppone una valutazione in merito alla natura/destinazione “pubblica”del bene asseritamente sottratto “all’uso pubblico” dal cui compito i giudiciNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026di seconde cure si sono palesemente sottratti, ritenendo legittimal’applicazione della Tosap nonostante la mancanza dei relativi presupposti.14. L’ottavo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per violazione delprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art.112 c.p.c., derivante dall’omesso esame delle risultanze emerse dalparallelo giudizio civile avente ad oggetto esattamente l’accertamentodella (in)sussistenza di un “uso pubblico”; per avere i giudici di secondecure ritenuto sostanzialmente pacifica la legittimità della pretesacomunale, basandosi sulle divergenti conclusioni riportate nella sentenzadel Consiglio di Stato, avente ad oggetto provvedimenti comunali ditutt’altra natura, non attribuendo alcuna rilevanza alle risultanze delparallelo giudizio civile avente ad oggetto la medesima vicenda.Si osserva che certamente la sentenza del Tribunale, al pari della periziadi CTU (che la stessa ampiamente richiama) rappresentino elementiliberamente valutabili dai giudici di merito nell’ambito della propriadiscrezionalità, ma questi ultimi devono comunque esaminarne ilcontenuto avendo l’obbligo di illustrare comunque i motivi per i qualiritengono il contenuto irrilevante ai fini della decisione. Si deduce chel’omesso esame delle perizie giurate comporta la nullità della sentenza perviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatodi cui all’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 15 dicembre 2019, n. 31805; in sensoconforme, cfr. Cass. n. 1470/2018).15.L’ultimo mezzo di ricorso reca la denuncia di nullità della sentenzaper motivazione apparente, laddove i giudici di seconde cure hannoomesso di valutare le risultanze emerse dal parallelo giudizio civile aventead oggetto esattamente l’accertamento della (in)sussistenza di un “usopubblico” (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) .; laddove si dovesse giudicareNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026insussistente il denunciato vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112c.p.c., la società eccepisce, la nullità della sentenza di secondo grado permotivazione apparente, posto che i giudici hanno omesso di esaminare lerisultanze emerse nell’ambito del parallelo processo civile e non hannoindicato in alcun modo le ragioni per le quali hanno ritenuto irrilevanti lecitate risultanze processuali, dando rilievo esclusivamente al contenutodella sentenza del Consiglio di Stato che, come detto più volte, è del tuttoinconferente con la fattispecie oggetto del presente giudizio, trascurandodi esaminare la documentazione prodotta in giudizio(relazione notarile deldott. Minniti, sentenza del Tribunale civile di Velletri; consulenza tecnica diufficio, risultanze catastali). Si deduce la nullità della sentenza permotivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n.546/1992 e 111 della Costituzione, posto che i giudici di seconde curehanno del tutto omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento,non avendo illustrato il percorso logico seguito per ritenere decisiva lasentenza del Consiglio di Stato (avente a oggetto altra questione) e non,invece, le risultanze emerse nell’ambito del parallelo giudizio civilistico.16.I motivi dal settimo al nono restano assorbiti nell’accoglimento delquarto e quinto motivo di ricorso, respinti i restanti.17. La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motiviaccolti e la controversia deve essere rinviata alla Corte di Giustizia disecondo grado del Lazio, in diversa composizione. P.Q.MLa CorteAccoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti i motivi dal settimoal nono, respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CorteNumero registro generale 22885/2024Numero sezionale 241/2026Numero di raccolta generale 14791/2026Data pubblicazione 18/05/2026di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, dellaSezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026.Il Consigliere estensoreMilena BalsamoIl PresidenteGiacomo Stalla